ALLEGATI. del REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE

Documenti analoghi
Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2006 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 213/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2005 DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 584/2008 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2005 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043211/04 ANNEX 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 1086/2011 DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043211/04.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

STUDIO DI RIFERIMENTO SULLA DIFFUSIONE DELLA SALMONELLA TRA GLI ESEMPLARI DI POLLI DA INGRASSO di GALLUS gallus NELL UE

3. L indagine coprirà un periodo di un anno a partire dal 1 o ottobre 2005.

[notificata con il numero C(2006) 4308] (2006/662/CE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

LINEE GUIDA. Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle Galline Ovaiole della specie Gallus gallus

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

002a. Codice allevamento: 002b. Ragione sociale dell allevamento: Nome e cognome del veterinario prelevatore. Telefono del veterinario prelevatore

Campionamento di matrici alimentari e ambientali in autocontrollo

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

9/11/2018

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 luglio 2015 (OR. en)

Protocolli di campionamento degli alimenti e delle superfici Giuliana Blasi IZS Umbria e Marche

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/734/UE)

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

(Testo rilevante ai fini del SEE)

in G.U.C.E. n. 52 del sommario REG CEE 178_10 Pag: 1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Regolamento 13 novembre 2012, n. 1063/2012/Ue

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

EU RL Lm - Linee guida in materia di campionamento nelle aree di trasformazione alimentare e attrezzature per la ricerca di Listeria monocytogenes

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 giugno 2015 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 39 final ANNEXES 1 to 5.

L 303/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

ALLEGATI. della proposta di. Regolamento

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE SALUTE & TUTELA DEL CONSUMATORE

Alcune problematiche riguardanti le produzioni intensive: impiego di mangimi prodotti industrialmente, favorenti la distribuzione di microrganismi sap

Raccomandazione n. 54/04/COL del 30 marzo 2004.

Salmonella Gallus gallus

REGOLAMENTO (UE) N. 178/2010 DELLA COMMISSIONE

Ministero della Difesa

VALUTAZIONE DEL POTERE BATTERICIDA (SANIFICANTE 10)

Ristorazione scolastica e collaborazione tra Comuni e. Istituto Zooprofilattico

REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2012 DELLA COMMISSIONE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

ALLEGATI. della DECISIONE DELEGATA (UE) /... DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

1) all articolo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

PRELIEVO DI TAMPONI SU SUPERFICI E CARCASSE SOMMARIO

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI NEGLI AVICOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie Gallus gallus anno 2013

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

ALLEGATI. del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE

ISTRUZIONE OPERATIVA

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

ALLEGATI. del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D038826/02.

REGOLAMENTO (CE) N. 401/2006 DELLA COMMISSIONE

VALUTAZIONE CONTRIBUTI PERCEPITI

IO 09 Istruzioni per il Campionamento Carcasse (Rev.2 del 01/18 Riservatezza: R-3)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'unione sull'armonizzazione)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee COMMISSIONE

DECRETO 5 marzo 2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE

RORY 140 x 70 cm 140 x 80 cm

PANAREA. 170 x 70 cm 170 x 75 cm VERSIONE

ISTRUZIONE OPERATIVA CAMPIONAMENTO ALIMENTI

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Verbale di collaudo nr.: Data: Johann Berghofer GmbH & Co Bergwerkstraße Schwaz

REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2002 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 29 aprile 2004

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell Unione sull armonizzazione)

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 209/2013 DELLA COMMISSIONE

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.2.2019 C(2019) 1016 final ANNEXES 1 to 4 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE che modifica i regolamenti (UE) n. 200/2010, (UE) n. 517/2011, (UE) n. 200/2012 e (UE) n. 1190/2012 della Commissione per quanto riguarda taluni metodi di analisi e di campionamento per la ricerca della Salmonella nel pollame IT IT

