CAPITOLO 1: Disposizioni generali. CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione

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Direttive a complemento del Regolamento SUPSI percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS relative al Master of Advanced Studies (MAS) in Insegnamento nella scuola elementare (diploma aggiuntivo per docenti di scuola dell infanzia) proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI CAPITOLO 1: Disposizioni generali Articolo 1: Campo di applicazione 1. La scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, denominata in seguito SUPSI, rilascia un Master of Advances Studies (MAS) in Insegnamento nella scuola elementare (diploma aggiuntivo per docenti di scuola dell infanzia). 2. La direzione del MAS è assunta dal Consiglio di Direzione del DFA. 3. La direzione scientifica del MAS è assunta da un docente del DFA delegato dal Consiglio di Direzione del DFA. 4. Le presenti direttive sono emanate dal Consiglio di Direzione del DFA, e approvate dalla Direzione SUPSI, a titolo di complemento del Regolamento percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS (di seguito Regolamento SUPSI FC). 5. Per tutto quanto non espressamente menzionato nelle presenti direttive fa stato il Regolamento SUPSI FC. 6. Le presenti direttive sono completate dal piano degli studi, approvato dal Consiglio di Direzione del DFA e dalla Direzione SUPSI. 7. Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso. Articolo 2: Obiettivi del MAS 1. Il MAS ha lo scopo di consentire agli studenti di acquisire le competenze professionali e di didattica disciplinare necessarie per svolgere la professione di docente di scuola elementare. 2. La SUPSI rilascia il seguente titolo: Master of Advances Studies (MAS) in Insegnamento nella scuola elementare 3. L insegnamento è una professione regolamentata in Svizzera. Il diploma è riconosciuto dal Dipartimento Educazione Cultura e Sport del Cantone Ticino (DECS) e permette al suo titolare di esercitare la professione di docente di scuola elementare nel Cantone Ticino. CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione Articolo 3: Immatricolazione, iscrizione, tassa annuale di frequenza 1. Per essere ammessi al MAS, i candidati devono adempiere i requisiti di ammissione elencati all art. 4 del presente documento. 2. Le decisioni di ammissione sono di competenza della Commissione di ammissione del DFA, designata dal Consiglio di Direzione del DFA.

2/5 3. Ogni studente è tenuto al pagamento di una tassa annuale di frequenza pari a CHF 1'800.-. La tassa annuale di frequenza è comprensiva di CHF 80.- quale contributo ai costi della didattica. Essa non è in alcun caso rimborsabile (neppure in caso di ritiro dell iscrizione, abbandono, esclusione dalla formazione, o altro). Articolo 4: Requisiti di ammissione 1. Per essere ammessi al MAS è necessario essere in possesso di un diploma per l insegnamento nella scuola dell infanzia riconosciuto a livello cantonale o svizzero (patente magistrale, diploma ASP o titolo Bachelor). 2. Per i candidati che adempiono i requisiti dell art. 4 cpv.1 di madrelingua non italiana è richiesta una competenza della lingua italiana corrispondente al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QECR) entro l inizio della formazione. 3. I candidati che non posseggono le competenze linguistiche in francese necessarie per l insegnamento, certificate con il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), entro l inizio della sessione di certificazione non avranno accesso al colloquio di certificazione per la didattica del francese. Per maggiori dettagli si veda il documento Competenze in lingua francese scaricabile sul sito htpp://www.supsi.ch/dfa 4. Per i candidati con un titolo estero è richiesta la verifica delle conoscenze di storia e geografia della Svizzera. 5. Il DFA si riserva il diritto di verificare il livello linguistico in entrata dei candidati. 6. Oltre a comprovare l adempimento dei requisiti di ammissione, i candidati devono superare la procedura di ammissione di cui all art. 7 delle presenti Direttive. Articolo 5: Studenti con disabilità 1. I candidati con disabilità sul piano percettivo o motorio che potrebbero influenzare il regolare svolgimento della procedura di ammissione e/o della loro formazione sono tenuti a informare il Consiglio di Direzione del DFA al momento della domanda di ammissione, affinché possano essere identificate misure di sostegno. Articolo 6: Rifiuto di ammissione Il Consiglio di Direzione del DFA rifiuta l ammissione ai candidati che: 1. sono stati esclusi da un Alta Scuola Pedagogica o da un Università negli ultimi 3 anni accademici; 2. sono stati esclusi da un Università, da una Scuola Universitaria Professionale o da un Alta Scuola Pedagogica per motivi disciplinari gravi; 3. presentano un iscrizione sull estratto del casellario giudiziale di natura incompatibile con la funzione di docente. Articolo 7: Procedura di ammissione 1. La procedura di ammissione ha lo scopo di verificare le attitudini di sviluppo professionale dei candidati ammissibili al MAS secondo l art. 4. 2. In base alla capacità formativa del Dipartimento, il Consiglio di Direzione del DFA stabilisce il numero massimo di candidati che saranno ammessi al MAS per l anno accademico successivo. 3. La procedura di ammissione è descritta in dettaglio nel documento Procedura di ammissione al MAS in Insegnamento nella scuola elementare.

