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FILIAZIONE: TUTTI I FIGLI SONO UGUALI I figli sono semplicemente figli, questo non più solo sotto il profilo affettivo ma anche davanti alla legge. La riforma sulla filiazione 1 ha definitivamente abolito la distinzione tra figli legittimi, naturali e adottivi. Questo certamente costituisce un cambiamento epocale, che tiene conto dei mutamenti verificatisi nella società dai tempi della riforma del diritto di famiglia del 1975 fino ai giorni nostri. Oggi si assiste ad un crescente numero di coppie di fatto, mentre diminuiscono i matrimoni, in media un bambino su quattro nasce fuori dal matrimonio, situazioni queste che necessitavano una adeguata regolamentazione. Tutti i figli sono uguali, scompare dal codice il termine legittimo, naturale, adottivo; la parentela è il vincolo che lega le persone che discendono dallo stesso stipite, e questo tanto nel caso in cui la filiazione è avvenuta in costanza di matrimonio, quanto in quello in cui sia avvenuta al di fuori dello stesso, così come nel caso di figlio adottivo 2. L elemento fondamentale è rappresentato dal riconoscimento del vincolo di parentela non soltanto tra il genitore ed il figlio (nato fuori dal matrimonio o adottivo), ma tra quest ultimo ed i parenti del genitore: nonni, zii, ecc., questo fa si che in caso di decesso dei genitori il figlio anziché essere adottato, come accadeva in precedenza, dai nonni, può essere a quest ultimi 1 L. 10/12/2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali ; 2 Art. 1 (modifica dell art. 74 c.c.), L. n. 219/2012; 1

affidato, ma non basta perché il riconoscimento del vincolo di parentela porta con sé tutta una serie di effetti in materia ereditaria. L unicità dello stato di figlio, anche adottivo, elimina ogni distinzione tra figli legittimi e naturali, pertanto anche quelli nati da una convivenza o comunque fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti ereditari, che un tempo erano riservati alla prole legittima, nei riguardi non soltanto dei genitori, ma di tutti quanti i parenti. La novità più importante è l abrogazione dell art. 537, comma 2,c.c., diritto di commutazione, che permetteva ai figli legittimi di estromettere i figli naturali dalla comunione ereditaria, liquidando la loro quota con denaro o con altri beni immobili ereditari. Oggi, con la riforma, tutto questo non sarà più possibile, l equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con quelli nati in costanza di matrimonio, fa si che quest ultimi non possano più impedire la partecipazione, inderogabile, dei primi alla comunione ereditaria. Il riconoscimento del vincolo di parentela coinvolge un altro tema, quello della rappresentanza, in precedenza l assenza di legame tra fratelli naturali escludeva la possibilità del subentro per rappresentazione dei discendenti di uno dei fratelli all altro morto senza lasciare discendenti, adesso ogni limite viene a cadere, nessun impedimento al subentro per rappresentazione dei discendenti dei fratelli e delle sorelle, che per rinuncia o a causa di premorienza non vogliano o non possano accettare l eredità, allo zio naturale. 2

Nella successione tra fratelli, essendo la filiazione naturale equiparata a quella legittima, alla morte di uno di essi, mentre in passato, a partire dal quattro luglio 1979 quando la Corte Costituzionale con sentenza n. 55 e successivamente con la sentenza n. 184 del dodici aprile 1990, il fratello naturale poteva ereditare alla morte di un fratello, soltanto se quest ultimo non avesse lasciato coniuge, figli ed altri parenti entro il sesto grado, adesso viene ad essere erede al grado dei collaterali legittimi e dunque al secondo grado. Questo determina la compressione delle quote concorrenti dell eventuale coniuge superstite, degli eventuali ascendenti e di eventuali altri fratelli del deceduto, ed esclude la chiamata all eredità di parenti di grado ulteriore rispetto a quello dei fratelli del defunto. Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dai genitori anche se al tempo del concepimento erano sposati con altre persone. È abbassato da sedici a quattordici anni il limite di età entro cui è necessario il consenso del minore al fine del riconoscimento. Il riconoscimento può essere effettuato congiuntamente o separatamente, in quest ultimo caso se il genitore che vi ha provveduto per primo dovesse rifiutare il consenso al riconoscimento da parte dell altro genitore, quest ultimo ha la possibilità di ricorre al magistrato che provvederà a fissare un termine per la notifica del ricorso al genitore che ha rifiutato il consenso. Se entro trenta giorni dalla notifica non è presentata opposizione, il giudice decide con sentenza tenendo luogo del consenso negato; mentre nell eventualità dovesse essere effettuata opposizione, il magistrato provvederà all assunzione di tutte le informazioni necessarie e disporrà 3

