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ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MARZO 2010 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE La disciplina della propaganda elettorale è stabilita dalle seguenti norme: Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale Legge 24 aprile 1975, n. 130 Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali. Legge 25 maggio 1970, n. 35210, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). Legge 22 maggio 1978 n. 199; Legge 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Si richiamano inoltre le disposizioni in materia di propaganda radio-televisiva e in particolare della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica e dei provvedimenti adottati dalla Commissione parlamentare per l indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. AFFISSIONI La materia è regolata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa della legge 4 aprile 1956, n. 212. In base a tale normativa la propaganda elettorale, sia diretta sia indiretta, mediante affissioni negli appositi spazi ha inizio, al più tardi, a decorrere dal 30 giorno antecedente le elezioni (26 febbraio 2010). Ovviamente, ai sensi dell art. 5 della legge 212/56 le affissioni possono avvenire soltanto a seguito della ripartizione degli spazi da parte della Giunta Comunale. Sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di 1

quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/ 56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d arte di qualsiasi genere, a tutela dell estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004). Per la parte di propria competenza, le Amministrazioni Comunali dal momento dell assegnazione degli spazi per l affissione dei manifesti elettorali sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione e/o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007). In sede di repressione della violazione di cui trattasi, essendo la sanzione di natura amministrativa, va applicata la normativa prevista dalla legge 689/1981. Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall art. 3 della legge n. 130/75); PROPAGANDA ELETTORALE LUMINOSA E FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E MOBILE Dal 30 giorno precedente la data fissata per le elezioni sono vietate determinate forme di propaganda: È vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti ). È vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione a mano) È vietata la propaganda elettorale luminosa mobile È CONSENTITA Ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. Si precisa inoltre quanto segue: È vietata l affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni; 2

È vietata l esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti Point elettorali. In eccezione al predetto divieto, l art. 1, comma 4, legge n. 212/1956, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l affissione di quotidiani e periodici. Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano ingiustificatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l autorizzazione alla affissione prevista all art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi; È vietata l affissione o l esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo. Rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro). E da ritenersi altresì vietata l installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti. In relazione alla questione della istallazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni in questione può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo alle seguenti determinate condizioni: a) Tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamano formazioni politiche o candidati; b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della l. 212/1956 e successive modificazioni. 3

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Per quanto riguarda la sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda figurativa mobile, si prende atto che in questo caso potrebbe ravvisarsi una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme. A tale riguardo, in linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell Interno su tale specifica problematica, si evidenzia che allorquando la sosta dell automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie una illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. E pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli ). Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 l. 212/1956 come modificato dalla legge 130/75); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate; L uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (art. 7 legge 130/75). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio; nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto; Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima delle elezioni (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde - conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati; 4

Dal 15 giorno antecedente quello della votazione (13 marzo 2010) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (29 marzo 2010) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto ( art 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28); Fermo restando tale divieto, l attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. È tuttavia opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. La presenza di incaricati all interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 29 marzo 2010), purché in ogni caso non sia turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio. Dal giorno antecedente quello della votazione (27 marzo 2010) e fino alla chiusura alle operazioni di voto (29 marzo 2010) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e altri manifesti. Inoltre nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.8, legge n. 130/75). E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art.9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 1, comma 1, lett. b) del D.L 27 gennaio 2009 n. 3, convertito nella legge 25 marzo 2009 n. 26). MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI E MANIFESTAZIONI ELETTORALI Dal 26 febbraio 2010 possono tenersi riunioni elettorali senza l obbligo del preavviso al Questore (previsto dall articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). 5

