Fiscal Flash N. 25. I chiarimenti dell Agenzia forniti a Telefisco La notizia in breve Premessa
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- Vanessa Micheli
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1 Fiscal Flash La notizia in breve N I chiarimenti dell Agenzia forniti a Telefisco 2014 Categoria: Imprese Sottocategoria: Varie Molte le novità apportate dalla Legge di stabilità 2014, L. 147/2013 e dai decreti di fine 2013 in materia tributaria, dunque molti i temi trattati in occasione di Telefisco 2014: incontro annuale in cui la stampa specializzata incontra i professionisti e i funzionari dell Agenzia Entrate. I funzionari dell Agenzia hanno specificato che in relazione alla deducibilità IMU ai fini IRPEF/IRES non vanno considerati gli immobili a uso promiscuo, ma solo quelli esclusivamente destinati all attività d impresa o di lavoro autonomo. L IMU, inoltre, è deducibile se formata nel 2013, non è possibile dedurre oggi quella formatasi nel La rivalutazione dei beni d impresa deve necessariamente essere civilistica e fiscale, non è consentita la sola stima civilistica dei beni. L utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a comporta l obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. Nel corso di Telefisco 2014, i tecnici dell Amministrazione Finanziaria hanno chiarito che il limite di euro deve essere riferito alla singola imposta. Il credito da superiore a euro verrà rimborsato dall Agenzia esclusivamente in presenza di alcune situazioni particolari: credito scaturente da detrazioni per carichi di famiglia o da detrazioni e deduzioni di anni precedenti. Premessa I chiarimenti forniti dai tecnici del settore spaziano dalla nuova fiscalità locale degli immobili: dall Imu alla TASI, alle nuove misure dell imposta di registro per compravendite e operazioni societarie
2 Sono state affrontate le novità sull IVA: dagli immobili alla web tax e le modifiche alla tassazione delle attività finanziarie, con particolare interesse alle regole per il rientro volontario dei capitali (voluntary disclosure o collaborazione volontaria). Importanti anche le risposte ai dubbi sulle regole applicabili dal 2014 su compensazioni, rimborsi, crediti d imposta e bonus Irap. Le imprese vengono interessate da moltissime novità sul fronte fiscale che vanno dalla riduzione della durata minima per la deducibilità dei canoni di leasing, alla possibilità di rivalutare (civilisticamente e fiscalmente) anche nel bilancio 2013 i beni d impresa, alla possibilità di dedurre le perdite su crediti stanziate civilisticamente secondo corretti principi contabili, per arrivare all aumento di 1 punto percentuale per il bonus ACE (il rendimento nozionale aumenta dal 3% al 4% sugli incrementi del capitale proprio a partire dai saldi 2014 e acconti 2015). Un approfondimento è stato dedicato anche alle modalità per sanare gli errori contabili effettuati e infine una trattazione degli ultimi sviluppi del nuovo redditometro e delle indagini finanziarie del Fisco, a caccia dei contribuenti evasori. Di seguito riportiamo in sintesi i chiarimenti forniti dall Agenzia Entrate in anteprima, che quasi sicuramente verranno recepiti da una Circolare omnibus tra pochi giorni. La fiscalità locale immobiliare DEDUCIBILITÀ DELL IMU AI FINI IRPEF/IRES La Legge di stabilità 2014 al comma 715 prevede la tanto attesa deducibilità dell IMU: - ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese; - e ai fini IRPEF per gli immobili strumentali dei professionisti; nella misura del: - 20% a partire dal 2014; - e del 30% (in via transitoria) per l anno d imposta Fino al 2012 l IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tantomeno ai fini Irap. Dal 2013 diventa deducibile ai fini IRPEF e IRES, ma rimane l indeducibilità ai fini IRAP. DEDUCIBILITÀ DELL IMU PER TRIBUTO TRIBUTI % IRPEF Sì, DAL
3 IRES Sì, DAL 2013 IRAP NO L art.43 c.2 Tuir considera strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Sono, quindi, da ritenersi esclusi gli immobili utilizzati promiscuamente come attività e abitazione o dal familiare del contribuente o per uso privato dal contribuente stesso. Il criterio applicabile per la verifica della deducibilità per le imprese è quello di cassa (art.99, c.1, 2 periodo del Tuir). Cioè per competenza va imputato contabilmente l importo dell imposta da versare e fiscalmente va considerato deducibile l importo del 30% (per il 2013) dell IMU realmente pagata. Se esso non viene versato, non è deducibile. L Agenzia ha chiarito che l IMU di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013 è da considerarsi indeducibile e l IMU di competenza 2013 non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch essa indeducibile, mentre se versata tardivamente nel 2014, è deducibile al 30% operando una variazione in diminuzione in Unico. L IMU è deducibile se formata nel 2013, non è possibile dedurre oggi quella formatasi nel Per i soggetti che esercitano il lavoro autonomo non esiste una norma speciale per le imposte, dunque ci si rifà all art. 54 comma 1 del Tuir che stabilisce la deducibilità fiscale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo. L IMU è deducibile nell anno del pagamento, ma dal L IMU del 2012, pagata tardivamente nel 2013, non è da considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe una disparità di trattamento tra soggetti lavoratori autonomi e imprese. IMU- DEDUCIBILITÀ A SECONDA DEI VERSAMENTI COMPETENZA E VERSAMENTO IMU 2012 VERSATA NEL 2013 IMU 2013 VERSATA NEL 2013 DEDUCIBILE? NO VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 100% DELL IMPOSTA IN UNICO 2014 Sì VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 70% DELL IMPOSTA IN 3
