A tutti i clienti. Circolare Bolzano, 12 dicembre 2017 n. 45/2017

Documenti analoghi
Nota Informativa n. 13/2017 DECRETO FISCALE D.L. 148/2017 CONVERTITO DALLA LEGGE 172/ pag pag. 3

CIRCOLARE. Numero 11 del 06/12/2017 D.L. 148/2017 CONVERSIONE IN LEGGE

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI. Circolare n. 7 22/12/2017. Oggetto: Le novità del Collegato alla Finanziaria 2018.

Il Decreto fiscale è definitivo

DOTT. PIERANGELO GRASSI

Legge di conversione del DL n. 148/2017: principali novità

Collegato manovra: pubblicato il DL n. 148/2017 in Gazzetta Ufficiale

Collegato manovra: pubblicato il DL n. 148/2017 in Gazzetta Ufficiale

Oggetto: Le novità del Collegato fiscale 2018 e le anticipazioni sulla legge di Bilancio

Convertito in legge il DL n. 148

Napoli, 21 dicembre 2016

Approvato il collegato fiscale

Decreto Legge del 16/10/2017 n collegato alla Legge di Bilancio 2018

L Approfondimento SOMMARIO. Client briefing. Le novità fiscali introdotte dal D.Lgs. 148/2017. Gennaio Introduzione

APPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA NOVITA

Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016)

Convertito in legge il DL Collegato Manovra 2018

Novità in materia di IVA

Circolare Area fiscale 27 giugno 2017

Circolare N. 149 del 28 Settembre 2016

Aggiornamenti n. 11/2017

Francesca Gerosa Dottore Commercialista Revisore Legale

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini

News per i Clienti dello studio

STUDIO GIULIANO OGGETTO: NOVITA INTRODOTTE DAL D.L. N.50/2017 CIRCOLARE N. 5/2017 AI GENTILI CLIENTI. Loro sedi

CIRCOLARE N NOVEMBRE 2016

APPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA

Circolare informativa monotematica n.10 del 26/10/2017 COLLEGATO MANOVRA: PUBBLICATO IL DL N.148/2017 IN GAZZETTA UFFICIALE

Le novità introdotte dalla Manovra Correttiva 2017

APPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA

In gazzetta il D.L. fiscale

1 Premessa Obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa Crediti derivanti dalle imposte dirette...

S T U D I O G O R I N I

Il Modello TR e le novità in tema di rimborsi

S T U D I O G O R I N I S OC IETA T R A P R O F E S S IO N IST I A RE S P ONSA B IL ITA L I MIT A T A C O M ME R C IA L IST I R E V ISORI L E G A L I

Dal 2018, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, cosiddetto spesometro, può essere inviata solo due volte l anno.

SPESOMETRO E COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALI 2017: COME FUNZIONA? SCADENZE E SANZIONI

DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N.148

Collegato manovra: le novità del DL n. 193/2016

CIRCOLARE. Numero 9 del 23/11/2017 ROTTAMAZIONE BIS

Circolare N. 96 del 30 Giugno 2017

Circolare n. 3 del 11 Gennaio 2018

Circolare n.17 del Ripasso sulle novità in materia di compensazioni introdotte in sede di conversione in legge del DL 50/2017

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM

DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017

Circolare n. 28 del 9 novembre 2017

Oggetto: Legge di stabilità per il 2017 Novità nel settore dell edilizia e per gli immobili

DL n. 148 (c.d. decreto fiscale collegato ) conv. L n Novità in materia di imposte dirette

Decreto - Legge 148/2017 Le misure fiscali

PACE FISCALE: COS E E COME FUNZIONA

COLLEGATO FISCALE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2018 (DL n. 148)

OGGETTO: di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale per le persone fisiche contenute nella legge di stabilità per il 2014:

Network for Value PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2018

Emanuele Greco (Gruppo di studio Eutekne) La comunicazione dei dati delle fatture

Rottamazione cartelle di pagamento

NUOVI ADEMPIMENTI TRIMESTRALI DAL 2017

Gentili Clienti Loro Sedi

Soppressione Equitalia. Comunicazione trimestrale fatture

Decreto Legge n. 119/2018, c.d. Collegato fiscale, contenente le misure più urgenti di carattere fiscale della manovra di bilancio 2019.

SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE: NUOVO CALENDARIO

Informativa per la clientela di studio

CIRCOLARE MENSILE - NOVEMBRE 2018

S T U D I O G O R I N I

News per i Clienti dello studio

Studio Tributario - Commerciale. Oggetto

A. Estensione dello split payment (Art. 1)

CIRCOLARE OTTOBRE 2017

Circolare n. 115 del 1 Agosto 2018

Rottamazione bis 2018: cos è?

Circolare per il Cliente 19 dicembre 2017

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA - Il Decreto Dignità e le principali novità fiscali del periodo - Le principali novità:

Imola, 10 Novembre Circolare n. 20/2017

LE NOVITA DELLA MANOVRA CORRETTIVA

NOVITA' FISCALI 2018

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

Comunicazione fatture emesse e ricevute: invio 2 trimestre 2018 e 1 trimestre 2018 entro l'1 ottobre 2018

DEFINIZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E PRIMI CHIARIMENTI DELL AGENZIA

IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DELL ACCONTO 2017 DELLE IMPOSTE

SPLIT PAYMENT: PIU AMPIO DAL 2018

che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 59/2018

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA. Dr. Gabriele Marani

CIRCOLARE MENSILE - OTTOBRE 2018

IVA Il meccanismo della scissione dei pagamenti («split payment»)

1 Premessa Novità in materia di IVA... 2

Transcript:

A tutti i clienti Circolare Bolzano, 12 dicembre 2017 n. 45/2017 Oggetto: Novità del decreto collegato alla Finanziaria 2018 dopo la conversione in legge Il 5 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n 172/2017, con la quale è stato ratificato il DL n 148/2017 (si veda la nostra precedente circolare n 42/2017). In sede di conversione sono state apportate diverse modifiche, divenute efficaci a partire dal 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Il risultato della conversione è un insieme di disposizioni che toccano svariate tematiche. Si riportano di seguito i principali contenuti del DL n 148/2017 a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge: 1. Definizione agevolata (c.d. rottamazione ) dei ruoli (art. 1) Il DL n 148/2017 nella sua forma definitiva ha innanzitutto previsto una proroga per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 relative alla prima rottamazione dei ruoli (presentata in aprile 2017). A ciò si aggiunge inoltre una nuova edizione della rottamazione dei ruoli. La situazione a seguito della conversione in legge risulta dunque essere la seguente: - è stata concessa una proroga al 7 dicembre 2017 (in precedenza 30 novembre 2017) per i pagamenti delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre relative alla rottamazione dei ruoli presentata ad aprile 2017. Sono state altresì previste 3 nuove possibilità con riferimento alla rottamazione: - 1-39100 Bolzano, via Crispi 9 tel +39 0471 288333, fax +39 0471 272521 e-mail info@pdc-partner.it 20121 Milano Foro Buonaparte 70 tel +39 02 36687469 39036 La Villa di Badia Str. Ninz 63 tel +39 0471 847360

