N. 09 reg. delibere SEDUTA DEL 30/03/2017 COMUNE DI LIMINA PROVINCIA DI MESNA COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONGLIO COMUNALE OGGETTO: Regolamento comunale di compensazione e rateizzatone dei tributi, " L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale: CONGLIERI PRESENTI Restifo Antonino si Gallina Sabrina Alejandrà Palella Michael Paratore Sarah NO Ragusa Antonino Ragusa Rosanna Ricciardi Filippo Rizzo Filippo Pastor Saglimbeni Angelo Saglimbeni Antonio Filippo NO Saglimbeni Domenico Saglimbeni Filippa Stefania Assegnati n. 12 In Carica n. 12 Assenti n. 2 Presenti n. 10 Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Antonino Restifo nella sua qualità di Presidente. Partecipa il Segretario del Comune Dott. Lo Monaco Antonino. La seduta è pubblica. Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'o.ee.ll vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: IL CONGLIO COMUNALE Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: - il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE - il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere
LL PREDENTE Incarica il segretario comunale, di dare lettura della proposta di deliberazione iscritta al terzo punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto : Approvazione Regolamento Comunale di : Compensazione e Ratèizzazione dei Tributi ; Chiesta ed ottenuta la parola, il Capo Gruppo di minoranza Consigliere Antonino Ragusa dichiara che viene presentata in aula una proposta di deliberazione con firma del responsabile del servizio datata 30 Maggio 2015 e il proponente della stessa, da quello che si evince, risulta essere l'attuale Vice Sindaco Sig. ra Germi Spadaro che, alla data del 30 Maggio 2015 non aveva nessun titolo perfirmarele proposte di deliberazione del Consiglio Comunale. Pertanto, riteniamo che l'atto che è arrivato in Consiglio è nullo e ne chiediamo la riproposizione "nel prossimo Consiglio una volta corretto ; " : " -'-.. Il Presidente, accertato che la firma in calce alla proposta è quella della Dott. ssa Rosa Puliatti, responsabile del servizio finanziario, provvede a chiamare la stessa, invitandola a fornire al Consiglio chiarimenti in merito. La Dott. ssa Puliatti, conferma che la data è quella del 30. 06. 2016 per come si evince chiaramente dall'originale della proposta ; Intervenendo nuovamente nella discussione, il Capo Gruppo di minoranza Consigliere Amtonino Ragusa, chiede al Presidente di dilazionare l'esame dei Regolamenti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, al fine di consentire di poterli esaminare con più attenzione e nel dettaglio ; Il Presidente, dichiara che effettivamente i Regolamenti posti all'ordine del giorno, sono tanti, ma, ciò è dovuto al fatto che ci sono delle scadenze da rispettare e quindi non è possibile procedere al rinvio; Si allontana dall'aula il Consigliere Rizzo Filippo Pastor. Si da atto che i presenti sono nove ( 9 ); Il Capo Gruppo di minoranza Consigliere Antonino Ragusa, per dichiarazione di voto, ribadisce che, come già dichiarato in precedenza, il Comune avrebbe avuto la facoltà di poter tagliare gli interessi e che a tale proposito la mia richiesta non è stata accolta, dichiariamo quindi di votare contro per la parte riguardante gli interessi mentre per il resto anche se con molte riserve siamo favorevoli ; Intervenendo nella discussione il Capo Gruppo di maggioranza Consigliere Dott. Filippo Ricciardi, per dichiarazione di voto, dice che tutto sommato per quanto riguarda la discussione di questo punto, una sorta di convergenza unanime vi è stata, lo dimostra il fatto che abbiamo apportato modifiche agli articoli 4 e 7 mentre per quel che riguarda il pagamento degli interessi, anche a seguito di ulteriore approfondimento da parte del competente ufficio, ritengo non sia possibile eliminare gli stessi, anche per non.andare in contrasto con la legge. Confermo quindi il voto favorevole del gruppo di maggioranza alla presente proposta ; La proposta viene approvata all'unanimità come da dichiarazione di voto dei 2 Capi Gruppo ; A questo punto, il Presidente chiede al Consiglio di voler votare circa l'immediata esecutività della presente delibera ; Capo Gruppo di maggioranza : favorevole per dichiarazione di voto ;
COMUNE DI LIMINA rap 98030 PROVINCIA DI MESNA tel. 0942/726023 (fax) 726055 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONGLIO COMUNALE OGGETTO: Regolamento comunale di compensazione e rateizzazione dei tributi Visto - l'art. 1,comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che gli "enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 1 dovute al comune a titolo di tributi locali" ' - l'art. 8, comma 1 della legge 212/2000 che prevede che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione"; - la necessità, inoltre, di disciplinare il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazione e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza deh'azione amministrativa; - Ritenuto di dover provvedere all' approvazione del regolamento per la compensazione e rateizzazione dei tributi comunali in maniera da disciplinare la materia per i motivi sopra esposti; Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto lo Statuto comunale; PROPONE 1) DI APPROVARE il regolamento, per la compensazione e rateizzazione di tributi comunali allegato alla presente per costitixirne parte integrante e sostanziale; 2) DISPORRE la pubblicazione deh'avviso di avvenuta adozione del Regolamento sul sito Comunale, nonché la sua comunicazione- al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, così come disposto dalle norme vigenti. 3) DARE ATTO che sul presente atto dehberativo il Responsabile del relativo servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49-1 comma - del D.Lgs 267/2000; 4) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134-4 comma - del D.Lgs n. 267/2000, con voti unanimi e'favorevoli'resi nei modi di legge. ò roponente /
