CITTA DI LEGNAGO ASSESSORATO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA



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CITTA DI LEGNAGO ASSESSORATO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 3 aprile 2009 Esecutivo dal 29 aprile 2009 pag. n. 1

INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Norme di riferimento pag. 4 Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 4 Art. 2 - Tipologie di esercizio Requisiti pag. 4 CAPO II MODALITA D ESERCIZIO Art. 3 - Modalità di esercizio pag. 5 Art. 4 Dichiarazione di inizio attività pag. 6 Art. 5 Trasferimento della sede dell attività e apertura unità locali pag.7 Art.6 Subingresso pag. 7 Art. 7 Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria pag. 8 Art. 8 Variazione della persona in possesso dei requisiti professionali pag. 8 Art. 9 Sospensione dell attività pag. 8 Art.10 Cessazione dell attività pag. 8 Art.11 - Attività didattiche pag. 9 CAPO III NORME IGIENICO SANITARIE Art. 12 - Requisiti dei locali pag. 9 Art. 13 Prescrizioni particolari pag.10 Art. 14 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche pag.11 Art. 15 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività pag.12 Art.16 Requisiti dei locali per le attività didattiche pag.12 Art.17 Modifiche dei locali e potenziamento delle attrezzature in attività di estetica pag.12 Art. 18 - Accertamenti igienico-sanitari e urbanistici pag.13 Art.19 Orario Art.20 Tariffe CAPO IV ORARI TARIFFE pag.14 pag.14 pag. n. 2

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI Art. 21 Controlli pag. 14 Art. 22 Sanzioni pag. 14 Art. 23 Attività abusive pag. 15 Art. 24 Provvedimenti di cessazione dell attività pag. 15 Art. 25 Provvedimenti d urgenza pag. 15 CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 26 - Conversione delle autorizzazioni di parrucchiere per uomo e donna pag. 15 Art. 27 Norme transitorie per l attività di barbiere pag. 15 Art. 28 Attività esistenti adeguamento locali pag. 16 Art. 29 Consultazione con le Associazioni di categoria pag. 16 Art. 30 Abrogazione norme precedenti pag. 16 Art. 31 Entrata in vigore pag. 16 pag. n. 3

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI NORME DI RIFERIMENTO - legge 17.08.2005, n.174 per l attività di acconciatore; - legge 4.1.1990, n.1; legge regionale 27.11.1991, n.29 e successive modificazioni per l attività di estetista; - legge 2 aprile 2007, n.40; - d.lgs. n.114 del 31.03.1998 Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore e di estetista esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, svolte anche a titolo gratuito. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, ed esercizi similari anche a titolo di prestazione gratuita per soci e/o per promozioni di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento. Gli esercizi ove si eseguono in forma monospecialistica trattamenti di carattere estetico mediante l utilizzo di attrezzature di cui alla legge 4.1.1990, n.1, anche a gettone o noleggio, sono assoggettate al presente Regolamento. Non sono soggette al presente Regolamento: a) le attività di lavorazione del capello volte alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili), che non comportano prestazioni applicative sulla persona; b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie disciplinate dalle specifiche normative di settore. Art. 2 Tipologie di esercizio Requisiti ACCONCIATORE L attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, pag. n. 4

curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, nonché prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. ESTETISTA L attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l utilizzo di apparecchiature regolamentate dalla L.R. 27.11.1991, n.29 e dalla legge 4.1.1990, n.1 Sono escluse tutte le prestazioni con finalità terapeutiche. L attività di estetica non include il tatuaggio (anche semipermanente) e piercing che sono soggetti a specifica abilitazione e specifica autorizzazione sanitaria. REQUISITI PROFESSIONALI Non possono essere effettuate prestazioni di acconciatura e di estetica se non in presenza di un soggetto in possesso dell abilitazione o qualificazione professionale. Il riconoscimento della qualifica è rilasciato dalla Commissione Provinciale per l Artigianato presso la Camera di Commercio I.A.A. Le ditte diverse da quelle previste dalla legge 8.8.1985, n.443, che esercitano professionalmente l attività di acconciatore o estetista possono avvalersi di soggetti non inseriti nell impresa, purchè in possesso dell abilitazione o qualificazione professionale prevista dalla L.n.174 del 17.08.2005 e dalla L. n.1 del 4.1.1990. Le imprese di cui al presente comma possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. Per ogni unità locale deve essere designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa. Il responsabile designato deve essre in possesso dell abilitazione o qualificazione professionale e deve essere designato a svolgere attività esclusivamente in quella sede. Art. 3 - Modalità di esercizio CAPO II MODALITA DI ESERCIZIO Le attività oggetto del presente regolamento devono essere esercitate in locali idonei, anche presso il domicilio dell esercente o presso la sede designata dal cliente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei requisiti urbanistici ed edilizi, nonché di destinazione d uso. Le attività possono essere svolte presso il domicilio dell esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, siano dotati di idonei servizi igienici, siano pag. n. 5

