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Civile Sent. Sez. 1 Num. 11404 Anno 2014 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: BERNABAI RENATO Data pubblicazione: 22/05/2014 SENTENZA sul ricorso 26365-2011 proposto da: M.J. ( c. f. (omissis) P.R. ( c. f. (omissis) domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE 196/03 ITI quaglia: o disposto d'ufficio (;) a richiesta di parte el imposto dalla legge DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GALLO GIOVANNI, giusta procura a 2014 margine del ricorso; 456 - ricorrenti - contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del

Ministro pro tempore, oomiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimata - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO #.. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Salerno in data 26 novembre 2010 i coniugi M.J. 12 P.R. esponevano - che avevano ottenuto dal tribunale di prima istanza di Mohammedia (Marocco) un provvedimento di affidamento giudiziale della minore A.M. divenuta con essi convivente, e ricevuto dal medesimo tribunale l'autorizzazione all'espatrio della stessa; - che il consolato Generale d'italia a Casablanca, aveva rifiutato, per contro, il visto di ingresso in Italia, assumendo che la minore non rientrava tra le categorie di familiari cui era riconosciuto il diritto al ricongiungimento con cittadini italiani ex arti.2 comma 1,Iett. b) del d. Igs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare - T. U. circolazione e soggiorno cittadini U. E.). Tutto ciò premesso, proponevano opposizione al provvedimento, ex art. 30, sesto comma, d. igs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione lo straniero). Integratosi il contraddittorio nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, il Tribunale di Salerno con decreto 2 febbraio 2011 accoglieva l'opposizione e per l'effetto, ordinava al consolato italiano il rilascio del visto; In accoglimento del successivo reclamo del Ministero degli Affari Esteri, la Corte d'appello di Salerno, con decreto emesso il 16

2 giugno 2011, revocava la concessione del visto, con compensazione delle spese di giudizio. Motivava - che la regolamentazione del rapporto di ingresso del minore extracomunitario, familiare di cittadino comunitario, era contenuta, esaustivamente, nel d. Igs. n.30/2007, che escludeva l'applicazione diretta, in parte qua, del d. Igs. n.286/1998; - che sulla base di tale normativa, non si poteva ricomprendere nella nozione di familiare il minore che non fosse discendente diretto o del coniuge, o del partner, ma solo affidato in forza di un istituto quale la kafalah, vigente nello Stato del Marocco; - che tale istituto, dettato per la protezione materiale ed affettiva del minore, non era infatti riconosciuto dal nostro ordinamento, a differenza dell'affidamento preadottivo o della > adozione, espressamente disciplinati dalla normativa interna; - che neppure si poteva ritenere estensibile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 29 del d. Igs. 286/1998 che disciplinava il diverso caso di istanza di ricongiungimento familiare proposta da cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. Avverso il provvedimento i sigg. M. e P. proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 17 ottobre 2011. Resisteva con controricorso il Ministero degli Affari Esteri in persona del ministro pro tempore. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative, ex art.378 cod. proc. civile.

All'udienza del 20 febbraio 2014 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 2 e 3 del d. Igs. 6 febbraio 2007 n.30 nel negare la qualifica di familiari ai minori extracomunitari affidati a cittadini italiani in forza di kafalah, ai fini del ricongiungimento in Italia. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso. Giova premettere che è condivisibile l'affermazione della Corte d'appello di Salerno secondo cui la disciplina, in subiecta materia, si rinviene esclusivamente nel d. Igs. n. 30/2007, e non pure nel d. Igs. n. 286/1998, il cui art. 29, secondo comma, è espressamente riferito al ricongiungimento familiare richiesto da straniero soggiornante in Italia.. Tuttavia, se si deve escludere l'applicazione analogica di quest'ultima normativa, più favorevole, oltre i casi da essa previsti, non è invece inibita l'interpretazione estensiva degli artt. 2 e 3 del d. Igs. n.30/2007, costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati da norme sovranazionali, per lo più provenienti da fonti dell'unione Europea. In quest'ottica ermeneutica, è possibile accedere ad una nozione lata dell'espressione "altri familiari" di cui all'art.3, secondo comma, lettera a) d. Igs. n.30/2007, non strettamente parentale, in considerazione dell'interesse del minore, prevalente su eventuali interessi confliggenti (principio espressamente affermato nell'art.3 dela Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n.176 e reiterato nell'art.24 della Carta dei diritti 3

fondamentali dell'unione Europea del 7 dicembre 2000) 1 purché ricorrano i presupposti di fatto di una kafalah giudiziale ( cd. pubblicistica), e non solo convenzionale; ed inoltre il minore,. cittadino extracomunitario, sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano, ovvero, gravi motivi di salute impongano che debba essere da questo, personalmente, assistito (Cass., sez. unite, 16 settembre 2013 n. 21.108). Pertanto, il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, in applicazione del predetto principio di diritto, previo accertamento dei presupposti di fatto testé richiamati, eventualmente legittimanti il ricongiungimento. P.Q.M. - - Accoglie il ricorso, cassa il decreto della Corte d'appello di Salerno, con rinvio alla medesima corte, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per il regolamento delle spese della fase di legittimità. Roma, 20 febbraio 2014 IL PREy / DENTE IL REL. EST.