IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN CAMPANIA DOPO LA RIFORMA FORNERO E LA LEGGE REGIONALE.



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ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Consiglio Provinciale di Napoli ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli Via A. De Gasperi n 55 80133 Napoli Prot. n 2133/22 Circolare N 23/OTTOBRE 2012 OTTOBRE 2012 A tutti i colleghi(*) IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN CAMPANIA DOPO LA RIFORMA FORNERO E LA LEGGE REGIONALE. Proseguiamo la disamina delle novità introdotte dalla c.d. Riforma del Lavoro Fornero, legge n 92 del 28 giugno 2012, entrata in vigore lo scorso 18 luglio. L istituto contrattuale che ci accingiamo ad analizzare è il contratto di apprendistato. Dopo circa un cinquantennio durante il quale la relativa disciplina era contenuta essenzialmente nella legge 25/1955, il contratto de quo è stato oggetto di numerosi interventi, nell ultimo decennio, che ne hanno profondamente innovato l essenza: oggi, più che un contratto a causa mista lo potremmo definire il contratto passepartout per i giovani nel mondo del lavoro, anche se poi - la Riforma Fornero sembra aver inserito la retromarcia. Più in dettaglio. Il Testo Unico per l apprendistato. In primis il D. Lgs. 167/2011 ha risolto l annosa querelle, in parte già superata con l interpello n 79/2009, in merito alla natura del contratto di apprendistato: l art. 1 c. 1 ha statuito in maniera definitiva che l apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato.. In tal modo viene avallata la particolare struttura del contratto de quo in cui vengono a fondersi: un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; un periodo a contenuto formativo inteso a far acquisire all apprendista le capacità e le conoscenze necessarie per completare un percorso di studi o per acquisire una qualifica professionale. Riguardo le diverse tipologie nelle quali può esternarsi il contratto di apprendistato, innovando le previsioni del D. Lgs. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi), il Testo Unico prevede, de facto, quattro diverse ipotesi: apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; apprendistato professionalizzante (definito anche contratto di mestiere); apprendistato di alta formazione e ricerca; apprendistato per qualificare o riqualificare lavoratori in mobilità. E da sottolineare che l ultima ipotesi esula dai canoni standard del contratto di apprendistato, in quanto prescinde dall età anagrafica del lavoratore e presenta un regime contributivo diversificato dalle altre ipotesi di apprendistato (aliquota agevolata alla stregua dei lavoratori in mobilità ex artt. 8 e 25 della L. 223/91). L art. 2 del citato D. Lgs. 167/2011 ha poi demandato ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati, a livello nazionale, dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la disciplina del contenuto formativo che deve possedere il contratto di apprendistato, fermi restando i seguenti principi: - forma scritta del contratto e dell imprescindibile piano formativo individuale (c.d. PFI); - divieto di retribuzione a cottimo; - possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire (in alternativa i ccnl possono prevedere una percentualizzazione della retribuzione); - nomina di un tutor aziendale; 1

