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Roma, 8 giugno 2005 Uff.-Prot.n UL-EG/ap/10137/273/F7/PE Oggetto: Accordo di Rinnovo CCNL dipendenti da farmacia Privata. federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani SOMMARIO: ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI Federfarma, alla luce dell approvazione dell Accordo di rinnovo del CCNL dipendenti da farmacia privata da parte dell Assemblea Nazionale del 26 maggio 2005, riepiloga gli aspetti salienti del suddetto accordo. PRECEDENTI: Circolari Federfarma prot. n. 8284/224 dell 11/5/2005; n. 9093/244 del 24/5/2005; n. 9763/260 del 1/6/2005. Si ritiene opportuno riepilogare gli aspetti salienti dell Accordo di rinnovo del CCNL dipendenti da farmacia privata, siglato con le OO.SS. il giorno 5 maggio 2005. Come è noto il suddetto Accordo di cui si ritrasmette copia in allegato è stato approvato dall Assemblea Nazionale il 26 maggio 2005 ed è dunque pienamente operativo nei confronti di tutti i titolari di farmacia privata (allegato n. 1). Si illustrano gli aspetti fondamentali degli istituti normativi oggetto dell accordo di rinnovo. Apprendistato professionalizzante La disciplina concernente l apprendistato sostituisce integralmente quanto previsto nel titolo V Apprendistato del CCNL 27 luglio 1994 e dagli artt. 9 e 12 dell Accordo di rinnovo del 23 marzo 1999. La nuova disciplina sull apprendistato contenuta nell Accordo allegato Prevede, per quanto non espressamente regolato dalle Parti, il rinvio alla disciplina nazionale, ed è quindi, opportuno riportare di seguito (evidenziando in neretto la modifica alla disciplina nazionale apportata dalla legge n. 80/2005) il testo coordinato dell art. 49 (apprendistato professionalizzante) del D.Lgs 10/9/2003 n. 276 così come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 1

Apprendistato professionalizzante (art. 49) 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; 2

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. 5-bis Fino all approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Apprendisti non laureati in farmacia Con l occasione si ricorda che la durata del rapporto di apprendistato in farmacia per i lavoratori non laureati è fissata in 48 mesi. Il rapporto di apprendistato per i suddetti lavoratori può essere utilizzato per l inserimento degli stessi, alla fine del periodo di 48 mesi di apprendistato, al II, III o IV livello professionale. L inquadramento dell apprendista non laureato non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria alla quale è finalizzato il contratto di apprendistato (a titolo esemplificativo il titolare di farmacia può inquadrare al IV livello professionale un apprendista che, al termine dei 48 mesi di apprendistato, deve essere inserito al II livello). Apprendisti laureati in farmacia La durata massima del rapporto di apprendistato in farmacia per i farmacisti collaboratori è fissata in 24 mesi. La retribuzione e il trattamento normativo del farmacista apprendista sono identici a quelli previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore inquadrato nel I livello. 3

Trattamento Previdenziale e Assistenziale per gli apprendisti laureati e non Il rapporto di lavoro di apprendistato, sia per i lavoratori non laureati che per quelli laureati, è soggetto a ritenute previdenziali e assistenziali di particolare favore per il titolare di farmacia (il contributo previdenziale a carico del datore di lavoro e di 2,94 a settimana). Lavoro a tempo parziale La disciplina sul lavoro a tempo parziale prevista dal nuovo Accordo sostituisce interamente il titolo VII Lavoro a tempo parziale contenuto nel CCNL del 27 luglio 1994. Preliminarmente, si ricorda che, per quanto concerne l assunzione di un lavoratore con contratto part-time, è necessario fare riferimento alla disciplina generale contenuta nei decreti legislativi n. 61 del 25.2.2000 e n. 100 del 26.2.2001 (cfr. circolari Federfarma prot. n. 3358/152 del 13/4/2000 e n. 5287/255 del 7/6/2001). L assunzione del lavoratore part-time può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e sia nella forma orizzontale (tutti i giorni della settimana con orario ridotto), sia in quella verticale (alcuni giorni della settimana con orario pieno ) ovvero in quella mista (alcuni giorni della settimana con orario ridotto). Lavoro supplementare Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore part-time lo svolgimento di lavoro supplementare sulla base di ragioni giustificatrici di carattere tecnico, organizzativo (intensificazione dell attività di farmacia) o sostitutivo (ferie, maternità, etc.). Il ricorso al lavoro supplementare può avvenire, con il consenso del lavoratore interessato, nella misura massima di 40 ore settimanali. Nell ipotesi in cui il lavoratore part-time svolga lavoro supplementare per più di 40 ore settimanali, allo stesso dovrà essere riconosciuto un riposo compensativo pari alle ore di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali e, sempre per tali ore, una maggiorazione pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui all art. 59 del CCNL 27 luglio 1994. Per quanto concerne la retribuzione delle ore di lavoro supplementare svolte nelle 40 ore settimanali, nelle giornate festive o durante il servizio notturno si rinvia a quanto previsto ai punti 4 e 5 dell Istituto del Lavoro a tempo parziale di cui all Accordo in oggetto. Clausole flessibili L accordo sindacale del 5 maggio prevede la possibilità per il datore di lavoro di variare, in tutto o in parte, la collocazione temporale della prestazione 4

