L indebitamento degli enti locali

Documenti analoghi
81. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

Art. 81 Cost. (nuovo testo) Art. 81 Cost. (vecchio testo)

Costituzione della Repubblica italiana. (Art. 117)

La Costituzione. artt. 3, 6, 33, 34, 117 PRINCIPI FONDAMENTALI. Art. 3.

Cost Costituzione della Repubblica Italiana (1) Art. 2

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1

L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. promulga. la seguente legge: Art.

dall ordinamento dell Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) identica

TITOLO V COSTITUZIONE i tre articolo 117. Art. 117 (anno 1948)

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Cost. 27 dicembre (Artt. 51, 117, 122, 123, 126)

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 172

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».«

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI. Art. 114.

Aedon (ISSN ) Fascicolo 1, maggio Il Mulino - Rivisteweb. Ente di afferenza: ()

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

Costituzione della Repubblica italiana. (Stralcio)

Decentramento e livelli di Governo in Italia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 30 posti di Assistente Sociale Categoria D (posizione economica D1)

IL RIPARTO DI COMPETENZA LEGISLATIVA NEL NUOVO TITOLO V

ESERCITAZIONI DI DIRITTO ALIMENTARE Anno Accademico

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Competenze legislative Stato/Regioni

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

Disegno di legge costituzionale. Articolo 1

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche. Principi fondamentali.

CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Paolo Ferrario, Dispensa didattica n. 6: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI 31 Marzo 2011

(..) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

L'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SUL PAREGGIO DI BILANCIO SOSTANZIALMENTE SEGNA LA FINE DELL AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI

COSTITUZIONE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Vigente al: COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 5. La Repu

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. di Danila D'Alessandro

TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI invariato

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La riforma del Titolo V della Costituzione

DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE

DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE

maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

TITOLO V nel testo vigente

Art. 114 Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

2) Il nuovo rapporto tra lo Stato e le autonomie (nuovo Titolo V)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

La Costituzione della Repubblica Italiana Parte seconda Ordinamento della Repubblica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

Art. 114 Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

RIFORMA COSTITUZIONALE LA SEMPLIFICAZIONE DI RENZI

Università di Milano Bicocca LM in Scienze pedagogiche, corso POLITICHE SOCIALI II, Ottobre-Dicembre 2012, a cura di Paolo Ferrario

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Appendice di aggiornamento

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Osservatorio Enti Locali Gennaio 2013

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI

La spesa nelle pubbliche amministrazioni locali

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI) (TREMONTI)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

RIEPILOGO LEZIONE PRECEDENTE

MINISTERO DELL INTERNO

La sessione di bilancio e i vincoli europei alle politiche di bilancio

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF)

Costituzione della Repubblica Italiana

Il nuovo Titolo V della Costituzione. Ddl Cost. A.C A e abb. Documentazione

Materie. 1.organizzazione della giustizia di pace, limitatamente all'individuazione dei circondari;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Il Federalismo fiscale in Italia

Mappe e Matrici per l analisi del sistema istituzionale di offerta dei servizi e la regolazione normativa dopo la riforma costituzionale n.

POLITICA ECONOMICA EUROPEA

Nome e cognome.. Le autonomie locali. Esercitazione di diritto ed economia per la classe seconda della Scuola secondaria di secondo grado

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Dall art. 30 all art. 41

L E G G I - R E G O L A M E N T I - D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E

Università degli studi di Milano Bicocca PROGEST

DDL Renzi - Boschi. la riforma costituzionale. Comitato Ipazia Torino Possibile

Le funzioni del Senato

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MOZIONE

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7 OTTOBRE

ArnvrrA ERA. SERVIZIO n IsTITUZIONALI NTJYéAPO / D~ o Valente { %'-, /- / Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 23/10/

Corso di Formazione per Revisori, Professionisti, Segretari e Dirigenti Enti Locali. Prof. Luigi PUDDU. Torino, 11 ottobre 2003

Aedon (ISSN ) Fascicolo 3, dicembre Il Mulino - Rivisteweb

Raffronto fra testi 1

LE RIFORME COSTITUZIONALI DI INTERESSE REGIONALE

Transcript:

L indebitamento degli enti locali dopo la legge di riforma Costituzionale 1/2012 Materiale didattico a cura del dott. Ebron D Aristotile Dirigente del Settore Programmazione Controllo ed Innvazione della Provincia di Pescara. Professore a contratto di Programmazione e controllo nella Amministrazioni pubbliche Facoltà di Economia Università G. D Annunzio Chieti Pescara ebron.daristotile@provincia.pescara.it 085 3724256

L indebitamento degli enti locali dopo la legge di riforma Costituzionale 1/2012 Materiale didattico a cura del dott. Ebron D Aristotile Dirigente del Settore Programmazione Controllo ed Innvazione della Provincia di Pescara. Professore a contratto di Programmazione e controllo nella Amministrazioni pubbliche Facoltà di Economia Università G. D Annunzio Chieti Pescara ebron.daristotile@provincia.pescara.it 085 3724256 Vers. 1 1 Con 235 voti favorevoli, 11 contrari e 34 astensioni il Senato ha definitivamente approvato il 17 aprile 2012 il disegno di legge costituzionale che introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Legge non sottoposta a Referendum Due i principi cardine equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche sostenibilità del debito pubblico.