COMUNE DI LIMNA PROVINCIA DI MESNA C. Fiscale n. 80006220836 Verbale n. 07/2017 Oggetto: Regolamento Comunale di compensazione e rateizzazione dei tributi. H sottoscritto Franco Lo Turco nominato Revisore dei Conti del Comune di Limina con provvedimento del Consiglio Comunale n. 10 del 19.06.2015, con la presente rilascia il parere in merito alla proposta di deliberazione all'oggetto indicato; - visto il comma 1, lettera b) n. 7 dell' art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 che prevede la platea delle fattispecie di regolamento per le quali è richiesto il parere dell'organo di Revisione; esaminata la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del regolamento comunale di compensazione e rateizzazione tributi composto da n. 12 articoli; - visto il D. Lgs. n. 267/2000; visto lo Statuto Comunale; visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000; rilevato che il regolamento può costituire un utile strumento per contemperare le esigenze dei contribuenti e quelle di riscossione dei tributi da parte dell'ente Locale, ESPRIME parere favorevole sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale ad oggetto: "Regolamento Comunale di compensazione e rateizzazione dei tributi". Limina, 24 marzo 2017 Il Revisore dei Conti Dott. Franco Lo Turco (firmato digitalmente)
COMUNE DI LIMINA Prov. Di Messina - Piazza XXV Aprile - 98030 tel. + 39 0942 726055 fax +39 0942 726023 REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI Approvato con delibera di CG. n. del
CAPO I DILAZIONI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni c/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali; Siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizioni in ruoli ordinari o da iscrizioni in liste di carico per la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale; Siano essi relativi a più annualità o ne comprendiamo una sola; Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.. Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali in vigore ed i tributi che potranno essere istituiti successivamente all' approvazione del medesimo, se non diversamente regolamento; ART. 2 REQUITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITÀ' Si definisce situazione di obiettività difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. Di conseguenza si considerano cause soggettive: 1. lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; 2. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni; Nel caso di Persona Fisica e Ditte individuali a. anziano/a con più di 65anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo; b. Disoccupato/a iscritta al collocamento; c. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione; d. Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità neh'anno precedente; e. Soggetto in cura presso comunità terapeutica; f. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena; g. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'ente e/o associazione competente; h. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente. Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica Società o Enti in momentanea difficoltà economica, A dimostrazione va allegata la seguente documentazione: - Relazione economica - patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento; - Visura camerale aggiornata; - Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente. ART. 3 CRITERI DI DELAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO 1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico anche per le procedure di
riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o importi già dilazionati o sospesi. 3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. ART. 4 MODALITÀ' DI DELAZIONE E/O RATEIZZAZIONE l.la rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, cosi determinato: fino a 50,00 non si procede a rateizzazione fino a 100,00 massimo n. 2 rate mensili; ^ da 400,00 a 500,00 massimo n. 4 rate; k da 0#,00 fino a 1.000,00 fino a 6 rate mensili;^ oltre 1.000,00 è possibile concedere la rateizzazione fino a un massimo di n. 12 rate mensili; Le somme rateizzabili siriferiscono,per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario e agli avviso di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso. Le somme a favore del concessionario ( anni precedenti al 2013) per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina. ART. 5 INTERES Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal funzionario responsabile del competente ufficio, gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento ( cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato c/o rateizzato alle scadenze stabilite. ART. 6 DOMANDA DI CONCESONE Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione c/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente. La domanda deve contenere: ' a)f indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.); c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento. ART. 7 PROCEDIMENTO L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà (izfofi nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito, l'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98. ART 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESONE O DINIEGO Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.. CAPOTI COMPENSAZIONE ART IN. 9 PRINCIPI MATERIA DI COMPENSAZIONE Obbligazioni tributarie 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali. 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche matura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile. 3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'ente è tenuto a rimborsare a seguito delle scadenze relative a controversie tributarie.
