REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DEI VOLONTARI



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Transcript:

COMUNE DI CARPINETI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DEI VOLONTARI Approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 20.12.2001

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DEI VOLONTARI ART 1 1)Il Comune di Carpineti volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con i volontari singoli iscritti nell apposito elenco istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n 72 del 28.11.2001, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n 521 del 20 aprile 1998 2)Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate: Assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona ( con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap) Assistenza a prevalente aiuto della persona presso strutture residenziali e semiresidenziali ( con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap) Assistenza nelle attività di segretariato sociale a favore di persone anziane ( trattasi di attività da non confondersi con le funzioni di patronato sindacale ma di integrazione ai bisogni dell anziano, semplice disbrigo di pratiche; Consegna spesa e commissioni varie per anziani e portatori di handicap Attività di socializzazione Trasporti Sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita degli studenti; Assistenza sui pulmini adibiti a trasporto scolastico Sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell utenza; Sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale folkloristico, etc Attività di supporto nell ambito delle attività del Servizio Sicurezza Sociale Scuola Cultura Sport Tempo Libero ART 2 L Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità ART 3 L Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all art 1 se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio comunale o provinciale, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto. L instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. L Amministrazione, pertanto, agevolerà e faciliterà la nascita, l organizzazione e lo sviluppo di associazioni ed organismi di volontariato sul territorio offrendo tutta l assistenza possibile, affinché le forme associative dei singoli volontari siano motivate a nascere e diventare interlocutrici prioritarie dell Amministrazione

ART 4 I volontari singoli che operano in collaborazione con l Amministrazione per una o più delle attività di cui all art 1 si coordinano con un operatore pubblico individuato dall Amministrazione stessa come responsabile, che si avvale di esperti del settore, al quale compete: Accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche,o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività; Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; Verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori All inizio delle attività il responsabile stabilisce di comune accordo con i volontari il programma operativo o i programmi operativi per la realizzazione delle attività stesse ART 5 Qualora le attività di cui all art 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l Amministrazione s impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra. Per le attività di formazione la comunicazione di cui sopra deve essere preventiva, esclusa solo l ipotesi di imprevedibilità ART 6 I volontari devono impegnarsi affinché le attività siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e accettato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall Amministrazione delle interruzioni che per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. ART 7 L Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere nello svolgimento delle attività, nonché comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione L Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell Amministrazione ART 8 Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici L attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L Amministrazione s impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all attività prestata e oggettivamente necessarie Al fine dei rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili ( come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso. Il rimborso spese non documentato è comunque considerato come corrispettivo di una prestazione, quindi, ai fini fiscali, assoggettato ad imposta

ART 9 I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell utenza e comunque della cittadinanza ART 10 L Amministrazione s impegna a rendere nota ai singoli volontari l esistenza di organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociale iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontario possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L Amministrazione inoltre s impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa L amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell elenco di cui all art 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di associazioni di volontariato o di organizzazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari. ART 11 Lo svolgimento di attività di volontariato presso l Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura ART 12 L elenco di cui all art 1 può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all intervento di 7un singolo volontario. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivante da dette attività Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l utente che ricorre direttamente all intervento assistenziale di un singolo volontario non è in condizione di poter sostenere oneri di rimborso spese al volontario stesso, l amministrazione può intervenire con un sostegno economico a favore dell utente. ART 13 All atto dell instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'amministrazione e i singoli volontari questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti sottoscrivere appositi accordi riguardanti: Per l Amministrazione 1) La definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari,considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell intervento; 2) La dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi; 3) La dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l Amministrazione e i volontari in relazione all attività da questi svolta; 4) L assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni o malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; 5) L impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l attività prestata secondo criteri fissati dal presente regolamento;

Per i volontari 1) La dichiarazione che le attività vengano svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale 2) L accettazione espressa di operare in forma coordinata con i responsabili pubblici,nell ambito dei programmi impostati dall Amministrazione assicurando l adeguata continuità dell intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; 3) La dichiarazione di operare nel completo rispetto dell ambiente e delle persone a favore delle quali si svolgono le attività.