Ministero dello Sviluppo Economico

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Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione; VISTO Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione"; VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; VISTO l articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia., recante disposizioni al fine di assicurare la pronta Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti ; VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. ; VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. ; VISTA Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione); VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pag. 1/5

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione); VISTA la Convenzione del 06 luglio 2015, che rinnova la precedente del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, nonché successive modifiche ed integrazioni; ACQUISITA la delibera del 10 febbraio 2016 (DC2016UTL013- Prot. DGMCCVNT n. 0058837 del 02/03/2016) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale a favore della Società TEC Eurolab S.r.l. è stato inserito nel certificato di accreditamento per lo schema certificazione di prodotto e nel certificato di accreditamento per lo schema certificazione di personale, il riferimento alla Direttiva 2014/68/UE; VISTA l istanza della Società TEC Eurolab S.r.l. con sede legale in Viale Europa 40, 41011 Campogalliano (MO) per l autorizzazione allo svolgimento delle attività, di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 297726 del 23/09/2016; VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 97/23/CE, a favore della società TEC Eurolab S.r.l. emanato da questa Direzione Generale in data 03/04/2014 con scadenza il 26/04/2017; ACQUISITA dalla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA) la Comunicazione antimafia datata 03/10/2016 da cui si evince che a carico della suddetta società e dei soggetti di cui all art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non sussistono cause di decadenza o di sospensione o di divieto di cui all art. 67 del medesimo decreto legislativo; VISTO l art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell attuazione delle disposizioni dell Unione europea, sono a carico dei pag. 2/5

soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso; VISTO l art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26; RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell autorizzazione nelle more dell emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento; CONSIDERATO che il citato Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 si applica a decorrere dal 19 luglio 2016; INFORMATO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26; DECRETA Art. 1 1. La società TEC Eurolab S.r.l. con sede legale in Viale Europa 40, 41011 Campogalliano (MO), è autorizzata ad operare quale Entità terza riconosciuta per l approvazione delle modalità operative e del personale che esegue giunzioni permanenti di cui al punto 3.1.2 e per l approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi di cui al punto 3.1.3 dell Allegato I della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, attrezzature a focolare e insiemi. pag. 3/5

Art. 2 1. La presente autorizzazione è valida fino al 16/11/2018, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea. 2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1. 3. Il decreto direttoriale a favore di TEC Eurolab S.r.l. del 03/04/2014 si intende decaduto a partire dal 19 luglio 2016. Art. 3 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell Organismo, rilevante ai fini dell autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia. 3. L Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l acquisizione d informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi. Art. 4 1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato o un Entità terza riconosciuta non è più conforme alle prescrizioni di cui all art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e un Ispettorato degli utilizzatori non è più conforme alle prescrizioni di cui all art. 14- pag. 4/5

bis del citato decreto legislativo o non adempie i suoi obblighi, ovvero sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, limita, sospende o revoca l autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell inadempimento di tali obblighi. Art. 5 1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell Organismo di certificazione, ai sensi dell art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e dell art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. L organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea. Art. 6 1. Il presente decreto, ai sensi dell art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it, sezione impresa, menù Normativa tecnica, sottomenù Organismi di valutazione delle conformità, alla voce Attrezzature a pressione (PED) ). 2. L efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica al soggetto destinatario. ROMA 11 ottobre 2016 IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio) F.to Gianfrancesco Vecchio pag. 5/5