Statuto della Filovia Malvaglia SA



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Statuto della Filovia Malvaglia SA I Disposizioni generali Art. 1 La ditta Filovia Malvaglia SA è una società anonima di diritto svizzero con sede a Serravalle e durata indeterminata. Art. 2 Scopo della società è mettere e mantenere in esercizio attività e strutture turistiche nella valle Malvaglia; in particolare, gestire sia un impianto di risalita con filovia da Malvaglia a Dagro sia un esercizio pubblico alla stazione di arrivo a Dagro. La società può compiere tutte le attività necessarie alla realizzazione dello scopo particolare legato alla gestione dell impianto di risalita e di quello generale, per cui può a) realizzare e gestire strutture, impianti e infrastrutture destinate al turismo in valle, con riferimento, ad esempio, a sentieri, capanne, locande, ecc.; b) promuovere il turismo nella valle, organizzare o partecipare a iniziative e manifestazioni turistiche, ad esempio, organizzare escursioni o feste campestri, pubblicare guide, ecc.; c) acquistare e gestire diritti e fondi necessari alla realizzazione dello scopo sociale; d) partecipare a società o enti aventi scopo analogo. Art. 3 Il capitale azionario di CHF 203'500.- è attualmente suddiviso in 407 azioni nominative del valore nominale di CHF 500.- ciascuna. Il capitale azionario è stato liberato in contanti limitatamente a CHF 1'500.- e per l importo rimanente di CHF 202'000.- mediante conferimento in natura delle part. n. 515, 516, 518, 520, 3781 e 3785 RFD Malvaglia per il valore complessivo di CHF 329'684.60, dedotto il prestito LIM di CHF 127'500.-, dietro consegna all apportatore di 178 azioni al portatore da CHF 750.- e di 700 azioni nominative da CHF 100.-, come da contratto 01.12.2006. L assemblea generale può convertire azioni nominative in azioni al portatore e viceversa, nonché limitare il trasferimento delle azioni nominative nel rispetto delle prescrizioni di legge (art. 685 CO). Art. 4 Il trasferimento in proprietà e la costituzione in usufrutto delle azioni richiede la approvazione della società, espressa dal consiglio di amministrazione. La società può respingere la domanda di approvazione e negare l iscrizione nel libro delle azioni, se ricorre almeno uno di questi motivi: a) l acquirente non dichiara esplicitamente per scritto che acquista le azioni in nome proprio e per proprio conto;

b) l acquirente, appartenente alla cerchia dei concorrenti o agente per loro conto, assumerebbe con l acquisto il controllo della maggioranza dei voti e/o del capitale; c) l alienazione mette a repentaglio l indipendenza della società. Indipendentemente dai suddetti motivi o nei casi previsti dall art. 685b cpv. 4 CO, la società può respingere la domanda di approvazione, solo se offre all alienante di assumere le azioni al loro valore reale per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi. Valgono per il resto le disposizioni legali sulla limitazione della trasferibilità delle azioni nominative non quotate in borsa (art. 685-685c CO). II Assemblea generale Art. 5 All assemblea generale, organo supremo della società, competono i poteri stabiliti dal Codice delle obbligazioni (art. 698 CO). Art. 6 L assemblea è convocata dall amministrazione. Revisori e liquidatori hanno pure facoltà di convocarla. La convocazione può essere richiesta per scritto, indicandone lo scopo, anche da uno o più azionisti che rappresentano almeno un decimo del capitale. Se l amministrazione non desse seguito alla richiesta entro venti giorni, la convocazione potrà essere ordinata dal giudice a istanza dell azionista interessato. Art. 7 La convocazione deve essere notificata almeno venti giorni prima della data dell assemblea nelle forme prescritte dall art. 19 dello statuto, indicando luogo, data e ora dell assemblea, nonché gli argomenti sottoposti a delibera. Se si tratta di modifiche statutarie, il testo della proposta va annesso alla convocazione o depositato presso la società, menzionando nella convocazione il diritto degli azionisti di prenderne visione. Art. 8 L assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio. Al più tardi venti giorni prima dell assemblea ordinaria, devono essere messi a disposizione degli azionisti presso la sede della società per la consultazione, oppure essere loro rimessi in copia, la relazione sulla gestione e il rapporto di revisione. Riservati i segreti d affari o altri interessi sociali degni di protezione, ogni azionista ha diritto a ottenere, durante l assemblea generale, quelle informazioni sugli affari della società e sulla revisione utili ai fini dell esercizio dei diritti spettanti all azionariato. L azionista può inoltre proporre all assemblea l istituzione di una verifica speciale a norma dell art. 697a CO. 2

