CONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009

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SENTENZE IN SANITÀ CONSIGLIO DI STATO CONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009 PIÙ CAUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITÀ RISCHIO RADIOLOGICO nei confronti del personale diverso da quello indicato nell art. 58, I comma, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e dell art. 1, III comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, non spetta l indennità ed il congedo aggiuntivo per il solo fatto che si tratti di personale professionalmente esposto, ossia di personale che non può esercitare la propria attività lavorativa senza esporsi al rischio di che trattasi o che opera in zona controllata, essendo all uopo necessario che l esposizione sia continua e sia anche di apprezzabile entità. Peraltro l indagine non può dirsi esaurita con la positiva verifica delle due condizioni preliminari della professionalità del rischio e della prestazione in zona controllata, trattandosi di qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della continuità e permanente esposizione a rischio radiologico. Del pari non è neanche sufficiente un esposizione permanente, se la sua intensità non raggiunge, secondo il giudizio dell apposita Commissione, il livello all uopo previsto. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 9489/2003 proposto da RECCHIONI Maria Antonietta e PAURI Fausto, rappresentati e difesi dall avv. Maurizio Discepolo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Simone de Saint Bon, n. 61; CONTRO - la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall avv. Paolo Costanzi, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell avv. Michele Romano, via Domenico Morichini n. 41; - la Gestione Liquidatoria dell ex Unità Sanitaria Locale n.12 di Ancona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita; per l annullamento e la riforma della sentenza 17 marzo 2003, n. 62 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto la domanda proposta dagli appellanti ai fini del riconoscimento del diritto all indennità di rischio nell importo stabilito dall art.1, II comma, della legge 27 ottobre 1988, n.460 ed al congedo aggiuntivo ai sensi dell art.36, u.c., del D.P.R. n.130/1968 per il periodo compreso tra gli anni 1988 e 1994, con conseguente condanna dell Amministrazione al relativo trattamento giuridico ed economico, con interessi e rivalutazione monetaria. 1

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione della Regione Marche; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 27 maggio 2008, il Cons. Francesco Caringella; Udito l avv. Perucca per delega dell avv. Discepolo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. In sede di ricorso di rimo grado gli odierni appellanti hanno esposto : - di essere dipendenti dell Azienda ospedaliera Lancisi di Ancona; - che, a suo tempo, l ex U.S.L. n. 12 aveva loro attribuito l indennità di rischio prevista dalla legge n. 416/1968, avendo l apposita Commissione riconosciuto la loro esposizione professionale all azione delle sorgenti radioattive, accertamento recepito dal Commissario straordinario dell U.S.L. n. 12 con provvedimento 30.12.1994 n. 3691; - che, tuttavia, nel periodo compreso tra gli anni 1988 e 1994, non è stata loro corrisposta l indennità nella misura massima di L. 200.000, prevista dall art. 1, II comma, della legge 27 ottobre 1988 n. 460, né hanno usufruito del congedo aggiuntivo, perché l Amministrazione ha ritenuto che di tanto potesse beneficiare solo il personale medico e tecnico di radiologia e non gli altri operatori sanitari. Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti hanno chiesto l accertamento del diritto all indennità nell importo di L. 200.000 mensili ed al congedo aggiuntivo annuo di 15 giorni per il periodo compreso tra gli anni 1988 e 1994, dal momento che, essendo stata formalmente accertata la loro esposizione professionale al rischio radiologico, risulta illegittima l interpretazione restrittiva attuata dall Amministrazione sanitaria della legge n. 460/88. Infatti come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nonché dalla Corte costituzionale, anche il personale diverso da quello medico e tecnico di radiologia ha diritto a siffatta indennità ed al congedo aggiuntivo, se ugualmente esposto al rischio di che trattasi. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso. Gli appellanti contestano gli argomenti posti a sostegno del decisum. Si è costituta la Gestione Liquidatoria appellata. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni difensive. 2. L appello è infondato. Occorre premettere che nei confronti del personale diverso da quello indicato nell art. 58, I comma, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e dell art. 1, III comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, non spetta l indennità di L. 200.000 ed il congedo aggiuntivo per il solo fatto che si tratti di personale professionalmente esposto, ossia di personale che non può esercitare la propria 2

attività lavorativa senza esporsi al rischio di che trattasi o che opera in zona controllata, essendo all uopo necessario che l esposizione sia continua e sia anche di apprezzabile entità. In particolare, con riguardo al compreso tra gli anni 1988 e 1994, l art. 120, V comma, del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha definito i criteri per accertare la continuità o la occasionalità dell esposizione, prevedendo che occorre tener conto: a)- della frequenza delle presenze in zone controllate e del tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento ; b)- del livello del conseguente assorbimento stabilito dall esperto qualificato in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione. Da tali dati normativi si ricava, in armonia con le coordinate giurisprudenziali in materia, che l indagine non può dirsi esaurita con la positiva verifica delle due condizioni preliminari della professionalità del rischio e della prestazione in zona controllata, trattandosi di qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della continuità e permanente esposizione a rischio radiologico. Del pari non è neanche sufficiente un esposizione permanente, se la sua intensità non raggiunge, secondo il giudizio dell apposita Commissione, il livello all uopo previsto. Ebbene, in applicazione di tali coordinate, il Tribunale ha correttamente respinto le domande proposte sulla bade del rinnovato accertamento effettuato dall apposita Commissione tecnica ricostituita dalla ASL 7 in data 17.1.2002 a seguito dell ordinanza presidenziale istruttoria. Detto accertamento, sulla base di un giudizio tecnico non inficiato da profili di sviamento apprezzabili in sede giurisdizionale, ha escluso che durante il periodo in contestazione i ricorrenti siano stati sottoposti ad un apprezzabile livello di assorbimento, livello desunto in applicazione del criterio di dose massima ammissibile ora stabilito dal d.lgs. n. 230/1995 (v.si verbale del 17.1.2002 in atti di causa). Si deve soggiungere, per un verso, che l erroneità dei dati rilevati non è suffragata da sufficienti elementi di prova; e, sotto altro aspetto, che il parametro di 6000 micro sievert di dose annua ammissibile, stabilito dall allegato III del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, costituisce parametro di riferimento anche per le fattispecie pregresse, oltretutto peggiorativo rispetto a quello a suo tempo fissato dal D.M. 6 giugno 1968. Ne consegue la non ricorrenza di tutte le condizioni stabilite dall art. 120, V comma, del D.P.R. n. 384/1990 per il rivendicato diritto alla maggiore indennità di L. 200.000 mensile ed al congedo aggiuntivo. 3. L appello deve in definitiva essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, respinge l appello. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.V -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: 3

Emidio FRASCIONE PRESIDENTE Giuseppe SEVERINI Cesare LAMBERTI Aldo FERA Francesco CARINGELLA Est. ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Francesco CARINGELLA f.to Emidio FRASCIONE DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 08.01.2009 (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi 4

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