Trasformazioni, funzioni e competenze dei livelli istituzionali: comuni, province, aree vaste e città metropolitane.

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Transcript:

TITOLO Trasformazioni, funzioni e competenze dei livelli istituzionali: comuni, province, aree vaste e città metropolitane. Le novità della legge di stabilità 2016 sulle forme associative e sulle fusioni dei comuni A CURA DI: Marco Orlando (con il contributo di Luca Beccaria per la parte di incentivazioni 2016 alle forme associative e alle fusioni di comuni) L Arte di Amministrare

Parte I Trasformazioni, funzioni e competenze dei livelli istituzionali: comuni, province, aree vaste e città metropolitane.

I Comuni: servizi di prossimità e cooperazione

La centralità dei Comuni nel nuovo assetto dei poteri locali La XVII Legislatura ha introdotto una nuova stagione di riforme di sistema nell ordinamento dell autonomia locale. Dopo anni di gelo costituzionale, conseguente a una controversa e conflittuale applicazione del Titolo V novellato nel 2001, con la legge 56/2014 si è concretizzato un primo risultato della tensione riformatrice che aveva pervaso le due legislature precedenti, rimaste senza esiti quanto allo sforzo di novellare il Testo Unico degli Enti Locali.

Le novità introdotte dalla legge 56/2014 Il superamento del principio di uniformità territoriale dell amministrazione pubblica locale, che era invalso fin dagli albori dello Stato unitario. La rottura dell uniformità ha fatto leva sull esigenza di valorizzare ai massimi livelli il principio europeo di sussidiarietà, che la nostra Costituzione ha accolto nel 2001. Dopo più di dieci anni, la necessità di instaurare un ordinamento locale differenziato ha trovato la risposta in un forte investimento negli strumenti tipici dell autonomia locale: la classe politica dei sindaci e dei consiglieri comunali, e l autonomia statutaria e organizzativa degli enti locali.

Il nuovo ruolo degli amministratori comunali Agli amministratori locali, la legge ha chiesto di ricostruire a partire da se stessi tutto l assetto dei poteri locali, nella filiera che comprende sia gli indirizzi di governo per le politiche di prossimità e sia l elaborazione di strategie più complesse per l area vasta. I sindaci e i consiglieri comunali sono i depositari della prima e più diretta investitura nel sistema di democrazia basato sulla rappresentanza, in una visione non dissimile da quella che pervade, in questi stessi anni, alcune delle altre democrazie europee più avanzate.

Il nuovo ruolo dell autonomia statutaria e organizzativa Agli strumenti giuridici dell autonomia, la legge di riforma ha riconosciuto un ruolo e un valore sinora inediti nel sistema delle fonti positive, riducendo lo spazio di intervento della fonte primaria a vantaggio dell autonomia di assetto organizzativo dei singoli enti locali, con la correlata espansione del valore prescrittivo della fonte statutaria.

L organizzazione duale degli enti locali Infine, la riforma ha introdotto un sistema di organizzazione territoriale dei poteri locali di tipo duale mediante la contestuale trasformazione delle Province e istituzione delle Città metropolitane. Queste ultime sono da considerarsi quali soggetti realmente nuovi dell ordinamento ancorché già costituzionalizzati poiché hanno una funzione istituzionale specifica e rivolta al sistema Paese nella sua interezza, oltre che alla cura delle rispettive comunità locali.

Il governo locale integrato Dalla multilevel governance degli Anni 90 si passa a un modello di governo territoriale integrato, che sia realmente capace di superare la logica del governo territoriale per livelli separati. La riforma degli enti di area vasta è stata un passaggio necessario allo scopo, ma non si potrà fare a meno di coinvolgere nella tensione riformatrice anche il modello di governo dei Comuni, soprattutto in una regione come il Piemonte, nella quale è molto elevato il tasso di frammentazione amministrativa.

L esigenza di rifondare la cooperazione intercomunale in Piemonte Il pieno coinvolgimento dei Comuni nella spinta riformatrice deve comportare un nuovo investimento nella cooperazione intercomunale, che adotti tuttavia regole giuridiche e logiche applicative in radicale discontinuità con quelle degli ultimi cinque anni. I Comuni piemontesi, infatti, ben prima della stagione dei cd. obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali avevano saputo creare forme di cooperazione intercomunale stabili, efficaci e utili alla maggiore esigibilità e diffusione dei diritti e dei servizi pubblici locali. Ne sono testimonianza, ancora attuale, i consorzi per le funzioni socio-assistenziali così come alcune risalenti esperienze di unione e fusione di Comuni.

