COMUNE di PUTIGNANO. Provincia di Bari
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- Leo Gattini
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1 COMUNE di PUTIGNANO Provincia di Bari LINEE DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA COLLOCARE SU EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI IN AMBITO ESTESO B C DEL PUTT/P. (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 10/08/2011)
2 COMUNE di PUTIGNANO Provincia di Bari IIIª Ripartizione Urbanistica Vª Ripartizione-Paesaggio- OGGETTO: Linee di indirizzo in merito alla installazione di impianti fotovoltaici da collocare su edifici e manufatti esistenti in ambito esteso B e C del PUTT/P. Con deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2011, n. 416, la Regione Puglia ha emanato la Circolare n. 2/2011, Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici collocati su edifici e su manufatti edilizi, in relazione alle Linee Guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate dal Ministero per lo Sviluppo Economico con Decreto 10 settembre 2010 ed al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 34 avente ad oggetto l individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Riguardo agli edifici esistenti, la Circolare, in primo luogo, ha indicato i regimi autorizzativi cui sono soggetti i diversi tipi di interventi, in linea con quanto riportato ai punti 12.1 e 12.2 del predetto Decreto 10 settembre 2010, vale a dire: I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione (.), dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115): i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
3 b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380): i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (vale a dire massimo di 200kw); iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; Ai sensi del punto 12.2 dello stesso decreto sono invece autorizzabili con denuncia di inizio attività (DIA) le seguenti tipologie: a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.M. 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010): i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della L. 24 dicembre 2007, n (corrispondente, per gli impianti fotovoltaici, a 20 kw). In secondo luogo, ha puntualizzato che, in tutti i casi, sia che si tratti di interventi di edilizia libera, sia che si tratti di interventi soggetti a DIA, se questi ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i dovranno, comunque, acquisire le relative autorizzazioni architettonica e paesaggistica, ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 146 del medesimo Codice; in ugual modo, per gli interventi ricadenti nel campo di applicazione di cui al Titolo II (Ambiti Territoriali Estesi) e al Titolo III (Ambiti Territoriali Distinti) delle NTA del PUTT/P, i quali dovranno acquisire le autorizzazioni ai sensi dell art delle stesse NTA. A tal proposito, si fa rilevare che l intero territorio comunale, esclusi i territori costruiti, a seguito approvazione del PUTT/P, è stato perimetrato in ambiti territoriali estesi B valore rilevante e C valore distinguibile, per cui qualsiasi tipo di intervento è soggetto all acquisizione dell autorizzazione paesaggistica. Tale condizione ha comportato la sospensione della procedura amministrativa delle pratiche edilizie da parte della IIIª Ripartizione Tecnica URBANISTICA-EDILIZIA nell attesa dell acquisizione dell autorizzazione paesaggistica ed un aggravio di carico di lavoro per la Commissione locale del paesaggio, all interno della Vª Ripartizione Tecnica LL.PP.-PATRIMONIO-PAESAGGIO, la quale è tenuta alla verifica degli impianti circa il loro inserimento nel contesto paesaggistico secondo le indicazioni di carattere generale fornite dalla Regione con la Circolare n. 2/2011, fermo restando quanto prescritto dal Regolamento Regionale 24/10. Ciò stante, al fine di rendere più celere l intero iter procedurale delle pratiche edilizie relative al collocamento di impianti fotovoltaici su edifici e manufatti esistenti, sia per quanto riguarda l aspetto tecnico che paesaggistico, ferme restando le condizioni prescritte ai punti 12.1 e 12.2 del Decreto 10 settembre 2010, si ritiene opportuno fornire alcuni indicazioni all utenza, nonché ai tecnici progettisti, riguardo alle modalità di installazione, al fine di evitare di sottoporre ogni singola pratica edilizia all esame della Commissione locale per il paesaggio.
4 Vale a dire che, qualora l impianto sia proposto in conformità alle indicazioni di seguito esplicitate è evidente che il medesimo risulti essere adeguato al contesto paesaggistico ove è ubicato, considerandosi, di conseguenza, acquisita l autorizzazione paesaggistica di cui all art delle N.T.A. del PUTT/P. Modalità di installazione A) Ambito esteso B di valore rilevante del PUTT/P Il Regolamento Regionale 24/2010 per gli impianti da realizzare su edifici ricadenti in ambito esteso B prescrive che gli stessi abbiano le seguenti caratteristiche: impianti aderenti o integrati sui tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato. A1) Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto, devono mantenere la stessa inclinazione della superficie che li accoglie e non devono sporgere rispetto alla falda di copertura. A2) Moduli fotovoltaici installati su tetti piani La Circolare regionale al proposito specifica che sono esclusi gli impianti su copertura piana, qualora evidentemente aventi inclinazione diversa da quella della copertura; tuttavia, l'inclinazione dei pannelli solari rispetto al piano è considerata importantissima per il corretto funzionamento dell'impianto ed atteso che la tradizione costruttiva locale è caratterizzata da costruzioni con copertura piana, si ritiene, al fine di rispettare il mantenimento dell integrità visuale del paesaggio, che l installazione avvenga almeno al di sotto della quota più bassa dalla balaustra (o parapetto) del terrazzo di copertura. A3) Moduli fotovoltaici installati su tetti non aventi la caratteristica di tetti piani e tetti a falda I moduli devo essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto. B) Ambito esteso C di valore distinguibile del PUTT/P B1) Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto, devono mantenere la stessa inclinazione della superficie che li accoglie e non devono sporgere rispetto alla falda di copertura. B2) Moduli fotovoltaici installati su tetti piani Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm. B3) Moduli fotovoltaici installati su tetti non aventi la caratteristica di tetti piani e tetti a falda I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
5 A chiarimento di quanto innanzi riportato ci si può avvalere delle schede allegate alle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia). La presente relazione viene sottoposta all esame del Consiglio Comunale affinché definisca una linea di indirizzo. Putignano, lì 26/07/2011 IL DIRIGENTE DELLA Vª RIP. TECNICA (Ing. Giovanni Colaianni) IL DIRIGENTE DELLA IIIª RIP. TECNICA (Ing. Mario Cappiello)
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Il decreto è scaricabile in formato PDF. Nell articolo 1 è stato aggiunto:
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