del lavoro a tempo parziale (ad esempio il part-time mattutino può essere variato in part-time pomeridiano), tramite l inserimento nel contratto individuale di lavoro di clausole flessibili scaturenti da esigenze di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo Clausole elastiche E consentito, altresì, al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tramite la previsione nel contratto individuale di lavoro di clausole elastiche, scaturenti da esigenze di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo nella misura massima di 35 ore settimanali (ad esempio un part-time verticale di 24 ore settimanali può essere esteso fino a 35 ore settimanali). Preavviso Il datore di lavoro che intende avvalersi della clausola di flessibilità ovvero di quella elastica, deve dare per iscritto al lavoratore part-time un preavviso minimo di 2 giorni nonché deve corrispondergli la maggiorazione indicata dal punto 8 dell Istituto del lavoro a tempo parziale di cui all Accordo in oggetto. Rifiuto del lavoratore Il rifiuto da parte del lavoratore part-time di aderire alle clausole flessibili ed elastiche non costituisce infrazione disciplinare e non può essere motivo di licenziamento. E previsto, altresì, il recesso anticipato da parte del lavoratore dalla preadesione a clausole flessibili o elastiche, a fronte della sopravvenienza dimostrata dal lavoratore medesimo di una delle condizioni, appositamente individuate nel punto 8 di cui all Istituto del lavoro a tempo parziale dell Accordo in oggetto Contratto di inserimento E una delle nuove tipologie contrattuali previste dal d.lgs. n. 276/2003 al fine di incentivare l occupazione. In particolare, il contratto di inserimento è diretto ad ottenere, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. Tale tipo di contratto si rivolge a tutti i soggetti di età dai 29 fino ai 32 anni, che abbiano perso un posto di lavoro ovvero cessato un attività di lavoro autonomo e siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi. Rinviando per quanto riguarda la disciplina di tale contratto a quanto stabilito nei punti 3 e seguenti dell Istituto contratto di inserimento previsto dall Accordo di rinnovo, vale la pena di sottolineare che l utilizzazione di tale tipo di contratto appare marginale rispetto a quella relativa all apprendistato professionalizzante e al part-time flessibile o elastico. 5