ART. 10 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo 1) 11 contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia; intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. 2) n contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: - generalità e codicefiscaledel contribuente, - il tributo dovuto al lordo della compensazione, - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta, - l'affermazione di non averrichiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato ilrimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata. 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione. 4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento. 5) Il Responsabile del tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato. 6) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione. ART. 11 Compensazione tra tributi diversi 1) 11 contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. 2) 11 contribuente, che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: - generalità e codicefiscaledel contribuente, - il tributo dovuto al lordo della compensazione, - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta, - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione, - l'affermazione di non averrichiesto ilrimborsodelle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata. 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essererichiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto ilrimborso, in tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alrimborsodeve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione. 4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Ilrisultatodelrisconto,positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato I ' attestazione del tributo a debito. 6) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento. CAPO III DISPOZIONI FINALI ART. 12 NÓRME TRANTORIE II presente regolamento entra in vigore, dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.
COMUNE DI LIMINA cap 98030... PROVINCIA DI MESNA 0942/726023 (fax). 0942/ 726055 (tel.) IL NDACO AVVISA Che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto comunale approvato con delibera di C.C, n. 16 del 04/07/2004, presso la segreteria comunale trovasi depositato per giorni 15 (quindici) il "Regolamento comunale di compensazione e rateizzazione tributi" esaminato dalla Commissione consiliare. I cittadini singoli o associati, nei termini di deposito, possono prendere visione dello schema di regolamento e proporre eventuali modifiche ed integrazioni. Limina, 21/06/2016
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il responsabile del servizio interessato Visto l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art. 1, leti " i " della L.R 48/91; Visto l'art. 12 della L.R 23/12/2000, n. 30; Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta; Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate ESPRIME PARERE f&wvew L in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante riportata. li-mina lì, ^0^0^" - o\6 Il Resvonsabile del Servizio zsvgnsi PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Il responsabile dell'area economico finanziaria Visto i'art.53 della L. 142/90 recepito con l'art. 1, comma 1, leti. " i " della L.R n.48/91; Visto l'art 153 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; Visto l'art. 12 della L.R 23/12/2000, n. 30; Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate ESPRIME PARERE f<wo<uwob in ordine alla regolarità contabile sulla proposta dì deliberazione ante riportata ed ATTESTA La copertura finanziaria della complessiva spesa di sui seguenti codici e numeri: Impegno N. O REDUI O COMPETENZA Codice Codice Codice Limina lì, ~b Economìco-Finanziaria Codice Codice Codice H Responsabile dell'area
Capo Grappo di minoranza : contrario per dichiarazione di voto.
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta IL PREDENTE F.to Dott. Antonino Restifo EL CONGLIERE ANZIANO F.to Dott. Filippo Ricciardi IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Lo Monaco Antonino Per copia conforme per uso amministrativo Dalla Residenza Municipale, li 34 10,31 -( )- fi Segretario Comunale ' Il presente atto è stato pubblicato all'albo Comunale dal al col n del registro pubblicazioni IL MESSO F.to Aw.Occhino Sebastiano Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio ATTESTA Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44 D è stata affissa all'albo Pretorio il col n. per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 11, comma 1 ): 0 con lettera n. del è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliare (art. 15. Comma 3 e 4) con lettera n. del a Raccomandata a mano / postale AR è stata trasmessa al CO.RE.CO Sez. di e ricevuta dallo stesso in data Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Lo Monaco Antonino COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO Sezione di LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: M a) ai sensi dell'art. 12, comma^- 2 (*) deua L.R. 03/12/1991, n. 44; IH b) in quanto a seguito di controllo di legittimità del CO.RE.CO. - sez. Provinciale - esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2 - 3-5 (*) della L.R. n. 44/91, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7 - 10 (*) della medesima legge. D c)ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 03/12/1991, n. 44; d) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 03/12/1991, n. 44; IH e)in quanto a seguito di controllo di legittimità del CO.RE.CO. - sez. Centrale - esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 1-3 (*) della L.R. n. 44/91, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7 - 9-10 (*) della medesima legge DaUa Residenza Municipale, lì 3C>lo3 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Lo Monaco Antonino E' copia conforme all'originale La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione Limina lì all'ufficio..li IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO