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DISCIPLINARE DI INCARICO MEDICO RESPONSABILE CRA DR. GIANNI PERINI OSPITI PRIVATI - FRA La CRA DR. GIANNI PERINI, con sede in Cortemaggiore, Via San Lorenzo 41, C.F.: 80004190338 (di seguito semplicemente: Ente ), rappresentato dal Presidente protempore Arch. Angelo Soliani, nato a Cortemaggiore il 20.12.1946, domiciliato per la carica presso l Ente; E il dott. Ravarani Marco, nato a Fiorenzuola d Arda, il 26/05/1985, residente a Fiorenzuola d Arda in Via Galileo Galilei n 30, C.F. RVRMRC85E26D611Y ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO 1. Il Professionista è incaricato di svolgere attività medica di diagnosi e cura presso la CRA Dr. Gianni Perini e sarà disciplinata secondo le normative vigenti Delibera Regionale n.2000/564 del 01/03/2000, e più precisamente: a) assicurare l attività all interno della struttura con un numero di accessi settimanali da concordare con il coordinatore di struttura; b) assicurare le visite richieste in via d urgenza tra le 8 e le 20 nei giorni feriali,nella stessa giornata della richiesta, anche al di fuori degli accessi previsti; c) assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri nel caso di ricovero dell anziano; d) assicurare la responsabilità complessiva in ordine alla tute della salute degli anziani ospiti della struttura che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria; e) partecipare agli incontri con gli altri operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale dell anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l equipe multi professionale; f) partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l assistenza agli anziani, nell ambito dei programmi promossi dal Servizio Assistenza Anziani; g) partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell intera struttura; h) partecipare all attività di formazione, informazione e consulenza nei confronti dei familiari degli anziani ospiti.

2. di operare in conformita delle normative vigenti; osservare le norme di deontologia professionale; osservare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008; rispettare le norme sulla tutela dei dati personali contenute nel D.Lgs. 196/2003 e quanto previsto dalla relativa relazione adottata dall Ente; attenersi ad una corretta e puntuale compilazione della documentazione clinica; partecipare alla stesura ed al periodico monitoraggio dei PAI relativi a ciascun ospite. ART. 2 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL INCARICO 1. L attività descritta verrà svolta dal Professionista in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, mediante utilizzo delle attrezzature, dei locali e di quant altro necessario messo a disposizione dall Ente. 2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Professionista non fa parte dell Ente e che l incarico si configura come attività resa da libero senza nessun onere da parte dell Ente; 3. Il Professionista si obbliga: ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell Ente senza vincoli di esclusività, nel pieno rispetto della legislazione sanitaria, delle norme di deontologia professionale, dei regolamenti interni; ad eseguire personalmente l incarico, adempiendo correttamente alle sue obbligazioni, ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate; prestare la propria attività con la garanzia del massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida e agli standard internazionali emessi dalle società scientifiche, nonché alle prescrizioni regionali e ai protocolli; prestare l attività in ossequio ai dettami dell etica e della deontologia professionale, al rispetto dei criteri di massima appropriatezza, efficacia ed efficienza nell erogazione delle prestazioni; al rispetto della normativa regionale ; al rispetto di ogni direttiva emanata dalla Regione Emilia-Romagna e dai competenti organi ministeriali. ART. 3 SEDE DI ESPLETAMENTO DELL INCARICO 1. La sede di espletamento dell incarico è presso la CRA Dr. Gianni Perini con sede Cortemaggiore (PC) Via San Lorenzo 41.

ART. 4 DURATA DELL INCARICO ED EFFICACIA 1. L incarico è conferito a decorrere dal 11.01.2016 e fino al 31.12.2016, fatto salvo il recesso anticipato di una delle parti da comunicarsi con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni mediante raccomandata a.r. 2. Ogni ulteriore accordo, concernente l eventuale proroga del presente rapporto professionale di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti; ART. 5 IMPEGNO ORARIO ED ASSENZE 1. In caso di malattia, infortunio o altra causa di assenza non prevedibile, il Professionista si assume l obbligo di comunicare tempestivamente al referente dell Ente (di cui al successivo art. 10) la propria indisponibilità temporanea, specificando il tempo presumibile della propria assenza. 2. Le assenze programmate e la sospensione temporanea del servizio, devono essere preventivamente concordate con l Ente dandone comunicazione almeno 10 (dieci) giorni prima. 3. L Ente si riserva di valutare prioritariamente se le assenze della Professionista possano costituire oggettivo pregiudizio al regolare svolgimento dell incarico. 4. Il Professionista si impegna a prestare il Servizio presso l Ente per almeno 2 ore settimanali. ART. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO 1. Il Professionista esercita la sua professione presso l Ente a. 30.00/ora al lordo delle ritenute di legge e di eventuali contributi previdenziali. ART. 8 RESPONSABILITA, OBBLIGHI ASSICURATIVI E FORMATIVI 1. Il Professionista sarà responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o terzi nell esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo, inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dalla stessa personalmente svolte. 2. Il Professionista si impegna a provvedere: alla stipula di polizza assicurativa, con esclusione di rivalsa nei confronti dell Ente per responsabilità civile verso terzi estesa alla colpa grave (con massimale unico assicurato non inferiore ad 1.000.000,00) ed infortuni, prima dell inizio dell attività e con un primario Istituto Assicurativo, con una o più polizze assicurative annuali a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale; la polizza dovrà essere

presentata all Ente entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso; all obbligo, con spese a proprio carico, di conseguire annualmente, il numero di crediti previsti per lo svolgimento della propria attività nonché a partecipare ad eventuali corsi di formazione organizzati dall Ente inerenti gli aspetti della sicurezza e dell applicazione delle procedure interne; alla propria formazione, a norma del D.lgs 8 aprile 2008 n. 81, sui rischi connessi all attività svolta presso l Ente. ART. 10 ATTIVITA DI VERIFICA 1. La verifica in ordine al corretto esercizio delle funzioni svolte dal Professionista fanno capo: per l aspetto organizzativo alla Coordinatrice Responsabile della CRA Dr. Gianni Perini 2. L Ente, metterà a disposizione della stessa un budge per la rilevazione automatizzata delle presenze; ART. 11 RECESSO 1. Le Parti possono liberamente recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; il recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede di ciascuna Parte. 2. Sono fatti salvi casi previsti dall art. 5 del presente disciplinare. 3. Nel caso in cui il Professionista dovesse interrompere il servizio affidato senza giustificato motivo il rapporto di incarico si intenderà risolto. ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI 1. Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata: per la violazione degli obblighi statuiti espressamente nel presente contratto; per ogni altra ipotesi di giusta causa; per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto; in qualsiasi momento, qualora il Professionista si renda colpevole di gravi negligenze rispetto alla deontologia professionale, nonché alle disposizioni in materia di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli enti (di cui, rispettivamente ai decreti legislativi 196/2003, 81/2008).

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile (art. 2222 e segg.), alle leggi speciali regolanti i rapporti di lavoro autonomo, incluse le disposizioni inerenti le disposizioni fiscali e previdenziali. 3. L Ente garantisce l osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008) ART. 13 CONTROVERSIE 1. Per tutte le controversie che potranno insorgere relativamente all espletamento ed esecuzione dell incarico, sarà competente il Foro di Piacenza. 2. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d uso ai sensi del comma 2 dell art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 Letto, confermato e sottoscritto Corte maggiore lì, Per la CRA Dr. Gianni Perini IL PRESIDENTE (Arch. Angelo Soliani) IL PROFESSIONISTA (dott. Ravarani Marco)