3/5 CAPITOLO 3: Programma di studio Articolo 8: Durata degli studi e ECTS 1. Per l ottenimento del MAS lo studente deve acquisire i 60 ECTS previsti dal piano degli studi. 2. La durata regolamentare minima degli studi è di 2 semestri. 3. La durata massima degli studi è di 4 semestri. Il superamento di questa durata comporta l esclusione dalla formazione. 4. Gli studi possono essere svolti a tempo parziale (in parallelo a un attività professionale) o in modo flessibile, come previsto nel piano degli studi. Articolo 9: Congedo 1. Di regola non sono concessi congedi. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, che sono valutati dal Consiglio di Direzione del DFA previa richiesta scritta e debitamente motivata. 2. La durata minima di un congedo è di un semestre: la durata massima cumulativa del congedo è di 2 semestri. 3. I semestri di congedo non sono computati ai fini della determinazione del numero massimo di semestri ammessi per conseguire i crediti previsti dalla formazione. 4. Lo studente in congedo resta immatricolato e versa una tassa semestrale di CHF 50.-. Egli non può sostenere certificazioni. Il Consiglio di Direzione può disporre che la tassa semestrale già pagata sia computata sulla tassa semestrale del primo semestre utile di ripresa degli studi. 5. In caso di congedo non può essere garantita la possibilità di terminare la formazione. Articolo 10: Piano degli studi 1. La formazione è organizzata in due moduli: a. Modulo professionale b. Modulo di didattiche disciplinari. 2. Le modalità didattiche sono i corsi a blocco, i corsi settimanali e la pratica professionale. 3. Il piano degli studi precisa la forma in cui vengono organizzati i moduli, le modalità attraverso cui questi vengono certificati e la ripartizione degli ECTS. 4. Nel caso in cui le modalità di certificazione non siano precisate nel piano degli studi, queste sono stabilite dal docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all inizio del modulo. CAPITOLO 4: Verifiche delle conoscenze e valutazione Articolo 11: Disposizioni generali 1. Ogni modulo è oggetto di valutazione. Essa avviene secondo una delle seguenti modalità : esame scritto e/o orale, documentazione, visite di esperti durante la pratica professionale o presenza in aula. 2. I moduli possono combinare diverse forme di valutazione. 3. Il piano degli studi precisa per ogni modulo le modalità di recupero in caso di mancato superamento. 4. Valutazioni possibili: acquisito, non acquisito o in termini numerici.

4/5 5. I moduli che raggruppano diverse valutazioni espresse in note sono acquisiti, e gli ECTS attribuiti, se la valutazione complessiva, calcolata come indicato nel piano degli studi, è pari o superiore a 4. 6. Presenza obbligatoria dell'80%. Presenze inferiori comportano il non superamento del modulo. Articolo 12: Iscrizione alle prove di certificazione, ritiro e mancata presenza 1. Gli studenti iscritti ai moduli sono iscritti d ufficio alle relative prove di certificazione regolare e/o di recupero. 2. L iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata al Consiglio di Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. Il Consiglio di Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell iscrizione. In tal caso lo studente è iscritto d ufficio alla successiva sessione di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste all art. 12 cpv. 3 delle presenti Direttive. 3. La mancata presenza a una prova di certificazione porta alla non acquisizione del modulo. 4. L assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta al Consiglio di Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). Il Consiglio di Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste all art. 12 cpv. 3 delle presenti Direttive. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione. Lo studente è iscritto d ufficio. 5. In caso di produzione, ripetuta - oltre 2 volte - e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico dello studente. Articolo 13: Pratiche professionali 1. Il MAS prevede un periodo di pratica professionale. Il piano degli studi precisa il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti. 2. La partecipazione alle pratiche professionali è obbligatoria. 3. L incarico nella SE come docente o come docente di appoggio al 50% sostituisce completamente la pratica professionale. 4. Durante le pratiche professionali, lo studente è seguito da un docente di pratica professionale (o da un docente di riferimento) e/o da uno o più docenti del DFA. L ispettore scolastico e il direttore dell Istituto intervengono nello svolgimento delle pratiche professionali nell ambito delle loro funzioni. 5. Il Responsabile della formazione continua del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica professionale, dell ispettore e/o del direttore dell Istituto può, per motivi ritenuti gravi, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata. 6. I docenti coinvolti formulano una valutazione del modulo professionale secondo quanto stabilito nel piano degli studi. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente. 7. Il modulo professionale può essere ripetuto una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta l esclusione dalla formazione.

5/5 CAPITOLO 5: Disposizioni finali Articolo 14: Esclusione dalla formazione 1. I motivi di esclusione dalla formazione sono esplicitati agli articoli 8.3,13.7 e 14.2 delle presenti Direttive e agli articoli 14 e15 e del Regolamento SUPSI FC. 2. Comportamenti scorretti possono comportare, secondo gravità, l allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l esclusione dal corso di formazione continua, l esclusione dal DFA. La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e le componenti del sistema scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione, sono considerati comportamenti scorretti ai sensi del presente articolo. 3. La decisione è pronunciata dal Consiglio di Direzione del DFA. Rimane salva la segnalazione formale di casi particolarmente gravi al Direttore della SUPSI, affinché questi pronunci l esclusione dello studente dalla SUPSI. Articolo 15: Entrata in vigore Le presenti Direttive, approvate dal Consiglio di Direzione del DFA e dalla Direzione della SUPSI, entrano in vigore e sono applicabili dalle ammissioni per l anno accademico 2016/17. Esse sostituiscono le versioni precedenti. Il Direttore SUPSI Prof. Ing. Franco Gervasoni Il Direttore DFA Prof. Michele Mainardi (PhD)