l audizione del minore che abbia già compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento. Con la sentenza che seguirà, il giudice stabilisce i provvedimenti relativi all affidamento, ed al mantenimento del minore, nonché al cognome dello stesso ai sensi dell art. 262 c.c. 3. Una procedura certamente molto più snella e veloce che permette al magistrato di emettere una sentenza che, al contempo, sostituisce da un lato il mancato consenso e dall altro di adottare tutti i provvedimenti riguardanti l affidamento ed il mantenimento del figlio minore, cosa che la precedente normativa non consentiva, obbligando ad iniziare un nuovo procedimento dove altro magistrato provvedeva a stabilire modalità e termini dell affido. Ridotto il termine per l esercizio dell azione di disconoscimento di paternità, che non può essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita e nel caso in cui l azione sia promossa su istanza del figlio minore, l età è stata abbassata da sedici a quattordici anni 4. Il figlio nato da persone legate da vincolo di parentela in linea retta all infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto, previa autorizzazione del magistrato, avendo riguardo a quelli che sono gli interessi del figlio, nonché alla necessità di evitare allo stesso pregiudizi di ogni tipo. Il riconoscimento di minore è autorizzato dal tribunale per i minorenni 5. Dunque, cambia il trattamento dettato per i figli incestuosi, mentre in 3 Art. 1 (modifica art. 250 c.c.) L. n. 219/2012; 4 Art. 2 (modifica art. 244 c.c.) L. n. 219/2012; 5 Art. 1 (modifica art. 251 c.c.) L. n. 219/2012; 4

precedenza era esclusa ogni forma di riconoscimento, fatta eccezione per i casi di buona fede ed inconsapevolezza del legame e previa autorizzazione del tribunale, adesso si guarda al solo interesse del fanciullo ed alla necessità di evitare allo stesso qualsivoglia pregiudizio. Cambia il procedimento relativo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità; la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale, cosiddetta legittimazione passiva, va effettuata nei confronti del presunto genitore o, in sua assenza, degli eredi di quest ultimo se vi sono, in caso contrario la domanda deve essere presentata nei confronti di un curatore appositamente nominato dal magistrato davanti al quale occorre che il giudizio sia promosso 6. L innovazione è data proprio dalla possibilità riconosciuta al diretto interessato di richiedere, qualora il presunto genitore sia venuto a mancare e non abbia lasciato eredi, al giudice la nomina di un curatore, così facendo il legislatore si è preoccupato di tutelare i diritti del presunto figlio sia all atto della instaurazione del procedimento, sia nella eventualità in cui iniziata l azione, per morte, incapacità o altro, l originario legittimato passivo venga a mancare. L unicità dello stato giuridico di figlio, anche adottivo, comporta che tutta la prole, tanto quella venuta al mondo in costanza di matrimonio, quanto quella nata da coppie non sposate o frutto di relazione extraconiugale o ancora adottiva o addirittura incestuosa, ha diritto ad essere mantenuta, educata, istruita ed assistita moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Ha diritto ad 6 Art. 1 (modifica art. 276 c.c.) L. n. 219/2012; 5

essere cresciuto in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti, inoltre il minore che abbia compiuto dodici anni, ma anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano 7. L obbligo al mantenimento, educazione ed istruzione non deriva dal matrimonio ma dal rapporto genetico di filiazione, da qui il valore affettivo della famiglia non più fondata necessariamente ed esclusivamente sul vincolo coniugale. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, questo attribuisce ai nonni la possibilità di agire in giudizio per far valere, qualora gli sia impedito, il diritto dei nipoti minorenni alla continuità del rapporto con essi 8. Il tribunale competente è quello dei minori. Con la riforma della filiazione si passa dal concetto di tutela dei minori a quello di responsabilità genitoriale che sostituisce il concetto di potestà, da esercitare di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. La sostituzione del concetto di potestà con quello di responsabilità genitoriale, risponde ad esigenze normative di allineamento internazionale, tendenti ad affrancare il minore dallo stato di soggezione genitoriale per diventare protagonista delle scelte che lo riguardano. Superare la vecchia impostazione del rapporto genitore-figlio per valorizzare la responsabilità connessa alla genitorialità, non più regole ed imposizioni ma il rapporto umano fatto di presenza ed affetto. 7 Art. 1 (modifiche artt. 351 e 351 bis c.c.) L. n. 219/2012; 8 Art. 317 bis c.c. (riformato); 6

