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COMUNE DI TREPPO GRANDE Medaglia d Oro al Merito Civile Eventi sismici 1976 PROVINCIA DI UDINE COMUN DI TREP GRANT Medae d Aur al Merit Civil Taramot dal 1976 PROVINCIE DI UDIN Servizio Segreteria, Affari generali, Assistenza e Istruzione BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL ART. 6, PRIMO PERIODO, DELLA L.R. 6/2003. CONTRIBUTO ANNO 2019 (Riferito ai canoni Anno 2018) Termine ultimo di presentazione delle domande: venerdì 17 maggio 2019 In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria, Affari generali, Assistenza e Istruzione n. 59 del 08/04/2019 è indetto il Bando per l erogazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione relativi all anno 2018, risultanti da contratti di affitto di immobili adibiti ad uso abitativo efficaci e regolarmente registrati ai sensi delle leggi 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), 359/1992 (Patti in deroga), 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) art. 11 (esclusi quindi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di servizio e quelli ad uso foresteria). Il contratto di locazione relativo all anno 2018, per il quale viene richiesto il contributo, deve riferirsi ad unità immobiliare posta sul territorio regionale ed adibita dal richiedente a propria abitazione. È ammessa un unica richiesta cumulativa di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2018. Art. 1 Risorse 1. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l edilizia residenziale, di cui all articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione dell articolo 6 della legge regionale 6/2003, approvato con DPReg. 27 maggio 2005 n. 0149/Pres., modificato con DPReg. 18 dicembre 2006 n. 0393/Pres. e con DPReg. 24 marzo 2009 n. 079/Pres., da ultimo aggiornato con DPReg 06 aprile 2010 n. 067/Pres e dalla legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18. Art. 2 Requisiti per la partecipazione al Bando Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all articolo 11 della legge 431/1998 e dell art. 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, i titolari di un contratto di locazione che al momento di presentazione della domanda siano in possesso dei sottoelencati requisiti: Requisiti soggettivi (da possedere al momento di presentazione della domanda) a. essere residenti alla data odierna nel Comune di Treppo Grande; b. essere cittadino di stato appartenente all unione europea regolarmente soggiornante in Italia (D.Lgs n. 30/2007- attuazione della direttiva 2004/38/CE); c. essere cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs n. 3/2007 attuazione della direttiva 2003/109/CE); d. essere cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; e. essere residente nella regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi; f. per i soggetti di cui all art. 2 comma 1 L.R. 7/2002, (corregionali all estero rimpatriati) ai sensi della L.R. 25/2015, si considerano utili, al fine del computo della residenza sul territorio regionale, i periodi di permanenza all estero; g. essere titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

h. essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto di locazione di natura non transitoria efficace e registrato; i. non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Si intende adeguato l alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà od i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E considerato inagibile l alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare. Requisiti reddituali (da possedere al momento di presentazione della domanda) Avere un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e ss. mm. ii.) non superiore a Euro 31.130,00; Avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a Euro 11.150,00 e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14% (Fascia A); ovvero avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a Euro 16.420,00 e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24% (Fascia B); Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E di cui al punto a) e b) del presente comma saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a Euro 13.380,00 e Euro 19.704,00; Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all art. 3 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto a) Requisiti reddituali del presente comma è determinata in Euro 34.243,00. Ai sensi dell articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 190, come aggiornato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 2. La domanda di contributo va presentata al Comune di Treppo Grande, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, ovvero per i non residenti in Regione, Comune presso il quale presta attività lavorativa, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Non possono presentare domanda, viceversa, i conduttori di alloggi ubicati in altre regioni italiane ovvero all estero. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione. Art. 3 Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica che possono beneficiare dell innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo si intendono: a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni; b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età; c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente; d) disabili: i soggetti di cui all art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E. non superiore a Euro 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a Euro 4.650,00 se composte da due o più soggetti; f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare; g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre; h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente; i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;

