LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL GOVERNO MONTI TUTTE LE NOVITÀ DELLA NORMATIVA AMBIENTALE 2011/2012



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LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL GOVERNO MONTI TUTTE LE NOVITÀ DELLA NORMATIVA AMBIENTALE 2011/2012 1

INTRODUZIONE NORMATIVA 2

Le novità più rilevanti in tema di gestione dei rifiuti 1. D.lgs. 205 del 2010 IV correttivo rifiuti, recepimento direttiva 2008/98/CE 2. Introduzione e relative modifiche del SISTRI (v. infra) 3. D.lgs. 121/2011 recepimento direttiva 2008/99/CE sulla Tutela penale dell ambiente 4. Interventi del Governo Monti: 1. Manovra Salva Italia, d.l. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con l. 214 del 22 dicembre 2011 2. Decreto Liberalizzazioni n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con legge n. 27 del 24 marzo 2012 3. Decreto Ambiente n. 2 del 25 gennaio 2012 convertito con legge n. 28 del 24 marzo 2012 4. Decreto Semplificazioni n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012 5. Decreto Semplificazioni Tributarie, n. 16 del 2 marzo2012 convertito con legge n. 44 del 26 aprile 2012 5. Decreto Crescita n. 82 del 2012, convertito con legge 134 del 2012 Sospensione del SISTRI 6. DM 161 del 2012 terre e rocce 7. Ddl 4240 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di modifica del TUA (sfalci e potature, miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, autorizzazioni, scarichi, etc.) (esame alla Camera) 3

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI DECRETI MONTI MANOVRA SALVA ITALIA: DECRETO LEGGE N. 201/2011 CONVERTITO CON LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011 Art. 14: Art. 40: Tariffa Modifica art. 195 sull assimilazione dei rifiuti Modifica articolo sulle bonifiche (242 TUA) Semplificazioni per estetiste, parrucchiere. Etc. DECRETO LIBERALIZZAZIONI, N. 1/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 27 DEL 24 MARZO 2012 Art. 25: SSPL e gestione dei rifiuti urbani Art. 26: Imballaggi Art. 48: Norme in materia di dragaggi Art. 49: Utilizzo terre e rocce da scavo DECRETO AMBIENTE, N. 2/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 28 DEL 24 MARZO 2012 Art. 1: Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania Art. 1-Bis: Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania Art. 2: Disposizione in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci Art. 3: Interpretazione autentica dell art. 185 4

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI DECRETI MONTI DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 5/2012, CONVERTITO CON LEGGE N. 35 DEL 2012 Art. 23: Autorizzazione Unica Ambientale per PMI Art. 24: Modifiche TUA agli artt. 6 - VAS 10 - VAS 29-decies - AIA 194 - trasfrontaliero 216-bis oli usati 228 - PFU 242 - bonifiche 268 - Emissioni 281 - Emissioni Art. 28: modifiche alla movimentazione aziendali dei rifiuti e al deposito temporaneo per gli imprenditori agricoli DECRETO SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE N. 16/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 44 DEL 26 APRILE 2012 Allegato: soppresso il periodo sul trasfrontaliero inserito dal decreto semplificazioni DECRETO CRESCITA, N. 82 DEL 2012, CONVERTITO CON LEGGE 134 DEL 2012 Sospensione SISTRI 5

IL DECRETO SALVA ITALIA L. 22 dicembre 2011 n. 214 di conversione del d.l. 6 dicembre 2011 (I) TRACCIABILITÀ (II) ASSIMILAZIONE 6

(I) TRACCIABILITÀ 7

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ Art. 40, co. 8 In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103*: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. 8

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ Art. 40, co. 8 L obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalita idonee all effettuazione del relativi controlli cosi come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita di cui al presente comma. 9

MA QUESTI SOGGETTI, IN QUANTO PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI, SARANNO OBBLIGATI SISTRI Hanno l obbligo di iscriversi? Hanno l obbligo di pagare i contributi? A tal proposito Confartigianato ha chiesto chiarimenti al Ministero 10

(II) ASSIMILAZIONE 11

Art. 184 LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 2 COMMA: SONO RIFIUTI URBANI b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) [luoghi adibiti ad uso di civile abitazione], assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) 12

Art. 198, comma 2, lettera g) COMPETENZE DEI COMUNI 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare: g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d). [c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;] 13

Art. 195, comma 2, lettera e) COMPETENZE DELLO STATO (lettera così modificata dall'art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009, poi dall'art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011) pre-riforma riforma salva Italia post-riforma salva Italia e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani; 14