- registrazione della formazione conseguita nel libretto formativo - ex art. 2 c. 1 lett i) D.Lgs. 276/2003; - divieto alle parti di recedere durante il periodo formativo in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; - numero di apprendisti assumibili, compreso quelli avviati attraverso con contratto di somministrazione, non superiore al 100% delle maestranze specializzate o qualificate, o, in ogni caso, in numero non inferiore a tre. La tipologia che maggiormente è di interesse per la ns. Categoria è l apprendistato professionalizzante o di mestiere. Al riguardo, l art. 4 comma 2 del D. Lgs. 167/2011 ha previsto che la formazione necessaria per la corretta acquisizione delle competenze tecnico professionali sia determinata esclusivamente dagli accordi interconfederali o dai ccnl nazionali. Tale formazione dovrà essere (eventualmente) integrata dall offerta regionale (art. 4 c. 3), mirata all acquisizione delle c.d. competenze di base e trasversali, solo laddove ci sia una reale offerta formativa pubblica (inevitabilmente somministrata solo nei limiti delle risorse economiche disponibili). Gli interventi delle OO.SS. e del Ministero del Lavoro. Dopo l entrata in vigore del Testo Unico per l apprendistato si sono susseguiti, senza sosta, accordi interconfederali e ccnl per conformare i loro contenuti alla delega conferitagli dal D. Lgs. 167/2011 in materia di formazione. A titolo esemplificativo gli aspetti formativi sono stati disciplinati dai vari settori nelle seguenti date: 18/04/2012 Accordo Interconfederale Industria; 03/05/2012 Accordo Interconfederale Artigianato; 24/03/2012 Commercio; 17/04/2012 Turismo; 19/07/2012 Servizi di pulizia. Inevitabile anche la continua emanazione di documenti di prassi ministeriali intesi a chiarire alcuni aspetti della nuova disciplina del contratto formativo per eccellenza. In particolare, con l interpello n 40 del 26 ottobre 2011 il Dicastero di Via Flavia ha chiarito che la durata massima del contratto di apprendistato, fissata dall art. 4 del decreto delegato 167 in cinque anni per le figure professionali dell artigianato e tre per gli altri settori, è da interpretarsi in riferimento alle attività svolte dal apprendista e non in base al settore di inquadramento dell azienda. Pertanto, laddove tali profili siano contenuti in contratti applicabili ad altri settori di attività, quali ad esempio il commercio, ma i cui contenuti siano analoghi e sovrapponibili a quelli dell artigianato, è applicabile la maggior durata del periodo formativo rispetto allo standard di tre anni. Né tantomeno sono mancati gli interventi ministeriali riferiti al ruolo degli Enti bilaterali ed alle loro competenze in merito al pare di conformità del piano formativo individuale ed alla durata del periodo formativo. Con l interpello n 16/2012 il Ministero del Welfare, nato proprio ad impulso del ns. Consiglio, ha stabilito che la sottoposizione del PFI al parere di conformità degli Enti blaterali è solo eventuale è non può considerarsi obbligatoria né può comportare l applicazione di sanzioni amministrative e/o sostanziali. In ultimo ricordiamo l interpello n. 34 del 19 ottobre u.s., sempre ad iniziativa del CPO di Napoli, con il quale è stato affermata l illegittimità della riduzione del monte ore formative laddove il PFI sia stato validato dall Ente bilaterale. Le modifiche introdotte dalla Legge 92/2012 Dulcis in fundo, la Riforma Fornero ha nuovamente messo mano alla disciplina dell apprendistato con l art. 1 - commi dal 16 al 19. 2

Con il provvedimento legislativo de qua viene prevista una durata minima del contratto formativo non inferiore a sei mesi ad eccezione delle attività rese in cicli stagionali in presenza di ccnl che prevedano specifiche modalità di svolgimento del contratto (D. Lgs. 164/2011 art. 4 c. 5). Inoltre, con il c. 16 lett b) della L. 92/2012 è stato statuito che laddove una delle parti eserciti il diritto di recesso, ai sensi del 2118 c.c., al termine del periodo formativo, continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato durante tutto il periodo di preavviso contrattuale. Vengono anche riviste le proporzioni numeriche fra il numero di apprendisti assumibili e le maestranze specializzate e/o qualificate in forza: tale proporzione, dapprima fissata nel 100% di tale rapporto, viene elevata nella misura di 3 (apprendisti) a 2 (maestranze specializzate e/o qualificate). Ma la vera novità è costituita dall introduzione di una nuova condizione potenzialmente ostativa alla stipula di nuovi contratti di apprendistato. Viene infatti previsto dal comma 16 lett c) che laddove nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione non si sia verificata la prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, di almeno il 50% degli apprendisti, non è possibile procedere alla stipula di nuovi contratti di apprendistato. Ai fini di tale computo sono escluse le risoluzioni avvenute durante il periodo di prova, le risoluzioni per giusta causa o per dimissioni. In ogni caso è possibile assumere un apprendista oppure, laddove siano stati confermati apprendisti in misura inferiore al 50%, un numero di nuovi lavoratori in misura pari a quelli confermati più uno. La sanzione in caso di inosservanza di tale previsione normativa è particolarmente draconiana: gli apprendisti assunti in violazione dei limiti de quo vengono considerati normali lavoratori a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. Tale stringente misura, che riporta alla mente il (defunto) contratto di formazione e lavoro - ex L. 863/84 -, viene parzialmente e temporaneamente mitigata dall art. 1 c. 19 della L. 92 che prevede per i primi 36 mesi di applicazione della nuova normativa (id: fino al 17 luglio 2015) una percentuale di conferma ridotta determinata nella misura del 30%. Inoltre, il comma 3-ter stabilisce un esenzione dal rispetto di tale proporzione a favore dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In ogni caso, tale limite si applicherà solo per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2013. In ultimo, recependo quanto già stabilito dal Ministero del Lavoro, con l interpello n 40/2011 ut supra, il comma 17 estende la durata dilatata a cinque anni non solo agli artigiani ma anche ai profili contrattuali di altri settori ma de facto coincidenti con quelli degli artigiani. La normativa regionale. A completamento del quadro normativo nazionale, la Regione Campania, con la Legge Regionale n 20 del 10 luglio 2012 pubblicata sul BURC n 44 del 16 luglio 2012, è intervenuta, ex art. 117 della nostra Carta costituzionale. Il legislatore territoriale, nel ricordare, all art. 7, come la formazione regionale sia integrativa di quella prevista dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, si è spinto a delimitare le modalità organizzative dell attività di formazione per quello che riguarda la parte formale. Tale tipologia di formazione, che va a completare quella on the job, riguarda le attività mirate a far acquisire all apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Come decretato dalla Regione Campania è necessario che la formazione de qua avvenga in un contesto formativo organizzato tant è che l avvenuta qualificazione dell apprendista dovrà evincersi da documentazione certa e verificabile. E stato stabilito che la formazione di base e trasversale venga svolta presso strutture formative accreditate dalla Regione Campania ovvero presso organizzazioni sindacali e datoriali ed enti bilaterali (prevedendo addirittura con uno sconto sul monte ore formativo che da 120 nel triennio passerebbe ad 80). Inoltre, nel solo caso in cui non vi siano corsi regionali, anche tramite strutture autorizzate, il datore di lavoro potrà effettuare la formazione integralmente all interno della struttura aziendale, a condizione che sia in possesso dei requisiti minimi in 3

