ALESSANDRO BALLI il: 20/08/2018 16:14:00 Motivo: Firma del Dirigente DAVIDE DULBECCO il: 22/08/2018 10:45:37 Motivo: Firma del Dir. Amministrativo DAVIDE DULBECCO il: 20/08/2018 15:42:56 Motivo: Firma del Dirigente FABIO CASTELLANI il: 27/08/2018 06:55:26 Motivo: Firma del Responsabile della Pubblicazione ROBERTO PREDONZANI il: 22/08/2018 13:24:26 Motivo: Firma del Dir. Sociosanitario MICHELE ORLANDO il: 23/08/2018 14:00:23 Motivo: Firma del Dir. Sanitario DELIBERAZIONE N 0697 DEL 24/08/2018 MARCO DAMONTE PRIOLI il: 24/08/2018 07:27:12 Motivo: Firma del Dir. Generale OGGETTO: Stipula convenzione con Istituto Terapia Familiare di Siena per tirocini di formazione ed orientamento. Allegati: 1 IL DIRETTORE GENERALE SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI Vista la Legge 24/6/1997 n. 196 Norme in materia di promozione dell occupazione che prevede la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei percorsi formativi, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; Vista la DGR n. 1052 del 5/8/2013 con la quale la Regione Liguria ha adottato una nuova disciplina in materia di tirocini formativi e di orientamento, di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e di tirocini estivi; Considerato che con nota in data 10/4/2018 l Istituto di Terapia Familiare di Siena ha richiesto la stipula di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento per i propri studenti iscritti alla scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale; Visto il parere favorevole espresso dal Settore Formazione Aziendale con nota in data 18/6/2018 acquisita agli atti; Richiamato il provvedimento n. 310 del 21/4/2016 di approvazione del Regolamento Aziendale sui Tirocini; Ricordato che, ai sensi del predetto Regolamento, l Ufficio Formazione ha contattato il Direttore della Struttura Complessa Psicologia Dott. Roberto Ravera dove dovrà svolgersi il tirocinio, il quale ha espresso, con nota agli atti, parere favorevole circa la disponibilità all attivazione dello stesso; Considerato che la disponibilità ad effettuare tirocini presso i servizi territoriali dell ASL 1 risponde alla finalità di assicurare il miglioramento continuo della qualità e delle competenze professionali dei servizi stessi attraverso lo scambio attuato con la presenza dei tirocinanti nei servizi e la relazione di supporto ad essi da parte di tutor universitari; Dato atto che, in ossequio a quanto disposto dall art. 1 del D.M. 142 del 25/3/1998 ed in particolare al limite numerico del 10% dei tirocinanti rispetto al totale dei dipendenti, l Asl deve necessariamente riservarsi la facoltà di verificare la disponibilità dei posti;
Sottolineato che è conseguentemente escluso qualsiasi obbligo automatico per l Asl ad ospitare gli studenti; Evidenziato che l Istituto assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; Stabilito di procedere a stipula di convenzione fra ASL 1 e Istituto di Terapia Familiare di Siena che definisce modalità, termini e condizioni per l effettuazione di tirocinio curriculare per tre anni, secondo lo schema allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Ritenuto di individuare il Sig. Giovanni Ricci quale referente amministrativo per l ASL 1 per i rapporti da tenersi con l Istituto, come individuato dal Direttore della S.C. Sviluppo Risorse Umane con nota in data 23/1/2017; Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale; Visto l Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 719 del 24.9.2013, nonché il sistema di deleghe delle competenze dirigenziali indicato nel medesimo atto; Preso atto che il presente provvedimento è predisposto nell ambito della sfera di competenza della struttura proponente e che il Direttore della Struttura stessa attesta, con la firma: l avvenuta verifica della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa legislativa e regolamentare, anche per il tramite del responsabile del procedimento sotto indicato; l assenza di costi, come specificato in dispositivo; l assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dall articolo 6, comma 2, e dall art. 13, comma 3 D.P.R. 16.4.2013 n. 62, e, più in generale, del vigente Codice di Comportamento aziendale; Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sociosanitario e del Direttore Sanitario, o dei loro sostituti, per quanto di rispettiva competenza D E L I B E R A Di prendere atto di quanto enunciato in premessa e, per l effetto: 1. Di procedere alla stipula di convenzione con l Istituto di Terapia Familiare di Siena per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento per i propri studenti iscritti alla scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale; 2. Di approvare lo schema di convenzione allegato n. 1) che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che definisce modalità, termini e condizioni per l effettuazione dei tirocini di formazione ed orientamento per anni tre dalla data di stipula; 3. Di individuare il Sig. Giovanni Ricci quale referente amministrativo per l ASL 1 per i rapporti da tenersi con l Istituto; 4. Di precisare che tale attività di tirocinio avverrà alle condizioni tutte indicate nell allegato schema di cui sopra, nonché alle condizioni indicate nel Regolamento ASL in materia di tirocini approvato con delibera n. 310 del 21/4/2016; 5. Di dare atto che, in ossequio a quanto disposto dall art. 1 del D.M. 142 del 25/3/1998 ed in particolare al limite numerico del 10% dei tirocinanti rispetto al totale dei dipendenti, l Asl si riserva la facoltà di verificare la disponibilità dei posti;
6. Di precisare che conseguentemente è escluso qualsiasi obbligo automatico per l Asl ad ospitare gli studenti; 7. Di demandare al Dott. Roberto Ravera individuato quale Responsabile dell'esecuzione della convenzione - ogni adempimento volto ad assicurare il rispetto delle norme di legge nonché gli specifici adempimenti richiesti dall Istituto per il corretto espletamento dei tirocini; 8. Di prendere atto che l Istituto assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; 9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri. 10.Di rimettere al Direttore della Struttura proponente ed al Responsabile del Procedimento, nonché alle altre eventuali strutture individuate in parte dispositiva, l esecuzione del presente atto; 11.Di memorizzare il presente documento originale elettronico nell archivio digitale dell ASL1. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Marco DAMONTE PRIOLI Il sottoindicato Responsabile del Procedimento dà atto dell avvenuta verifica, da parte sua, della regolare istruttoria della pratica e della conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 Simona Sostegni IL DIRETTORE S.C. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI Avv. Davide DULBECCO IL DIRETTORE STRUTTURA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Dott. Alessandro BALLI Si esprime parere favorevole ai sensi dell art. 3. comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 così come modificato dall art. 3 D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229 e s.m.i. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara CAGLIANI IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott. Roberto PREDONZANI IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Michele ORLANDO
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI In caso di firma da parte di uno o più sostituti, il nominativo indicato nello spazio firme deve intendersi automaticamente sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale, nel relativo ruolo, come visionabile nel frontespizio dell atto. ESTREMI DI PUBBLICAZIONE Il presente atto viene inviato all Albo Pretorio Informatico on-line dell A.S.L. 1 Regione Liguria. A partire dalla data di pubblicazione attestata dalla firma del responsabile della pubblicazione l atto acquisisce piena efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi, ai sensi del vigente Atto Aziendale. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 32 L. 18.6.2009 n. 69 e art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, e ss.mm.ii.).
