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Allegato "A" all'atto Rep. 156051/27904 S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO Art. 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione TABULA RASA S.R.L. Art. 2) - La società ha per oggetto le attività di: - consulenza aziendale, consulenza nei processi di gestione aziendale, con particolare riguardo al settore dell'advertising e del marketing avanzato, nonché ideazione, sviluppo, consulenza e prestazione di servizi manageriali, in conto proprio o per società o enti clienti; - progettazione e realizzazione di sistemi innovativi nella comunicazione, unitamente alla progettazione, alla realizzazione, all'acquisto, alla gestione, alla vendita o alla concessione in uso di prodotti, servizi, metodologie e tecnologie finalizzati allo sviluppo del business di aziende pubbliche e private, nonché ad ogni servizio di direct marketing e di realizzazione e invio di e-mail mirate ; - realizzazione di servizi digitali, sia Businessto-Business che Business-to-Consumer ; - consulenza per la progettazione, costruzione e gestione di piattaforme digitali; - organizzazione di manifestazioni ed eventi; - progettazione e realizzazione di stand e allestimenti per fiere e punti vendita, la ricerca e la fornitura di materiale promozionale; - gestione del commercio elettronico in tutte le forme e modalità;

- predisposizione e fornitura diretta ed indiretta di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico integrato, per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico di ogni altra attività, sia tramite internet od altre reti telematiche, che attraverso i canali tradizionali; - creazione e diffusione di comunicazione commerciale e pubblicità, di materiale editoriale in qualsiasi formato anche digitale, di informazione in genere attraverso la trasmissione di testo, materiale audiovisivo e fotografico e altri dati, per mezzo di sistemi di telecomunicazione anche interattivi e/o supporti di memorizzazione per computer, quali ad esempio la gestione di informazioni su reti di comunicazione quali internet e/o social media; - progettazione e realizzazione multimediale, nonché l'organizzazione e la produzione di programmi radio e televisione, l'esecuzione di filmati e fotografie in Italia e all'estero; - prestazione di servizi di promozione e di pubblicità, nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge e dal mercato; - progettazione, produzione e distribuzione di campagne pubblicitarie e di contenuti e prodotti multimediali; - assunzione di rappresentanze, agenzie e concessionarie, con o senza deposito, di tutti gli articoli inerenti l'oggetto sociale, nonché la gestione di materiali in deposito, anche senza mandati di rappresentanza; - attività editoriali sia tradizionali sia di nuova concezione, con esclusione della pubblicazione di quotidiani; - ideazione, realizzazione, gestione e coordinamento di campagne di affiliazione sia tradizionali che on line. La società può inoltre compiere operazioni immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie passive; potrà altresì concedere fideiussioni e garanzie di ogni genere a favore di terzi anche non soci nonché assumere ed alienare direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, non ai fini dell'ulteriore trasferimento e nel rispetto dell'art. 2361 C.C. e purché tale attività non diventi prevalente rispetto all'oggetto sociale. Art. 3) - La società ha sede in Lissone (MB). All'organo amministrativo compete la facoltà di

istituire o di sopprimere unità locali operative, come pure di trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune sopra indicato. Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). CAPITALE Art. 5) - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Sia in sede di costituzione sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464 comma 3 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile. Art. 6) - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputeranno convenienti. Art. 7) - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Art. 8) - Il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo il quale, entro tre giorni dal ricevimento, deve darne notizia con lo stesso mezzo, agli altri soci. Entro un mese dal ricevimento della notizia, ciascun socio dovrà comunicare all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata, se intende o meno esercitare il diritto di prelazione. Decorso detto termine, il silenzio si intenderà come rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione. Nel caso che più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione in vendita sarà ripartita tra i richiedenti in proporzione alle quote già possedute salvo diversi accordi.

