REGOLAMENTO DEL COMPARTO COMMERCIALE DELLA SALA (Delibera n.45 del 30/03/2009 esecutiva dal 17/04/2009)



Documenti analoghi
ai sensi dell art. 26 del vigente Regolamento comunale per il commercio nella Città di Prato: attività di vendita in sede fissa

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MERCATINO PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANALI

PIANO COMMERCIALE COMUNALE

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A

NORME PER L INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2015

COMUNE DI Settimo Milanese (Provincia di Milano) CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E SALA SCOMMESSE

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

Regolamento per la concessione di contributi in conto interesse alle imprese dei settori artigianato, commercio e turismo

COMUNE DI PERO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA TEMPORANEE NEL PERIODO DI EXPO 2015 INDICE

COMUNE DI GROTTAMMARE

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Art. 1 Svolgimento. Art. 3 Circolazione pedonale e veicolare

COMUNE DI CINTE TESINO Provincia di Trento

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

Disposizioni per favorire l accesso dei giovani all agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI DI CONSUMO AD USO DOMESTICO

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE N.

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL USO DI SALE E SPAZI ESTERNI DEL CENTRO AGRICOLO COMMERCIALE E MERCATO ZOOTECNICO DI VILLA POTENZA

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa

Comune di Borgio Verezzi Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CESSIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO PROGETTO METANO

Art. 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n. 3

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI BEVANDE (art 42 bis L.R , n. 28)

CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E

Comune di Avigliana. Disciplinare

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

LR Lombardia 3/4/00 n.22 art.1 BU 07/04/2000 n. 14 Oggetto ed ambito di applicazione. Oggetto ed ambito di applicazione

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Comune di Cenate Sotto PGT Piano dei servizi 6 settembre 2012

2. SOGGETTI BENEFICIARI

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI MONTI PROVINCIA OLBIA - TEMPIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN OCCASIONE DI FESTE O ALTRE MANIFESTAZIONI

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR

REGOLAMENTO PARTICOLARE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACQUISTO AREA PRODUTTIVA ZONA ARTIGIANALE / INDUSTRIALE DI PANNELLIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO

attività commerciali vendita della stampa quotidiana e periodica modello 2_15_05

REGOLAMENTO COMUNALE PER

Città di Castiglione delle Stiviere

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari

ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.

In ogni caso il sabato gli stand sono assegnati solo dalle ore 14 alle ore

5Regolamento Generale AF L artigiano in Fiera Centro Assistenza CNA Liguria

Il Ministro delle Attività Produttive

1. Motivazioni della richiesta

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI RICORRENTI

BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER:

Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario. Al Comune di REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco

COMUNE DI TARQUINIA Provincia di Viterbo

Sportello Unico per l'edilizia e le Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE POSTI AUTO AI RESIDENTI

COMUNE DI SINNAI (PROVINCIA DI CAGLIARI)

6 Bollettino PSR Pag. 1

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Transcript:

COMUNE DI PISTOIA REGOLAMENTO DEL COMPARTO COMMERCIALE DELLA SALA (Delibera n.45 del 30/03/2009 esecutiva dal 17/04/2009) Art. 1 - Definizione e delimitazioni territoriali del comparto 1. Il Comparto della Sala è una zona ad elevata densità commerciale meritevole di particolare tutela. 2. Per Comparto della Sala si intende l area commerciale localizzata nell insieme delle vie e piazze all interno del perimetro costituito da: piazza Duomo, via Roma, via Cavour, via Buozzi e via degli Orafi, comprendente le seguenti piazze e strade: piazza della Sala piazzetta dell Ortaggio piazzetta Romana via S. Anastasio vicolo del Cacio via Castel Cellesi sdrucciolo dei Cipollini via Dante de Petri via de Fabbri vicolo dei Fuggiti via del Giglio via del Lastrone via della Nave via Romana via di Stracceria. Art. 2 - Limitazioni insediative alle attività ai sensi dell art.98 della Legge Regionale n.28 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche 1. Nell intero Comparto non possono essere iniziate attività ritenute incompatibili con l esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della zona storica più antica della città. In particolare sono incompatibili le attività che, attraverso l installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi, snaturino ed alterino l aspetto insediativo caratteristico del Comparto. Inoltre, pur nel rispetto del principio della multiculturalità, al solo fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo, sono incompatibili gli insediamenti commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che per tipologia, arredi e specialità facciano espresso riferimento a culture diverse da quella locale. Sono inoltre incompatibili tutte le attività che possono presentare aspetti di pericolosità per l incolumità pubblica e che non si conciliano con la caratteristica di assoluta pedonalizzazione dell area per la loro forte attrazione di traffico o perché comportano frequenti soste veicolari all ingresso degli esercizi.