- i carichi compresi in piani di dilazione al 24 ottobre 2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016, con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata, sono ora riammessi alla rottamazione. - Sono ammessi alla rottamazione anche i carichi affidati all Agente della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. - La legge di conversione ha introdotto inoltre una nuova edizione della rottamazione dello scorso aprile: sono infatti nuovamente rottamabili i carichi affidati all Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, potenzialmente ammissibili alla rottamazione di aprile 2017, per i quali però non è stata presentata la domanda di definizione (per dimenticanza o, nella maggior parte dei casi, a causa della scarsa chiarezza delle relative istruzioni amministrative). Le istanze di adesione a dette nuove possibilità di rottamazione devono essere presentate entro il 15 maggio 2018. A tal fine il 6 dicembre 2017 l Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare il nuovo modello DA 2000/17, che deve essere utilizzato in tutte tre le casistiche di rottamazione. In tutti i casi sono sostanzialmente condonati sanzioni ed interessi moratori e devono essere versate soltanto le imposte dovute. N.B.: sarà nostra cura informarvi nei prossimi mesi circa le successive azioni da intraprendere ai fini dell adesione alla definizione agevolata. Per il momento è importante essere consapevoli del fatto che è possibile rottamare tutti i carichi affidati all Agente della riscossione fino al 30 settembre 2017, evitando il pagamento delle relative sanzioni e dei relativi interessi. Attenzione dunque a pagamenti affrettati di eventuali cartelle in scadenza: potrebbero essere rottamabili! Sono escluse dalla rottamazione, così come previsto nella precedente edizione, in particolare, le multe stradali e le somme dovute a titolo di recupero di contributi pubblici (si veda la circolare n 17/2017). 2. Comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1-ter) In sede di conversione è stata innanzitutto disposta la non applicazione delle sanzioni per l errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro ) per il primo semestre 2017, a condizione che gli errori siano corretti entro il 28 febbraio 2018. Va evidenziato che gli errori sono stati commessi per lo più inconsapevolmente e che nella maggior parte dei casi sono il risultato della scarsa chiarezza di istruzioni e procedure, la quale fa sì che gli errori siano di fatto raramente conosciuti da parte del contribuente. Risulta dunque arduo correggere degli errori che non si è consapevoli di aver commesso. Una magra consolazione: in quest ambito la sanzione ammonta ad Euro 2,00 per ciascuna fattura, con un limite massimo di Euro 1.000 per ciascun trimestre. L omessa comunicazione è invece sanzionata in ogni caso: - 2 -

non è infatti possibile presentare la comunicazione tardivamente evitando il pagamento delle relative sanzioni. È stata inoltre introdotta una semplificazione, con efficacia a partire dal 2018, la quale limita le informazioni da indicare nel nuovo spesometro ai dati seguenti: - partita IVA (o codice fiscale), - numero e data della fattura, - base imponibile, - ammontare dell IVA o tipologia dell operazione nel caso in cui l imposta non sia indicata in fattura. È stata altresì reintrodotta la possibilità di inviare i dati del c.d. documento riepilogativo per le fatture emesse/ricevute di importo inferiore ad Euro 300. Un ulteriore semplificazione è data dalla possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale anche in futuro (inizialmente era previsto che la comunicazione dovesse avere cadenza trimestrale a partire dal 2018), così come concesso per il 2017 in deroga alla previsione originaria. In sede di conversione è stato infine introdotto l esonero dalla comunicazione in questione per: - le Pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; - i produttori agricoli situati nelle zone montane (quindi in tutto l Alto Adige) con un volume d affari non superiore ad Euro 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli. 3. Definizione agevolata delle somme dovute ad enti locali (art. 1, co. 11-quater) In sede di conversione è stata prevista l estensione della definizione agevolata (si veda il punto 1) anche relativamente alle somme riferite ad entrate di Regioni, Province e Comuni, per le quali è stato notificato al contribuente un provvedimento entro il 16 ottobre 2017. È data facoltà ai predetti enti di decidere, entro il 4 febbraio 2018, se concedere o meno la definizione agevolata di tali entrate (quindi, l esclusione delle relative sanzioni). 4. Ampliamento dello split payment (art. 3) A decorrere dal 1 gennaio 2018 è previsto un ulteriore ampliamento dell ambito di applicazione della scissione dei pagamenti dell IVA (split payment). L estensione riguarda sostanzialmente: - i gestori di pubblici servizi, che fino ad oggi erano esclusi da tale disciplina; - tutte le società controllate da Amministrazioni pubbliche, quindi non più soltanto quelle controllate dallo Stato o da altri enti locali; l ampliamento riguarda, ad esempio, le società - 3 -