4 UNICO 2014 IMU DEDUCIBILE A PARTIRE DA QUELLA FORMATASI DAL IMU 2013 VERSATA NEL 2014 IMU 2013 VERSATA NEL 2014 SALDO IMU 2013 VERSATO entro il con sanatoria IMU 2014 VERSATA NEL 2015 Sì MA DIFFERITA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL 70% DELL IMPOSTA IN UNICO 2015 Sì MA DIFFERITA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL 70% DELL IMPOSTA IN UNICO 2015 Sì ritiene di Sì VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 70% DELL IMPOSTA IN UNICO 2014 e non in UNICO 2015 Sì MA DIFFERITA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL 80% DELL IMPOSTA IN UNICO 2016 La norma non cita la TASI, che dovrebbe tuttavia ritenersi deducibile al 100% non essendo contemplata alcuna indeducibilità dal legislatore. Le risposte dell Agenzia 1. Individuazione degli immobili strumentali ai fini della deducibilità dell IMU Un immobile utilizzato promiscuamente nell attività è da considerare strumentale ai fini della deducibilità dell IMU al 30% dal 2013? L Agenzia ha chiarito che l art.43 c.2 del Tuir considera strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Sono, quindi, da ritenersi esclusi ai fini della deducibilità dell IMU ai fini Irpef/Ires, gli immobili utilizzati promiscuamente come attività e abitazione o dal familiare del contribuente o per uso privato dal contribuente stesso. 2. Il criterio applicabile alla deducibilità IMU ai fini Irpef/Ires è quello di cassa L IMU di competenza 2012 versata tardivamente nel 2013 è deducibile al 30% in Unico 2014? 4
5 Il criterio applicabile per la verifica della deducibilità per le imprese è quello di cassa (art.99 c.1 2 periodo del Tuir). Cioè per competenza va imputato contabilmente l importo dell imposta da versare e fiscalmente va considerato deducibile l importo del 30% (per il 2013) dell IMU realmente pagata. Se esso non viene versato, non è deducibile. L Agenzia ha chiarito in occasione di Telefisco 2014, che l IMU di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013 è da considerarsi indeducibile e l IMU di competenza 2013 non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch essa indeducibile, mentre se versata tardivamente nel 2014, è deducibile al 30% operando una variazione in diminuzione in Unico. L IMU è deducibile se formata nel 2013, non è possibile dedurre oggi quella formatasi nel Per i soggetti che esercitano il lavoro autonomo non esiste una norma speciale per le imposte e, dunque, ci si rifà all art. 54 comma 1 del Tuir che stabilisce la deducibilità fiscale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo. L IMU è deducibile nell anno del pagamento, ma comunque in ogni caso dal L IMU del 2012, pagata tardivamente nel 2013, non è da considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe una disparità di trattamento tra soggetti lavoratori autonomi e imprese. La norma non cita la TASI, che dovrebbe tuttavia ritenersi deducibile al 100% non essendo contemplata alcuna indeducibilità dal legislatore. Va detto che l Agenzia non ha citato il caso del saldo IMU 2013 sui terreni agricoli non posseduti o condotti da cd o IAP, che secondo la sanatoria concessa dal Governo, può essere regolarizzato, se carente, entro il 16 giugno 2014 senza sanzioni. Si ritiene che anch esso sia deducibile al 30% in Unico 2014, in quanto fa riferimento all IMU 2013, anche se versato nel Imposte di registro Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina sui trasferimenti immobiliari, dettata dal combinato disposto dell art. 10, D.Lgs. 23/2011 (Decreto IMU) e dell art. 26, D.L. 104/2013 (Decreto Istruzione), convertito dalla L. 128/2013. Di notevole impatto le modifiche introdotte, a partire dalla rimodulazione dell imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, con l innalzamento dell aliquota ordinaria dal 7% al 9% e la riduzione dal 3% al 2% dell imposta applicata per l'acquisto della «prima casa», senza dimenticare l introduzione dell importo minimo dell imposta di registro pari a euro e l applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50 in tutti i casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote dell imposta di registro e, inoltre, l aumento a euro 200 della misura fissa dell imposta di registro, ipotecaria e catastale per tutti gli atti che al scontavano imposta di registro, 5