2. Allo scopo di differenziare le caratteristiche delle imprese localizzate in piazza della Sala e Piazza Ortaggio da quelle operanti nelle altre zone del Comparto, è riconosciuta la vocazione prevalentemente alimentare di dette piazze. Sono comunque da ritenersi compatibili: le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come meglio definite al successivo articolo 4; le attività commerciali e artigianali sia di produzione che di servizio riconducibili alla tradizione culturale ed artistica locale; le attività commerciali di erboristeria, di piante e fiori, di libri, cartolibreria e simili. 3. Sono considerate appartenenti alla Piazza della Sala e Piazza dell Ortaggio, quindi soggette alle limitazioni indicate nel precedente secondo comma, tutte le attività che godono di vetrine o affacci sulle piazze stesse, anche se con l ingresso dell esercizio dalle vie limitrofe 4. Sono incompatibili con il tessuto insediativo del Comparto le seguenti attività commerciali o di servizi: qualunque forma di vendita all ingrosso e esercizi al dettaglio di media e grande distribuzione; la vendita di materie prime tessili, stracci e cascami, prodotti chimici e quant altro riferibile ad attività per l industria; vendita di materiali e componenti per l edilizia, pavimenti, rivestimenti, articoli idro-termosanitari, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili; vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l industria, il commercio, l agricoltura e l artigianato, nonché i loro ricambi ed accessori; depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere; l esposizione e la vendita di autoveicoli, moto, camper, roulotte e simili, di imbarcazioni e motori marini, loro materiali di ricambio ed accessori, oli lubrificanti e qualunque altro articolo da installare sui veicoli in genere; la vendita di combustibili per uso domestico in genere, di gas liquido in bombole, kerosene, ecc. e relative apparecchiature; - la vendita di apparecchi inerenti la telefonia; - gli Internet Point, se non all interno di esercizi di somministrazione; - gli sportelli bancari L insediamento delle altre attività commerciali o di servizi è comunque subordinato al parere di cui al successivo art.9 5. Sono inammissibili nel Comparto, ancorché compatibili con il tessuto insediativo, le seguenti attività artigianali: officine di riparazione per auto o moto, carrozzerie, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi ed autorimesse; laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali; - attività non compatibili con i vigenti regolamenti comunali. 2/5

