Terzo Corso Base per volontari di Protezione Civile



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Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lodi Terzo Corso Base per volontari di Protezione Civile Marzo-Aprile 2003 Il di PROTEZIONE CIVILE Brevi note sulla legislazione in materia di Volontariato di Protezione Civile Patrizio Losi Comitato di Coordinamento Organizzazioni di volontariato di P.C. della Provincia di Lodi

IL DI PROTEZIONE CIVILE E LE SUE LEGGI Con lo sviluppo nell'ultimo decennio di una cultura della protezione civile intesa non più soltanto come soccorso ma, principalmente, come attività di previsione e prevenzione delle calamità, si è anche rafforzato e valorizzato il ruolo del volontariato nella protezione civile. Il dato saliente è il passaggio dalla considerazione del volontariato individuale, alla presa d'atto del ruolo fondamentale delle associazioni e dei gruppi comunali. Sono da ritenere del tutto superate le disposizioni legislative, L. 996/1970 nella quale il volontariato era inteso come il reclutamento di personale volontario da parte dei VVF, e il DPR 66/1981 con l'istituzione di appositi ruolini presso le prefetture per l'iscrizione dei singoli volontari che potevano cosi essere utilizzati "singolarmente" dalle autorità di protezione civile (vecchio concetto di "precettazione"). 1970 Legge 996 ruolini delle Prefetture, iscrizione singola e nominativa 1991 Legge quadro sul volontariato L.266/91- stabilisce le regole e i parametri per essere considerati ASSOCIAZIONE DI. ONLUS 1992 nascita del servizio nazionale di protezione civile (l.225) Riconoscimento del volontariato organizzato (art. 18) 1994 D.p.r. 613 Regolamento di partecipazione delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile 2001 Aggiornamento del dpr 613 con il d.p.r. 194 ( aggiunta dei gruppi comunali ed altro) Leggi, Decreti e delibere Regione Lombardia 1997 delibera regione lombardia n. 6/25596 del 28/02/97 Registro Regionale di Protezione Civile ( allegato al registro regionale secondo L.266/94) 1999 DGR LOMBARDIA 02/07/1999 n. 44003 Requisiti per i Gruppi comunali per l iscrizione ai registri regionali 2000 DGR VII/2931 del 29-12-00 Istituzione di un apposito albo esclusivo per le org. di Volontariato di P.C. 2001 DGR del 24/05/2001 n. 7/4788 Nuovo regolamento per le org. di volontariato della Lombardia 2002 Delibera regionale per il decentramento delle sezioni provinciali dell albo. PRIMA DEL 1970 PRIMA DEL 1994 IERI OGGI OCCASIONALE ESEMPIO : ANGELI DEL FANGO DELL ALLUVIONE DI FIRENZE SINGOLO RUOLINI DELLE PREFETTURE ORGANIZZATO RUOLO ATTIVO DELLE ASSOCIAZIONI SISTEMA DI ASSOCIAZIONI P.C. GRUPPI COMUNALI O.N.L.U.S. 1

ASSOCIAZIONI, GRUPPI COMUNALI, ORGANIZZAZIONI Le associazioni: sono organizzazioni di diritto privato, con caratteristiche statutarie compatibili con la legge quadro 266/91, con contabilità soggetta alla normativa fiscale prevista dalla legge quadro 266 o, se di miglior favore, dalla legge sulle O.N.L.U.S. N 460/97, e che rispondano ai requisiti di operatività e di intervento stabiliti dall'art. 1 del D.P.R. 194/01 e successivi I gruppi Comunali: sono costituiti con delibera del consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 L.142/90 e in quanto tali sono soggetti a un regime pubblicistico, con responsabilità in capo al Sindaco. Possono intervenire solo nel proprio territorio comunale oppure, con l autorizzazione strordinaria del sindaco, nel resto del territorio nazionale. Le organizzazioni: è il termine assegnato dalle recenti modifiche legislative che hanno inteso dare una più ampia interpretazione degli organismi di volontariato. Rientrano nel termine organizzazione le associazioni, i gruppi comunali, le federazioni di associazioni e i coordinamenti di gruppi e di associazioni. INPUT FINANZIAMENTI ORGANI DI COMANDO ASSOCIAZIONI BISOGNO PERSONALE DI FARE