L ascolto del minore, altro importantissimo principio che nella riforma ha trovato attuazione, diventa di fatto sempre obbligatorio, salvo il giudice non lo ritenga in contrasto con l interesse del bambino o manifestamente superfluo. L ascolto in tutte le procedure che lo riguardano e dunque a prescindere dall oggetto, un diritto del minore che è frutto di un cambiamento legislativo che, in ossequio ai principi dettati dal diritto europeo, ha come obiettivo la realizzazione di un modello procedimentale in cui il minore è parte attiva nelle questioni che riguardano i suoi interessi e diritti, non come oggetto di protezione ma come vero e proprio soggetto di diritto che va ascoltato nel momento conflittuale della crisi familiare 9. Una innovazione rilevante sul piano processuale è quella relativa al riparto delle competenze tra il tribunale ordinario e quello per minori. Spetta al tribunale ordinario provvedere sulle questioni attinenti l affidamento ed il mantenimento dei figli minori, dunque è eliminata la discriminazione tra coppie sposate e coppie di fatto, anche per i figli di quest ultime, in caso di interruzione di convivenza, sarà il tribunale ordinario a decidere sulle modalità di affidamento e mantenimento, a differenza del passato in cui dovevano rivolgersi al giudice dei minori, allo stesso modo delle coppie legate da vincolo coniugale in via di separazione, nel cui contesto il magistrato provvede anche a regolamentare l affidamento dei figli. In questo modo viene meno il maggior aggravio di costi sopportato dalle coppie non sposate che, a seguito della L. n. 56/2006 9 Trib. Varese, 24/01/2013; 7

sull affido condiviso, dovevano instaurare due procedimenti diversi, davanti a due magistrati differenti, davanti al tribunale dei minori per le decisioni patrimoniali ed al tribunale ordinario per le successive ed eventuali decisioni in merito all aspetto economico. I provvedimenti del tribunale ordinario saranno immediatamente esecutivi. Resta, invece, al tribunale dei minori la competenza riguardante tutte le questioni attinenti all adozione, alla tutela del minore, i casi di decadenza dalla potestà o di condotte pregiudizievoli per il minore poste in atto da uno o da entrambi i genitori 10, a meno che non sia in atto tra le parti un procedimento di separazione, divorzio o giudizio in materia di esercizio della potestà genitoriale di cui all art. 316 c.c., nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario. Tali modifiche trovano applicazione nei riguardi dei procedimenti instaurati a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 219, mentre permane la competenza del tribunale dei minori per tutti quelli che hanno avuto inizio in data antecedente all entrata in vigore della suddetta legge. Il magistrato, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento dei figli, può imporre, al genitore obbligato, di prestare idonea garanzia personale o reale, nella eventualità dovesse esserci il pericolo che possa sottrarsi all adempimento degli obblighi; il giudice può disporre il sequestro dei beni dello stesso obbligato, può inoltre ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di 10 Art. 3 (modifica art. 38 delle disposizioni per l attuazione del c.c. e disposizioni transitorie, di cui al r.d.l. 30/03/42, n. 318) L. n. 219/2012; 8

denaro all obbligato, di provvedere a versare direttamente le somme dovute agli aventi diritto 11. È formalmente introdotto l istituto dell affidamento familiare che il giudice del merito, anche d ufficio, può disporre in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore a uno dei genitori 12. Infine, il nuovo testo prevede che il nome imposto al fanciullo deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno fino ad un massimo di tre nomi, anche separati da virgola. La presenza di quest ultima comporta che negli estratti e nei certificati rilasciati dall ufficiale di stato civile e da quello dell anagrafe sia riportato esclusivamente il primo, ritornando in questo modo al sistema antecedente il D.P.R. n. 396/2000 13. Dott.ssa Sciotto Fortunata Serena 11 Art. 3 (modifica art. 38 delle disposizioni per l attuazione del c.c. e disposizioni transitorie, di cui al r.d.l. 30/03/42, n. 318) L. n. 219/2012; 12 Art. 337 ter, comma 2; 13 Art. 5, L. n. 219/2012; 9