consentiti i controlli degli organismi preposti e siano rispettate tutte le dispisizioni previste dalla legge e dal presente regolamento Nei locali in cui viene svolta una delle attività di cui alla presente normativa, il titolare può vendere alla propria clientela prodotti cosmetici al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche ed affini o altri beni accessori inerenti alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall art.4 c.2 lett.f) del d.lgs. n.114 del 31.03.1998. Per la vendita di altri prodotti, con divieto per il settore alimentare, il titolare dovrà produrre la comunicazione di cui all art.7 del d.lgs.n.114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita superficie destinata alla vendita. I trattamenti delle attività di acconciatore ed estetista possono essere svolti anche con l uso dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11.10.1986, n.713 e successive modificazioni Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate in forma di imprese nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società; i locali adibiti all attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all attività di acconciatore. In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per le rispettive tipologie. Il titolare o il socio lavorante in possesso della qualificazione professionale o il direttore tecnico devono essere presenti nei locali di esercizio e, in caso di assenza temporanea, devono farsi sostituire da altra persona in possesso di qualificazione professionale. E fatto obbligo di esporre all interno dell esercizio ben visibile al pubblico il nominativo del responsabile tecnico dell attività. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni. L operatore dovrà recare con sé copia della DIA, da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. E fatto divieto di esercitare l attività in forma ambulante o di posteggio. Art. 4 Dichiarazione di inizio attività - 1. L esercizio delle attività di acconciatore ed estetista è soggetto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività al Comune, ai sensi dell art.19 della legge n.241/90 e successive modificazione, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale. L inizio dell attività è subordinato alla conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi, di agibilità e destinazione d uso, igienico-sanitari e, per l attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche da utilizzare. pag. n. 6

L inizio dell attività deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della D.I.A. Le D.I.A. non perfezionate entro il predetto termine vengono dichiarate decadute ed archiviate senza esito. La dichiarazione di inizio attività e la successiva comunicazione, nonché ogni altra modifica all esercizio, devono essere tenute in originale a disposizione degli organi di vigilanza. 2. Contenuti della dichiarazione di inizio attività e gestione della pratica Nella D.I.A. devono essere indicati e autocertificati tutti gli elementi utili a dimostrare il possesso dei requisiti personali e professionali nonché la conformità dei locali e delle attrezzature alle norme vigenti. Il Comune predispone apposita modulistica. Ai sensi dell art.19 della L.241/90, decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, l esercente può iniziare l attività previa presentazione della comunicazione prevista dal predetto articolo di legge, semprechè non siano pervenute dal Comune notifiche di cause ostative all inizio dell attività o di sospensione del termine di riscontro. Il Comune effettua le verifiche in ordine alle situazioni autocertificate a campione, con le modalità stabilite dal Dirigente di settore. Qualora l istruttoria dell Ufficio Attività economiche porti ad un esito negativo, è prevista l adozione di motivato provvedimento di divieto di attivazione o prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti, ferma restanto la responsabilità penale per quanto autocertificato. Art. 5 Trasferimento della sede dell attività e apertura unità locali Il trasferimento della sede dell attività e l apertura di altre unità locali sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell art.19 della L.241/90 e successive modificazioni, previa conformità dei locali e delle attrezzature per le estetiste ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari, con le stesse modalità di cui all art.4. Per l apertura di unità locali, la dichiarazione di inizio attività deve contenere la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di qualificazione professionale nella persona di un socio lavorante, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell impresa o di altro soggetto non stabilmente inserito nell impresa ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. Per l istruttoria si applicano le procedure previste all art.4.2 Art.6 Subingresso Il subingresso nell esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto alla prosecuzione dell attività, previa presentazione della dichiarazione di subingresso, semprechè sia provato: pag. n. 7