SOLIDARIETA E AIUTARE IL PROSSIMO CHIUNQUE ESSO SIA E OVUNQUE SI TROVI DALLE TASCHE DEI SOCI- VOLONTARI TRAMITE LE QUOTE DI ISCRIZIONI, FINANZIAMENTI DA ENTI PRIVATI, E DA CONTRIBUTI PUBBLICI A SEGUITO CONVENZIONI PRESIDENTE ELETTO DEMOCRATICAMENTE DA TUTTI I SOCI-VOLONTARI, ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER DECIDERE LE STRATEGIE E I PROGRAMMI GRUPPI COMUNALI NECESSITA DI SALVAGUARDARE I PROPRI CONCITTADINI, IL PROPRIO TERRITORIO, LE PROPRIE INFRASTRUTTURE DAL BILANCIO COMUNALE DA CONTRIBUTI PUBBLICI DAI CONTRIBUTI DEI CITTADINI SINDACO ELETTO DAI CITTADINI DEL COMUNE, ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER PROPORRE STRATEGIE E PROGTRAMMI SPECIALIZZAZIONE VARIE E MOLTO SETTORIALI GENERICA LOGISTICA AMBITO TERRITORIALE OVUNQUE L ASSEMBLEA DECIDA IN AMBITO COMUNALE E SOLO SU AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO IN AMBITO EXTRACOMUNALE ISCRIZIONI AI REGISTRI Le organizzazioni, una volta costituite secondo la forma preferita, devono iscriversi ai vari registri per il necessario riconoscimento operativo. Registro Regionale LEGGE 266. L'iscrizione a questo registro, e più specificatamente nel protocollo delle organizzazioni di protezione civile della regione Lombardia (ora decentrato alle Provincie n.d.r.), certifica la rispondenza dell'organizzazione a quanto previsto dalla legge sul volontariato e inoltre è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e se costituite come associazioni, beneficiare delle agevolazioni fiscali. 2

Registro Nazionale D.P.R. 194/01 L'iscrizione a questo registro, alla quale provvede il D.P.C. sentito il prefetto territorialmente competente, nonché dopo aver espletato una istruttoria informativa sulle reali capacità di intervento dell'organizzazione, è condizione necessaria per accedere a contributi statali (non superiori al 70% della spesa) finalizzati al potenziamento delle attrezzature: Inoltre solo ai volontari di organizzazioni inserite in questo registro, impiegati in attività di soccorso e assistenza alla popolazione autorizzate dal DPC o dalla competente Autorità locale, sono garantiti i seguenti benefici previsti dal D.P.R. 194/01 a) il mantenimento del posto di lavoro b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale c) la copertura assicurativa d) il rimborso delle spese di carburante effettivamente sostenute per l'intervento DGR LOMBARDIA 02/07/1999 n. 44003 (norme esclusive per i gruppi comunali) La giunta regionale ha approvato una modifica integrativa alla delibera n. 6/25596 del 28/02/97 concernente l'iscrizione dei gruppi comunali nell'elenco regionale del volontariato. Sono stati posti ulteriori requisiti per l'accesso all'albo, al fine di avere ulteriori garanzie sulla formazione dei volontari. In particolare è obbligatorio per quanti fanno parte del gruppo comunale la partecipazione a un corso didattico di base organizzato a cura e a spese del comune stesso secondo un programma e le modalità indicate nella delibera. Da tale obbligo esulano le associazioni "private" in quanteo operanti in abito non pubblicistico ma specialistico. Detto obbligo vincola anche i gruppi già istituiti e iscritti nell'elenco regionale. Inoltre entro un anno dalla costituzione del gruppo, il comune deve dotarsi di un piano di emergenza pena la decadenza dall'iscrizione dal registro, in quanto le leggi vigenti legittimano l'esistenza del gruppo comunale anche al fine di redigere e tenere aggiornato il Piano di emergenza. ( può esistere un piano comunale senza gruppo comunale di volontari, non può esistere un gruppo comunale senza un piano) DGR LOMBARDIA 24/05/2001 n. 7/4788 Dopo il DGR VII/2931 del 29-12-00, che ha istituito uno specifico Albo regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, abrogando quindi la sezione D) del Registro regionale generale delle associazioni di volontariato (che rimane in