Previdenza complementare E stato compiuto un ulteriore passo per introdurre nel settore delle farmacie private l istituto della previdenza complementare così come previsto oramai per la maggior parte del mondo del lavoro subordinato. Ente Bilaterale Nazionale E stato confermato l Ente Bilaterale Nazionale che, in base ad una prossima variazione del proprio statuto, darà maggiore spazio alle esigenze regionali. Le procedure di finanziamento dell Ente Bilaterale sono rimaste identiche a quelle previste dagli artt. 99 (distacchi sindacali)e 103 (attività istituzionale) del CCNL 27 luglio 1994 Orario di lavoro e lavoro notturno In materia di orario di lavoro e lavoro notturno sono state ritoccate le maggiorazioni previste per il servizio a battenti chiusi per il periodo notturno (art. 23, 3 comma, lett. b) - CCNL 27.7.1994) nonché per il lavoro svolto per turno nella giornata della domenica ovvero nella giornata stabilita per il riposo settimanale (art. 25, 2 comma, - CCNL 27.7.1994). Le Parti hanno concordato che, fermo restando che l orario di lavoro dei lavoratori notturni è, per legge, di 8 ore medie giornaliere, la media relativa al suddetto limite venga calcolata sul periodo di riferimento di 12 mesi. E stato inoltre ribadito dalle Parti che la durata media dell orario di lavoro non può, in conformità alle leggi vigenti, superare per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario, fermo restando che le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Appalto servizi Nell ipotesi in cui la farmacia conceda in appalto alcuni servizi che riguardano la propria attività (pulizia, tariffazione, trasporto medicinali, etc,), Federfarma e le OO.SS. hanno concordato una disciplina tesa a salvaguardare i diritti dei dipendenti dell appaltatore. L inserimento di detta disciplina si è reso necessario alla luce dell art. 29, 2 comma, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni, secondo cui Salvo diverse diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti In pratica, qualora non fosse stata convenuta tra Federfarma e OO.SS. una disciplina specifica in materia di appalto, tra la farmacia committente servizi in appalto e appaltatore sarebbe sorta una obbligazione solidale per quanto concerne 6

il regolare versamento ai dipendenti dell appaltatore dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti. In altri termini, la farmacia sarebbe stata costretta nell ipotesi di fallimento dell appaltatore ovvero nell impossibilità da parte di questi di far fronte a debiti di lavoro nei confronti dei propri dipendenti - a soddisfare le richieste dei suddetti lavoratori in materia di contributi previdenziali e versamenti retributivi anche oltre il debito contratto dalla farmacia stessa nei confronti dell appaltatore. Per tale ragione, è stata inserita nell Accordo del 5 maggio una norma che impone al titolare della farmacia, che abbia dato alcuni servizi in appalto, di inserire nel contratto di appalto alcune norme di garanzia dei diritti di dipendenti dell appaltatore. In particolare, il titolare di farmacia dovrà chiedere l inserimento nel contratto di appalto di alcune clausole che garantiscano che l appaltatore applichi integralmente nei confronti dei propri dipendenti il contratto di lavoro del settore di attività di competenza nonché corrisponda loro regolarmente le retribuzioni e provveda al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. L adempimento da parte della farmacia delle obbligazioni appositamente individuate nell Accordo del 5 maggio consentirà alla stessa di sciogliersi dal vincolo di solidarietà di cui al citato art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni e di far fronte ad eventuali richieste dei dipendenti dell appaltatore per quanto concerne i contributi non versati e/o le retribuzioni non corrisposte unicamente fino alla concorrenza del debito che la farmacia medesima ha verso l appaltatore, secondo quanto previsto dall art. 1676 cod.civ. Una tantum E prevista la corresponsione di una una tantum secondo gli importi e le decorrenze indicati nella tabella B allegata all Accordo di rinnovo. L una tantum dovrà essere erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza alla farmacia alla data del 5 maggio 2005 secondo le seguenti modalità: a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1 febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa); b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all orario di lavoro svolto nel periodo 1 febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa). 7

Aumenti retributivi Stampa testo coordinato Gli aumenti retributivi vanno corrisposti con la busta paga del mese di giugno nelle misure indicate nella tabella A allegata all Accordo di rinnovo. Sono già state calendarizzate riunioni tra le Parti per definire un unico testo coordinato contenente la disciplina contrattuale di base rappresentata dal CCNL 27 luglio 1994 integrata e modificata dai successivi rinnovi contrattuali ivi compreso l Accordo del 5 maggio 2005. Il suddetto testo coordinato dovrebbe andare in stampa nel corso del prossimo mese di settembre e successivamente sarà messo a disposizione di ogni farmacia tramite codeste Organizzazioni. Riservandosi ogni eventuale, ulteriore comunicazione sull argomento la scrivente invia cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Franco CAPRINO IL PRESIDENTE Dott. Giorgio SIRI All. 1 Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. Via Emanuele Filiberto, 190-00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e -mail:box@federfarma.it Cod. Fisc. 01976520583 8