Bozza definitiva settembre 2017

Documenti analoghi
STATUTI. della FONDAZIONE AIUTO ALLA GIOVENTÙ DI BRIONE SOPRA MINUSIO. con sede in. Brione sopra Minusio

STATUTO DELL ENTE GESTORE DELLE CASE ANZIANI BOZZA (Versione MM N. 7 /2016)

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

S T A T U T O. del. Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCCPSV)

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

STATUTO DELLA FONDAZIONE LAMANOTESA.CH

ASSOCIAZIONE LOCARNESE E VALMAGGESE DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO STATUTO

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

IV Mezzi finanziari, patrimonio sociale e responsabilità

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis

STATUTO DEL CONSORZIO CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

STATUTO DEL CONSORZIO CASA PER ANZIANI DEI COMUNI DI COMANO, CUREGLIA, PORZA, SAVOSA E VEZIA (CCA-CCPSV)

STATUTO ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI TESSERETE OR PENAGIN

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Statuto Associazione del Quartiere di Claro CLARO VIVA

2.3 La Fondazione può stipulare con i Comuni convenzioni che specifichino il diritto e le condizioni d accoglienza in Istituto.

SOCCORSO D INVERNO TICINO

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Statuto dei Giovani UDC Sezione Ticino

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

STATUTO DEL CONSORZIO TRASPORTI COMINO ( CTC )

Legge istituente l Azienda elettrica ticinese (del 25 giugno 1958)

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

STATUTO. Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

STATUTO. della Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni (SCB)

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

Associazione Italiana di Acustica

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

STATUTI della Sezione Ticino della Viscom (Associazione svizzera per la comunicazione visiva)

MESSAGGIO MUNICIPALE N.

ABi Associazione Biennale dell immagine

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

STATUTO DELLA FEDERAZIONE TICINESE DEL COMMERCIO (FEDERCOMMERCIO) NOME, SEDE, SCOPO

Statuto dell associazione politica Uniti x Minusio

Chiasso, 16 gennaio 2008 Ris. mun. 62 / 15 gennaio Al lodevole CONSIGLIO COMUNALE 6830 C h i a s s o

STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

Modello di statuto tipo

COMUNE DI PIANEZZO CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTONE TICINO

STATUTO Sede: L associazione ha sede nel comune di S. Antonino.

STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS

SEZIONE LIBERALE-RADICALE DI LOCARNO STATUTO (del 20 marzo 2003)

STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO

GRUPPO DONATORI DI SANGUE INTESA SANPAOLO

S T A T U T O. DELLE COLONIE DEI SINDACATI (UNIONE SINDACALE SVIZZERA TICINO e MOESA) COSTITUZIONE

Legge istituente l Azienda elettrica ticinese (del 25 giugno 1958)

Ordine dei giornalisti


Statuto associazione Swiss Italian LEGO Users Group - SILUG

A questo proposito essa: a. funge da forum di discussione a tutte le cerchie interessate dal mercato dei dati giuridici;

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

S T A T U T O della Fondazione Zerosedici

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

Statuto Pro Carì e dintorni Carì

Statuto della società genealogica della Svizzera Italiana (SGSI)

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione

STATUTO. Dell'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FISIOTERAPIA DELLO SPORT. Art.1. Nome e sede

Legge sul consorziamento dei Comuni (del 22 febbraio 2010)

R E G O L A M E N T O O R G A N I C O D E L L E A Z I E N D E M U N I C I P A L I Z Z A T E D E L C O M U N E D I M E N D R I S I O

STATUTO. Art.1 Denominazione e sede

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

SCOPO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

STATUTO DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO REGIONALE DEL MENDRISIOTTO (ARM)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

FONDAZIONE SUL GIORNALISMO PAOLO MURIALDI STATUTO

STATUTO FONDAZIONE PRADA. con sede a BELLINZONA

Statuto della Fondazione FONDAZIONE PER LE ATTIVITA MUSICALI - ONLUS

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

Statuti dell Associazione delle banche estere in Svizzera

FEDERAZIONE GOLF TICINO STATUTO

FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA ************* STATUTO *************

ADATTAMENTO DELLO STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE LUGANO CITTA PROGETTO STATO AL

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI AMBITO DI APPLICAZIONE

Regolamento sull organizzazione

STATUTO. della spettabile. Associazione Aurofonie

STATUTO FIAS SEZIONE TICINO

STATUTO. di Repower AG. con sede a Brusio. del 29 giugno adattato. dall Assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2000

STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI

Transcript:

Bozza definitiva settembre 2017 STATUTO DELLA Fondazione Casa Girotondo Art. 1 Nome e sede. Sotto la denominazione di Fondazione Casa Girotondo è costituita dai Comuni di Mendrisio e Novazzano una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e segg. del Codice Civile Svizzero. La Fondazione ha sede a Novazzano e non persegue scopo di lucro. Art. 2 Scopo. La Fondazione ha lo scopo principale di gestire la Casa per anziani Girotondo nel contesto della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) del 30 novembre 2010. Inoltre provvede al mantenimento in efficienza delle strutture, sottopone ai Comuni futuri investimenti ed eventuali acquisizioni e può intraprendere attività accessorie di pubblica utilità. La Fondazione è abilitata all'acquisto di beni mobili e immobili destinati al raggiungimento dello scopo prefissato così come alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ogni altra opera necessaria per la creazione ed il mantenimento della Casa per anziani. Art. 3 Patrimonio e beni. Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli attivi e dai passivi del disciolto Consorzio per una casa medicalizzata per anziani dei Comuni di Ligornetto, Mendrisio (quartiere di Genestrerio) e Novazzano, valore di bilancio indicato al 31.12.2011, attivo di fr. 2'147'954.96 e passivo di fr. 2'147'954.96 di cui capitale proprio per fr. 746'457.45. Incluso negli attivi vi è il conferimento della part. 1276 RFD Novazzano, di totali mq 6401. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da versamenti di enti pubblici o privati, da elargizioni, da donazioni e lasciti o da altri introiti leciti. Il conferimento iniziale del patrimonio e dei beni da parte dei tre Comuni fondatori è calcolato secondo la media della chiave di riparto che è stata applicata per il finanziamento della costruzione dell esistente casa per anziani e

dei successivi pagamenti degli oneri dei Comuni fino al 31.12.2011, e più precisamente: - Mendrisio 46 % - Novazzano 54 % Art. 4 Contabilità ed anno economico. La Fondazione tiene regolare contabilità. L anno contabile inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Art. 5 Organi della Fondazione. Gli organi della Fondazione sono: Il Consiglio di Fondazione Il capostruttura L Ufficio di revisione Art. 6 Composizione del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione è composto di 7 membri. Un membro è nominato dal Cantone e gli altri 6 dai comuni. Un membro di ogni comune deve essere il Sindaco o il Municipale capo dicastero per i temi legati alla cura degli anziani. Le cariche sono così ripartite: - Comune di Mendrisio, 3 membri - Comune di Novazzano, 3 membri - Rappresentante del Cantone, 1 membro La durata della carica è di regola di 4 anni e coincide con i rinnovi dei poteri Comunali. I membri restano in carica sino alla scadenza del quadriennio legislativo. I membri del Consiglio di Fondazione sono rieleggibili. Il Consiglio di Fondazione nomina al proprio interno: - il/la presidente ed il/la vicepresidente del Consiglio stesso; l elezione avviene in forma tacita allorquando si ha un unica proposta; salvo rinunce è garantita la rotazione tra i Comuni; - il rappresentante della Fondazione designato nell'ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM) che sarà scelto fra i tre membri nominati dal Comune di Novazzano nel Consiglio stesso. Le funzioni di membro e le cariche all interno del Consiglio di Fondazione sono remunerate secondo uno specifico regolamento. 2

La carica di membro del Consiglio di Fondazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato o di dipendente della Fondazione. Art. 7 Competenze del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di Fondazione è l organo supremo della Fondazione; esso ha in particolare le seguenti competenze: 1. Definisce le strategie, l organizzazione e le regole di gestione e di rappresentanza della Fondazione. 2. Adotta i regolamenti e stipula le convenzioni. 3. Approva il preventivo e i conti annuali. 4. Presenta i rapporti e i consuntivi all autorità di Vigilanza e ai Comuni. 5. Assume tutti i dipendenti e designa, l Ufficio di revisione. 6. Nomina al suo interno un/una presidente e un/una vice presidente come da art. 6 del presente Statuto. 7. Nomina al suo interno il rappresentante della Fondazione nell Ente Case Anziani Mendrisiotto, come da art. 6 del presente Statuto. 8. Designa le persone che saranno legittimate a rappresentare la Fondazione nei confronti dei terzi, segnatamente determinandone i diritti di firma. 9. Sottopone ai Comuni nuovi investimenti, da approvare e finanziare. Il Consiglio di fondazione è competente per trattare e deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altra autorità. Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità decide il presidente. Art. 8 Convocazione del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione si riunisce, su convocazione del presidente o del vicepresidente, almeno sei volte l anno. Le convocazioni sono inviate in forma cartacea o per posta elettronica, con allegato l ordine del giorno, con almeno 10 giorni di preavviso. Art. 9 Competenze del Capostruttura. Il Capostruttura ha le seguenti competenze: 1. Esegue le decisioni del Consiglio di Fondazione. 2. Assicura la gestione dell'istituto e del personale secondo le competenze assegnategli e stabilite dalla Legge, dalle Direttive cantonali, dall'ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM) e dai Regolamenti scelti e adottati dal Consiglio di Fondazione. 3. Cura i rapporti con gli enti che sussidiano la gestione. 3