vigore con le sezioni provinciali per quanto riguarda le sezioni A-B-C) con questo provvedimento la Regione Lombardia ha istituito un Regolamento cui devono sottostare le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile. Questo regolamento segna una svolta nel modo di considerare il volontariato di Protezione Civile. L Albo regionale non prevede solo l elenco delle associazioni, ma anche l elenco nominativo dei volontari di appartenenza con indicato anche la propria professione. Inoltre il responsabile dell associazione deve attestare l operatività degli iscritti e la loro posizione di assenza di procedimenti penali in corso. Tutto ciò è reso necessario perché il volontario potrebbe essere potenzialmente incaricato di svolgere un pubblico servizio. TRASFERIMENTO ALLE PROVINCIE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DEL REGISTRO REGIONALE In attuazione dell at. 4 comme 46 e dell art. 3 comma 1 della legge regionale 1/2000 nella primavera del 2002 la Regione Lombardia tramite una apposita delibera istituisce 11 sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile. In queste sezioni del registro regionale trasferisce le associazioni e i gruppi comunali operanti in ambito comunale o provinciale, mentre rimangono di competenza regionale le organizzazioni nazionali e quelle convenzionate con la regione lombardia per la Colonna Mobile Regionale. Questa ulteriore delibera semplifica la gestione del volontariato, infatti sia le operazioni di verifica dei requisiti per l iscrizione all albo che i successivi 3

controlli, sono molto facilitati dal fatto che vengono eseguiti dai funzionari della propria provincia, esaltanto in questo modo il compito di coordinamento in caso di emergenza proprio del Ente Provincia. UTILIZZO DEI SIMBOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE Durante le emergenzenze, le esercitazione ed i convegni, e purtroppo anche in occasioni che nulla hanno ha che vedere con la protezione civile, si vedono molti stemmi riconducibili alla Protezione Civile; ebbene spesso chi li utilizza non ha la relativa autorizzazione. In altre parole gli emblemi nazionali, ovvero le tre ali ruotanti e l ultimo nato il triangolo composto da una linea con gli angoli smussati possono esibirlo e utilizzarlo solo le organizzazioni iscritte all albo Nazionale, mentre quello regionale, simile al simbolo europeo composto da un triangolo blu su campo arancio, puo essere utilizzato solo dalle rispettive organizzazioni iscritte al registro regionale /provinciale. Inoltre la legge prevede che tali simboli siano usati ed esibiti solo in occasione di emergenza, esercitazioni e convegni autorizzati dai rispettivi enti ( D.P.C. e Regione) Organiz. di volontariato Dipendenti Organiz. di Volontariato isc. Registro Nazionale D.P.C. isc. Al Registro Regionale DIVISE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE La regione lombardia ha indicato in due successive delibere (ddg n.16644 del 29 giugno 2000 e ddg 26523 del 27 ottobre 2000) sia l abbigliamento dei volontari che le colorazioni degli automezzi. In sostanza mentre la prima delibera introduce la divisa unica sia nella fattura che nella colorazione (anche per i mezzi), la seconda delibera indica che le associazioni nazionali e le associazioni specialistiche possono essere esentate e limita il nuovo capitolato indicando solo l abbinamento cromatico e non la fattura della divisa. Si possono cosi vedere sul campo divise uguali nella colorazione ma sostanzialmente diverse nella fattura. UTILIZZO DELLE ORGANIZZAZIONI DI Le organizzazioni di volontariato prestano la loro opera su esplicita richiesta dell'autorità competente, che può essere il sindaco, il Prefetto, la Regione o il Dipartimento di Protezione Civile (DPC), e tranne alcuni casi particolari, non sarà mai una richiesta nominativa, ovvero verrà richiesto l'intervento dell'organizzazione