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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 23/10/2013-0018722 N del 23/10/2013 CRV Prot.: 0018722 Titolario 2.6 CRV spc-upa ArnvrrA ERA SERVIZIO n IsTITUZIONALI NTJYéAPO / D~ o Valente { %'-, /- /.\ L: ffic10 attl

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 351 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bassi, Bond, Bozza, Possamai, Marotta, Pettenò e Toniolo* RICONOSCIMENTO E V ALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA Presentato alla Presidenza del Consiglio il17 maggio 2013. * Con nota del 17 giugno 2013, prot. 11272, il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge. *Con nota del26 luglio 2013, prot. 13966, il consigliere Marotta ha sottoscritto la proposta di legge. * Con nota del l O ottobre 2013, pro t. 17933, il consigliere Pettenò ha sottoscritto la proposta di legge. *Con nota del 16 ottobre 2013, prot. 18309, il consigliere Toniolo ha sottoscritto la proposta di legge.

RICONOSCIMENTO NATURISTA E V ALORIZZAZIONE DEL TURISMO Relazione: Il naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e del! 'ambiente (Definizione de!l 'International Naturist Federation, presentata al 14 Congresso Naturista Mondial, 197 4). A livello nazionale ancora manca una specifica normativa mentre, per quanto riguarda le altre regioni, l 'Emilia Romagna si è dotata di una legge regionale in tal senso già dal 2006 e, negli ultimi anni, sia in Lazio che in Piemonte, sono stati presentati progetti di legge volti al riconoscimento e alla valorizzazione turistica della pratica naturista. Il naturismo è un movimento che si propone di favorire un contatto diretto e libero del! 'uomo con l 'ambiente naturale, ad di fuori di ogni convenzione sociale, un movimento che partendo dal rispetto per le persone fa propri i valori di tutela e protezione della natura, degli animali, del! 'ambiente più in generale attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza di tale approccio culturale. Si tratta di una pratica antica, largamente diffusa in Europa dove il numero di naturisti è in continua, costante ascesa e si attesta oggi, secondo i dati della Fenait (Federazione naturista italiana), sui 20 milioni circa di persone. Negli ultimi 30 anni il naturismo si è diffuso anche in Italia dove sono presenti numerose associazioni che reclamano spazi adeguati per una pratica considerata come una vera e propriafilosofia di vita. Nel Veneto esiste l'associazione Naturista ANAA-SFKK VENETO che, nel giugno 2011, ha ottenuto dal comune di Jesolo l 'utilizzo di una parte della spiaggia del Mort (morfologicamente in territorio di Eraclea, ma amministrativamente in comune di Jesolo), varando cosi ufficialmente la prima spiaggia naturista nel Veneto. Questa associazione fa ora presente che sono numerose le richieste di spazi e strutture ricettive provenienti da associazioni naturiste e agenzie turistiche di tutto il mondo (fra le prime: Russia, Usa, Canada, Olanda, Spagna, Francia, Germania e Austria) e chiede alla Regione di riconoscere e regolamentare lo svolgimento di tale pratica, promuovendo al contempo una nuova forma di turismo. Da un punto di vista economico, infatti, il turismo naturista è una voce importante. Il suo fatturato in Europa è stimato in circa 700 milioni di euro con circa 600 strutture. Il Ministero per il turismo francese ha un distaccamento che si occupa di promuovere e coadiuvare lo sviluppo del Turismo Naturista in Francia, turismo che vanta un 'offerta molto ricca; in tal modo la Francia si posiziona come la prima destinazione al mondo per il naturismo, registrando ogni anno oltre 5 milioni di pernottamenti, l 'impiego di 3. 000 persone e generando oltre 250 milioni di euro di fatturato. La Croazia ha molti villaggi turistici naturisti, alcuni fra i più belli d 'Europa e oltre l 00 spiagge che contribuiscono sensibilmente alla bilancia del turismo Croato. In tutti i paesi nordici, Svezia, Germania, Olanda, Benelux, Danimarca, la pratica naturista è riconosciuta e la relativa quota di turismo è significativa. In Spagna, la nazione che più di recente si è aperta al naturismo, oltre a villaggi turistici e campeggi naturisti, esistono

alcuni villaggi rurali che sono interi borghi ristrutturati appositamente per il turismo naturista. Il presente progetto di legge è, pertanto, finalizzato a riconoscere e valorizzare turisticamente la pratica del naturismo anche in Veneto. A tal fine si prevede: il riconoscimento da parte della Regione delle finalità turistico-ricreative del naturismo (articolo l); che il naturismo sia consentito liberamente purché in aree appositamente destinate e accessibili soltanto a coloro che condividono tale pratica (articolo 2); tutte le aree, pubbliche o private destinate al naturismo dovranno essere opportunamente delimitate al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non condivide tale pratica e, per lo stesso motivo, dovranno essere riconoscibili dall'esterno e adeguatamente segnalate (articolo 2); i comuni possono destinare al naturismo, spiagge, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni riconosciute che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione (articolo 3). 2

RICONOSCIMENTO NATURISTA E V ALORIZZAZIONE DEL TURISMO Art. l - Finalità. l. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, promuove le condizioni necessarie a garantire la possibilità di praticare il turismo naturista al fine di valorizzare pratiche di vita prevalentemente all'aria aperta che utilizzano il contatto diretto con la natura ed il nudismo come forma di ricreazione e sviluppo della salute fisica e mentale, nel rispetto delle persone, della natura e dell'ambiente circostante. Art. 2 - Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo. l. La pratica del naturismo è consentita liberamente in aree, spazi e infrastrutture, appositamente destinati e delimitati. 2. Tutte le aree pubbliche o private destinate alla pratica del naturismo, al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non pratica il naturismo, devono essere riconoscibili all'esterno e adeguatamente segnalate con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione. 3. Nel caso in cui l'area dedicata al naturismo non sia situata in luoghi sufficientemente appartati o non disponga di una naturale barriera visiva, deve essere collocata, a non meno di 50 metri dal'inizio della stessa, un ulteriore segnalazione che ne attesti la presenza. 4. A tutela e garanzia dei naturisti e dei non naturisti, le strutture private di qualsiasi genere che intendono inserire il termine naturista nella propria ragione sociale o nella propria pubblicità devono dimostrare di essere affiliate ad una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali esistenti. Art. 3 -Aree pubbliche destinate al naturismo. l. I comuni, possono destinare, spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici alla pratica del naturismo. In ogni caso i comuni sono tenuti ad individuare un area riservata alla pratica del naturismo qualora ricevano formale richiesta da parte di un'associazione naturista regolarmente riconosciuta. 2. I comuni contermini individuano le aree per la pratica del naturismo possibilmente in aree tra loro confinanti. 3. La gestione di aree pubbliche destinate al naturismo può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni riconosciute che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione. 4. La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento, la fruizione e il rispetto della presente legge. 3

4

INDICE Art. l - Finalità... 3 Art. 2 - Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo... 3 Art. 3 -Aree pubbliche destinate al naturismo... 3 5

PDLRn. 351 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del pro getto) Nota all'articolo l COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (2) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.