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DOSSIER PL n. 345/9 di iniziativa del Consigliere A. DATTOLO,G. MORRONE,M. FRANCHINO,F. ORSOMARSO,G. GIORDANO,C. GUCCIONE recante: "Norme relative all''istituzione e alla tenuta del catasto delle strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni della Regione Calabria" relatore: A. DATTOLO; DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 30/5/2012 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 31/5/2012 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 11/06/2012 SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI MERITO II Comm. ultimo aggiornamento: 15/10/2012

Testo del Provvedimento P.L. n. 345-9^ recante Norme relative all'istituzione e alla tutela del catasto delle strade e delle loro pertinenze pag. 3 Normativa nazionale Decreto Legislativo n. 285 del 1992 recante: Codice della Strada pag. 8 Costituzione Italiana Art. 117 pag. 14 D.M. 1 giugno 2001 recante Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade pag. 18 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 recante Norme urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria pag. 20 Normativa regionale Legge regione Calabria n. 43 del 2011 pag. 27 Normativa comparata Regione Liguria - Legge regionale 14 novembre 2005 n 15 recante_ disposizioni per promuovere la formazione del Catasto delle strade provinciali e comunali pag. 28

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IV COMMISSIONE ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL AMBIENTE PROPOSTA DI LEGGE N. 345/9^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI A. DATTOLO, G. MORRONE, M. FRANCHINO, F. ORSOMARSO, G. GIORDANO E C. GUCCIONE RECANTE: NORME RELATIVE ALL ISTITUZIONE E ALLA TENUTA DEL CATASTO DELLE STRADE E DELLE LORO PERTINENZE NELLE PROVINCE E NEI COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA Pagina 3 di 29

Consiglio Regionale della Calabria Proposta di legge n. 345/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Dattolo, G. Morrone, M. Franchino, F. Orsomarso, G. Giordano e C. Gruccione recante: Norme relative all istituzione e alla tenuta del catasto delle Strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni della Regione Calabria. Relatore A. Dattolo Proposta di legge n. 345/9^ RELAZIONE L'istituzione del Catasto delle Strade viene sancito dall'art. 13 comma 6 Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) che detta "Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito Decreto che il Ministro dei Lavori Pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale." L 11/6/2001 viene emanato il D.M.LL.PP. che contiene "Modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle strade" e precisa le caratteristiche del catasto delle strade il quale rappresenta l'inventario di tutte le strade ad uso pubblico presenti sul territorio nazionale, il cui obiettivo primario è la definizione della consistenza stradale in modo compatibile ed integrabile in una prospettiva di medio e lungo termine con il catasto terreni e fabbricati. Il Catasto, sempre secondo le direttive del suddetto decreto ministeriale, deve contenere obbligatoriamente gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade e le relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione. I dati contenuti nel Catasto delle Strade riguardano,pertanto, le informazioni di base alle quali devono fare riferimento ogni altro tipo di informazioni che saranno contenute nei Sistemi Informativi stradali quali cartografie, dati di traffico, stato di conservazione delle opere d'arte, delle pavimentazioni e delle opere complementari, monitoraggi ambientali, segnaletica, ecc.). Tutte queste informazioni vanno a comporre, ai sensi dell'art. 226 Codice della Strada l'archivio Nazionale delle Strade (ANS) tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il quale in attuazione dell'art. 401 del Regolamento di attuazione CdS deve contenere tutti dati tecnici e giuridici delle strade e viene suddiviso in cinque sezioni: Sezione l : Elenco delle strade distinto per categorie di cui all'art. 2 CdS contenente lo stato tecnico e giuridico con i relativi dati concernenti la strada in sé, la sua percorribilità, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali, il catasto delle strade; Sezione 2:Traffico veicolare; Sezione 3: Incidentalità con localizzazione e dati complessivi; Sezione 4: Stato di percorribilità dei mezzi d'opera; Sezione 5: Dati sui livelli di inquinamento. Il Catasto delle Strade strutturalmente deve essere organizzato (art. 3 Decreto di attuazione CdS) secondo una architettura hardware di tipo client-server con possibilità di collegamento in rete ai fini della consultazione da parte di terzi. Tale architettura software è basata su una banca dati di tipo relazionale strutturata secondo le specifiche contenute nell'allegato al decreto ministeriale e su un sistema GIS (Geographic Information System:sistema che integra informazioni alfanumeriche e geometriche in relazione alla struttura territoriale, il GIS è quindi un archivio di mappe stratificate,un sistema che gestisce dati geografici e georeferenziati, intendendo con tale termine la procedura con la quale le unità statistiche sono localizzate sul territorio con riferimento a coordinate relative ad un sistema di riferimento predefinito). Alle Regioni ai sensi dell'art. 2, D.M.LL.PP. 1/6/2001, spetta"... il coordinamento di tutte le fasi, ed in particolare della raccolta e trasmissione dei dati all'archivio Nazionale delle strade... " La disamina normativa delle leggi riguardanti l'istituzione del Catasto delle Strade evidenzia, in primis, "l'obbligatorietà" dell'istituzione dello stesso da parte degli enti proprietari delle strade, in secundis le competenze della Regione in materia di coordinamento delle fasi per l'istituzione del catasto delle strade. Questo progetto di legge, ai fini dell'ottemperanza della normativa vigente, detta norme per coordinare ed agevolare l'istituzione dei catasti delle strade e delle loro pertinenze in Calabria. Il progetto di legge è composto dai seguenti cinque articoli: 2 Pagina 4 di 29