6 ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168. La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) interviene sul tema prevedendo per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) l'acquisto di terreni agricoli con imposta di registro nella misura del 12% e quelle di registro e ipotecaria nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Il nuovo quadro normativo in vigore dal 1 gennaio 2014, relativo all applicazione dell imposte di registro, ipotecaria e catastale in occasione dei trasferimenti immobiliari, prevede le seguenti aliquote: LE NUOVE ALIQUOTE DELL IMPOSTA DI REGISTRO 2% Trasferimenti immobiliari con requisiti prima casa 9% Tutti gli altri trasferimenti di immobili 12% Trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) L art. 10, co. 3, D.Lgs. 23/2011, come modificato dall art. 26 del D.L. istruzione, D.L. 104/2013, convertito con Legge 128/2013, prevede due ulteriori rilevanti novità. La nuova disposizione, efficace dal 1 gennaio 2014, prevede che: in tutti i casi in cui trovi applicazione l imposta di registro in misura proporzionale con le nuove aliquote, cessano di essere dovute l imposta di bollo e le tasse ipotecarie per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari; si prevede che nei casi in cui nei trasferimenti immobiliari si applichino le nuove aliquote dell imposta di registro del 9%, del 2% o del 12% trovino applicazione le imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50. A ciò va aggiunto, che l art. 26, co. 2, D.L. 104/2013, convertito con L. 128/2013, prevede l aumento ad euro 200 della misura fissa dell imposta di registro, ipotecaria e catastale per tutti gli atti che, al , scontavano imposta di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168. Tale misura non riguarda solo i trasferimenti immobiliari estendendosi anche agli atti societari che, al , scontavano le imposte fisse nella misura anzidetta. Visto di conformità L utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a comporta l obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. Nel corso di Telefisco 2014, i tecnici dell Amministrazione Finanziaria hanno chiarito che il limite di euro deve essere riferito alla singola imposta. 6
7 VISTO DI CONFORMITÀ IL LIMITE DI EURO DEVE ESSERE RIFERITO ALLA SINGOLA IMPOSTA SCATURENTE DALLA DICHIARAZIONE Credito >4.000 da 730 Altra novità riguarda chi presenta un modello 730 da cui emerge un credito per oltre euro, il quale: sarà sottoposto a specifici controlli sulla spettanza delle detrazioni, in particolare quelle per familiari a carico; pur essendo la denuncia dei redditi predisposta in regime di assistenza fiscale, non potrà ottenere il rimborso in busta paga dal datore di lavoro, bensì dall'agenzia delle Entrate al termine delle verifiche. La novità riguarda i contribuenti che si avvalgono del 730, compresi quelli che, sebbene privi del sostituto d'imposta, presentano il modello semplificato ai Caf, secondo quanto disposto dal decreto D.L. 68/2013 (c.d. Decreto del Fare ). Il rimborso "congelato" si può riferire non solo a crediti sorti nel 2013, ma anche a quelli rivenienti da anni precedenti (ad esempio da Unico 2013) evidenziati nel 730/2014. I funzionari dell Agenzia hanno chiarito durante Telefisco 2014 che il credito scaturente dalla dichiarazione 730/2014 (anno 2013) indicato al rigo 164 del 730-3, superiore a euro, verrà rimborsato direttamente dall Agenzia se sussistono particolari situazioni (se il credito è relativo a detrazioni per carichi di famiglia e se il credito deriva da riporto a nuovo di detrazioni di anni precedenti). Per chi si avvale dell assistenza fiscale e presenta dichiarazioni a credito per importi superiori a 4 mila euro, l Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi (anche documentali) sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. Il rimborso sarà erogato dalla stessa Agenzia al termine degli approfondimenti. I crediti scaturenti da casi diversi da quelli citati verranno rimborsati dal sostituto d imposta con le modalità ordinarie. Rivalutazion e beni d impresa Una nuova opportunità per la rivalutazione dei beni dell'impresa è prevista dai commi da 140 a 146 della Legge di stabilità La precedente legge di rivalutazione era contenuta nel D.L. 185/08, ma la struttura normativa a cui anche la nuova norma fa riferimento è sempre quella della Legge n. 342 del 21 novembre Dal tenore letterale della norma era sorto subito il dubbio circa la differenza rispetto alla precedente rivalutazione ex art. 15 D.L. 185/2008 dove era possibile rivalutare i beni d impresa anche soltanto ai fini civilistici, lasciando il riconoscimento fiscale come una mera eventualità. 7
8 Al contrario da quanto disposto dalla Legge di stabilità 2014 l attuale rivalutazione concessa sembrava prevedere l obbligo di operare la rivalutazione sia ai fini civilistici che fiscali. La conferma dell obbligo di rivalutare sia ai fini civilisti che fiscali è venuta dall incontro dell Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata nel corso di Telefisco In tale occasione i tecnici dell Agenzia delle Entrate hanno confermato l obbligatorietà della rivalutazione ai fini fiscali evidenziando proprio le differenze tra le due disposizioni normative. Non è, quindi, possibile effettuare la rivalutazione soltanto ai fini civilistici. RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA NO ALLA RIVALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CIVILISTICA - Riproduzione riservata - 8
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