Art. 9 Partecipano all assemblea gli azionisti iscritti nel libro delle azioni. Ogni azionista può farsi rappresentare da un terzo munito di procura scritta. La procura non occorre quando si tratti di rappresentanza legale. Art. 10 Ogni azionista ha diritto di voto in proporzione al valore nominale complessivo delle sue azioni. Il voto si esprime per alzata di mano, salvo contraria decisione dell assemblea. Le decisioni sono adottate a maggioranza qualificata dei voti delle azioni emesse, ossia dalla maggioranza di cinquanta più uno per cento del capitale azionario, salvo che lo statuto o la legge non prescrivano diversamente. L amministrazione provvede alla verbalizzazione delle delibere e nomine assembleari. III Consiglio di amministrazione Art. 11 Il consiglio di amministrazione dirige con ogni diligenza l azienda e dispone a questo scopo di tutte quelle competenze che la legge o lo statuto non riservano a altri organi sociali. La definizione dell organizzazione, l organizzazione della contabilità e del controllo finanziario costituiscono compiti inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione. Art. 12 L amministrazione si compone di uno o più membri nominati dall assemblea generale per un periodo di tre anni, con possibilità di rielezione. Il periodo triennale scade il giorno dell assemblea generale ordinaria. La maggioranza dei consiglieri deve essere domiciliata in Svizzera e avere la cittadinanza svizzera. Gli amministratori percepiscono un onorario stabilito dall assemblea generale e hanno diritto alla rifusione delle spese sopportate di tasca propria nell interesse della società. Art. 13 Il consiglio di amministrazione si organizza da sé, designando in particolare il suo presidente e il segretario, il quale non deve necessariamente essere membro del consiglio. L amministrazione stabilisce le modalità di gestione e rappresentanza, con facoltà di affidarle a amministratori delegati o a direttori, nonché di nominare procuratori o altri mandatari. La delega della gestione presuppone l adozione di un regolamento d organizzazione rispondente ai requisiti di legge (art. 716b cpv. 2 CO). 3

Art. 14 Le decisioni del consiglio richiedono, per essere adottate, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che lo statuto o la legge non prescriva diversamente. Ogni amministratore può chiedere la convocazione del consiglio, può opporsi alla forma di delibera mediante proposta e risposta scritte e ha diritto a ottenere ragguagli su tutti gli affari della società. IV Ufficio di revisione Art. 15 L assemblea generale nomina l ufficio di revisione. La stessa può rinunciare alla nomina dei revisori, quando: 1. la società non è soggetta alla revisione ordinaria; 2. tutti gli azionisti hanno votato a favore; 3. l effettivo della società non supera i 10 (dieci) impiegati a tempo pieno nella media annua. La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi. Ogni azionista ha tuttavia il diritto, il più tardi 10 (dieci) giorni prima dell assemblea generale, di esigere una revisione limitata e la nomina di un relativo ufficio di revisione. In questo caso l assemblea generale potrà deliberare in materia solo dopo che il rapporto di revisione sarà disponibile. In caso di nomina, da farsi di anno in anno, i revisori possono essere persone fisiche o giuridiche, ma devono sempre garantire la necessaria indipendenza e adempiere i requisiti a norma dell art. 727b ss. CO e della legge sui revisori. Almeno un membro dell ufficio di revisione dovrà avere domicilio, sede o una succursale in Svizzera. L ufficio di revisione verifica se la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l impiego dell utile di esercizio siano conformi alla legge ed allo statuto, rassegna le relazioni previste dalla legge e procede agli avvisi obbligatori di sua competenza. V Contabilità e pubblicazioni Art. 16 L esercizio annuale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 2007. Art. 17 Il consiglio di amministrazione deve allestire per ogni esercizio una relazione sulla gestione, nonché il conto e il rapporto annuale, conformemente alle prescrizioni di legge. 4

Art. 18 L utile netto residuo, dopo defalcazione di adeguati ammortamenti e oculati accantonamenti su investimenti e beni aziendali, verrà ripartito, nel rispetto delle disposizioni legali sul conferimento al fondo di riserva, come stabilito per delibera dell assemblea generale. L assemblea e l amministrazione possono proporre la formazione di riserve per scopi particolari. Art. 19 Le comunicazioni sociali vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Le comunicazioni destinate agli azionisti iscritti al libro delle azioni sono notificate per lettera raccomandata, in quanto sia noto il loro indirizzo. Questo statuto è stato approvato dall assemblea generale straordinaria del 26 settembre 2014 che ha abrogato lo statuto previgente del 1 dicembre 2006. 5