- l effettivo trasferimento dell azienda - il possesso dell abilitazione o qualificazione professionale dell impresa che subentra - non sia intervenuta alcuna modifica ai locali ed alle attrezzature. La dichiarazione di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di acquisizione del titolo. Fino alla presentazione della D.I.A., l attività non può essere esercitata. Qualora il subentrante non risulti in possesso dei requisiti per l abilitazione o qualificazione professionale, l attività deve essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno. Se vengono apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature rispetto a quanto autorizzato in precedenza, deve essere acquisita una nuova idoneità igienico-sanitaria e, se necessaria, nuova agibilità. Nel frattempo l attività non può essere esercitata. Per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana di cui all art.3 della L. 8.8.1985, n.442, in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione del titolare, gli aventi diritto potranno assumere la gestione dell esercizio dell attività ai sensi dell art.5, comma 3 della citata legge, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, comunicando il nominativo della persona in possesso dell abilitazione o qualificazione professionale di cui la L.174/2005 o L.1/1990. Decorso il citato periodo l attività potrà essere continuata da uno dei legittimi eredi o trasferita a terzi. Art. 7 Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria - Nel caso di trasformazione della ragione sociale o di modifica della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione di soci partecipanti qualificati o di direttori tecnici d azienda, deve essere data comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data dell atto. Art. 8 Variazione della persona in possesso dei requisiti professionali - Nel caso di variazioni di soci in possesso di qualificazione professionale o di sostituzione del direttore d azienda deve essere data contestuale comunicazione al Comune. Alla comunicazione deve essere allegata l abilitazione e/o qualificazione professionale. L attività non può essere esercitata in assenza di soggetto in possesso dell abilitazione e/o qualificazione professionale. Art.9 Sospensione dell attività L attività di acconciatore e di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno, con possibilità di proroga esclusivamente per cause di forza maggiore o gravi motivi. pag. n. 8

Dell inizio della sospensione deve essere data comunicazione entro 30 giorni al Comune. Art.10 Cessazione dell attività Entro 30 giorni dalla cessazione dell attività deve esserne data comunicazione al Comune. Art. 11- Attività didattiche Le attività di acconciatore e di estetista, esercitate a fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali sono soggette alla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell art.19 della L.241/90, previo possesso dell abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni. Le prestazioni effettuate e i prodotti utilizzati a scopo didattico, dimostrativo o promozionale devono essere gratuti e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso forme di pubblicità visibile e non ingannevole. Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l attività deve essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato. Le attività esercitate a fini didattici dovranno utilizzare dei locali con i requisiti e caratteristiche di cui all art.16. Art. 12 - Requisiti dei locali - CAPO III NORME IGIENICO SANITARIE 1 - Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, con destinazione d uso conforme alle norme del vigente P.R.G. I locali adibiti all attività di estetista dovono essere separati da quelli eventualmente destinati all attività di acconciatore. Nel caso di un unica unità immobiliare, è consentito un unico accesso opportunamente disimpegnato all interno per le due attività 2 - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti: a) possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dal regolamento edilizio, nonché quelli relativi all igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi e antinfortunistica; pag. n. 9

b) avere una superficie adeguata rispetto ai posti di lavoro in modo da garantire uno spazio sufficiente per poter svolgere agevolmente l attività; c) essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente; d) avere una altezza interna dei locali minima di m.2,70, aumentata a mt.3,00 quando gli addetti siano superiori a 5 unità (compresi titolare e soci), riducibile a m.2,40 per gli spazi accessori (ripostigli, magazzini ecc.); e) dovranno essere rispettate le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; in particolare dovrà essere garantita l accessibilità a tutti i locali ed almeno un WC dovrà essere utilizzabile dai portatori di handicap; f) l illuminazione dovrà essere naturale e diretta con una superficie illuminante pari ad almeno 1/10 della superficie dei locali (va esclusa dal calcolo la porzione di superficie vetrata compresa tra la quota 0 e + 0,70); g) l aerazione dovrà essere naturale e diretta per una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/20 della superficie dei locali; h) avere i pavimenti realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili; i) essere forniti di acqua corrente calda e fredda; l) essere dotati di un servizio igienico con locale antibagno dotato di lavabo in uso sia al personale che al pubblico per attività di superficie complessiva netta fino a mq.70 e con un numero di addetti fino a 5; per attività di superficie netta superiore a mq.70 o con più di 5 addetti saranno necessari due servizi igienici con antibagno; m) in presenza di personale subordinato e fino a 5 addetti compreso il titolare o soci lavoranti, dovrà essre realizzato uno spogliatoio di superficie pari ad almeno mq.1,5 per addetto; con più di 5 addetti e di sesso diverso, due spogliatoi: uno per maschi ed uno per femmine; parimenti, per gli addetti, dovranno essre previsti WC divisi per sesso; n) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali; o) dovrà essere previsto un vano per materiali di consumo e prodotti per l attività (in alernativa al magazzino sono accettabili anche armadi chiusi, pensili e scaffalature in numero sufficiente al bisogno). p) dovrà essere previsto un vano di adeguate dimensioni ove riprre materiali ed attrezzature per le pulizie nonché i contenitori dei rifiuti. pag. n. 10