che attraverso proprie procedure di turnazione e reperibilità del personale effettuerà l'intervento. Gli enti di cui sopra possono avvalersi dei volontari non solo in attività di soccorso ma anche per le restanti attività di protezione civile (Previsione, Prevenzione e Superamento dell emergenza) e avranno modalità diverse se tali attività saranno autorizzate o meno dal DPC e se i volontari appartengono ad un gruppo comunale (comando diretto da parte del Sindaco) oppure ad una associazione privata (convenzioni precedentemente scritte o condizioni decise in corso d intervento). In questa sede analizzeremo solo l utilizzo in caso di qualunque attività di protezione civile su cui siano garantiti i cosidetti Benefici di Legge 4

BENEFICI DI LEGGE Va premesso che ogni beneficio previsto dalla legge 225/92, e dai successivi decreti attuativi ( per il volontariato il DPR 613/94 e 194/91), è concesso solo alle organizzazioni (Associazioni o Gruppi Comunali) iscritte nel Registro nazionale del Dipartimento della Protezione Civile. L iscrizione all Albo regionale del Volontariato, sezione provinciale lodigiana, non da diritto a questi benefici, ma solo a quelle provvidenze previste dalle leggi regionali ed è la premessa per poter inoltrare la richiesta d iscrizione al DPC. Il decreto attuativo ora in vigore è il D.P.R. 194 ha un titolo chiarissimo : Regolamento recante nuova disciplina della partecpazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile DISTACCO DAL POSTO DI LAVORO Per attività di Protezione Civile, il volontario può assentarsi dal posto di lavoro mantenendo inalterata la propria retribuzione. Il datore di lavoro richiederà successivamente il rimborso al DPC. La durata di queste assenze può essere di 90 giorni all anno (30 continuativi) per le emergenze, e 30 giorni all anno (10 continuativi) per le esercitazioni/formazioni). La comunicazione di esonero dal servizio, deve essere inviata dal responsabile dell organizzazione, al datore di lavoro del proprio volontario interessato, accludendo il documento di attivazione. Questa informativa deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima della data prevista. In casi di emergenza improvvisa, il DPC ha sempre fatto fronte al rimborso anche se l informativa non ha rispettato, ovviamente, i termini. L utilizzo del distacco dal Posto di Lavoro è molto delicato, infatti in questi casi, vi sono degli aspetti burocratici, amministrativi ed assicurativi che se non seguiti in maniera precisa possono da luogo a gravi problemi per il volontario, come ad esempio il mancato pagamento degli oneri da parte del datore di lavoro e in taluni casi anche il licenziamento. Spesso i regolamenti dei gruppi comunali indicano che al volontario sono concessi i cosidetti benefici di legge ovvero il mantenimento del posto di lavoro, il pagamento degli oneri ecc., dimenticando di aggiungere che tali benefici sono attribuibili sono in particolari condizioni, vediamo attentamente quali : a) l organizzazione deve essere iscritta al registro nazionale, esistono particolari deroghe che vengono concesse solo in caso di dichiarazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dello : Stato di Emergenza Nazionale e pertanto con una ordinanza il dipartimento di Protezione Civile può estendere i benefici di legge anche ad organizzazioni di fatto e non iscritte al registro nazionale. b) Il Sindaco, il Prefetto o la Regione se dotata di opportuna delega dal DPC, devono attivare l associazione in forma scritta (anche Fax) e nel contempo richiedere l applicazione dei benefici di legge per i volontari dell associazione attivata al DPC. Normalmente il DPC riponde in brevissimo tempo confermando l applicazione dei benefici e solo nel caso l organizzazione non sia iscritta, in termini negativi. L attivazione può anche avvenire direttamente dal DPC, in questo caso l applicazione