Art. 195, comma 2, lettera e) COMPETENZE DELLO STATO (lettera così modificata dall'art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009, poi dall'art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011) pre-riforma riforma salva Italia post-riforma salva Italia A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 [150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 000 abitanti;]. 15

Art. 195, comma 2, lettera e) COMPETENZE DELLO STATO (lettera così modificata dall'art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009, poi dall'art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011) pre-riforma riforma salva Italia post-riforma salva Italia Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani; 16

ATTENZIONE! La norma delineava precisi confini entro i quali i Comuni, poi, potevano decidere di operare l assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri comunque imposti dall art. 195. Cosa significa? Possono essere quindi assimilati? 17

IN ATTESA DELL EMANAZIONE DI DETTO DECRETO LA L. 296 DEL 2006 (FINANZIARIA 2007) ALL ART. 1 COMMA 184, HA STABILITO CHE Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto 152 del 2006, e successive modificazioni, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. D), e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997. 18

MA Si ricorda che anche il Decreto Ronchi su questo punto era rimasto privo della prevista normativa regolamentativa, Infatti all art. 57 1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. 19

Ciò comporta che il Decreto Ronchi fa riferimento ai criteri contenuti nella delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 Pertanto, al momento, possono essere assimilati ai rifiuti urbani solo i rifiuti speciali individuati nei regolamenti comunali secondo i criteri di cui al punto 1.1.1. della delibera citata 20

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 1.1. Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani. Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, l'assimilabilità dei rifiuti derivati da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 268 a 298 del Testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. 21

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. se rispettano le seguenti condizioni: a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet; accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere 22 d'aria e copertoni;

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 23

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di princìpi attivi. b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani. c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica. 24

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 1.1.2. I rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, possono essere smaltiti in impianti di trattamento di rifiuti urbani diversi da quelli d'incenerimento se rispettano le seguenti condizioni: a) il loro impiego non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani; b) sia stata verificata la loro compatibilità tecnologica in funzione dello specifico impianto di trattamento. Nel caso si tratti di impianti di compostaggio, resta ferma l'esigenza che il composto prodotto possegga tutti i requisiti fissati al paragrafo 3.4. del presente provvedimento. Nel caso in cui i rifiuti sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o polielorodibenzofurani, non possono essere smaltiti negli impianti di cui trattasi se preventivamente non sottoposti ad adeguate operazioni di bonifica. 25

Segnalazione AGCM AS922 - CRITERI DI ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI AL MINISTERO DELL AMBIENTE 29.03.2012 l assimilazione dei rifiuti speciali provenienti da attività industriali/artigianali/commerciali è suscettibile di determinare rilevanti squilibri concorrenziali, atteso che le amministrazioni comunali tenderebbero ad ampliare il novero dei rifiuti assimilati. Conseguenza Di tale processo è la sottrazione dal gioco concorrenziale di tipologie di rifiuti speciali, le cui attività di raccolta e smaltimento dovrebbero essere lasciate agli operatori attivi nella gestione dei rifiuti speciali sulla base di rapporti contrattuali con i produttori di questi. Tenuto conto di ciò, nelle conclusioni di una Indagine Conoscitiva, l Autorità aveva raccomandato alle istituzioni competenti una seria riconsiderazione dell istituto della c.d. assimilazione, nell attesa delle determinazioni generali previste dalla normativa vigente, ossia del decreto di cui all articolo 195, comma 2, del Decreto Legislativo n.152 152/06 06. Ciò premesso, sulla base di quanto segnalato, perdurerebbe la prassi di molte amministrazioni comunali di estendere il perimetro dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani; siffatta prassi, peraltro, potrebbe essere implementata anche nell ambito delle delibere quadro di cui articolo 4 del D.L. n. 138/11. In tale contesto, l Autorità intende formulare l auspicio che si possa addivenire alla formulazione dell atto ministeriale previsto dall articolo 195, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/06 06, che stabilisca in maniera univoca i criteri per l assimilabilità ai rifiuti urbani, al fine di definire gli ambiti di discrezionalità delle amministrazioni comunali nell individuare quantità e qualità delle tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti urbani, così come previsto dall articolo 198, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo n. 152/06 06. 26

Corte Cassazione, 13 giugno 2012, n. 9631 La delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani deve individuare il limite quantitativo dei rifiuti prodotti, altrimenti non è valida per esigere la Tarsu. Nel caso di specie, si erano indicate nel regolamento comunale le sostanze assimilabili ai rifiuti urbani, senza specificazione dei limiti quantitativi. Occorre, invece, l indicazione anche dei limiti quantitativi, al fine di garantire l adeguatezza del servizio di smaltimento dei rifiuti, arginando la tendenza municipale ad ampliare la possibilità di tassazione delle superfici, sostenuta da ragioni connesse al gettito del tributo. 27

IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI L. 27 del 2012 del d.l. n. 1 del 2012 (i) IMBALLAGGI (ii) TERRE E ROCCE 28

(i) IMBALLAGGI 29

1. PRODUTTORI ED UTILIZZATORI ART. 221 OBBLIGHI DELLA RIPRESA DEGLI IMBALLAGGI USATI E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI E ORGANIZZAZIONE IN CONSORZI O AUTORGANIZZAZIONE 3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull intero territorio nazionale; [MODIFICATO DAL DECRETO LIBERALIZZAZIONI N. 1/2012 CONVERTITO CON LEGGE 27/2012 2012] b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6. 30

1. PRODUTTORI ED UTILIZZATORI ART. 221 CONFERIMENTO IMBALLAGGI USATI SECONDARI E TERZIARI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). [NON ESISTE PIÙ! ELIMINATO DALLA MANOVRA SALVA ITALIA] 31

(i) TERRE E ROCCE 32

L art. 39, comma 4, così come modificato dall art. 49 del Decreto Liberalizzazioni n. 1/2012 convertito con legge n. 27 del 24 marzo 2012, del d.lgs. 205/2010 ha stabilito che: Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, e' abrogato l'articolo 186. 33

Art. 49 del Decreto Liberalizzazioni n. 1/2012 convertito con legge n. 27 del 24 marzo 2012 1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186». 1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 34

IL DM N. 161 DEL 2012 è STATO FINALMENTE PUBBLICATO IN GU DEL 21 SETTEMBRE 2012 VEDIAMO ALCUNE DELLE PIÙ RILEVANTI NOVITÀ 35

Ci sono delle nuove definizioni a. «opera opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato; c. «riporto riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente Regolamento; d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9; e. «suolo/sottosuolo suolo/sottosuolo»: il suolo e' la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;

Ci sono delle nuove definizioni f. «autorità competente»: e' l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, e' l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; g. «caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo»: attivita' svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita' ambientale dei materiali da scavo in conformita' a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2; h. «Piano di Utilizzo»: il piano di cui all'articolo 5 del presente Regolamento; i. «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui puo' essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti; l. «sito sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale; m. «sito di produzione»: uno o piu' siti perimetrati in cui e' generato il materiale da scavo; 37

Ci sono delle nuove definizioni n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo e' utilizzato; o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo e' temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione; p. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell'allegato 3; q. «proponent proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo; r. «esecutore esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo. 38

NB: NORMALE PRATICA INDUSTRIALE ALLEGATO 3 Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali puo' essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. [ ]. Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni piu' comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, [ ]; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, [ ]; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. [ ] 39

AMBITI DI APPLICAZIONE E DI ESCLUSIONE art. 3 1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. 40

CONDIZIONI art. 3 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e' un sottoprodotto [ ], il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti: a) il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformita' al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale e' stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) il materiale da scavo e' idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3; d) il materiale da scavo, per le modalita' di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualita' ambientale di cui all'allegato 4. 2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e' comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo. [ ] 41

PIANO DI UTILIZZO art. 4 Presentato all autorità competente almeno 90 gg prima dell inizio dei lavori dell opera; Se è necessaria la VIA, deve essere presentata prima dell espressione del parere sulla stessa; Il Legale rappresentante attesta la presenza dei requisiti di cui all art. 3; L autorità può chiedere in un unica soluzione entro 30 gg dalla presentazione del piano delle integrazioni alla domanda; Verifica delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); L Autorità può chiedere il parere dell ARPA; Entro 90 giorni l Autorità approva il piano; Il piano di utilizzo ha una durata di validità oltre la quale cessano i suoi effetti; L inizio del lavori deve avvenire salvo deroghe entro due anni dalla presentazione del piano, altrimenti si applica la normativa sui rifiuti. Sono previste delle deroghe in situazioni di emergenza (art. 5) 42

IL TRASPORTO art. 11 1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato e' accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 6. 2. La documentazione di cui al precedente comma e' predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente. 3. La documentazione di cui al comma 1 e' equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di trasporto prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni. 43

LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO art. 12 1. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformita' al Piano di Utilizzo e' attestato dall'esecutore all'autorita' competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' [ ], in conformita' all'allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato. 2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). 3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 e' conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed e' resa disponibile in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta. 4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validita'. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. 5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'autorita' competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. 44

DISPOSIZIONI TRANSITORIE art. 15 1. 1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quella prevista dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali e' in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica. 2. [ ] 45

L articolo 186 è quindi abrogato! 46

IL DECRETO AMBIENTE L. 28 del 2012 di conversione del d.l. 2 del 2012 (I) LE ESCLUSIONI 47

