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Premessa Regolamento Interno sul Lavoro della Cooperativa Sociale Terr.A. Idee e servizi di animazione nel territorio s.c.a r.l. 1. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all articolo 1 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili. Prima parte Articolo 1 Tipologie di soci lavoratori e soci in prova 1. I soci della cooperativa, in accordo con quanto stabilito nello statuto, in particolare agli articoli 5, 6 e 7: a. concorrono alla gestione dell impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell impresa; b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell azienda; c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. 2. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro: subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio; formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo; di inserimento lavorativo, in particolare relativamente ai soci lavoratori svantaggiati assunti nell ambito di attività erogate ai sensi della lettera b) dell art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n 381; autonomo; professionale; di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto; volontario ai sensi della Legge 381/1991. 3. È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell ordinamento italiano, purché compatible con lo stato di socio. 4. La cooperativa provvederà, entro 95 giorni dall approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro. Articolo 2 Capitale sociale sottoscritto dai soci lavoratori e dai soci in prova 1. I soci lavoratori devono sottoscrivere un capitale sociale pari ad almeno 40 azioni del valore nominale indicato all art. 25, numero 1, lettera a dello statuto della cooperativa 2. I soci in prova devono sottoscrivere un capitale sociale pari ad almeno 20 azioni del valore nominale indicato all art. 25, numero 1, lettera a dello statuto della cooperativa. Articolo 3 Modalità di scelta del tipo di contratto di lavoro 1. La scelta del tipo di contratto di lavoro tra socio lavoratore o socio in prova e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto: del contesto operativo dove la prestazione verrà operata; del possesso da parte del socio lavoratore o socio in prova delle professionalità richieste; 1/8

del possesso da parte del socio lavoratore o socio in prova degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi ed ordini; delle caratteristiche, delle modalità e dell organizzazione con cui si svolgerà il contratto di lavoro; del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa. Articolo 4 CCNL applicabile ai soci lavoratori ed ai soci in prova subordinati 1. Ai soci lavoratori e ai soci in prova con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato si applica, con le modalità previste dal presente regolamento, il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (CCNL cooperative sociali), fatti salvi eventuali accordi aziendali di secondo livello. 2. Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro subordinato: a. FLESSIBILITA È consentita la facoltà di superare le ore lavorative settimanali, di cui all art. 51 del CCNL cooperative sociali, nella misura massima di 12 ore settimanali, con la possibilità di recuperare entro i 6 mesi successivi il monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato. Qualora le esigenze organizzative non ne permettessero il recupero totale, è dovuta per le ore non recuperate e nei limiti di cui al punto b. la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario (art. 53 del CCNL cooperative sociali). b. LAVORO STRAORDINARIO Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 200 ore annue per ciascun lavoratore subordinato, in deroga all art. 53 del CCNL cooperative sociali in vigore. c. ORARIO DI LAVORO Il lavoratore deve tener fede all orario settimanale concordato con la cooperativa; ogni eventuale variazione deve essere giustificata e/o concordata con la cooperativa stessa. Ogni necessità di lavoro supplementare o straordinario dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dalla Direzione della cooperativa o da suoi delegati. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti. 4. La risoluzione del contratto di lavoro subordinato può essere causa di esclusione da socio e il venir meno dello stato di socio è causa di risoluzione del contratto di lavoro. Articolo 5 Normativa applicabile ai soci lavoratori ed ai soci in prova non subordinati 1. Per i soci lavoratori e i soci in prova con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all articolo 47 comma 1 lettera c) bis DPR 917/86, si applicano le seguenti disposizioni: ai fini fiscali l articolo 48 bis comma 1 DPR 917/86; ai fini previdenziali e assistenziali, l articolo 2 comma 26 della Legge 335/1995 e successive modifiche; ai fini dell assicurazione INAIL, l articolo 5 D.Lgs.vo 38/2000 se l attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l emanazione o eventuali variazioni del presente regolamento. 2. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidati dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto. 3. I soci lavoratori e i soci in prova con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa. 4. La risoluzione del contratto di lavoro non subordinato (in particolare autonomo, professionale, collaborazione coordinata e continuativa) può essere causa di esclusione da socio e il venir meno dello stato di socio può essere causa di risoluzione del contratto di lavoro. 2/8

