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Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n 3/2014 del 30/01/2014 Come tutti gli anni proviamo ad inviarvi gli argomenti oggetto di modifiche normative suddivise con omogeneità di intenti. Ringraziamo per la cortese attenzione Salutando Cordialmente. Lo studio 1

RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI La Legge di Stabilità 2014 L. n.147 del 27 dicembre 2013 all art.1, co.156 prevede l ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all attività di impresa, società semplici, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall art.7 del D.L. n.70/11 e cioè la possibilità di compensare l imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni. Le caratteristiche del provvedimento Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente. Ad esempio, se un soggetto possiede un area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza - plusvalenza - tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un imposta con l aliquota del 4% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzera la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato. Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1 gennaio 2014, e consegue effetti solo se si redige un apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2014, che è anche la data per versare l imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. In sintesi, le date importanti per la nuova rivalutazione sono le seguenti: Possesso Redazione perizia 01.01.2014 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 Versamento imposta (1 rata) Versamento 2 rata Versamento 3 rata Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. L imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1 gennaio 2014, e, in particolare, l aliquota dell imposta varia come segue: 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili; 4% per le partecipazioni qualificate; 2% per le partecipazioni non qualificate. Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2014, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2014. Per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché è previsto che il valore che emerge sia quello minimo ai fini dell imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell atto. Va, tuttavia, segnalato come un recente indirizzo 2

giurisprudenziale (vedi sentenza Cassazione n.30729/11) ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni. Questa riapertura dei termini potrà interessare anche i contribuenti che vogliono rideterminare al ribasso il valore dei terreni, oggetto di una precedente rivalutazione, che in questi anni hanno subito una svalutazione. Per evitare che si applichi la presunzione di cui al comma 6 dell art. 7 della Legge n 448/2001, (cioè il valore periziato costituisce valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi e per le imposte di registro, ipotecarie e catastali), la soluzione è quella di asseverare una nuova perizia con il valore attuale ribassato, che sostituisce la precedente (questa soluzione è indicata dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n 111 del 22/10/2010). Inoltre non c è versamento di alcuna imposta sostitutiva, in quanto l art. 7 D.L. 13/5/2011 N 70 (Decreto Sviluppo) consente la compensazione con l imposta sostitutiva assolta con la precedente rivalutazione. Diversamente l acquirente pagherebbe le imposte indirette sulla base di un valore originariamente periziato, superiore al prezzo stabilito nella compravendita, condizione difficilmente accettabile. Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall esercizio in cui il costo è stato sostenuto. 3

INCREMENTO ALIQUOTE DAL 1.1.2014 PER LE GESTIONI INPS SEPARATA La Riforma del mercato del lavoro, c.d. Legge Fornero (L. n.92/12), ha disposto - a partire dal 2014 un progressivo aumento delle aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata Inps di cui alla L. n.335/95. Gestione separata Inps Qui l incremento stabilito dalla riforma Fornero ha riguardato: 1. sia i soggetti non iscritti ad un altra gestione previdenziale obbligatoria nè pensionati; 2. che coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati. 1. Soggetti non iscritti ad un altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps la Legge Stabilità 2014 esenta dall aumento di un punto percentuale dell aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva. A seguito di tale intervento, l aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti: soggetti non titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%; soggetti titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%. A detta aliquota occorre aggiungere l ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e del trattamento economico per congedo parentale. 2. Soggetti iscritti ad altra gestione obbligatoria o pensionati Per effetto della modifica apportata dalla Legge Stabilità 2014 l aliquota risulterà pari al: 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 20%); Tabella riepilogativa (anni 2013 e 2014 a confronto) Soggetti interessati Aliquote 2013 Aliquote 2014 Lavoratori Autonomi titolari partita Iva senza altra previdenza né pensionati Lavoratori Autonomi non titolari partita Iva senza altra previdenza né pensionati Lavoratori Autonomi titolari partita Iva e non con altra previdenza o pensionati 27,72% entro il massimale di 99.034 27,72% entro il massimale di 99.034 20,00 % entro il massimale di 99.034 27,72% entro il massimale di 100.222 28,72% entro il massimale di 100.222 22,00% entro il massimale di 100.222 4