Art. 13 Prescrizioni particolari Nei laboratori di estetica: le singole cabine potranno essere realizzate con pareti fisse o mobili, da pavimento a soffitto oppure di altezza non superiore a mt.2,20; nel caso di tamponamenti da pavimento a soffitto ogni cabina dovrà usufruire di superficie aeroilluminante propria e, nel caso di divisori non a soffitto, per garantire una efficace ventilazione, dovrà essere provvista, nella parte inferiore di una delle pareti o della porta, di una griglia di adeguate dimensioni rivolta verso uno spazio comune; in alternativa i divisori delle cabine dovranno essere sollevati dal pavimento di 5-10 cm; tutte le cabine utilizzate per il trattamento (con esclusione dei solarium) dovranno avere pareti lavabili ed impermeabili fino ad un altezza di mt.1,80; le cabine per i trattamenti corpo dovranno essere dotate di lavabo con acqua corrente calda e fredda e servite da docce raggiungibili senza transito attraverso spazi comuni; qualora l estetista, previa acquisizione della specifica abilitazione ed autorizzazione sanitaria, esegua anche tatuaggi od effettui l applicazione di piercing, uno dei box in uso al laboratorio dovrà essere destinato esclusivamente a detta attività e dovrà essere provvisto di lavabo con acqua corrente calda e fredda e, nel caso non venissero impiegati esclusivamente materiali e prodotti monouso, detto box dovrà avrere una zona per il lavaggio, la disinfezione e sterilizzazione e dovrà essere provvisto di armadietti o contenitori distinti per l attrezzatura pulita e quella sporca. In alternativa alla zona lavagglio, le operazioni di pulizia e sterilizzazione potranno essere eseguite in un altro box esclusivamente adibito a tale uso e con le medesime dotazioni e caratteristiche di quello per i tatuaggi. Nei laboratori di acconciatore Le pareti adiacenti o delimitanti le zone di lavaggio dovranno essere rivestite in materiale lavabile ed impermeabile fino ad una altezza di mt.1,80 Tutti i lavandini per la pulizia delle mani dovranno essre dotati di distributore di sapone, di asciugamani a perdere e di cestino di raccolta rifiuti. Art. 14 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche - 1 - Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 dovranno soddisfare i seguenti requisiti: a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro; b) la strumentazione dell'esercizio dovrà essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico, gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, pag. n. 11

spazzole, pennelli, pinze, ecc.) se possibile dovranno essere monouso, altrimenti devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati, e quando se ne ravvisi la necessità, a mezzo di idonei apparecchi dotati di certificazione di idoneità, onde attuare la prevenzione delle malattie trasmissibili. 2 - E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso. Art. 15 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività - 1 I locali e le strumentazioni utilizzati per l esercizio devono essere teuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. 2 - E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924 n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolido e tioglicolati per l'effettuazione di permanente a "freddo". 3 - Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici. 4 - I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati dovranno essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari. L accertamento della conformità è demandato ai competenti organi sanitari e di vigilanza. Art.16 Requisiti dei locali per le attività didattiche - I locali in uso alle attività esercitate a fini didattici dovranno avere le seguenti caratteristiche: - aule per le lezioni teoriche: la dimensione minima dovrà essere di mq.20 per i primi 10 alunni con un incremento di mq.2 per ogni ulteriore allievo; - aule per le lezioni pratiche: la dimensione minima dovrà essere di mq.9; la superficie dei vani dovrà in ogni caso essere tale da garantire un agevole svolgimento delle lezioni. I locali destinati alle lezioni teoriche e pratiche dovranno possedere i requisiti di altezza e i rapporti di aerazione ed illuminazione diretta previsti dalla normativa comunale, avere pavimenti realizzati con materiale lavabile e resistente ed essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge; - Servizi igienici ad uso esclusivo della scuola nella misura di un servizio per ogni 10 allievi; - Spogliatoi allievi: dovrà essere prevista una zona spogliatoio allievi dotata di armadietti individuali a doppio comparto. pag. n. 12