4. Decide l ammissione degli ospiti, d'intesa con l'ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM). 5. Allestisce i preventivi e i consuntivi. 6. Allestisce la documentazione richiesta dal Consiglio di Fondazione e dagli enti sussidianti. 7. Svolge il ruolo di Segretario del Consiglio di Fondazione. Il capostruttura è membro di diritto della direzione nell'ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM). Art. 10 Debiti attuali del Consorzio. I debiti del Consorzio relativi agli investimenti eseguiti sino al suo scioglimento sono assunti dalla Fondazione; il finanziamento per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è assicurato dai Comuni, sulla base della chiave di riparto di cui all art. 3. Art. 11 Finanziamento. Art. 11.1 Finanziamento della gestione corrente. Di principio la Fondazione si autofinanzia con le entrate delle rette, i versamenti delle Casse malati, il contributo concesso con il contratto di prestazione, eventuali sussidi e altri ricavi. Le spese di gestione non coperte dalle entrate correnti (deficit d esercizio) sono ripartite proporzionalmente al domicilio degli utenti, in funzione delle giornate di degenza, ritenuto che il domicilio determinante per le spese di gestione è quello precedente al ricovero. Per gli utenti eccedenti il contingente dei Comuni facenti parte della Fondazione, nonché per gli utenti di altri Comuni, viene richiesto un contributo fisso per giorno di degenza, che è stabilito in base all art. 8 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) del 30 novembre 2010, quale partecipazione parziale alla copertura delle spese di investimento. In tali casi la quota supplementare relativa al finanziamento della costruzione va a beneficio del Comune cedente il letto. Le eventuali eccedenze d'esercizio della gestione corrente della Fondazione sono contabilizzate secondo quanto stabilito dal Cantone. Art. 11.2 Finanziamento degli investimenti Eventuali futuri investimenti dovranno essere finanziati in primis dalla Fondazione medesima e in caso di necessità dai Comuni membri della Fondazione in funzione della chiave di riparto di cui all art. 3. 4

I Comuni della Fondazione sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dalla Fondazione. Art. 12 Ripartizione/assegnazione dei posti letto. Per le ammissioni nella casa è data priorità ai domiciliati nei Comuni di Mendrisio e Novazzano, in base all'urgenza sanitaria, alla prossimità dei familiari e alla data di presentazione della richiesta. I letti, di principio, sono ripartiti tra i Comuni aderenti alla Fondazione proporzionalmente al rispettivo finanziamento, e meglio nelle percentuali indicate all art. 3. Art. 13 Ufficio di revisione. L ufficio di revisione è composto da un ufficio professionale di revisione abilitato ai sensi di legge, resta in carica un anno ed è sempre rieleggibile. La funzione di revisore non è compatibile con quella di Membro del Consiglio di Fondazione. Art. 14 Dipendenti. Tutti i dipendenti della Fondazione sono assunti con un contratto di diritto privato. È applicabile il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani del Canton Ticino (CCL ROCA). Art. 15 Vigilanza. La fondazione è sottoposta alla sorveglianza dell Autorità di vigilanza competente in virtù dell art. 84 del Codice Civile Svizzero, la quale avrà le facoltà e i poteri ad essa attribuiti dalle norme di legge e alla sorveglianza dell Ufficio cantonale degli anziani per quanto attiene al finanziamento delle attività assicurato mediante il mandato di prestazioni cantonale. Art. 16 Modifica dello Statuto. Il Consiglio di Fondazione può proporre la modifica dello statuto della Fondazione, quando ciò sia richiesto per il mantenimento del fine, riservata l approvazione dell Autorità di vigilanza. Per la modifica degli art. 1-2 - 3-5 - 6-10 -11-12 e 14 è inoltre necessaria l approvazione dei Comuni appartenenti alla Fondazione. 5

Art. 17 Scioglimento della Fondazione. La Fondazione può essere sciolta se il suo scopo è divenuto irrealizzabile a tempo indeterminato o su decisione dei Comuni membri; lo scioglimento richiede l approvazione dell Autorità Cantonale di vigilanza. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio rimanente è destinato ai Comuni appartenenti alla Fondazione, con la stessa chiave di riparto dell art. 3 e, se questi rifiutassero, allo Stato del Cantone Ticino. Il costo del sedime finanziato dal Comune di Novazzano è riconosciuto interamente allo stesso. Art. 18 Disposizioni finali Il presente statuto è stato modificato in seguito all'adesione della Fondazione Casa Girotondo all'ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM) e approvato dai Comuni di Mendrisio e Novazzano. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono gli art. 80 ss del Codice Civile Svizzero. Chiasso, gg.mm.aaaa 6