LEASING IMMOBILIARE PER I PROFESSIONISTI La legge di stabilità (art. 1 commi 162 e 163 L. 147/2013) rende di nuovo deducibile anche per i professionisti i canoni leasing immobiliari. La deducibilità dei canoni leasing immobiliari era stata introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2007, ma con una disposizione transitoria: era riconosciuta ai soli contratti stipulati dal 1/1/2007 al 31/12/2009. Ora, a partire dai contratti di leasing stipulati dal 1/1/2014, si rendono deducibili i canoni leasing immobiliari. Resta ferma la condizione per la piena deducibilità dei canoni rappresentata dalla strumentalità del bene. In caso di utilizzo promiscuo dell immobile (studio e abitazione o altro utilizzo), la deducibilità sarà consentita nella misura del 50%. Nell analisi della convenienza economica dell acquisizione di un immobile strumentale attraverso un contratto di leasing, è importante aggiungere che l art. 36 comma 7 e 7-bis del DL 223/2006 ha reso indeducibile una parte del canone riferibile alla quota attribuibile al valore del terreno su cui insiste l immobile (forfettariamente determinato nella misura del 20% della quota capitale del canone). Inoltre, sempre il comma 162 dell art. 1 della Legge di Stabilità, ha ridotto il periodo minimo entro il quale tale deduzione si potrà realizzare: si passa da 15 a 12 anni. La deducibilità dei canoni leasing relativi ad immobili strumentali all esercizio della professione mette in evidenza una forte disparità di trattamento con l acquisto della proprietà dell immobile, del quale, purtroppo, con l attuale normativa, restano indeducibili le quote di ammortamento. E comunque da menzionare che, in diverse occasioni, l Agenzia delle Entrate ha affermato il principio della sostanziale equiparazione tra acquisto diretto e leasing. Sicuramente la legge di stabilità non permette una tale estensione in quanto parla di contratti di leasing stipulati a partire dal 1/1/2014, ma se la ratio del provvedimento è nell incentivare gli investimenti immobiliari e risolvere una diseguaglianza di trattamento fiscale fra il reddito scaturente dalle arti e professioni rispetto al reddito d impresa, allora ci si auspica un intervento nei confronti dell acquisto del bene immobile. Ci permettiamo di aggiungere alcune ulteriori riflessioni per le quali attualmente non esistono soluzioni: a) la formulazione letterale del comma 163 dell art. 1 della Legge di Stabilità non dà luogo a dubbi sul fatto che sono deducibili solo i contratti di leasing stipulati a decorrere dal 1/1/2014. Quindi i contratti stipulati negli anni scorsi, e ancora in essere, restano indeducibili?; b) nel caso di una cessione di contratto di leasing stipulato antecedentemente al 1/1/2014, il subentrante continuerà a non poterli dedurre? Si spera che la solita maxi-circolare che l Agenzia delle Entrate emana ogni anno, almeno interpretativamente, possa risolvere qualche dubbio, pur se così come è scritta la norma forse è indispensabile l intervento del legislatore. La Cessione del Contratto di leasing immobiliare sconta l imposta di Registro al 4% In contropartita alla riduzione della durata fiscale del leasing immobiliare, viene introdotta una imposta di registro del 4% sulle cessioni da parte degli utilizzatori dei contratti di leasing, su immobili strumentali, mediante l inserimento di un nuovo articolo (8-bis) alla tariffa, Parte Prima dell imposta di registro (DPR 131/86). Tutto questo anche in deroga al principio di alternatività imposta di registro/iva. L art. 1 comma 164 della Legge di Stabilità stabilisce anche la base imponibile: il registro proporzionale va calcolato sul corrispettivo pattuito per la cessione del contratto, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. 5

Ai fini delle imposte sul reddito, per l utilizzatore acquirente del contratto, la nuova imposta dovrebbe rappresentare un onere accessorio rispetto al contratto di leasing, che sarebbe da ripartire contabilmente in funzione della durata residua del contratto. MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE A decorrere dal 1 gennaio 2014, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 2,5% all 1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 12.12.13, pubblicato nella G.U. n.292 del 13 dicembre 2013. L intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria. Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora. Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri: una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali per i periodi a cavallo del 2013 e 2014 sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno; una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all art.45, co.2 Tuir; una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta. Riassumiamo di seguito in tabella l evoluzione degli interessi legali nel tempo: Termine iniziale Termine finale Misura percentuale 01.01.1997 31.12.1998 5% 01.01.1999 31.12.2000 2,5% 01.01.2001 31.12.2001 3,5% 01.01.2002 31.12.2003 3,0% 01.01.2004 31.12.2007 2,5% 01.01.2008 31.12.2009 3% 01.01.2010 31.12.2010 1% 01.01.2011 31.12.2011 1,50% 01.01.2012 31.12.2013 2,50% 01.01.2014 1% 6