Articolo 6 Trattamento economico dei soci lavoratori e dei soci in prova con un contratto di lavoro subordinato 1. Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori e dei soci in prova sarà rapportato alla quantità e alla qualità di lavoro conferito in cooperativa. 2. Per i soci lavoratori e i soci in prova con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL cooperative sociali. L attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all effettiva capacità del socio lavoratore o del socio in prova di svolgere le mansioni dagli stessi previste, oltre che alla coerenza delle mansioni previste per i diversi livelli con le mansioni effettivamente richieste dal lavoro da svolgere. 3. L Assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti a livello nazionale in riferimento al CCNL adottato. 4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dalla Direzione della cooperativa a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all impegno dimostrato. 5. Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre ed aggiornare una tabella contenente i trattamenti spettanti ai soci in base ai criteri stabiliti dal presente articolo e in particolare il Consiglio di Amministrazione: d. determina l organigramma interno previsto e deliberato annualmente e la distribuzione degli incarichi di responsabilità, funzionali all organizzazione ottimale dei servizi gestiti dalla cooperativa sociale; e. stabilisce annualmente l ammontare della quota dei trattamenti economici ulteriori, che sarà suddivisa fra i soci lavoratori e i soci in prova che si sono assunti particolari funzioni e relative responsabilità, secondo il modello organizzativo previsto, o a titolo di maggiorazione retributiva o a titolo di ristorno; f. suddivide tale incentivazione secondo i seguenti criteri: la quantità d interventi necessari su scala temporale per ottemperare alle funzioni delegate, la qualità delle prestazioni richieste, l efficacia e l efficienza con cui, per ogni singola funzione, ciascun responsabile ha operato; g. adotta ogni altra forma di valorizzazione delle risorse professionali fra le quali: l aumento della posizione del livello contrattuale per i soci che assumono mansioni più complesse, lo sviluppo del potenziale professionale tramite la formazione e l aggiornamento durante e fuori l orario di lavoro, la gratificazione di particolari prestazioni, per le quali i soci si sono adoperati, tramite l erogazione di premi produzione, liberalità, ristorni o altro. Articolo 7 Trattamento economico dei soci lavoratori e dei soci in prova con contratto di lavoro non subordinato 1. Il trattamento economico dei soci lavoratori e dei soci in prova sarà rapportato alla quantità e qualità del lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio lavoratore o il socio in prova stesso. Articolo 8 Ristorno 1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l Assemblea potrà deliberare, ai sensi dell articolo 3, comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, l erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli artt. 6 (soci lavoratori e soci in prova subordinati) e 7 (soci lavoratori e soci in prova non subordinati), secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione (si vedano i commi 4 e 5 art. 6). 2. L erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell Assemblea, mediante: a. integrazioni delle retribuzioni; 3/8

b. aumento gratuito del capitale sociale; c. emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV dello statuto. 3. Per i soci lavoratori e per i soci in prova con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell articolo 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente. Articolo 9 Situazione di crisi aziendale 1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente l Assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione. 2. L Assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all articolo 8 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito e/o riduzione del trattamento economico. Ai fini di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica. Articolo 10 Distribuzione del lavoro 1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio lavoratore e socio in prova in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità. 2. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormante rispondenti alle richieste della committenza e del lavoro da svolgere. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci lavoratori e dei soci in prova in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili. 3. A seguito di riduzione o mancanza di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto. 4. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata e il socio lavoratore o il socio in prova non è disponibile a sottoscrivere un contratto di lavoro diverso, ai sensi dell articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, al numero 1 dell art. 6 ed alla lettera d dell art. 9 dello Statuto della cooperativa, il contratto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea. 5. Le norme di cui al presente articolo, ed in particolare quanto specificato ai commi 3 e 4, sono applicabili a tutti i soci lavoratori e soci in prova, indipendentemente dal tipo di contratto attivato, anche in caso di contratto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa. In quest ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio lavoratore e socio in prova fatto salvo quanto previsto dall articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 142/2001 (deliberazioni nell ambito di un piano di crisi aziendale). 6. Se compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio lavoratore o del socio in prova, è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito e/o di lavoro intermittente e/o di qualsiasi altra tipologia ammessa dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva. 7. Il socio lavoratore o il socio in prova non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Consiglio di Amministrazione dell azienda. Articolo 11 Codice disciplinare e provvedimenti disciplinari 1. Per i rapporti di lavoro subordinato in materia di codice disciplinare e provvedimenti disciplinari il riferimento è il CCNL cooperative sociali. 4/8