Consiglio Regionale della Calabria Proposta di legge n. 345/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Dattolo, G. Morrone, M. Franchino, F. Orsomarso, G. Giordano e C. Gruccione recante: Norme relative all istituzione e alla tenuta del catasto delle Strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni della Regione Calabria. Relatore A. Dattolo art. 1:Obiettivi, art. 2: Soggetti destinatari, art. 3: Coordinamento regionale dei catasti delle strade; art. 4: Contributi per la realizzazione dei catasti delle strade; art. 5: Norma finanziaria. Relazione economico - finanziaria Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge, previsti per l'esercizio 2012 in Euro 50.000,00 si provvederà con le risorse disponibili all'upb 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui finanziamento viene ridotto del medesimo importo. Tale disponibilità è utilizzata, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'upb 2.3.01.02 - Cap. 23010239 - Spese per la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema regionale dei trasporti" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta Regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. io della L.R. n.8/2002. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio che verrà istituito con la denominazione "Contributi per la realizzazione e gli aggiornamenti dei catasti delle Strade". 3 Pagina 5 di 29

Consiglio Regionale della Calabria Proposta di legge n. 345/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Dattolo, G. Morrone, M. Franchino, F. Orsomarso, G. Giordano e C. Gruccione recante: Norme relative all istituzione e alla tenuta del catasto delle Strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni della Regione Calabria. Relatore A. Dattolo Art. 1 Obiettivi 1. La Regione Calabria, in ottemperanza all'art. 2 del Decreto Ministero dei LL.PP. (Modalità di istituzione e aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) per l'attuazione dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), e nello svolgimento delle proprie competenze in materia di viabilità regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione coordina le fasi per la realizzazione e la tenuta dei dati del catasto delle strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni al fine di garantire una pianificazione degli interventi nel settore della viabilità e della gestione del territorio,adeguando il livello dei servizi allo sviluppo territoriale calabrese. Art. 2 Soggetti destinatari 1. Le norme della presente legge sono dirette alle Province, ai Comuni quali Enti proprietari delle strade di uso pubblico, sia in forma singola che associata. 2. I Comuni che hanno le caratteristiche previste dal D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 e L.R. n. 43/2011 devono farlo in forma associata. 3. Gli Enti, di cui al presente articolo, sono tenuti, oltre all'istituzione del catasto delle strade all'aggiornamento annuale. Art. 3 Coordinamento regionale dei catasti delle strade 1. Gli Enti provinciali e comunali singoli o associati, entro sei mesi dalla formazione dei loro catasti delle strade, trasmettono i dati e le informazioni alla Regione all' Assessorato ai Trasporti che esplica le funzioni di coordinamento e di raccolta dei dati censiti dagli Enti così come previsto dall'art. 2 D.M. 1/6/2001. 2. Ogni anno, gli Enti provvedono agli aggiornamenti dei dati del catasto delle strade e li inviano alla Regione secondo le procedure stabilite al comma l del presente articolo. 3. La Regione, lasciando distinti i catasti delle strade di ogni singolo Ente proprietario, trasmette i dati all'archivio Nazionale delle strade ai sensi dell'art. 226, comma l del D.Lgs n. 285/1992 e dell'art. 2 D.M. 3484/2001. 4. La Giunta Regionale, entro e non oltre 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la raccolta, l'organizzazione e la trasmissione dei dati relativi ai catasti delle strade a cui gli Enti proprietari, di cui all art. 2 della presente legge, devono uniformarsi. Art. 4 Contributi per la realizzazione dei catasti delle strade 1. La Regione per la realizzazione dei catasti delle strade concede alle Province, ai Comuni singoli o associati, dei contributi stabilendone i criteri di assegnazione e l'entità con delibera di Giunta Regionale. 4 Pagina 6 di 29

