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Avv. Paola Croce Viale delle Milizie, 1-00192-Roma Tel. 06 39733855- Fax 06 39731845 avvpaolacroce@gmail.com Convegno 4 Febbraio 2014 D.L. 146/2013 Svuotacarceri? Relazione in tema di Affidamento in prova al servizio sociale e Liberazione anticipata speciale Il provvedimento in esame interviene anche sulla disciplina dell'affidamento in prova ai servizi sociali (misura alternativa per eccellenza che prevede l'affidamento del condannato al controllo esterno del Centro di Servizio Sociale, in luogo dell'espiazione intramuraria) e della liberazione anticipata (misura sui generis caratterizzata dalla mancanza di afflittività in quanto consiste in un abbuono di pena in favore di quei detenuti che abbiano dato prova di c.d. buona condotta). Con riferimento all'affidamento in prova, oltre alle modifiche in materia di "affidamento in prova in casi particolari" ex art. 94 DPR 309/90, il cui co 5 (ai sensi del quale "L'affidamento in prova.." c.d. terapeutico "non può essere disposto..più di due volte") viene abrogato, il provvedimento introduce modifiche all'art. 47 della legge 354/75 (Ord. Pen.) In particolare 1) all'art. 47, dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3 bis secondo cui "L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. " 2) viene sostituito il comma 4 dell'art. 47 per cui "L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva

efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni" ove prima la norma recitava " Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta." 3) infine, viene modificato il comma 8 con riferimento alle deroghe temporanee alle prescrizioni che ora possono essere "autorizzate..., dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza". Le modifiche introdotte comportano dunque: a) Estensione dell'applicazione della misura, con innalzamento del limite di pena per l'accesso da 3 a 4 anni ma, con previsione di un più ampio periodo di osservazione (1 anno, secondo la nuova previsione, a fronte di almeno 1 mese.); b) trasferimento della competenza a ricevere l'istanza al Tribunale di Sorveglianza, salvo l'ipotesi di grave pregiudizio dalla protrazione dello stato di detenzione, nel qual caso "l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza" (che potrà applicare provvisoriamente la misura con ordinanza efficace fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza -cui trasmetterà gli attiche dovrà intervenire entro 60 gg, ove prima 45 1 ).; c) eliminazione della preclusione ad ulteriori sospensioni/provvisorie applicazioni in caso di riproposizione dell'istanza a seguito di precedente rigetto (..); d) possibilità di autorizzazione alle deroghe alle prescrizioni anche in forma orale. Per quanto riguarda invece la liberazione anticipata, disciplinata dall'art. 54 della legge 354/75, viene introdotta la "liberazione anticipata speciale", misura temporanea disciplinata dall' art. 4 del decreto de quo. 1Il magistrato di sorveglianza dunque, in questo caso, vede rafforzati i propri poteri potendo non già solo "sospendere l'esecuzione della pena...sino alla decisione del Tribunale..."ma applicare provvisoriamente la misura.

Il provvedimento stabilisce che "1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. ". 2. Ai condannati che, a decorrere dall'1 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. 3. "La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1 gennaio 2010.". "4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità. ". 5. "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative." laddove la disciplina della liberazione anticipata ordinaria prevedeva una detrazione di 45 giorni (...). Durante il periodo di efficacia della norma (dal 1/1/10 al 24/12/15) dunque opererà: a) aumento della detrazione (da 45 a 75 gg per semestre); b) fruibilità del maggior abbuono, con carattere retroattivo, anche da parte di chi abbia già usufruito del beneficio a decorrere dal 1/1/2010 (..) ma previo accertamento che il richiedente "nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio" abbia "continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione", dunque, senza automatismo nè autonomia di valutazione dei singoli semestri; c) applicazione anche ai condannati per delitti ex 4 bis o.p. (..) ma con una valutazione ulteriore, previo accertamento del "concreto recupero..desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità" 2 ; d) esclusione della detrazione per i periodi trascorsi in esecuzione delle misure dell'affidamento in prova e della DD DD, diversamente da quanto previsto per la l.a. Ordinaria 3. 2 Nel caso di cumulo si renderà necessaria la scissione del cumulo con individuazione e distinzione delle pene per i singoli reati semestre per semestre (..). 3 La previsione suscita perplessità in ordine alla disciplina da applicarsi a chi si trova in esecuzione della pena c/o il domicilio ex l. 199/10 e art. 5 d.l. de quo e chi agli AA DD esecutivi ex art. 656 co 10 c.p.p. (..).

-Si osserva che il provvedimento non ha natura clemenziale in quanto l'applicazione è rimessa caso per caso ad un giudizio di meritevolezza; -Si stima beneficeranno della disciplina straordinaria circa 1700 detenuti; -Si rileva disparità di trattamento rispetto a chi in stato di detenzione prima della dichiarazione dello stato d'emergenza (..). ******************** Il provvedimento, che nasce dalla necessità di far fronte alla crisi ufficializzata dalle note decisioni CEDU (...) e di rispondere alle conseguenti richieste dell'europa (cfr sentenza Torreggiani il cui ultimatum scade il 28 maggio), cui hanno fatto seguito le sollecitazioni da parte del Presidente della Repubblica (cfr messaggio alle Camere 8/10/2013) e, successivamente, una forte presa di posizione da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 279/2013 4, fa intravedere una prospettiva di risoluzione dell'emergenza carceri piuttosto relativa rispetto alle reali esigenze (..) anche considerando che, non interviene sulla custodia cautelare (per cui è in esame in parlamento un ddl..) che incide sul tasso di sovraffollamento per ben il 40% (!) e che, quello del sovraffollamento non è l'unico problema delle carceri italiane (cfr. Sentenza CEDU Cirillo..). *************** L' inadeguatezza dei provvedimenti che si stanno febbrilmente susseguendo in questi anni è, probabilmente, determinata dalla mancanza di coraggio o di volontà di operare modifiche strutturali del nostro sistema penale che si rivelano sempre più urgenti. Soltanto iniziando a guardare, responsabilmente, alle cause della crisi, partendo dal presupposto che l'emergenza carceri non è che una manifestazione di un malessere e degrado sociale molto più ampio, si potranno realizzare risultati concreti mentre, finchè si ricorrerà ad interventi estemporanei ed emergenziali, volti esclusivamente ad arginarne gli effetti superficiali, non si otterranno che risultati, nell'ipotesi più ottimistica, effimeri e marginali. Soltanto iniziando a lavorare a più ampio spettro, per garantire un benessere globale, si potrà produrre come effetto anche un decongestionamento del sistema penale e carcerario (..) 5. ************************** 4 Il 9/10/2013 la Consulta ammonisce, attraverso un comunicato stampa, di aver ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate (sull'art. 147 c.p...) dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e Milano" per non sostituirsi al legislatore ma con riserva,"in un eventuale successivo procedimento, di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità", nel caso di inerzia del legislatore. 5 Cfr. Nichiren Daishonin-Rissho Ankoku Ron: "Se vi preoccupate anche solo un po' della vostra sicurezza personale, dovreste prima di tutto pregare per l'ordine e la tranquillità in tutti e quattro i quartieri del paese."

Riferimenti e Bibliografia D.L. 146/2013 Legge 354/75 Quotidiano giuridico Utet-Pluris Parere CSM- Delibera 23/1/14 Raccolta degli scritti di Nichiren Daishonin- Vol. I