La prevenzione incendi e la SCIA Indice 1. D. Lgs 78/10: Introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA ) 2. Primo provvedimento: Il SUAP e il procedimento automatizzato 2.1 Nuovo regolamento SUAP 2.2 Il procedimento automatizzato 2.3 Quando si applica la SCIA 2.4 La SCIA e i documenti corredati 2.5 La SCIA e il Comando Provinciale dei VVF 2.6 Sanzioni per dichiarazioni mendaci 3. Secondo provvedimento: Il nuovo schema di DPR che apporta modifiche sostanziali nella gestione delle pratiche di prevenzioni incendi
1. D. Lgs 78/10: Introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA ) Come è noto con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122 recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il nuovo Regolamento, che sostituisce il D.P.R. n. 447 del 1998, entra in vigore con tempi diversi: a) il 29 marzo 2011 i capi I, II, III, V e VI; b) il 30 settembre 2011 il capo IV; Il Ministero dell Interno ha predisposto due provvedimenti per attuare, nel campo della prevenzione incendi, le procedure previste dalla legge per la presentazione della SCIA 2. Primo provvedimento: Il SUAP e il procedimento automatizzato 2.1 Nuovo regolamento SUAP Il primo provvedimento è stato pubblicato con Lettera Circolare prot. 0003791 del 24/03/2011, in occasione della prima scadenza del 29 marzo 2011 prevista dal D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive" (SUAP). Al fine di rendere uniforme la progressiva attuazione del nuovo Regolamento SUAP il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile ha ritenuto opportuno fornire alcune prime indicazioni riservandosi di effettuare eventuali aggiogamenti. Il nuovo regolamento stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l intero procedimento sia affidato ad un unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si devono rivolgere per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi. L art. 1 del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 definisce attività produttiva le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Il Regolamento SUAP é stato strutturato sulla distinzione fra il c.d. procedimento automatizzato, fondato sulla SCIA, ed il procedimento ordinario, c.d. procedimento unico concernente gli atti e i procedimenti ai quali non é applicabile la SCIA. Rimandando la definizione delle procedure connesse al procedimento unico, al momento dell entrata in vigore Lettera Circolare prot. 0003791 del 24/03/2011 vengono fornite indicazioni connesse unicamente al procedimento automatizzato. 2.2 Il procedimento automatizzato L art. 5 del DPR 160/2010 prevede che, a partire dal 29 marzo 2011., gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa soggetti a SCIA siano presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica con gli standard disposti dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 5 dello stesso D.P.R. E importante sottolineare che la SCIA, e di conseguenza il procedimento automatizzato sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-
discrezionale per il rilascio dell atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge. Il rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, "abilita" l impresa senza necessita di ulteriori adempimenti, costituendo titolo autorizzatorio per inizio dell attività. Il SUAP trasmetterà, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli Uffici competenti, quindi anche ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in conformità all'allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010. 2.3 Quando si applica la SCIA La SCIA si applica ad interventi soggetti a mero accertamento di requisiti, di conseguenza, non può applicarsi a interventi che presuppongono un giudizio discrezionale dell'organo di controllo. Per la prevenzione incendi la SCIA non trova applicazione nei seguenti casi: a) attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi; b) attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico-gestionale. In questi casi si può ritenere che la valutazione diretta dei fattori di rischio, posta alla base delle valutazioni ai fini della prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell attività alla normativa; c) procedure che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (ingegneria della sicurezza antincendio); d) procedura di deroga (art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37). Pertanto, fra tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.M. 16/O2/82, ricadono nel procedimento automatizzato solo quelle comprese nel seguente elenco riportato nell Allegato alla L.C. del 24/03/2011.
Allegato alla L.C. del 24/03/2011 n Numero di attività Riferimento Elenco allegato Al DM 16/02/82 Tipologia attività NOTE 1 3 b) 2 4 b) 3 15 4 16 5 17 6 22 7 64 8 84 9 85 10 86 11 87 12 91 13 92 14 94 15 95 Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi da 75Kg fino a 300 Kg. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 m 3 fino a 5 m 3. Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 m 3 fino a 9 m 3. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva da 0,2 m3 fino a 9 m 3. Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diaterimici e simili per capacità superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m 3. Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m 3 fino a 10 m 3. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw fino a 350 Kw. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 postiletto e sino a 50. Scuole di ogni ordine, grado, tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto e sino a 50. Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) Limitato a liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 C Limitato a liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 C Limitato a liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 C Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m 2 comprensiva dei servizi e depositi con superficie lorda fino a 600 m 2 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw (100.000 kcal) e fino a 350 Kw Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 10. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 25 metri fino a 32 m. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all art. 9 del D.p.r. 29 Maggio 1963, n. 1497 fino a 32 m.