L'organo amministrativo, entro tre giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto, comunicherà l'esito, sempre a mezzo lettera raccomandata, al socio cedente. DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE Art. 9) - Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 C.C. ivi compresa la nomina degli amministratori. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare: - nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., - nel caso previsto dal quarto comma dell'art 2482 bis C.C., - nel caso di scioglimento della società e nomina dei liquidatori, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. In ogni altro caso le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. In tali casi, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine l'amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Consiglio stesso ovvero gli amministratori congiuntamente qualora non sussista un Consiglio di amministrazione, comunicano a tutti i soci e, ove nominato, all'organo di controllo, il testo della decisione accompagnato da una lettera contenente l'indicazione del termine, non inferiore a giorni trenta dalla comunicazione stessa, entro il quale i soci possono approvare la decisione apponendo in calce alla stessa la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data. Detta lettera accompagnatoria, potrà altresì contenere ogni eventuale osservazione e spiegazione in ordine agli argomenti posti in decisione. L'organo di controllo, nello stesso termine concesso ai soci, potrà far pervenire le sue eventuali osservazioni. Tutti tali documenti dovranno essere conservati agli atti sociali ed il testo della deliberazione, ove approvato, dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni dei soci mediante apposito verbale. La decisione dei soci potrà anche risultare diretta-

mente dalla sottoscrizione dei soci consenzienti apposta, con indicazione della relativa data, in calce al testo della decisione medesima scritto nel libro delle decisioni dei soci. In ogni caso la decisione dei soci si intenderà adottata nella data recata dall'ultima delle sue sottoscrizioni. Art. 10) - Il diritto di voto spetta ai soci risultanti dal Registro delle Imprese. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Art. 11) - L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia o nel territorio di altro Stato membro dell'unione Europea. Art. 12) - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere spedito con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto nei modi previsti dal 1 comma dell'art. 2479 bis C.C. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e l'organo di controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o l'organo di controllo che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi. Art. 13) - Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali dal Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio e la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge. La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione. Art. 14) - L'assemblea è presieduta dall'amministra-

tore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea. L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Art. 15) - L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge o il presente statuto richiedano inderogabilmente diverse specifiche maggioranze. AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Art. 16) - La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un unico Amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più componenti ovvero ancora da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati più amministratori senza che sia precisato il sistema di amministrazione prescelto, si intenderà nominato un Consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati a tempo determinato, per il periodo che viene fissato di volta in volta all'atto della nomina ovvero possono essere nominati fino a dimissioni o revoca. Art. 17) - Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente, ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina. Il Consiglio può nominare anche un Vicepresidente

che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, quest'ultimo anche estraneo. Art. 18) - Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi componenti. Art. 19) - Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso dovrà essere inviato dal Presidente a tutti gli altri amministratori e, ove nominati, all'organo di controllo e al revisore. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica e, ove nominati, l'organo di controllo ed il revisore. Art. 20) - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Art. 21) - Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori. Art. 22) - La rappresentanza della società è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero ai singoli amministratori delegati ove nominati ovvero all'amministratore Unico. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore Unico inoltre rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Art. 23) - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni ed il compenso. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., né ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile. Qualora il Consiglio sia composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca dell'amministratore delegato, si intenderanno decaduti entrambi gli amministratori e si dovrà procedere d'urgenza alle nuove nomine.

Art. 24) - L'organo amministrativo può nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti. Art. 25) - Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., in caso di nomina di più amministratori non costituenti un Consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio spettano secondo quanto stabilito in sede di nomina. Qualora in sede di nomina sia precisato che gli amministratori nominati non costituiscono un Consiglio, ma nulla sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore. Art. 26) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale, ovvero un compenso in tutto o in parte costituito da una partecipazione proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI Art. 27) - Nei casi previsti dalla legge, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell apposito registro. I soci, con apposita decisione, possono, anche qualora non ricorrano i presupposti previsti dalla legge per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, nominare un sindaco unico o, alternativamente, un collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro). I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente. Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2406 del Codice Civile.

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se nominati. Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione. BILANCIO ED UTILI Art. 28) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Art. 29) - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi. Art. 30) - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo medesimo. Art. 31) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società. RECESSO DEL SOCIO Art. 32) - Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese. La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. SCIOGLIMENTO - RINVIO Art. 33) - In caso di scioglimento della società e per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia. DISPOSIZIONI APPLICABILI Art. 34) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni. F.to F.to Cristiana Ceruti - Pivetta Giovanni Giacomo - Fabio Passoni - Francesco Claudio Dolce - Ambrosini Gianluigi - Luigi Roncoroni. ************* Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti in più fogli, che si rilascia per gli usi di legge. Desio, addì 6 febbraio 2015.

COPIA SU S UPPORTO INFORMATICO CO NFORME AL D OCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MED IANTE M.U.I.