Art.17 Modifiche dei locali e potenziamento delle attrezzature in attività di estetica - Nel caso di: - modifiche strutturali dei locali destinati all attività, intese cone riduzione, ampliamento, ridistribuzione degli spazi; - potenziamento delle attrezzature per le attività di estetica deve essere presentata comunicazione al Comune. La comunicazione deve riportare gli estremi dell idoneità igienico-sanitaria dei locali modificati o delle attrezzature per l estetica nonché gli estremi della pratica edilizia (fine lavori o nuova agibilità). L attività nei locali modificati o l uso di nuove attrezzature non possono essere intrapresi prima della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti. Qualora la sostituzione di una attrezzatura avvenga con una della stessa tipologià dovrà essere inviata la relativa scheda tecnica al Servizio Igiene Pubblica dell Azienda ULSS 21 di Legnago. Art. 18 - Accertamenti igienico-sanitari e urbanistici - L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, spetta al Settore igiene pubblica dell'azienda U.L.S.S. 21. L accertamento della conformità urbanistica relativamente all agibilità, impiantistica ed abbattimento barriere architettoniche sono di competenza del Settore Lavori pubblici e urbanistica del Comune. Nel caso di sospensione dell attività superiore ad un anno, prima della ripresa della stessa dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature Art.19 Orario CAPO IV ORARI - TARIFFE L esercente sceglie l orario di apertura dell esercizio sulla base dei criteri formulati con apposito provvedimento sindacale. pag. n. 13

L orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altro idoneo mezzo informativo. L orario e ogni successiva modifica deve essere preventivamente comunicato al Comune. Dopo l orario di chiusura è concessa la prosecuzione dell attività a porte chiuse per l ultimazione delle prestazioni in corso. Art.20 Tariffe Le tariffe riguardanti le prestazioni offerte devono essere esposte in maniera ben visibile alla clientela. Art. 21 Controlli - CAPO V CONTROLLI E SANZIONI Gli agenti incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette. Art. 22 Sanzioni - Le violazioni a quanto non espressamente previsto dalla L. n.174/2005 e dalle L. n.1/1990 e L.R. n.29/1991 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00, ai sensi dell art.7 bis del d.lgs. n.267/2000. Per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla L. 14.11.1981, n.689 e successive modificazioni. Art. 23 - Attività abusive - Fermo restando le sanzioni di cui all art.22, il Comune ordina l immediata cessazione dell attività quando questa sia esercitata senza la presentazione della dichiarazione di inizio attività, disponendo altresì la chiusura del locale. Qualora l ordine non venga eseguito, il Comune dispone l esecuzione forzata a spese dell interessato. Art. 24 Provvedimenti di cessazione dell attività - pag. n. 14

Il Comune dispone la cessazione dell attività: - quando vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l inizio; - quando l interessato non ottempera alle prescrizioni nel termine imposto dal Comune, disposte a seguito di accertamento dell inosservanza del presente regolamento; - quando l attività risulti sospesa per un periodo superiore ad un anno. Art. 25 - Provvedimenti d'urgenza - Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 24, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 38 della L. 8.6.1990, n.142 quali la chiusura o la sospensione dell attività; l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive; l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità. CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 26 - Conversione delle autorizzazioni di parrucchiere per uomo e donna - Ai sensi dell art.6 comma 3 della L. n.174/2005, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell entrata in vigore della citata legge per l esercizio dell attività di parrucchiere per uomo e donna di cui l art.2 della L.14.02.1963, n.161 e successive modificazioni, si intendono di diritto valide per l esercizio dell attività di acconciatore. Art. 27 Norme transitorie per l attività di barbiere - Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l esercizio dell attività di barbiere è consentita la prosecuzione dell attività. A coloro che hanno esercitato l attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Art. 28 Attività esistenti adeguamento locali Gli esercizi in attività precedentemente all entrata in vigore del presente Regolamento e non in regola con i requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti al Capo III hanno l obbligo di provedere al loro adeguamento in occasione di interventi di modifica strutturale, di ampliamenti o di ridistribuzione degli spazi interni. pag. n. 15

Art. 29 Consultazione con le Associazioni di categoria - L Amministrazione Comunale, preliminarmente all emanazione di provvedimenti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento e ogniqualvolta ne sarà espressa l esigenza, convocherà un tavolo di lavoro con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, per la disamina di problemi relativi alla sfera delle attività dei servizi alla persona. Art. 30 - Abrogazione norme precedenti - Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.114 del 14 ottobre 1993 e successive modifiche. Art. 31 - Entrata in vigore - Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Pretorio, in base ai disposti degli art.124 TULPC n.267/2000 e 10 disposizioni preliminari al Codice civile. pag. n. 16