j) emigrati: i soggetti di cui all articolo 2, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 (disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all estero e rimpatriati). Art. 4 Determinazione del contributo L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo con i seguenti criteri: 1. Per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a Euro 11.150,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di Euro 3.100,00; 2. Per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a Euro 16.420,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di Euro 2.325,00. 3. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (I.S.E.) pari a zero, sarà concesso un contributo anche pari all intero canone di locazione corrisposto nell anno 2018 e comunque per un importo massimo di Euro 3.100,00. 4. Per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica di cui all articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, indicate al precedente art. 3 del presente Bando, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, fino ad un massimo del 25%; in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell indicatore della situazione economica (I.S.E.) indicato all articolo 3, comma 1, lettera c, del regolamento regionale è innalzato fino ad un massimo del 10%; 5. Il contributo, comprensivo dell eventuale applicazione degli incrementi previsto ai punti 4 e 5, non può in alcun caso superare l importo di 3.100,00.- per gli utenti di cui al punto 1 del presente articolo e l importo di 2.325,00.- per gli utenti di cui al punto 2 del presente articolo e comunque non può essere superiore all ammontare del canone corrisposto nell anno 2018. 6. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori: per oneri accessori si intendono le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, fognatura, rifiuti ecc.). Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande Le domande devono essere redatte sull apposito modello predisposto dal Comune, che sarà messo a disposizione dei cittadini presso: il Comune di Treppo Grande, Servizio Segreteria, Affari generali, Assistenza e Istruzione, al II piano della sede municipale, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il martedì dalle 17.00 alle 19.00 sul sito Internet del Comune di Treppo Grande (http://www.comune.treppogrande.ud.it); Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro le ore 13.00 del 17/05/2019 (termine ultimo di presentazione) secondo le seguenti modalità: Consegna a mano Le domande potranno essere consegnate direttamente presso il Comune di Treppo Grande, Servizio Segreteria, Affari generali, Assistenza e Istruzione, al II piano della sede municipale, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il martedì dalle 17.00 alle 19.00. Trasmissione tramite il servizio postale Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Treppo Grande, Piazza Marconi, 3, cap.33010, Treppo Grande (UD), sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento d identità del richiedente. Farà fede la data del timbro postale di partenza. Il Comune non risponderà di mancati recapiti imputabili a terzi. Trasmissione telematica Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.treppogrande@certgov.fvg.it. Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica dovrà pervenire alla posta certificata del comune entro le ore 13.00 del 17/05/2019. La responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al successivo articolo 7. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. L ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone. Art. 6 Esclusioni Saranno escluse dal beneficio le domande prive della sottoscrizione nonché quelle pervenute oltre il termine di scadenza. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande ove il richiedente: non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;

non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente Bando; abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente; abbia presentato domanda in maniera difforme da quanto previsto dal presente Bando. Saranno, altresì, escluse le domande ove anche uno solo dei componenti del nucleo familiare sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Italia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Art. 7 Documentazione da allegare alla domanda Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione: Fotocopia di un documento d identità in corso di validità; Se straniero di uno Stato non aderente all Unione Europeo, fotocopia di valido titolo di soggiorno, se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell avvenuta richiesta di rinnovo; Fotocopia integrale del contratto di locazione in corso di validità riportante gli estremi della registrazione; Fotocopia Modello F23 del 2018 che attesti il versamento dell imposta di registro Fotocopia Bollette di versamento del canone mensile, oppure attestazione della Banca (se Rid) oppure attestazione del proprietario la quale attesti il totale dei versamenti effettuati nel 2018 (con allegata una copia del documento d identità del proprietario) Fotocopia dell attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di presentazione della domanda; Certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall art. 3 lettera d) del presente Bando; I richiedenti che scelgono l accredito bancario o postale devono necessariamente allegare alla domanda un attestazione resa dalla Banca o dall Ufficio Postale contenente l indicazione del codice IBAN. In caso contrario, si procederà d ufficio alla liquidazione mediante quietanza propria. Alla domanda devono essere altresì allegati, nell ipotesi in cui ricorrano, ed al fine dell ottenimento dei previsti punteggi: fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari; fotocopia del certificato di handicap grave ex L. 104/92 rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari; fotocopia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell alloggio da parte di un ente pubblico o da un organizzazione assistenziale. copia di documentazione rilasciata delle Autorità competenti che attestino la permanenza all estero (ove dichiarato); in caso di contitolarità del contratto, degli altri intestatari del contratto appartenenti al medesimo nucleo familiare, a presentare domanda con allegata fotocopia di un documento d identità valido degli stessi intestatari (ove dichiarato). Art. 8 Casi particolari 1) Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l altro sia stato costretto ad assumere un abitazione in locazione passiva, quest ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale. 2) Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l importo del canone tra i nuclei coabitanti. 3) Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. 4) Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: il richiedente dovrà comunicare tempestivamente all Ufficio Segreteria, Affari Generali, Assistenza e Istruzione l eventuale cambio di residenza o di recapito o di variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN). Il Comune di Treppo Grande non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Art. 9 Istruttoria delle domande Il Servizio Segreteria, Affari generali, Assistenza e Istruzione procederà all istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvederà, inoltre, a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

Ai sensi dell art. 10, comma 2, della legge 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti. Art. 10 Controlli e sanzioni Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. L Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Treppo Grande si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato. Art. 11 Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali. Coloro che non provvederanno all incasso del contributo loro erogato entro il termine indicato nella lettera di liquidazione del beneficio perderanno il diritto di ricevere l importo spettante. Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione. Art. 12 Disposizioni finali riferimenti normativi e regolamentari - privacy Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento: alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani; alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999; all articolo 6 della Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni; al Regolamento di esecuzione dell art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg. n. 149 del 27.05.2005 e successive modificazioni ed integrazioni; alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n.2016/679, del D.lgs. n. 101/2018, e del D.lgs.196/2003. L Informativa sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito istituzionale www.comune.treppogrande.ud.it. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Segreteria, Affari generali, Assistenza e Istruzione. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta (in orario di apertura al pubblico) al tel. 0432/960147 interno 6 o scrivendo a segreteria@comune.treppogrande.ud.it.. Treppo Grande, lì 08/04/2019 Il Responsabile del Servizio F.to dott.ssa Lo Re Rosa Maria