Art. 3 - Caratteristiche degli esercizi commerciali 1. In tutto il Comparto gli esercizi commerciali e artigianali devono mantenere sia all interno che all esterno le caratteristiche storico/architettoniche proprie della zona. In occasione di trasformazione dell immobile, e/o degli arredi interni delle botteghe storiche e di tradizione, che abbia il fine di tutelare o ripristinare tali caratteristiche, possono essere concessi incentivi economici, anche attraverso stanziamento di risorse, stabilite in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, reiterabile per più di un esercizio. 2. Le attività commerciali in sede fissa e quelle artigianali possono essere autorizzate ad utilizzare le superfici esterne per l esposizione e la vendita dei prodotti. L occupazione degli spazi deve comunque avvenire in adiacenza del locale ed in corrispondenza della propria facciata. Le autorizzazioni all occupazione di spazi esterni sono rilasciate previo accertamento della compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, di sicurezza e di viabilità. Nel determinare la superficie e le dimensioni degli spazi da autorizzare, si tiene conto della necessità di assicurare, oltre alla libera circolazione dei flussi pedonali e all eventuale transito di mezzi di soccorso e di carico/scarico delle merci, l armonica convivenza con tutte le altre attività del comparto e, in particolare, per Piazza della Sala e Piazza dell Ortaggio, l ordinato svolgimento del commercio su aree pubbliche nei posteggi assegnati. Art. 4 - Somministrazione di alimenti e bevande 1. Sono ritenuti incompatibili le attività di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a modalità organizzative quali fast food, self-service e comunque quelle attività di somministrazione che per il loro modo di proporsi, per la loro immagine e per l erogazione del servizio non siano coerenti con il tessuto tradizionale del Comparto. 2. Gli esercizi di somministrazione possono essere autorizzati ad utilizzare superfici esterne al locale per tutto il periodo dell anno purché non siano di intralcio all attività ambulante di Piazza della Sala e di Piazzetta dell Ortaggio. In concomitanza con gli orari del mercato è concessa una superficie massima di mq.25, a condizione che siano rispettate le norme di cui all art.50 del Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti, l art. 20 e seguenti del codice della strada e le norme igienico-sanitarie. Gli arredi esterni sono consentiti previa presentazione di un progetto organico esaminato dalla conferenza di cui al successivo art. 9 - in cui dovranno essere puntualmente precisati i materiali, i colori e le tipologie degli stessi allegando documentazione fotografica. Medesimo progetto deve produrre il titolare che intenda rinnovare gli arredi per le occupazioni già autorizzate. La superficie per l occupazione esterna deve essere adiacente al fabbricato sede dell esercizio. Art. 5 - Commercio su aree pubbliche 1. Allo scopo di rafforzare il ruolo storico di mercato prevalentemente alimentare di Piazza della Sala e di Piazza dell Ortaggio, la tipologia dei prodotti che possono essere venduti su aree pubbliche viene limitata alle seguenti voci merceologiche: prodotti alimentari non confezionati; prodotti ortofrutticoli freschi, conservati e comunque preparati; piante e fiori e prodotti di erboristeria. 2. Nelle due piazze principali, in piazzetta Romana e nelle altre vie del Comparto può essere autorizzato lo svolgimento di iniziative commerciali, espositive, di spettacolo, culturali e promozionali, di valorizzazione delle tipicità agroalimentari del territorio pistoiese e toscano in genere. 3/5

Art. 6 - Posteggi di vendita 1. L area della Piazza della Sala è destinata al mercato quotidiano, l area di Piazza dell Ortaggio al mercato bisettimanale dei produttori agricoli, nei giorni di mercoledì e sabato. Per quotidiana ai fini del presente articolo si intende la presenza per almeno cinque giorni alla settimana. Entrambi i mercati non si effettuano i giorni festivi. Nel caso in cui il recupero di edizioni del mercato bisettimanale di Piazza del Duomo, o lo svolgimento di mercati ordinari o straordinari, cadano in giorno festivo, il Sindaco può disporre lo svolgimento dei mercati del Comparto negli stessi giorni. I titolari di posteggi di ampiezza uguale od inferiore a mq. 6 possono operare con frequenza inferiore a quella quotidiana. I giorni di presenza saranno definiti con successivo atto dirigenziale. 2. La superficie massima utilizzabile in piazza dell Ortaggio per le attività indicate nel comma seguente è di mq. 275. Agli effetti del presente comma è considerata superficie utilizzata per attività commerciale l intera area perimetrale comprendente i posteggi e le superfici di divisione e/o di scorrimento fra i posteggi medesimi. La superficie massima utilizzabile in piazza della Sala escluse le superfici di scorrimento per i posteggi di cui al successivo comma 3 è di mq. 188. 3. Nel Comparto sono previsti complessivamente 24 posteggi su aree pubbliche: - n 1 di mq 10 in via Dante de Petri per la vendita di prodotti di piccola pelletteria - n 9 in Piazza della Sala di superficie massima di 18 mq - n 4 in Piazza della Sala di superficie massima di 6 mq - n.1 in Piazza della Sala di superficie massima di 2 mq riservato ai soggetti portatori di handicap in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3-4 della legge 104/1992 e s.m.; - n 8 in Piazza dell Ortaggio, riservati a produttori agricoli in applicazione della legge 9/2/1963, n. 59 e del D.Lgs.vo n.228/2001 - n 1 in Piazza dell Ortaggio riservato al commercio su aree pubbliche da considerarsi ad esaurimento, dove per esaurimento si intende la soppressione del posteggio se reso libero dal titolare. La cessione del posteggio è consentita solo a favore di produttori agricoli. 4. I posteggi in cui l attività viene esercitata in Piazza della Sala con frequenza quotidiana possono essere assegnati, fino ad un massimo di due, anche per la vendita dei propri prodotti da parte dei coltivatori diretti di cui alla legge 59/1963 e al D.Lgs.vo n.228/2001, a condizione che vengano rispettate tutte le norme regolanti le attività della stessa tipologia, compresi l orario, il calendario e gli elementi di vincolo per le strutture previsti al successivo art. 7 Art.7 - Elementi di vincolo per le strutture di vendita per il commercio su aree pubbliche 1. Viene esclusa la vendita organizzata con autoveicoli e/o caravan per contrasto con gli aspetti insediativi caratteristici del Comparto. 2. Con proprio specifico provvedimento l Amministrazione comunale definisce le caratteristiche delle strutture sia espositive che di vendita nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie a cui tutte le attività del comparto dovranno conformarsi. 4/5

