Entrata in vigore e cessazione. I ricavi per il proprietario dell'impianto fotovoltaico



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Transcript:

Il 5 Conto Energia è previsto e disciplinato dal D ecreto Ministeriale del 5 luglio 2012 - Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Entrata in vigore e cessazione Il 5 conto energia è entrato in vigore Il 27 AGOSTO 2012 e cessa di avere effetti, in ogni caso, decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno. Sul sito del GSE www.gse.it è possibile visualizzare il contatore fotovoltaico che dà l aggiornamento quotidiano sul raggiungimento del limite imposto dal decreto. Definizione di «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori. I ricavi per il proprietario dell'impianto fotovoltaico Il risparmio sulla bolletta. Il risparmio in bolletta è il primo dei ricavi per chi possiede un impianto fotovoltaico. Appena in funzione l'impianto fotovoltaico comporta una diminuzione dell'importo da pagare in bolletta proporzionato alla quantità di energia elettrica prodotta dal proprio impianto consumata direttamente. Se mentre l'impianto stà producendo si attiva un elettrodomestico per il suo funzionamento si utilizzerà l'energia che viene dall impianto fotovoltaico. Consumando l'energia autoprodotta si evita di acquistarla. Le tariffe incentivanti. Gli incentivi sono un premio che lo Stato riconosce ai proprietari di impianti fotovoltaici in quanto si produce energia utilizzando fonti rinnovabili. Lo Stato per 20 anni dalla messa in esercizio dell'impianto riconosce un corrispettivo in denaro calcolato sull'energia prodotta e consumata. Il finanziamento è in conto esercizio, ossia mentre l'impianto funziona. Viene premiata tutta 1/8

l'energia elettrica prodotta indipendentemente se la si consuma direttamente o se la si scambia o la si vende. Il sistema degli incentivi è gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il 5 conto energia ha introdotto una distinzione t ra le tariffe incentivanti. Due tipi di incentivo: omnicomprensivo e premio per autoconsumo. L'incentivo omnicomprensivo è corrisposto solo per l'elettricità effettivamente ceduta alla rete, al netto degli autoconsumi (il produttore che beneficia della tariffa onnicomprensiva non ha il diritto di vendere l'energia prodotta, quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico). La tariffa premio per autoconsumo si calcola sulla quantità di energia elettrica prodotta dal nostro impianto e consumata dalla nostra utenza. Ecco i valori degli incentivi (allegato 5 del decreto) Il primo semestre di applicazione è in vigore fino al 27 febbraio 2013. Gli impianti in esercizio dal 28 febbraio 2013 in poi si vedranno assegnate le tariffe del secondo semestre. 2/8

Requisiti per beneficiare degli incentivi Gli impianti che possono essere premiati I seguenti impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti: a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kw realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kw, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonchè i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kw; c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kw ; d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML ; e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML ; f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML ; g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kw e non superiore a 20 kw, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonchè i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kw, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro. Maggiorazioni permesse delle tariffe incentivanti Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili: a) per gli impianti con inverter e moduli made in europe: 20 /MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 10 /MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 5 /MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014. b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto: 30 /MWh se la potenza e' non superiore a 20 kw e 20 /MWh se la potenza e' superiore a 20 kw, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 20 /MWh se la potenza e' non superiore a 20 kw e 10 /MWh se la potenza e' superiore a 20 kw, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 10 /MWh se la potenza e' non superiore a 20 kw e 5 /MWh se la potenza e' superiore a 20 kw, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014. 3/8

Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti 1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato 5, con le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono: a) persone fisiche; b) persone giuridiche; c) soggetti pubblici; d) condomini di unità immobiliari ovvero di edifici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici per i quali sono soddisfatti i requisiti precisati ai successivi punti. 1. I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti 2. I moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per almeno dieci anni da garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. 3. I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che: a) aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; l'attestazione e' rilasciata dal sistema o consorzio di riciclo; per i moduli importati, l'adesione può essere effettuata dall'importatore 4. b) possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); i certificati sono rilasciato da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale; 5. c) e' in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25 Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kw, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici. Impianti fotovoltaici realizzati su edifici Tabella relativa alle modalità di posa dei moduli fotovoltaici ai fini dell'accesso alle tariffe come impianti "su edifici" A B Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 gradi Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie 4/8