ALLEGATO I L'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 è così modificato: 1) al punto 2.2.2.1 sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e): "d) Nei pollai a gabbie in cui non si accumula una quantità sufficiente di deiezioni sui raschietti o sui pulitori dei nastri ai punti di scarico all'estremità dei nastri, si devono utilizzare almeno quattro tamponi di tessuto umidi di almeno 900 cm² per tampone, umidificati con diluenti adatti (ad esempio 0,8 % di cloruro di sodio, 0,1 % di peptone in acqua deionizzata sterile, acqua sterile o qualsiasi altro diluente approvato dall'autorità competente), per raschiare la superficie più grande possibile al punto di scarico di tutti i nastri accessibili dopo il loro utilizzo, assicurandosi che ciascun tampone sia coperto su entrambi i lati con materie fecali provenienti dai nastri, dai raschietti o dai pulitori dei nastri. e) Nei pollai a più livelli o nei pollai per polli ruspanti, in cui la maggior parte delle materie fecali è rimossa dal pollaio mediante nastri di scarico delle deiezioni, si preleva un paio di tamponi da stivale camminando nelle zone coperte da lettiera, in conformità alla lettera b), e si raccolgono a mano almeno 2 tamponi di tessuto umidi da tutti i nastri di scarico accessibili, in conformità alla lettera d)."; 2) al punto 3.1 è aggiunto il seguente punto 3.1.5: "3.1.5. Nel caso di un prelievo di tamponi di tessuto in conformità al punto 2.2.2.1, lettera d), o di un paio di tamponi da stivale e 2 tamponi di tessuto umidi in conformità al punto 2.2.2.1, lettera e), la composizione avviene conformemente al punto 3.1.3, lettera b)."; 3) al punto 3.2 il primo comma è sostituito dal testo seguente: "La rilevazione della Salmonella sppre è effettuata conformemente alla norma EN ISO 6579-1."; 4) il punto 3.4 è sostituito dal seguente: IT 1 IT

ALLEGATO II L'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011 è così modificato: 1) il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente: "2.2.1. Campionamento effettuato dall'operatore del settore alimentare a) Nei gruppi allevati in batteria vengono prelevati da tutti i nastri o raschietti del pollaio 2 150 grammi di feci naturalmente miste, che si sono accumulate sui raschietti o sui pulitori dei nastri, dopo aver fatto funzionare il sistema di rimozione delle deiezioni; nel caso però delle batterie senza raschietti o nastri vanno raccolti 2 150 grammi di feci miste fresche da 60 posti differenti sotto le gabbie nelle fosse di raccolta. Nelle batterie in cui non si accumula una quantità sufficiente di feci sui raschietti o sui pulitori dei nastri ai punti di scarico all'estremità dei nastri, si devono utilizzare almeno quattro tamponi di tessuto umidi di almeno 900 cm² per tampone per raschiare superficie più grande possibile al punto di scarico di tutti i nastri accessibili dopo il loro utilizzo, assicurandosi che ciascun tampone sia coperto su entrambi i lati con materie fecali provenienti dai nastri, dai raschietti o dai pulitori dei nastri. b) Nei granai o nei pollai per polli ruspanti vengono prelevate due paia di tamponi da stivali o calze. I tamponi da stivale utilizzati devono poter assorbire l'umidità in misura sufficiente. La superficie del tampone da stivale deve essere umidificata con diluenti idonei. I campioni devono essere prelevati camminando nel pollaio seguendo un itinerario che permetta il prelievo di campioni rappresentativi per tutte le parti del pollaio o del rispettivo settore. Il percorso includerà aree coperte di lettiera e da assi purché vi si possa camminare sopra in sicurezza, ma non zone al di fuori del pollaio nel caso di gruppi con accesso all'esterno. Il campione dovrà comprendere tutte le stie separate di un pollaio. Una volta ultimato il prelievo nel settore prescelto, i tamponi da stivale vanno rimossi con precauzione, in modo da evitare perdite di materiale aderente. Nei pollai a più livelli o per polli ruspanti in cui la maggior parte delle materie fecali è prelevata da nastri per l'asportazione delle deiezioni, si preleva un paio di tamponi da stivale camminando nelle zone coperte da lettiera e si raccoglie almeno un secondo paio di tamponi di tessuto umidi da tutti i nastri di scarico accessibili conformemente alla lettera a), secondo comma. I due campioni possono essere raggruppati per formare un unico campione per le analisi."; 2) al punto 3.1 è aggiunto il seguente punto 3.1.3: "3.1.3. Nel caso di un prelievo di tamponi di tessuto in conformità al punto 2.2.1, lettera a), secondo comma, la composizione avviene conformemente al punto 3.1.1."; 3) al punto 3.2 il primo comma è sostituito dal testo seguente: IT 2 IT

"La rilevazione della Salmonella sppre è effettuata conformemente alla norma EN ISO 6579-1."; 4) il punto 3.4 è sostituito dal seguente: IT 3 IT

ALLEGATO III L'allegato del regolamento (UE) n. 200/2012 è così modificato: 1) il punto 3.2 è sostituito dal seguente: "3.2. Metodo di rilevazione "La rilevazione della Salmonella spp. è effettuata conformemente alla norma EN ISO 6579-1."; 2) il punto 3.4 è sostituito dal seguente: IT 4 IT

Allegato IV L'allegato del regolamento (UE) n. 1190/2012 è così modificato: 1) il punto 3.2 è sostituito dal seguente: "3.2. Metodo di rilevazione "La rilevazione della Salmonella spp. è effettuata conformemente alla norma EN ISO 6579-1."; 2) il punto 3.4 è sostituito dal seguente: IT 5 IT