La dubbia efficacia degli obblighi di gestione associata Negli ultimi anni, l imposizione di obblighi eterodiretti di gestione associata per rigide soglie demografiche ha reso più difficile la cooperazione, poiché si è perso il collegamento con i servizi realmente domandati dalle collettività amministrate per accedere a una visione teorica e astratta di funzioni fondamentali. I Comuni più grandi, che sono dei naturali aggregatori territoriali, sono stati lasciati fuori dalle dinamiche di cooperazione, facendo perdere la possibilità di aumentare le economie di scala

I problemi interpretativi degli obblighi di gestione associata L art. 19 del D.L. 95/2012 (conv. in legge 122/2010) ha definito l elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, rinnovando la definizione offerta dall art. 21 della legge 42/2009 Le funzioni fondamentali individuate dalla legge non coincidono pienamente con le funzioni e i servizi svolti dai Comuni, pertanto è necessario un criterio interpretativo per tradurli I criteri interpretativi possono essere parzialmente autodeterminati da ogni amministrazione, a partire dalla classificazione in Missioni/Programmi del bilancio armonizzato, adattando la classificazione alla concreta realtà operativa dei servizi erogati

Le scadenze per l adempimento agli obblighi L art. 14 del D.L. 78/2010 aveva fissato per i comuni di minori dimensioni un obbligo di gestione associata delle nove funzioni fondamentali lett. a) - > lett. i) La legge regionale n. 11/2012 ha precisato l operatività degli obblighi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in pianura e 3.000 abitanti in collina e montagna Il termine è stato più volte prorogato; la legge di conversione del D.L. 192/2014 lo aveva fissato al 31 dicembre 2015 Il Decreto legge n.210 del 30/12/2015 ha sospeso l operatività dei termini fino al 31 dicembre 2016, rinviando a una successiva disciplina (non ancora emanata) per la riorganizzazione del percorso di associazionismo comunale

Esiste un modello ottimale di gestione associata? Non esiste un modello univoco e ottimale di gestione associata, poiché la gestione deve essere costruita a partire da una attenta analisi organizzativa della situazione esistente La giurisprudenza della Corte dei Conti ha fornito alcune indicazioni per raggiungere nel miglior modo possibile l obiettivo imposto dal legislatore: Piemonte, Sez. cont. Parere n.287/2012 Piemonte, Sez. cont., Parere n.9/2013 Lombardia, Sez. cont., Parere n.408/2013 La forma di gestione associata può essere alternativamente: La convenzione ex art. 30 TUEL L unione dei Comuni ex art. 32 TUEL Il consorzio ex art. 31 TUEL (per la sola funzione socio-assistenziale)

Il ruolo della Regione nel processo di attuazione degli obblighi di gestione associata Con quattro diversi provvedimenti della Giunta, la Regione Piemonte ha operato un primo riconoscimento delle forme associative esistenti e attive in Piemonte, sulla base di parametri minimi di operatività (statuto, atti costitutivi, bilancio) Le quattro delibere stralcio sono consultabili su: http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/index.php/disposizioniorganiche-in-materia-di-enti-locali A partire dal 2015, la concessione di contributi per l esercizio associato da parte della Regione è stata condizionata all inserimento nella Carta delle Forme Associative

Le nuove Province: enti di area vasta per l amministrazione condivisa

La difficile transizione delle nuove Province Nell architettura istituzionale del governo locale, continuano a rivestire un ruolo-chiave anche le Province Nel 2016 tutte le Province sono ancora impegnate, dopo due anni dalla riforma, nel ricercare un nuovo equilibrio finanziario e organizzativo In gran parte sono ancora imprigionate in una logica di bad company che ne limita la possibilità di affermare pienamente la ratio della stessa legge 56/2014.

Un ragionevole futuro per le nuove Province: le funzioni gestionali Le nuove Province traggono oggi la loro ragion d essere in un insieme di funzioni amministrative di tipo gestionale (viabilità, edilizia scolastica e ambiente), sulle quali è necessario avviare delle sperimentazioni di amministrazione condivisa con i Comuni e le loro unioni, per mettere a fattor comune in modo funzionale risorse e competenze gestionali.

Un ragionevole futuro per le nuove Province: le funzioni di programmazione Ma vi sono anche le funzioni di programmazione e pianificazione, che è necessario rileggere anch esse in una prospettiva di amministrazione condivisa in cui l area vasta diventa un hub delle autonomie locali nella pianificazione territoriale di coordinamento, nella programmazione del trasporto pubblico locale, nelle politiche rivolte alla difesa del suolo e alla protezione civile.

Un ragionevole futuro per le nuove Province: le funzioni conferite dalle Regioni Vi sono poi le funzioni che, in quanto assimilabili ai compiti fondamentali delle aree vaste, potranno ancora essere oggetto di conferimento da parte delle Regioni, in una nuova logica di amministrazione regionale distribuita che valorizzi il decentramento e il concorso delle aree vaste ai compiti fondamentali di programmazione regionale.

Un ragionevole futuro per le nuove Province: le funzioni di supporto ai Comuni Il cuore della nuova missione istituzionale delle Province dovranno essere le funzioni trasversali di supporto ai Comuni (assistenza tecnica, raccolta dati, statistica, sistemi informativi, avvocatura, uffici Europa, centrali di committenza, stazioni uniche appaltanti, gestione unitaria di procedure selettive e concorsi) che possono offrire un grande risultato di recupero di ruolo e identificazione, a condizione che si accetti consapevolmente un esito non omogeneo a livello nazionale.

Le nuove Città Metropolitane: enti di interesse nazionale per la competitività e lo sviluppo economico

L affermazione del sistema duale nella prospettiva della transizione costituzionale Nella prospettiva della futura Costituzione riformata, città metropolitane e province-enti di area vasta sono destinate a seguire percorsi diversi, assumendo anche differente rilievo all interno dell ordinamento costituzionale Le città metropolitane hanno una missione specifica, di interesse nazionale, rivolta allo sviluppo economico, alla competitività delle grandi aree urbane e alla regolazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

Le finalità istituzionali delle città metropolitane cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Gli strumenti principali per l affermazione delle città metropolitane L autonomia statutaria nella forma di governo Le zone omogenee, luogo di incontro tra le politiche di prossimità e le strategie di area vasta Il piano strategico e le relazioni internazionali La codecisione sui programmi regionali per lo sviluppo economico e sociale La razionalizzazione degli ambiti ottimali di esercizio

Parte II Le novità della legge di stabilità 2016 sulle forme associative e sulle fusioni di comuni

Rilevanza dei piccoli comuni in Italia e in Piemonte 5.652 comuni (pari al 70% di tutti i comuni italiani) hanno una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti. Il 17% dell'intera popolazione italiana risiede nei piccoli comuni. In Piemonte ci sono 1.203 comuni, pari al 14,9% del totale dei comuni italiani. Vi risiedono 4.436.798 persone, pari al 7,3% della popolazione italiana. (*) Dati del Censimento Generale 2011 L Arte di Amministrare

Densità abitativa in Piemonte Il Piemonte si colloca poco sotto la media nazionale delle Regioni per densità abitativa. Ha quindi un indice di dispersione territoriale della popolazione leggermente più alto della media nazionale.

I fabbisogni standard per classi demografiche dei Comuni Sotto i 5.000 abitanti, i fabbisogni standard (quindi i costi dei servizi )sono più elevati rispetto ai Comuni più grandi Sopra i 50.000 abitanti, i fabbisogni standard aumentano di nuovo per effetto della congestione della popolazione rispetto alla domanda di servizi pubblici

L Arte di Amministrare

L Arte di Amministrare

Andamento delle fusioni tra il 1995 e il 2011 Nel periodo 1995-2011 si sono registrate 9 fusioni tra 24 comuni Il ricorso all istituto della fusione in questo periodo di 16 anni si può definire episodico e di origine volontaria Episodico in quanto la casistica è di ampiezza contenuta e volontario in quanto rispondente alla volontà delle popolazioni e non guidato da un processo di riforma coatta L Arte di Amministrare

Andamento delle fusioni tra il 2011 e il 2016 Il 1 gennaio 2016 sono stati istituiti 27 nuovi comuni italiani mediante la fusione amministrativa di 73 comuni preesistenti. Il numero dei comuni italiani è passato da 8.092 (nel 2011*) a 7.999 (nel 2016). Le regioni finora interessate ai processi di fusione di comuni nel 2016 sono Emilia-Romagna (4), Lombardia (1), Piemonte (3), Trentino Alto-Adige (17) e Veneto (2) (*) Dati del Censimento Generale 2011 L Arte di Amministrare

L istituto della fusione intercomunale (sintesi) La fusione intercomunale consiste nell accorpamento e soppressione di comuni preesistenti al fine di costituire un nuovo comune. Tale istituto è previsto dall articolo 133 della Costituzione in cui si legge: «La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni». L Arte di Amministrare

L istituto della fusione intercomunale (sintesi) L articolo 15 del TUEL, Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni, tratta l istituto della fusione indicando le amministrazioni regionali quali unici enti competenti nella modifica delle circoscrizioni territoriali, «a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione», specificando la necessità di ascoltare le popolazioni interessate prima di qualsiasi variazione. Inoltre si afferma che la legge regionale istitutiva di nuovi comuni creati attraverso una fusione deve assicurare ai residenti «adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi». Infine è formulata una politica d incentivazione alle fusioni attraverso la combinazione di un contributo derivante da Stato e regione. L Arte di Amministrare

Le novità della legge di stabilità 2016 La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha apportato interessanti novità sul fronte degli incentivi delle gestioni associate e, più in generale in materia di aggregazione dei Comuni. Il legislatore continua a investire sulle unioni e delle fusioni, prevedendo un fondo di pari entità per le due fattispecie giuridiche (art. 1, comma 17, lett. B)

Le specifiche misure di incentivazione finanziaria Una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni Una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione E previsto per le fusioni il raddoppio dell incentivo economico (dal 20 al 40% dei trasferimenti erariali 2010) entro il limite dei 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

L espansione della capacità assunzionale Con l art. 1, comma 229, oltre alle misure di incentivazione finanziaria dei processi di riorganizzazione territoriale, la legge di stabilità ha rilanciato le potenzialità assunzionali, in ordine ai pensionamenti, per gli enti nati da fusione o ricompresi all interno di unioni che siano state destinatarie del trasferimento del personale dei comuni membri A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente

Altre misure L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 729: gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011 Il decreto milleproroghe (legge 21/2016) ha stabilito l esonero dal rispetto del pareggio di bilancio per i Comuni istituiti a seguito difusioneentroil1 gennaio2016

Grazie per l attenzione L Arte di Amministrare