I comizi avranno luogo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 23 nei giorni feriali e festivi tranne che per l ultima settimana allorché la chiusura dei comizi è protratta fino alle ore 24. I partiti e i gruppi politici si impegnano a trasmettere alla Questura (per il Comune capoluogo), che ne prende atto, e ai Comandanti di Stazione dei Carabinieri, che parimenti ne prendono atto (per i Comuni della provincia) il programma e/o la data dei comizi che intendono tenere, dopo averne fatta prenotazione presso il Comune competente (la prenotazione non può riguardare un programma di comizi eccedente la settimana). Detti avvisi non debbono essere dati con anticipo superiore ai tre giorni dallo svolgimento, compreso quello in cui avrà luogo il comizio. In caso di contemporanea presentazione al Comune di richieste della stessa località ed ora, si stabilisce che sarà data la precedenza al partito che avrà prenotato per primo. In mancanza di accordo tra i rappresentanti dei partiti, si proceda mediante sorteggi Qualora, per circostanze sopravvenute, i partiti e i gruppi politici ritenessero di effettuare altri comizi, oltre quelli previsti, gli stessi dovranno darne tempestiva comunicazione ai predetti Organi di polizia quanto prima possibile, comunque almeno 24 ore prima. Ogni comizio, ovvero manifestazione elettorale sonora, non potrà avere la durata superiore ad un ora e dovrà essere contenuto entro lo spazio orario prenotato: deve essere soprattutto rispettato l orario di inizio, specie quando nella stessa piazza e nella stessa giornata ne sono previsti più di uno; se però al comizio non ne dovessero seguire altri, o nel caso di intervento di segretario o presidente nazionale di partito, la sua durata potrà essere di ore 2 (due). Tra un comizio e l altro dovrà intercorrere in linea di massima un intervallo non inferiore a quindici minuti. Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini. 6

Nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel luogo dove esso avviene, l installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione; non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento annuncianti ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale; nel caso in cui il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc le persone sui mezzi mobili in movimento sospenderanno gli annunzi per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso. I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda. Saranno escluse dai comizi le piazze ove si svolgono fiere e mercati, nel tempo in cui essi hanno luogo, e quelle adiacenti a luoghi di cura, ospedali, scuole, convitti e caserme. Qualora nei Comuni e nelle loro frazioni si svolgesse un mercato settimanale, i comizi potranno essere tenuti ugualmente, ma in luoghi che non siano quelli dove si svolge il mercato. È auspicabile che i Comuni allestiscano un palco fisso per i comizi da assegnare ai candidati e ai partiti che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel presente verbale. Può essere consentito l allestimento di un tavolo (di ampiezza max di 4 mq) per la propaganda elettorale nella fascia oraria e con le modalità di presentazione delle istanze previste per i comizi, per la durata massima di tre ore per ogni richiedente. Presso tali tavoli non è consentito l utilizzo di impianti di amplificazione e/o megafoni. E consentita la contemporanea presenza di più tavoli o banchetti, opportunamente distanziati nei limiti indicati dall autorità comunale. Non sarà comunque possibile tenere banchetti nello stesso luogo e orario in cui è stato fissato un comizio di una diversa parte politica. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515) 7

Gli impianti di amplificazione della voce degli oratori saranno installati esclusivamente nella piazza ove si svolgono i comizi. In caso di svolgimento del comizio all interno di locali di pubblico spettacolo, gli impianti di amplificazione e televisivi a circuito chiuso verranno utilizzati all esterno dei locali stessi solo quando nei medesimi non vi sia più posto per contenere il pubblico che desidera presenziare ai comizi. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati, (par. 25 della circolare del Ministero dell'interno n 1943 del 1980). Non saranno effettuati giornali parlati, trasmessi da auto in movimento recanti apparecchiature amplificatrici. E consentito l uso degli altoparlanti nelle riunioni di propaganda elettorale su autovetture ferme. Al fine di rispettare, però, il carattere di propaganda fissa consentita dalla legge, è necessario che gli spostamenti, le soste nelle diverse località e gli intervalli nell uso delle apparecchiature, siano tali per distanze e per tempo da non prefigurare, in pratica, le caratteristiche della propaganda mobile vietata invece dalla legge. La propaganda a mezzo di altoparlanti installati nelle sedi dei partiti e dei gruppi politici o comitati di propaganda dei candidati potrà essere effettuata per la durata di non più di 30 minuti nella mattinata tra le ore 10 e le ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20, tenendo basso il volume dell amplificazione sonora in modo da non arrecare disturbo alle occupazioni dei cittadini; per le sedi poste in prossimità di piazze in cui si svolgono comizi, non potrà essere effettuata nei 30 minuti che precedono e seguono la manifestazione e, ovviamente, durante lo svolgimento della stessa. I festival e le altre manifestazioni di rilievo politico, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale e pertanto lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956 n.212 e 24 aprile 1975 n.130 che prevedono in particolare l uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni, a norma dell art.9 della legge 4 aprile 1956, n. 212. 8

E' vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico. Non è pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di Polizia. 9