controllate da aziende speciali o da università, come anche da camere di commercio (entro determinati limiti); - tutte le società e le fondazioni controllate da più di un ente pubblico. N.B.: fino ad oggi la disciplina dello split payment riguardava soltanto le società controllate da un unico ente pubblico. In ogni caso tale ampliamento, a partire dal 1 gennaio 2018, varrà soltanto se la partecipazione pubblica risulta almeno pari al 70%. Sono toccate da questa novità, ad esempio, le società controllate da più comuni; - le società quotate (FTSE MIB) identificate ai fini IVA in Italia. Ne consegue che tale novità riguarda anche le identificazioni dirette in Italia di società estere controllate da società quotate in Italia. L amministrazione finanziaria intende pubblicare a breve un elenco aggiornato delle società, fondazioni ed Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali deve essere applicato lo split payment. Non resta che sperare che quest elenco, una volta pubblicato, sia completo e definitivo e che non abbia bisogno di continui ritocchi, così come verificatosi l estate scorsa. N.B.: se l elenco delle società e degli enti interessati dallo split payment sarà pubblicato in tempo utile, sarà nostra cura informarvi in merito entro fine anno. 5. Bonus pubblicità (art. 4) già per il 2017 Le disposizioni relative al credito d imposta per investimenti pubblicitari, introdotte a maggio 2017 (art. 57-bis DL n 50/2017), sono state parzialmente riscritte con il DL n 148/2017, al fine di riconoscere il credito d imposta anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nell anno corrente. Si rammenta che con la Manovra correttiva 2017 è stato introdotto, a partire dal 2018, un credito d imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nonché sulle emittenti radiofoniche e televisive. In sostanza è stato previsto un credito d imposta, compensabile in F24 con altri debiti tributari, pari al 75% (90% nel caso di PMI) del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto all anno precedente. La determinazione del credito d imposta avviene mediante applicazione del metodo incrementale (analogamente a quanto avviene per il credito d imposta Tremonti ) e il credito è riconosciuto, per l appunto, per gli incrementi di spesa di tale natura rispetto all anno precedente. Il DL n 148/2017 ha riconosciuto tale agevolazione anche con riferimento agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana o periodica, anche online, effettuati nel periodo 24 giugno - 31 dicembre 2017, a condizione che l investimento effettuato sia superiore almeno dell 1% di quello effettuato nello stesso periodo dell anno precedente. N.B.: al fine di stabilire se gli investimenti effettuati sono imputabili all esercizio 2017, è necessario fare riferimento alla regola generale prevista per le imposte sui redditi (art. 109-4 -

TUIR). In sostanza va fatto riferimento alla data di ultimazione della prestazione, che corrisponde, in genere, con la pubblicazione della campagna pubblicitaria sul rispettivo mezzo di comunicazione. Per la concreta attuazione di tale nuova agevolazione è necessario attendere il relativo decreto attuativo. Il sostenimento delle spese dovrà in ogni caso risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi, ovvero da revisori legali. In sede di conversione è stato altresì disposto che, a partire dal 2018, il credito d imposta in questione è riconosciuto per gli investimenti in campagne pubblicitarie online in genere (attualmente l agevolazione riguarda soltanto gli investimenti pubblicitari online riferibili alla stampa quotidiana e periodica). 6. Autodenuncia da parte di pendolari transfrontalieri e cittadini ex-residenti all estero (art. 5-septies) In sede di conversione del DL n 148/2017 è stata introdotta una disposizione che risulta senz altro interessante per la nostra regione di confine, ma che si fa beffa di tutti coloro che già si sono autodenunciati negli anni scorsi aderendo alla c.d. voluntary discolure. In parole povere: - i pendolari transfrontalieri e - i soggetti in precedenza residenti all estero ed iscritti all AIRE hanno la possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all estero al 6 dicembre 2017, derivanti da redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti all estero, mediante versamento di un imposta sostitutiva del 3%. La regolarizzazione è esplicitamente ammessa anche con riferimento alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti all estero. In sostanza si tratta della regolarizzazione delle attività non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. L imposta sostitutiva copre imposte, sanzioni ed interessi ed è determinata sul valore delle attività al 31.12.2016. La relativa istanza di regolarizzazione deve essere presentata entro il 31 luglio 2018, mentre l imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2018. È altresì prevista una proroga di un paio d anni dei termini di accertamento con riferimento alle somme ed attività oggetto di regolarizzazione. Mediante apposito decreto attuativo saranno forniti maggiori dettagli con riferimento alla regolarizzazione in questione. N.B.: non appena il decreto attuativo sarà reso disponibile, sarà nostra cura fornirvi maggiori dettagli in merito a questa possibilità di regolarizzazione particolarmente vantaggiosa. - 5 -