Contenuti riformulazione dell'articolo 81 della Costituzione con alcuni elementi di principio e rimettendo ad una legge ordinaria da approvare a maggioranza qualificata la definizione degli ulteriori elementi di regolazione integrazione dell'articolo 97 rettifica l'articolo 117 della Costituzione, diretta a trasferire, dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni alla competenza esclusiva della legislazione statale, la materia della "armonizzazione dei bilanci pubblici" integrazione dell'articolo 119 per dare sviluppo coerente, a proposito degli enti territoriali, agli enunciati introdotti negli articoli 81 e 97. Tra le norme non riportate in Costituzione l'articolo 5 dispone un complesso di prescrizioni che vincolano, in larga misura, il contenuto della legge ordinaria "di sistema l'istituzione presso le Camere di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi, verifica e valutazione in materia di andamenti di finanza pubblica e adempimento delle regole di bilancio. Il comma 4 dell articolo 5, invece, rimette ai regolamenti delle Camere la disciplina della funzione parlamentare di controllo sulla finanza pubblica, con particolare riferimento a parametri determinati dalla stessa disposizione.

TRATTATO FISCAL COMPACT RIFORMA COSTITUZIONALE Fiscal compact La regola del pareggio di bilancio è richiamata dall'art.3 del nuovo trattato sul fiscal compact firmato da 25 stati membri in occasione del Consiglio europeo dei primi di 1 e 2 marzo 2012. Il disegno di legge di ratifica, nel nostro paese, è stato approvato nel Consiglio dei ministri del 23 marzo. Il Trattato prevede, 1. la piena compatibilità delle disposizioni con la normativa europea vigente, 2. il coinvolgimento delle istituzioni comunitarie, in particolare Commissione e della Corte di Giustizia nel meccanismo di enforcement, 3. una clausola di revisione che indica un orizzonte temporale (cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato stesso) entro cui trasferire le disposizioni nel corpus dei trattati UE.

Fiscal compact La regola del pareggio di bilancio è richiamata dall'art.3 del nuovo trattato sul fiscal compact firmato da 25 stati membri in occasione del Consiglio europeo dei primi di marzo 2012. Il disegno di legge di ratifica, nel nostro paese, è stato approvato nel Consiglio dei ministri del 23 marzo. Il Trattato prevede, 1. la piena compatibilità delle disposizioni con la normativa europea vigente, 2. il coinvolgimento delle istituzioni comunitarie, in particolare Commissione e della Corte di Giustizia nel meccanismo di enforcement, 3. nonché una clausola di revisione che indica un orizzonte temporale (cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato stesso) entro cui trasferire le disposizioni nel corpus dei trattati UE. Fiscal compact L'art. 3 definisce la regola del pareggio di bilancio (con un margine massimo di scostamento consentito per il deficit strutturale pari allo 0,5% del PIL) e vincola gli Stati contraenti a trasporla nell'ordinamento interno a livello costituzionale o equivalente. le parti contraenti possono deviare temporaneamente dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, come definito al paragrafo 3, lettera b); quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e i rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l'obiettivo di medio termine di cui alla lettera b) può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell'1,0% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale meccanismo include l'obbligo della parte contraente interessata di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il Trattato entrerà in vigore il 1 gennaio 2013, a condizione che almeno 12 Stati Membri della zona Euro abbiano depositato il loro strumento di ratifica. Se tale condizione dovesse essere raggiunta prima di tale data, il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica.

Fiscal compact Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di una parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cui all'articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell'unione europea, tale parte contraente opera una riduzione a un ritmo medio di un ventesimo all anno come parametro di riferimento secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011. L'esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto all'inosservanza del criterio del debito sarà decisa in conformità della procedura di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. 1. L articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 81. Lo Stato assicura l equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principî definiti con legge costituzionale». L Art. 81 della Costituzione come era: Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

1. All articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l ordinamento dell Unione europea, assicurano l equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». L art.97 della Costituzione come era: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 1. All articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»; b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse. L Art. 117 della Costituzione come era: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 1. All articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall ordinamento dell Unione europea»; b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l equilibrio di bilancio». L Art. 119 della Costituzione come è ora: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 5 (disegno di legge approvato in via definitiva dal Parlamento) 1. La legge di cui all articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica; b) l accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all andamento del ciclo economico, all inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali; c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione; d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro; e) l introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; Art. 5 (disegno di legge approvato in via definitiva dal Parlamento) f) l istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell osservanza delle regole di bilancio; g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. 2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì: a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all indebitamento, ai sensi dell articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall articolo 4 della presente legge costituzionale; c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. 3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Art. 6 (disegno di legge approvato in via definitiva dal Parlamento) Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall esercizio finanziario relativo all anno 2014.

Legge Costituzionale n. 1/2012 Art. 1. (disegno di legge approvato in via definitiva dal Parlamento) 1. L articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 81. Lo Stato assicura l equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principî definiti con legge costituzionale». L Art. 81 della Costituzione come è ora: Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Art. 2 (disegno di legge approvato in via definitiva dal Parlamento) 1. All articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l ordinamento dell Unione europea, assicurano l equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». L art.97 della Costituzione come è ora: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Art. 3 (disegno di legge approvato in via definitiva dal Parlamento) 1. All articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»; b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse. L Art. 117 della Costituzione come è ora: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e

integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Art. 4 (disegno di legge approvato in via definitiva dal Parlamento) 1. All articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall ordinamento dell Unione europea»;

b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l equilibrio di bilancio». L Art. 119 della Costituzione come è ora: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Art. 5 (disegno di legge approvato in via definitiva dal Parlamento) 1. La legge di cui all articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all andamento del ciclo economico, all inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali; c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione; d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro; e) l introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; f) l istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell osservanza delle regole di bilancio; g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. 2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì: a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all indebitamento, ai sensi dell articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall articolo 4 della presente legge costituzionale; c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. 3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Art. 6 (disegno di legge approvato in via definitiva dal Parlamento) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall esercizio finanziario relativo all anno 2014.