(I) LE ESCLUSIONI 48

Esclusioni ART. 185 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 49

d) i rifiuti radioattivi; Esclusioni e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 50

Esclusioni art. 185, comma 3 Sono esclusi anche i sedimenti spostati all interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532 532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 51

Esclusioni art. 185, comma 4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) [definizione di rifiuto], 184-bis sottoprodotto] [sottoprodotto e 184-ter EOW]. [EOW 52

Art. 3 Decreto Ambiente n. 2/2012 convertito con legge n. 28 del 24 marzo 2012 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto [ ] 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. 53

Art. 3 Decreto Ambiente n. 2/2012 convertito con legge n. 28 del 24 marzo 2012 DEFINIZIONE 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 54

MATERIALI DI RIPORTO DEFINITI DALL ALLEGATO 9 DEL REGOLAMENTO SU TERRE E ROCCE I riporti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attivita' quali attivita' di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. In particolare, i riporti sono per lo piu' una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondita' variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attivita' quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonche' formazione di terrapieni. Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantita' massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci. 55

Art. 26 Ddl 4240 propone delle modifiche alla recente novità Com è ora 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. Come potrebbe essere 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 [ELIMINATO], utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei,, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali da demolizione. 56

Art. 26 Ddl 4240 propone delle modifiche alla recente novità Com è ora 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Come potrebbe essere 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all art. 49 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 [DL LIBERALIZZAZIONI], le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 57

Art. 4 Ddl 4240 -B Modifica all art. 185 in materia di sfalci e potature la lettera f) dovrebbe essere sostituita dalla seguente f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicolture; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana 58

CONFRONTIAMOLI D.LGS LGS. 152/006 VIGENTE f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana. D.LGS LGS. 152/2006 2006 COME ESSERE MODIFICATO POTREBBE f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicolture; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana 59

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI L. 35 DEL 2012 di conversione del d.l. n. 5 del 2012 I. LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA II. IL TRASFRONTALIERO 60

AUTORIZZAZIONE UNICA PMI 61

DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 5/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 35/2012 ART. 23 [ ], al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, [ ], il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [ ], volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 62

DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 5/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 35/2012 ART. 23 2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme [9 agosto 2012], anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. 63

Il Consiglio dei Ministri, venerdì 14 settembre, si è pronunciato in materia di Autorizzazione Unica Ambientale ed ha approvato, in esame preliminare, il regolamento che disciplina l AUA e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Ora, si attendono i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari 64

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA AUA 1) è rilasciata da un unico ente [Sportello Unico per le attività produttive] e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale; 2) il procedimento di rilascio dell autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell impresa e al settore di attività, sull esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese; 3) è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l esercizio dell attività può proseguire sulla base dell autorizzazione precedente. 65

TRASPORTO TRASFRONTALIERO 66

ART. 194, COMMA 3 MODIFICATO DALL ART. 24 DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 5/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 35 DEL 4 APRILE 2012, POI ELIMINATO DALL'ART. 9, COMMA 3-TERDECIES, LEGGE N. 44 DEL 26 APRILE 2012 DECRETO SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE 3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all Albo nazionale gestori ambientali di cui all articolo 212. L iscrizione all Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza [comma prima inserito poi eliminato!!!] 67

LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI il problema del regime transitorio 68

LA STORIA DELLE NORME SUL SISTRI 69

DM 17.12.2009 DM 15.2.2010 DM 9.7.2010 DM 28.9.2010 DM 22.12.2010 LA NORMATIVA IN TEMA DI SISTRI DECRETO 18 FEBBRAIO 2011, N. 52, PUBBLICATO SULLA GU DEL 26 APRILE 2011- TESTO UNICO SISTRI L. 106 DEL 2011 DI CONVERSIONE DEL DECRETO SVILUPPO 70/2011: PROROGA PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI CHE HANNO FINO A 10 DIPENDENTI 70

LA NORMATIVA IN TEMA DI SISTRI D. L. 138 DEL 2011- ABROGAZIONE SISTRI D.LGS. 121/2011: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE LEGGE DI CONVERSIONE N. 148 DEL 2011- REINTRODUZIONE DEL SISTRI CON PROROGA AL 9 FEBBRAIO 2012 DM 12 NOVEMBRE 2011: PROROGA TERMINI DICHIARAZIONE SISTRI DECRETO MONTI: 201 DEL 2011 CONVERTITO CON L. 214 del 22 DICEMBRE 2011 MODIFICHE AI SOGGETTI OBBLIGATI DPCM 23.12.11: nuovo MUD 71