Art. 8 - Orari di attività e di accesso al comparto. 1. L occupazione delle aree per il commercio su aree pubbliche nel comparto commerciale della Sala è consentita nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 20.00, con esclusione dei mesi di Luglio e Agosto in cui l occupazione delle aree deve terminare alle ore 14.30. L orario di vendita ha una durata minima rispettivamente di sette e cinque ore. Gli orari di cui al presente comma possono essere variati per particolari esigenze o in occasione di determinati eventi con specifico provvedimento amministrativo. 2. L accesso dei veicoli all area è disposto con successivo provvedimento amministrativo che consideri le esigenze degli operatori del commercio, sia in sede fissa che ambulante, delle attività di somministrazione e dei residenti. Art. 9 - Iter procedurale 1. Le dichiarazioni di inizio attività relative alle attività artigianali, al commercio, ai servizi o alla somministrazione di alimenti e bevande, sia nuove, sia in caso di subentro, ristrutturazione o trasformazione, devono essere accompagnate da una relazione tecnica che riguardi sia la tipologia di vendita, di servizio o di somministrazione, sia le strutture interne ed esterne dell esercizio, nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento. Su tali comunicazioni è espresso un parere vincolante da una conferenza di Servizi indetta, ai sensi degli artt. 6 e 14 della L. n 241/1990, dal responsabile del procedimento, per valutare gli interessi pubblici coinvolti relativi alla regolazione commerciale, all impatto urbanistico ed a quelli storico-architettonici e culturali. Il responsabile del procedimento, a titolo consultivo, può invitare alla conferenza di Servizi consulenti esterni, associazioni di categoria, esperti, senza oneri aggiuntivi per l Amministrazione. Art. 10 - Sanzioni 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste da leggi statali, leggi regionali e regolamenti locali, destinate alla protezione di beni giuridici diversi da quelli attinenti al decoro del Comparto, le violazioni alle norme del presente regolamento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 ad 500; nei casi di reiterazione della violazione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n 689, l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore propone al competente ufficio di settore la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni pertinenti il suolo pubblico. I contravventori, inoltre, sono obbligati al ripristino delle condizioni preesistenti dei manufatti, se alterati. Art. 11 - Norme transitorie e finali 1. Tutte le occupazioni di aree pubbliche, compreso il posizionamento dei posteggi del mercato quotidiano e bisettimanale, possono essere modificate eccezionalmente dall Amministrazione con proprio atto motivato da esigenze di sicurezza, viabilità e di sviluppo complessivo del comparto, sia sotto il profilo commerciale che di promozione turistica e culturale. 5/5