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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 784 del O G G E T T O

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Deli bera zio ne del Direttore Generale n.

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Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile

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Pag. 1 di 5. UOC A.A.G.G. e Legale. Fabio Andreasi Bassi. Eleonora Allocca. Anna Maria Pollioni. IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic

OGGETTO: Stipula convenzione con Istituto Terapia Familiare di Siena per tirocini di formazione ed orientamento.

Transcript:

Deli bera zio ne del Direttore Generale n. OGGETTO: il Responsabile del Procedimento artt. 5 6 L. 7.8.90 n. 241 A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 d el Il Responsabile Registrazione contabile Esercizio Conto Importo I l Dirigente R espon sabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Reg ion al e in data approvata in data a Trasmessa al Collegio Sindacale in data Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali -Relazioni istituzionali- Tutele-Attività Ispettiva Pagina 1 di 7 Deliberazione n. 2019/49 Azienda Sanitaria Locale AL. C.F./P.I. 02190140067

OGGETTO: Convenzione con l Istituto di Specializzazione in Psicoterapia Centro Mitchell di Torino, per l effettuazione dei tirocini di specializzazione degli allievi aspiranti alla formazione in psicoterapia presso le strutture dell A.S.L. AL. IL DIRETTORE GENERALE Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Vista la D.G.R. n. 16-6935 del 29.05.2018 di nomina del Direttore Generale dell ASL AL; Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell 11.10.2017 ad oggetto: Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell A.S.L. AL ; Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1., con la quale è stato recepito in via definitiva l Atto Aziendale dell ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015; Vista la D.G.R. 29-5942 del 17/11/2017, ad oggetto Atti aziendali delle AA.SS.RR. ASL AL di Alessandria Atto n. 656 del 28.09.2017 Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 proposta e modifiche Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.4.2012, all. A, par. 5.1 ; Presa visione della proposta del Responsabile della SSA Comunicazione URP Formazione, qui di seguito riportata: Premesso che l art. 3 della Legge 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all esercizio dell attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli allievi delle scuole di psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio (suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso) presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il S.S.N.; Vista la mail del 7/12/2018, registrata con protocollo n. 125909 pari data, con la quale il Legale Rappresentante dell Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Mitchell con sede in Torino, ha chiesto la disponibilità dell ASL AL al convenzionamento con l Istituto medesimo al fine del riconoscimento da parte del MIUR come Scuola di psicoterapia; viste le deliberazioni n. 540 del 4/8/2016 e n. 676 dell 11/10/2016 Regolamento tirocini e stage presso strutture dell ASL AL ; visto il parere favorevole espresso dai Direttori dei Distretti di Alessandria-Valenza dr. Stura Roberto, di Acqui-Ovada dr. Sasso Claudio, di Casale Monferrato dr. D Angelo Massimo, di Novi- Tortona dr. Barresi Orazio, dal Responsabile S.C. Salute Mentale dr. Casamento Paolo, dal Direttore Dipartimento Patologie delle Dipendenze dr. Bartoletti Luigi, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dr. Guerci Enrico e dal Direttore Sanitario PP.OO. dr. Porretto Simone, prot. n. 3078 del 10/01/2019; considerato che eventuali sedi di tirocinio di pertinenza dell ambito territoriale dell A.S.L. AL potranno essere individuate, in relazione al rapporto di convenzione di cui al presente provvedimento, su istanza della Scuola, previa acquisizione del parere favorevole del relativo Direttore o Responsabile di Struttura; Pagina 2 di 7 Deliberazione n. 2019/49

viste le circolari della Regione Piemonte Assessorato Sanità prot. n. 17865/29.6 del 22.12.2004, prot. n. 676/uc/san del 03/04/2009 e prot. n. 23480/db2012 dell 11/10/2013, in materia di controllo sugli atti; dato atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere per l ASL AL in quanto non è a carico della stessa alcun tipo di fornitura; vista la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; si propone la stipula di una convenzione con l Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Mitchell di Torino per l effettuazione dei tirocini degli allievi specializzandi presso le Strutture dell ASL AL, per una durata quadriennale, al fine del riconoscimento come Scuola di Psicoterapia da parte del MIUR ; considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuta della deliberazione nonché la legittimità della stessa; visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell art. 3/7 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. DELIBERA 1. di stipulare una convenzione con l Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Mitchell di Torino per l effettuazione dei tirocini degli allievi specializzandi presso le strutture dell ASL AL, per una durata quadriennale, al fine del riconoscimento come scuola di psicoterapia da parte del MIUR; 2. di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere per l A.S.L. AL in quanto non è a carico della stessa alcun tipo di fornitura; 4. di trasmettere, ai sensi dell art. 14 c. 2 lett. b) della L.R. 10/1995 il presente atto al Collegio Sindacale per i successivi provvedimenti di competenza; 5. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all albo dell Azienda. Pagina 3 di 7 Deliberazione n. 2019/49

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998) TRA L Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Mitchell Scuola di Psicoterapia con sede in corso Giacomo Matteotti 17, 10121 Torino, codice fiscale LBS CSR 69C12 L304G, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Cesare Albasi, nato a Tortona (AL) il 12 marzo 1969, (C.F. LBS CSR 69C12 L304G), E AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. AL, con sede legale in via Venezia 6, 15121 Alessandria, C.F./ P.I 02190140067 rappresentata dalla Responsabile della SSA Comunicazione-URP- Formazione avv. Francesca Chessa, nata a Novi Ligure il 16/07/1971 C.F. CHSFNC71L56F965I, residente per la carica in Alessandria, via Venezia 6, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell 11/10/2017 PREMESSO CHE l art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all esercizio dell attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; l O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall art. 8 del Regolamento n. 509/1998 e che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta. LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 L Azienda/Ente ospitante A.S.L. AL assicura all interno delle proprie Strutture l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, con l acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili delle Strutture e gli Organi direttivi della Struttura ospitante. Pagina 4 di 7 Deliberazione n. 2019/49

ART. 2 All attività di tirocinio di cui all articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia. ART. 3 Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale. Per ciascun tirocinante inserito nella Struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: a. il nominativo del tirocinante; b. i nominativi del tutor e del responsabile della Struttura ospitante; c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l indicazione dei tempi di presenza all interno della Struttura ospitante; d. le Strutture dell Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio. ART. 4 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; d. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy. ART. 5 L Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Mitchell Scuola di Psicoterapia assicura che, nell espletamento dell attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall espletamento del tirocinio. L invio delle relative polizze assicurative all Azienda/Ente ospitante è propedeutica all inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione. ART. 6 La convenzione avrà validità di anni 4, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata con apposito provvedimento, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Pagina 5 di 7 Deliberazione n. 2019/49

ART. 7 Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Ogni eventuale controversia, insorgente tra le Parti inerente la presente convenzione, verrà definita, in via esclusiva, avanti al Foro di Alessandria. ART. 8 La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell art. 16, tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Letto, approvato e sottoscritto..,.. Rappresentante Legale Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Mitchell - Scuola di Psicoterapia Prof. Cesare ALBASI Per il rappresentante legale Azienda ospitante A.S.L. AL Il Responsabile S.S.A. COMUNICAZIONE-URP-FORMAZIONE Avv. Francesca CHESSA.... Pagina 6 di 7 Deliberazione n. 2019/49

Deliberazione del Direttore Generale n. Letto, approvato e sottoscritto. Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE GENERALE Pagina 7 di 7 Deliberazione n. 2019/49