Consiglio Regionale della Calabria Proposta di legge n. 345/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Dattolo, G. Morrone, M. Franchino, F. Orsomarso, G. Giordano e C. Gruccione recante: Norme relative all istituzione e alla tenuta del catasto delle Strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni della Regione Calabria. Relatore A. Dattolo 2. Per la concessione dei contributi viene data priorità alle Associazioni tra Comuni e tra Comuni e Province che istituiscono un unico organo di supporto tecnico come previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. LL. P. 01/6/2001. 3. Le Province, i Comuni singoli o associati, per accedere ai contributi di cui al presente articolo devono realizzare i loro catasti entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge. 4. I contributi di cui al presente articolo, vengono erogati agli Enti di cui all'art. 2, comma 1, anche per gli aggiornamenti annuali. Art. 5 Norma fmanziaria 1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di Euro 50.000,00 con allocazione all'upb 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. 2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell' UPB 2.3.01.02 - Cap. 23010239 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. 3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002. 4. Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio. Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 5 Pagina 7 di 29

Decreto Legislativo n. 285 /1992 recante: Codice della Strada Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. TITOLO I Disposizioni generali (Omissis) Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis. Itinerari ciclopedonali (4). 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. Pagina 8 di 29

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada (5). 4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. 5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune (6). 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in: A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale. B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali. 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (7), nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di amministrazione dell'azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226. 9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (8) e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento. 10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (9). 10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell ordinamento militare (10). Pagina 9 di 29

(4) Lettera aggiunta dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (5) Lettera aggiunta dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (6) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010. (7) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (8) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (9) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). (10) Comma aggiunto, a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell art. 2128 e dell art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade. (.) TITOLO II Della costruzione e tutela delle strade Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (99), sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (100), che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge (101) (102). 2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti (103). 3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (104), entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2 (105). 4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (106). 5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2 (107). 6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (108) emana sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale (109). Pagina 10 di 29

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'italia in sede internazionale. 8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti (110). (99) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (100) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (101) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010. (102) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 giugno 2001, il D.M. 5 novembre 2001, il D.M. 14 settembre 2005 e il D.M. 19 aprile 2006. (103) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (104) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (105) La Corte costituzionale, con ordinanza 07-19 marzo 2012, n. 60 (Gazz. Uff. 21 marzo 2012, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. (106) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366. (107) La Corte costituzionale, con ordinanza 07-19 marzo 2012, n. 60 (Gazz. Uff. 21 marzo 2012, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. (108) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (109) Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade sono state stabilite con D.M. 1 giugno 2001 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.). (110) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 9, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). ( ) 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale. 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1421) è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. 2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8. 3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1422), che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. Pagina 11 di 29

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1423) nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'a.n.a.s., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi. 5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1424) è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (1425). 7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1426), dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1427). 8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento. 10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1428) è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale. 11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate (1429). 12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1430), dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1431). 13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo (1432). (1421) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1422) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1423) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1424) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1425) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Pagina 12 di 29

(1426) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1427) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1428) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1429) Comma così modificato prima dall'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1430) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1431) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. (1432) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 122, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi, anche, l'art. 5, L. 25 giugno 1999, n. 205. ( ) Pagina 13 di 29

Costituzione della Repubblica Italiana (.) Art. 117. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza Pagina 14 di 29

complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1). (Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (2) ; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il Pagina 15 di 29

territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (3). Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (4). ----------------------- (1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione». (2) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Pagina 16 di 29

(3) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. (4) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione». (.) Pagina 17 di 29

D.M. 1 giugno 2001. Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O. Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 6 dell'art. 13, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Emanato dal Ministero dei lavori pubblici. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art.13, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni, che prevede l'obbligo per gli enti proprietari delle strade, di istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e delle relative pertinenze, secondo le modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche; Considerato che l'ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale ha predisposto, in attuazione della citata prescrizione del Codice, un documento recante il Titolo : «Modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade»; Considerato che con il verbale della 7a riunione tenuta in data 9 giugno 1997 dalla «Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione di strade», il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha approvato il suddetto documento; Visto il voto n. 335 reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza dell'11 novembre 1998 con il quale le succitate direttive inerenti il catasto delle strade sono state approvate, previo apporto di alcuni perfezionamenti; Decreta: 1. Sono approvate le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle Strade, di cui al comma 6 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si riportano in allegato al presente decreto di cui formano parte integrante e che individuano, sotto l'aspetto tecnico, l'obiettivo finale da raggiungere. Esse sono dirette a tutti gli Enti proprietari delle strade di uso pubblico individuate dall'art. 2 del decreto sopracitato, e cioè: - l'anas e le Società Concessionarie per le autostrade di interesse nazionale; - l'anas per le altre strade di interesse nazionale; - le Regioni per le strade regionali; - le Province per le strade provinciali; - i Comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane; 2. Ai fini della formazione e conservazione del Catasto delle Strade gli Enti proprietari devono dotarsi di strutture specifiche. I Comuni della stessa Regione, le Province e le Regioni possono consorziarsi in entità territoriali più ampie, istituendo un unico organo di supporto tecnico, ma lasciando comunque distinti i loro catasti. Alle Regioni spetta anche il coordinamento di tutte le fasi, ed in particolare della raccolta e trasmissione dei dati all'archivio Nazionale delle strade, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, fatta eccezione per i dati relativi alle strade ed autostrade statali in concessione ed alle strade ed autostrade statali in gestione all'anas, che sono raccolti e trasmessi all'archivio direttamente dagli Enti concessionari o gestori. 3. Il Catasto delle Strade è organizzato secondo un'architettura hardware di tipo client/server con possibilità di collegamento in rete ai fini della consultazione da parte di terzi. Per quanto riguarda l'architettura software essa è basata su una banca dati di tipo relazionale, strutturata secondo le specifiche contenute nell'allegato al presente decreto, e su di un sistema GIS (Geographic Information System) che consenta di rappresentare la cartografia del territorio ed il grafo della rete stradale, di selezionare i singoli elementi stradali e di visualizzare gli attributi contenuti nella banca dati. 4. Ai fini della congruenza degli elementi stradali di connessione fra strade di Enti proprietari diversi, tali Enti, su iniziativa di uno di essi, definiscono congiuntamente in via preventiva le modalità di rappresentazione degli elementi di confine ed i codici relativi. In caso di mancata definizione entro trenta giorni dalla proposta formulata da uno degli Enti, intervengono le Regioni od il Ministero dei Lavori Pubblici, nell'àmbito delle rispettive competenze. 5. Il Ministero dei Lavori Pubblici assegna il codice identificativo a ciascun Ente proprietario di strade, qualora esso non sia già ricompreso negli elenchi contenuti nell'allegato. 6. Le autostrade e le strade di interesse nazionale, le strade regionali, provinciali e comunali sono accatastate, assumendo l'allegato al presente decreto come obiettivo finale da raggiungere, secondo il seguente ordine di priorità: - autostrade e strade di interesse nazionale : entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto; - strade regionali : entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto; - strade provinciali e comunali extraurbane con larghezza pavimentata non inferiore a metri 5,50: entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto; - altre strade comunali extraurbane con larghezza pavimentata inferiore a metri 5,50 e strade urbane pavimentate: entro cinque anni Pagina 18 di 29

dall'entrata in vigore del presente decreto. Per queste ultime, in una prima fase, il rilevamento può essere limitato agli attributi globali degli elementi stradali, alle giunzioni ed alle aree di traffico che consentono di definire il grafo della rete, come indicato nell'allegato al presente decreto. 7. Al termine delle operazioni per la formazione del Catasto e prima di trasmetterne le informazioni all'ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, si procede all'esame dei dati rilevati per verificarne la congruenza con le reti geodetiche nazionali. 8. Il Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - indica agli Enti proprietari le modalità di estrazione dei dati dal Catasto e di trasmissione dei medesimi all'archivio Nazionale delle Strade. 9. Per i dati estratti dal Catasto formato dagli Enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, secondo le specifiche di cui al precedente articolo 8, è previsto apposito collaudo da eseguire con procedura automatica da parte dell'ispettorato citato. 10. Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti, per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. (..) Pagina 19 di 29

D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: ( ) Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali In vigore dal 15 agosto 2012 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 (147); c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2; d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2. (134) 2. Il comma 302 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell interno sono ridotti di 300 milioni per l anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell interno sono ridotti di 1.500 milioni per l anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell anno precedente, il decreto del Ministro dell interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. (119) (146) (152) 3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere Pagina 20 di 29