2.4 La SCIA e i documenti corredati La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell attività. Le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del C.N.VV.F. Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni, necessari per consentire le verifiche di competenza del C.N.VV.F., devono essere conformi al punto B) dell allegato I e all allegato II del D.M. 4 maggio 1998 e successive modiche ed integrazioni: Il punto B) dell allegato I al D.M. 4 maggio 1998 prevede: B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ADATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI B. 1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE La scheda informativa generale,per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A 1. B.2 RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. B.3 ELABORATI GRAFICI Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3. L allegato II al D.M. 4 maggio 1998 prevede: DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a: a) strutture; b) finiture; c) impianti; d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio, secondo quanto di seguito specificato. (OMISSIS) Altre disposizioni da rispettare in ordine alla documentazione da fornire per certificare ed asseverare la SCIA sono: Circolare prot. P1233/4101 sott. 72/E del 8/10/1999 "Modulistica di prevenzione incendi"; Circolare prot. P559/4101 sott.72/e.6 del 22 marzo 2004 "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi ; Circolare prot. P559/4101/sott.72/E.6 del 24/04/2008 "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI".
2.5 La SCIA e il Comando Provinciale dei VVF Il Comando Provinciale VVF, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, dispone controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere. 2.6 Sanzioni per dichiarazioni mendaci E necessario evidenziare quanto richiamato dalla Lettera Circolare in argomento in merito alle dichiarazioni mendaci, relativamente alle segnalazioni da fare all Autorità Giudiziaria, e ai competenti collegi ed ordini professionali. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall art. 47 punto 4.bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede al punto 6: Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. L'articolo 20 del D.Lvo. 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 prevede: Sanzioni penali e sospensione dell'attività 1. (OMISSIS) 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. (OMISSIS) 3. Secondo provvedimento: Il nuovo schema di DPR che apporta modifiche sostanziali nella gestione delle pratiche di prevenzioni incendi Il secondo provvedimento sarà un D.P.R. il quale schema ha acquisito il parere del Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, di cui all art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011, quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e presumibilmente sarà promulgato entro la data del 30 settembre 2011, data entrata in vigore del capo IV del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 nuovo Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il nuovo D.P.R. modifica profondamente il sistema attuale di gestione delle pratiche di prevenzione incendi, che ricordiamo si basa essenzialmente sulle indicazioni del D.P.R. 12 gennaio 1998 n 37, che prevede: 1. Ottenimento del parere di conformità a seguito di esame progetto da parte dei VVF; 2. Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi a seguito di effettuazione di sopralluogo da parte dei VVF;
3. Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi con dichiarazione di nulla mutato del titolare ed eventualmente perizia giurata comprovante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti antincendio; 4. Assolvimento degli obblighi connessi con l esercizio dell attività; 5. Ottenimento della deroga nel caso di impossibilità dell integrale osservanza delle norme antincendio vigenti; Lo schema di D.P.R. di prossima pubblicazione, in sintesi, prevede: 1. Rideterminazione delle attività soggette a controlli di prevenzione incendi con accorpamento di alcune attività e introduzione di altre attività prima non previste (Campeggi, Asili nido con oltre 30 presenze, depositi con superficie superiore a 800 m 2, Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m 2, metropolitane in tutto o in parte sotterranee, Interporti con superficie superiore a 20.000 m 2, Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 1000 m, ecc.) 2. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie, definite A, B e C, per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. Per le attività di categoria A (basso rischio) viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per le attività di categoria B e di categoria C (medio ed elevato rischio) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni. Per tutte le attività i controlli sono definiti in base al rischio e saranno di tipo: o controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio, rilascio del verbale di sopralluogo in caso di esito positivo per le attività di categoria B (rischio medio); o controlli su tutte quelle di categoria C (rischio elevato) con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. 3. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all Allegato I del D.P.R. per le categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, i progetti devono essere corredati dalla documentazione prevista da un decreto di prossima emanazione da parte del Ministero dell Interno, nelle more si continuerà a utilizzare la procedura prevista dal D.M. 4 maggio 1998. 4. Per le nuove attività previste nell allegato I al nuovo D.P.R., che ricadono nella definizione di attività produttive, l istanza di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi deve essere presentata al Comando Provinciale VVF, prima dell inizio dell attività, mediante segnalazione certificata di inizio dell attività (SCIA). In tema di sanzioni penali e sospensione dell attività resta valido quanto previsto dall art. 20 del D.Lvo. 8 marzo 2006 n 139. 5. Sarà introdotta una Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Il titolare dell attività deve inviare al Comando VVF competente, ogni 5 anni, una dichiarazione attestante l assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio. La dichiarazione deve essere munita di documentazione in conformità al Decreto del Ministero dell Interno di prossima emanazione. 6. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
7. In tema di deroga non vengono apportate modifiche alla pregressa legislazione. 8. Viene introdotto il nuovo istituto del Nulla osta di fattibilità. Gli enti e i privati responsabili di una delle attività di cui all Allegato I del nuovo regolamento, di categoria B e C, possono richiedere al Comando VVF competente l esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del Nulla osta di fattibilità. 9. Viene introdotto il nuovo istituto della Verifica in corso d opera. Gli enti e i privati responsabili di una delle attività di cui all Allegato I del nuovo regolamento, possono richiedere al Comando l effettuazione di visite tecniche, nel corso di realizzazione dell opera. 10. Il procedimento automatizzato di cui al Capo III del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 si applicano alle attività di categoria A di cui all allegato I del nuovo regolamento. Il capo III del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 prevede: Procedimento automatizzato Art. 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP. 2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, e' presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4. 3. La segnalazione e' corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6. 5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività. 6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie. 7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione. 8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.