Inizio allegato parte integrante numero 1
SCHEMA TIPO CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998) TRA L Istituto di Terapia Familiare di Siena, con sede in Siena, via dei Termini n.6, codice fiscale e partita IVA 01387190521, d ora in poi denominato Soggetto promotore, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott Dino Mazzei, nato a Massa Marittima il 07/05/1959, (C.F MZZDNI59E07F032D), E Azienda SocioSanitaria Ligure N.1, partita IVA/codice fiscale 01083060085 / 01083060085, con sede legale in Bussana (Im) indirizzo Via Aurelia, 97 - CAP 18038, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a dal Dr. Marco DAMONTE PRIOLI, nato a Uster (Svizzera) il 12/11/1964 nella sua qualità di Direttore Generale dell Azienda stessa, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 731 del 29/7/2016 ivi domiciliato per la carica; PREMESSO CHE L art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all esercizio dell attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i 1 prevedono che, nell atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta. LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 L Azienda ospitante ASL1 assicura all interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante. Detti studenti da accogliere dovranno essere, in contemporanea, in numero massimo di 2 soggetti. 1 Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008. 1
ART. 2 - Limite numerico In ossequio a quanto disposto dall art. 1 del DM 142 del 25/3/1998 ed in particolare al limite numerico del 10% dei tirocinanti rispetto al totale dei dipendenti, l ASL n. 1 Imperiese si riserva necessariamente la facoltà di verificare la disponibilità dei posti. E conseguentemente escluso qualsivoglia obbligo automatico per l ASL ad ospitare gli studenti. In ogni caso dovrà essere osservato quanto previsto dal Regolamento ASL in materia di tirocini approvato con delibera n. 310 del 21/4/2016. L avvio effettivo del tirocinio è condizionato all ottenimento del parere favorevole del Direttore della Struttura Complessa che dovrà ospitare il soggetto tirocinante o del Dirigente della SSD Professioni Sanitarie per le figure equiparabili ai profili del comparto ruolo sanitario. ART. 3 All attività di tirocinio di cui all articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia. ART. 4 Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; - durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; - per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: a. il nominativo del tirocinante; b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante; c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l indicazione dei tempi di presenza all interno della struttura ospitante; d. le strutture dell Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio. ART. 5 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy. 2
5. rispettare il codice di comportamento aziendale e in generale il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in vigore. L identificazione degli studenti viene effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento distribuito dall Azienda ospitante. L accesso alle strutture aziendali da parte dei tirocinanti inviati dalla Scuola soggetto promotore è subordinato alla valutazione del Medico Competente nonché del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Qualora i tirocinanti debbano essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria i relativi costi sono a carico dell Istituto-soggetto promotore. ART. 6 L Istituto di specializzazione in psicoterapia assicura che, nell espletamento dell attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall espletamento del tirocinio; l invio delle relative polizze assicurative all Azienda/Ente ospitante è propedeutica all inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione. ART. 7 Durata La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per 3 anni; potrà essere rinnovata per uguale periodo previo provvedimento deliberativo, per parte ASL, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 3 mesi di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi. ART. 8 - Anticorruzione Nell esecuzione del presente atto l Istituto e la ASL 1 sono soggetti alla normativa italiana (Legge n. 190/12) in materia di prevenzione della corruzione e pertanto attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione. ART. 9 Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. In caso di controversie le parti eleggono domicilio nel foro di Imperia. ART. 10 La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell art. 16, tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. 3
Le spese derivanti dall applicazione dell importa di bollo, afferenti al presente atto, sono a carico del soggetto promotore. Imposte e oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico dell Istituto promotore. Letto, approvato e sottoscritto Luogo.data Rappresentante Legale IL DIRETTORE GENERALE Istituto di specializzazione Azienda SocioSanitaria Ligure N.1 in psicoterapia ITFS Dott. Marco Damonte Prioli Dott Dino Mazzei C:\Users\s.sostegni\Documents\TESTI CONVENZIONI\TIROCINI\NUOVE CONVENZIONI TIROCINI\itfs siena SSP- SchemaConvenzioneTirocini.rtf 4
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