C D Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti sopra indicati Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti Ai fini dell'applicabilità della tariffa incentivante competente agli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici si adotta la definizione di edificio contenuta nel DPR 26/08/1993 n. 412 e successive modificazioni. In particolare, per "edificio" si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. E.1 edifici adibiti a residenza e assimilabili E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi. Case di pena, caserme E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili E.1 (2) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari E.2 edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi E.3 quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici E.4 edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo E.5 edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni E.6 edifici adibiti ad attività sportive E.6 (1) piscine, saune e assimilabili E.6 (2) palestre e assimilabili E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati. 5/8

Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm. In questa modalità di installazione rientrano gli impianti fotovoltaici installati su tetti piani (cioè i lastrici solari orizzontali non abitabili), su terrazze (cioè le superfici piane di copertura utilizzabili e praticabili) e su superfici di copertura sub orizzontali con pendenza dell'elemento di tenuta fino a 5. In assenza di elementi perimetrali o in presenza di elementi perimetrali alti fino a 30 cm da terra (H uguale e/o minore 30 cm), l'altezza massima dei moduli (H1) rispetto al piano non deve superare i 30 cm. Caso 1, H uguale e/o minore di 30cm - Schema esemplificativo di un'installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" La balaustra è un elemento perimetrale alto più di 30 cm costituito da materiale rigido e resistente. La superficie costituente la balaustra può essere continua o discontinua purché realizzata da elementi verticali o orizzontali inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro. Tale elemento è costruito e fissato al piano di calpestio in modo da poter reggere in ogni caso il massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. In caso di presenza di una balaustra, l'altezza Hm del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli fotovoltaici, misurata da terra fino all'asse mediano degli stessi, non deve superare l'altezza della balaustra perimetrale misurata nel suo punto più basso Caso 2, H > 30cm - Schema esemplificativo di un'installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" 6/8

Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie. I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa inclinazione della superficie che li accoglie; è necessario, inoltre, che la distanza tra la superficie dei moduli e la superficie di copertura sia ridotta al minimo indispensabile. In ogni caso, i moduli non dovranno sporgere rispetto alla falda di copertura. Esempio di schema costruttivo di un impianto fotovoltaico installato su tetto a falda classificabile nella categoria "su edifici" Pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate Al fine di ottenere il riconoscimento del premio previsto per gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi (i moduli costituiscono elementi costruttivi se la loro eventuale eliminazione compromette la funzione del manufatto realizzato) di pergole, serre, tettoie, barriere acustiche e pensiline è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante un documento che comprovi la loro effettiva funzione (per esempio la dichiarazione di inizio attività, il permesso a costruire o il certificato catastale, qualora recanti tale indicazione). Tali manufatti devono, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche: per pergole, serre, tettoie e pensiline, l'altezza minima dal suolo dei moduli deve essere non inferiore a 2 metri; il manufatto realizzato deve essere praticabile in tutta la sua estensione; le barriere acustiche devono essere realizzate per svolgere effettivamente la funzione di ridurre la propagazione dei rumori; le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la proiezione al suolo della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Come specificato nell'allegato 2 al DM 5/7/2012, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline non hanno 7/8

diritto alle tariffe incentivanti di cui al Titolo II ma hanno una loro specifica modalità di calcolo. Altri impianti Rientrano nella tipologia "altri impianti" gli impianti realizzati a terra e gli impianti realizzati su edifici che non rispettano le condizioni tecniche indicate per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Inoltre, rientrano in questa tipologia tutti gli impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline che non rispettano i requisiti richiesti per ottenere il premio previsto per gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi. 8/8