dei benefici è ovviamente garantita ( prassi normalmente utilizzata per le associazioni specialistiche) c) Nel caso il DPC non applichi i benfici, il Sindaco o la Regione (non il Prefetto in quanto organo di governo ) possono ugualmente utilizzare i volontari, in questo caso saranno le rispettive amministrazione a rimborsare i datori di lavoro e a garantire la copertura assicurativa. d) Il presidente dell associazione, il Sindaco nel caso del gruppo comunale ( o suo delegato ), anche il volontario stesso devono avvisare i forma scritta (fax) il datore di lavoro dell utilizzo del volontario per attività di protezione civile assicurando che il volontario gode dei benefici di legge previsti dal DPR 194 e indicando il probabile periodo di utilizzo. ( per una prima comunicazione urgente può bastare anche una semplice telefonata) e) All ente che ha attivato l associazione ( comune, prefettura, regione, DPC) compete l onere di certificare la partecipazione di ogni singolo volontario alle operazioni di soccorso indicando le 5

giornate di servizio. Per questo scopo (ma non solo) i volontari che intervengono nelle operazioni, devono assolutamente registrarsi presso la segreteria istituita presso il Centro Operativo. f) Al rientro dalle operazioni, il singolo volontario dovrà consegnare al datore di lavoro l attestato o la giustificazione di partecipazione. Molti datori di lavoro non conoscono le procedure stabilite dalla legge, pertanto è buona cosa per le organizzazioni, aiutare ogni datore di lavoro, inviandogli sia il DPR 194 che i fax simili dei modelli da compil, nel peggiore dei casi metterlo in contatto con l apposito ufficio del Dipartimento di Protezione Civile. Il DPR 194 non si limita solo al distacco dal posto di lavoro ma prevede anche il rimborso spese carburante, il rimborso spese per le riparazioni dei mezzi dovute a guasti avvenuti durante le operazioni di soccorso l assicurazione su infortuni o responsabilità civile per danni causati dal volontario. Senza entrare nelle procedure e nella modulistica da utilizzarsi, è importante ricordare che sia per le riparazioni dei mezzi che in caso dell utilizzo dell assicurazione deve essere sempre fatta una denuncia dell avvenuto incidente o del guasto, controfirmata da un pubblico ufficiale oppure dal responsabile del Centro Operativo di Livello ( COC, COM, CCS, DPC). BENEFICI ALLE ORGANIZZAZIONI Sempre il medesimo decreto prevede che le organizzazioni possono chiedere dei contributi al DPC per il miglioramento della propria attrezzatura (pari al 70% del valore) e per la formazione dei volontari. La procedura per richiedere il contributo per le attrezzature è abbastanza complessa e prevede oltre alla redazione di un progetto ben definito approvato da Sindaco, Provincia, Prefettura e Regione che i prevedntivi di spesa di tre distinti fornitori siano giudicati congrui da un pubblico ufficio. Per il rimborso spese sostenute in attività esercitative e formative, occorre presentare la richiesta documentata almeno sei mesi prima della data prevista. Entro due mesi della data prevista, il Dipartimento risponderà con una conferma. Ad operazione avvenuta, l organizzazione richiederà il rimborso spese accludendo anche l attestazione comprovante la partecipazione alle operazioni di soccorso o alle attività esercitative. ESENZIONE DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE Le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile possono essere esentate dal pagamento dei pedaggi per gli automezzi intestati all associazioni e muniti dell apposito contrassegno solo quando sono in attività di emergenza. Questo status si comprova esibendo la richiesta dell Ente attivante. Pregi e difetti dei volontari di protezione civile PREGI CONOSCENZA LOCALE ALTA MOTIVAZIONE INDENTITA DI GRUPPO DIFETTI VISIONE D INSIEME AUTO- REALIZZAZIONE COMPETITIVITA INTER-GRUPPO 6