Sono in ogni caso svantaggiati coloro che, in buona fede, hanno già dichiarato i valori delle attività detenute all estero nell ambito di una delle voluntary disclosure introdotte fino ad oggi, versando, a seconda del caso, una maggior imposta sostitutiva rispetto a quella prevista per questa nuova regolarizzazione. In via precauzionale è stata disposta l esclusione di eventuali richieste di rimborso per le maggiori somme versate nell ambito di un eventuale voluntary disclosure. 7. Rientro dei cervelli in Italia (art. 8-bis) La legge di conversione ha riconosciuto ai laureati rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che all epoca hanno optato per il nuovo regime agevolato (a forfait) applicabile al triennio 2017-2020, a determinate condizioni e limitatamente all anno 2016, il diritto all applicazione di una normativa più favorevole. Con apposito decreto attuativo saranno stabilite le modalità di rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate per l anno 2016. N.B.: qualora tale questione dovesse riguardarvi, Vi inviatiamo a mettervi in contatto con il nostro Studio, che provvederà a fornirvi maggiori dettagli in merito. 8. Firma digitale per atti societari (art. 11-bis) Per quanto nobili possano essere state le intenzioni del legislatore, il risultato lascia piuttosto a desiderare: al fine di ridurre i costi burocratici connessi a trasformazioni, scissioni e trasferimenti d azienda, è ora sufficiente l apposizione della firma digitale sul relativo atto, la quale fa quindi venir meno la necessità dell assistenza notarile, consentendo appunto il risparmio dei relativi costi. Tuttavia, in base a quanto previsto dalla legge, tale agevolazione risulta limitata agli effetti fiscali dell atto. Ne consegue che, evidentemente, ai fini della registrazione dell atto presso il Registro delle Imprese, è ancora necessario l atto notarile. N.B.: salvo ulteriori modifiche o interpretazioni normative, tale riforma, opportuna ed auspicabile, risulta purtroppo inapplicabile. 9. Novità varie In sede di conversione sono state introdotte le seguenti ulteriori novità: Alimenti a fini medici: è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per l acquisto di alimenti a fini medici speciali (art. 15, co. 1, lett. c) TUIR). Rientrano in tale agevolazione determinati alimenti a fini dietetici, con l esclusione di quelli destinati ai lattanti. Per il momento la detrazione in questione è applicabile limitatamente al 2017 e 2018. Stampa dei registri IVA: i registri delle fatture d acquisto e delle fatture di vendita sono considerati regolarmente tenuti anche qualora siano tenuti in formato elettronico e non siano stampati. È in ogni caso necessario che i registri, anche se tenuti in formato elettronico, siano - 6 -

aggiornati entro i termini di legge e che, in caso di verifica da parte dell Amministrazione finanziaria, siano stampabili in qualsiasi momento. Detrazione per alloggi universitari (art. 20, co. 8-bis TUIR): sono state attenuate le condizioni necessarie al fine di poter fruire della detrazione per le spese relative ai canoni di locazione per alloggi universitari (art. 15, co. 1, lett. i-sexies TUIR). In particolare, per quanto concerne gli studenti universitari residenti in zone montane, è ora sufficiente una distanza di 50 km dal luogo di residenza e l università può essere situata nella stessa provincia. Restiamo naturalmente a disposizione per ulteriori informazioni. Cordiali saluti Dr. Josef Vieider - 7 -