termini di capacità formativa dovendo essere in grado di somministrare la formazione in ambienti ben distinti da quelli normalmente utilizzati per la produzione di beni e servizi (id: per lo svolgimento del core business aziendale). Abbiamo espresso forti dubbi e, proprio per dirimerli, abbiamo richiesto un incontro con l Assessore Nappi. Il punto della situazione dell INPS. Da ultimo anche l Istituto di Previdenza si è adoperato, con la circolare n 128 del 2 novembre 2012, per riepilogare le peculiarità del contratto di apprendistato e la relativa disciplina assicurativa ad esso applicabile. Dopo un excursus sulle novità legislative che si sono susseguite nell ultimo anno, l INPS ricorda che gli apprendisti vengono tutelati dalle assicurazioni: IVS; Malattia; Maternità; Assegno nucleo familiare; Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Dal 1 gennaio 2013, grazie alle previsioni legislative ex art. 2 c. 2 L. 92/2012, anche gli apprendisti potranno accedere alla Assicurazione sociale per l impiego (c.d. ASpI), che soppianterà il trattamento ordinario di disoccupazione e, a regime, l indennità di mobilità. Viene confermata la possibilità, nel caso in cui il contratto di apprendistato prosegua al termine del periodo formativo, di fruire, per ulteriori dodici mesi, del beneficio consistente nell applicazione dell aliquota contributiva agevolata (id: 10%). Tale beneficio è escluso per la tipologia di apprendistato, introdotta ex novo, dedicata ai lavoratori in mobilità. Inoltre per le assunzioni di apprendisti effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, limitatamente ai datori di lavoro che occupino un numero di addetti pari o inferiore a nove, è previsto uno sgravio totale dei contributi a loro carico per i primi tre anni di contratto. Per gli eventuali periodi eccedenti tale limite l aliquota a carico dell azienda sarà pari al 10%. Si ricorda che tale misura agevolativa non è applicabile ai contratti stipulati con lavoratori in mobilità che potranno, ex adverso, beneficiare delle facilitazioni ex artt. 2 e 25 della L. 223/91, previo inoltro telematico, attraverso il cassetto bidirezionale, dell apposita dichiarazione di responsabilità necessaria all ottenimento del codice di autorizzazione 5Q. I datori di lavoro che assumono apprendisti rientranti nelle tradizionali tre tipologie, già disciplinate dal D. Lgs. 276/2003, e che abbiano il requisito per ottenere lo sgravio totale della contribuzione a loro carico (id: numero di addetti pari o inferiore a nove) dovranno effettuare un nuovo adempimento: trasmettere la dichiarazione de minimis per ottenere il codice di autorizzazione 4R. Ad maiora!! Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli il Presidente F.to Dott. Edmondo Duraccio A.N.C.L. U.P. NAPOLI il Presidente F.to Rag. Maurizio Buonocore A.N.C.L. U.P. di Napoli Centro Studi O. Baroncelli il Coordinatore F.to Dott. Vincenzo Balzano 4

A.N.C.L. U. P. di Napoli Centro Studi O. Baroncelli Divisione LAVORO NICOLA NOCERA il RESPONSABILE F.to Dott. Francesco Capaccio (*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI ED/FC/PA 5