2. Qualora l infrazione sia di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione cautelare del socio lavoratore o del socio in prova, senza diritto alla retribuzione, fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Parte seconda Articolo 12 Comunicazione di ammissione 1. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art. 1 della L 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento. 2. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal DLGS 152/1997 e dalle altre disposizioni di legge in materia. 3. Per tutti gli altri tipi di rapporto di lavoro sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro stesso, contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro. 4. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. 5. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 (norme sulla privacy) e successive modifiche o integrazioni. Articolo 13 Partecipazione 1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci. Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali al di fuori di quanto previsto dallo svolgimento delle mansioni affidate o a meno di autorizzazione da parte dei superiori. 2. Tutti i soci sono invitati a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione. Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa. Articolo 14 Organizzazione del lavoro 1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. 2. Il lavoro dei soci con contratto di lavoro subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili delle strutture (servizi, aree, uffici) a cui i soci stessi afferiscono, che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra quelli tra socio e direzione afferenti l ambito lavoativo. 3. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro, fatto salvo quanto specificato all art. 10, commi 3 e 4 del presente regolamento; 4. Il lavoro dei soci con contratto differente da quello di lavoro subordinato si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale, in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa. 5. I soci dovranno essere informati circa l assetto organizzativo, l organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa. 6. Ogni socio è tenuto, nell espletamento delle sue mansioni, ad operare con il massimo grado di professionalità, competenza e diligenza, nel rispetto dei propri doveri ed a comportarsi con la massima correttezza verso gli utenti, i committenti, la cooperativa e i collaboratori. 5/8

Articolo 15 Corresponsione delle remunerazioni 1. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate secondo quanto previsto dal CCNL indicato all art. 6, comma 2 del presente regolamento. 2. I compensi per i soci con contratto di lavoro non subordinato saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale. 3. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se, per fatti contingenti, non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Articolo 16 Etica e comportamento in servizio 1. L attività della cooperativa è finalizzata ad assicurare servizi adeguati ai bisogni delle persone. 2. Nell esercizio della professione il socio è tenuto a rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all autodeterminazione e all autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; deve rispettare opinioni e credenze, astenendosi dall imporre il suo sistema di valori e non operare discriminazioni in base a religioni, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale e politico. Il socio utilizza tecniche e metodologie salvaguardando tali principi e rifiuta la collaborazione ad iniziative lesive delle persone. 3. Il socio adotta condotte non lesive né della persona fisica né della dignità delle persone e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. Il socio si deve astenere dall intraprendere o proseguire qualsiasi attività professionale che si riveli inadeguata o dannosa o che interferisca con l efficacia delle sue prestazioni. 4. I rapporti tra i soci devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della collaborazione. 5. Qualora un socio ravvisi casi di scorretta condotta professionale o di mancato rispetto del presente articolo che possano tradursi in danni per gli utenti o per il decoro della cooperativa stessa è tenuto darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Articolo 17 Formazione, qualificazione, aggiornamento del personale 1. La formazione del personale è una risorsa fondamentale che la cooperativa intende valorizzare e qualificare. Essa va vista nella prospettiva di produrre cambiamento, qualificazione, umanizzazione dei servizi nonché consapevolezza del proprio essere imprenditori ed è rivolta a tutti i soci. 2. La cooperativa promuove e favorisce interventi di formazione permanente, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale dei soci, anche relativi alla cooperazione, in ordine alla normativa vigente e alla storia del movimento cooperativo. 3. Le opportunità formative verranno pianificate in sede di programmazione annuale delle attività e approvate dalla Direzione della cooperativa. 4. Le modalità di partecipazione economica dei soci alle spese per la formazione sono annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Qualora la cooperativa contribuisca economicamente alle spese di formazione, sia direttamente, sia permettendo la frequenza alle occasioni formative in orario di lavoro, il socio dovrà mettere a disposizione di tutti i soci il materiale avuto durante l attività formativa a scopo conoscitivo. Parte terza Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato Articolo 18 Norme generali 1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all articolo 5 del presente regolamento e del contratto individuale stipulato al momento dell ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza 6/8

alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro, salvo esigenze di servizio. 2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla Direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell attività. 3. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale, concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave). Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, la Direzione della cooperativa potrà disporre la sospensione immediata dell attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti. 4. In ogni caso la risoluzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e il venir meno dello stato di socio è causa di risoluzione del rapporto di lavoro. 5. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi. 6. Il socio con contratto di lavoro diverso da quello subordinato agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli. 7. Il socio impossibilitato a portare a termine l incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione della cooperativa, che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro. Articolo 19 Assenze 1. I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze, o la mancata prestazione lavorativa che possano comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti. Articolo 19 Durata della prestazione 1. I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa. Articolo 20 Infortunio 1. I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto di collaborazione a progetto, se soggetti all iscrizione all INAIL, sono obbligati - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio. La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa. 2. I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quelli di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. 3. Gli adempimenti nei confronti dell INAIL o di altri enti assicuratori saranno a carico dei soci stessi. Articolo 21 Risoluzione del contratto 1. Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, in caso di dolo o colpo grave da parte del socio; il contratto si risolve al venir meno del rapporto associativo. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio. Articolo 22 Controversie 1. Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto. 7/8

Parte quarta Assistenza sanitaria integrativa Articolo 23 Istituzione dell assistenza sanitaria integrativa 1. Viene istituita una forma di assistenza sanitaria integrativa a favore dei soci con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2. Il Consiglio di Amministrazione può estendere l assistenza sanitaria integrativa anche ai soci lavoratori subordinati a tempo determinato e a quelli assunti con altre forme contrattuali, tramite apposita delibera contenente modalità e riparti di competenze. Articolo 24 Prestazioni 1. Le prestazioni garantite dal piano di assistenza sanitaria integrativa attivato dovranno essere non inferiori a quelle previste dal fondo cooperativo di assistenza sanitaria integrativa individuato dalle parti sociali, ai sensi dell art. 86 del CCNL delle cooperative sociali. 2. Le prestazioni saranno erogate tramite un Ente, avente le caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento, individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione e potranno essere modificate, nel rispetto del vincolo di cui al comma 1, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione stesso, da comunicarsi a tutti i lavoratori interessati. 3. Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa cesseranno al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Articolo 25 - Contributi 1. I contributi per il piano sanitario integrativo saranno a carico della Cooperativa sociale e del lavoratore, rispettivamente, nella misura indicata con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall art. 86 del CCNL delle cooperative sociali e dovranno essere corrisposti alle condizioni ivi determinate. 2. A meno che le normative di riferimento, o il CCNL delle cooperative sociali non prevedano diversamente, il versamento di contributi a carico del lavoratore, stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1 del presente articolo, è facoltativo e richiesto per l attivazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell art. 24. Articolo 26 - Adempimenti 1. Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dal presente regolamento saranno da intendersi quale adempimento di eventuali futuri obblighi in materia di assistenza sanitaria integrativa, che dovessero essere introdotti da leggi o dal CCNL applicato. 8/8