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Civile Sent. Sez. U Num. 13723 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: DIDONE ANTONIO Data pubblicazione: 06/07/2016 SENTENZA sul ricorso 745-2016 proposto da: BUFALINT MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2016 336 UGO DE CAROLIS 34 - B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEBORAH LOMBARDI, per delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 164/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata 1'11/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito l'avvocato Maurizio CECCONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. - All'Avvocato Maurizio Bufalini sono stati contestati dal COA di Firenze due illeciti disciplinari. Il primo, relativo all'assunzione nel luglio 2006 di mandato professionale da parte di Giovanni Castiello per assisterlo in un procedimento civile dinnanzi al Tribunale di Pistoia contro Mauro Moroni e all'assunzione, nel febbraio 2007, di incarico professionale da parte di Enrico Pellegrino e altri, per essere assistiti in un procedimento civile dinnanzi al medesimo tribunale contro Alessandro Moroni, nonostante che egli avesse assistito il sig. Mauro Moroni in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Lucca promosso con atto dell'8 febbraio 2006 e entrambi i signori Moroni in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso sempre 1'8 febbraio 2006. Il secondo illecito, relativo al fatto che il Bufalini aveva rinunciato solo in data 23 marzo 2006 ai mandati conferitigli dai signori Moroni nei detti giudizi di opposizione, e, senza che fosse trascorso un biennio dalla cessazione di tali incarichi, ed essendo egli a conoscenza di notizie acquisite in ragione del rapporto professionale intercorso con i Moroni, per avere agito giudizialmente ed esecutivamente per il recupero del proprio credito professionale effettuando un pignoramento di un credito vantato da Mauro Moroni nei confronti della FIDES s.r.i., parte, unitamente ai Moroni, dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Il COA di Firenze ha affermato la responsabilità per il primo illecito, escludendo il secondo, e ha comminato la sanzione della censura. L'Avvocato Bufalini ha proposto ricorso al CNF che lo ha rigettato. Per quanto rileva, il CNF ha ritenuto insussistente la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenuta sul rilievo che la violazione dell'art. 51 cod. deont. era contenuta solo nei capo b), dal quale era stato assolto, mentre il primo capo di incolpazione era riferibile al conflitto di interessi (art. 37 cod. deont.). In proposito, il CNF ha ritenuto che anche la contestazione di cui al capo a) fosse riconducibile alla violazione dell'art. 51 contestata sub b), essendo la violazione dei divieto desumibile dalla indicazione delle date del primo incarico e di quello assunto successivamente nei confronti del proprio ex assistito. Del resto, l'incolpato non aveva avuto incertezze nella individuazione dell'illecito contestato e nell'approntamento delle proprie difese. i c---- 2--6 `zr --:-

2.- Il Bufalini ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo deduce violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., 24 e 111, comma 2, Cost., ribadendo la diversità del fatto contestato rispetto a quello per il quale è stato ritenuto colpevole, non essendo comunque stata l'esposizione dei fatti contestati chiara e puntuale. In particolare si duole del fatto che il COA prima e il CNF poi abbiano ritenuto integrato il primo illecito ritenendo sussistente una violazione contestata con il secondo illecito, dal quale era però stato assolto. Con il secondo deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riferimento a ciò, che mai gli era stato contestato il fatto che il nuovo incarico assunto nei confronti dei suoi ex clienti avesse avuto collegamenti e punti di contatto con quello svolto nell'interesse dei Moroni. 3.1.- Il primo motivo è infondato perché secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo tale regola all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e a evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell'incolpazione (nella specie, sussumendo la condotta contestata di conflitto di interessi nella previsione di cui all'art. 51 del codice deontologico anziché in quella di cui all'art. 37 del medesimo codice) non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato (Sez. (.1, n. 11024/2014). 3.2.- II secondo motivo è inammissibile perché il CNF, nel confermare la pronuncia del COA, ha esibito due giustificazioni. Oltre a quella menzionata nel motivo di ricorso, infatti, il CNF ha evidenziato che l'incolpazione era riferita alla complessiva fattispecie dell'art. 51 cod. deont. e comunque "l'illecito sarebbe integrato anche dal semplice mancato decorso del biennio, pur avendo il nuovo incarico oggetto estraneo a quello dell'incarico precedente". Tale ratio decidendi non è stata neppure genericamente impugnata, non essendo stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 51 cod. deont.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2016 Il Presidente