AMPLIATI I SERVIZI ON LINE DELL INPS: E ORA POSSIBILE INVIARE CON UN UNICO FILE FINO A 50 RICHIESTE DI VISITE MEDICHE PER CIASCUN DATORE DI LAVORO.

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N 24/2012 11 Giugno 2012 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. AMPLIATI I SERVIZI ON LINE DELL INPS: E ORA POSSIBILE INVIARE CON UN UNICO FILE FINO A 50 RICHIESTE DI VISITE MEDICHE PER CIASCUN DATORE DI LAVORO. INPS MESSAGGIO N. 9399 DEL 1 GIUGNO 2012. L Inps, messaggio n 9399 del 1 giugno 2012, rende noto che il processo di telematizzazione dei servizi dell Istituto si è ampliato con una nuova funzione in materia di richiesta di visita medica: è stata attivata la funzione Invio Richieste Multiple. Tale funzione consentirà al datore di lavoro di inviare, con un unica operazione, più richieste di visite mediche di controllo (fino ad un massimo di 50), alle varie strutture territoriali INPS competenti per territorio. Sarà necessario inviare un file in formato xml, predisposto dalla procedura paghe, che, previo controllo formale, potrà essere inviato telematicamente tramite il portale Inps. 1

PUBBLICATO IL DECRETO CHE CONSENTE ALLE IMPRESE DI USUFRUIRE DEL CREDITO D IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO. DECRETO DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE 24 MAGGIO 2012. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 24 maggio 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e con il Ministero della Coesione Territoriale, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che prevede la concessione di un credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno". Si ricorda che con detto decreto il Ministero ha provveduto, tra l'altro, a individuare le Regioni interessate all'incentivo (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) e a suddividere tra le stesse le risorse finanziarie destinate al credito d'imposta. Per ogni approfondimento in materia si rimanda al n. 33/2012 della rubrica Dentro La notizia. CONFIGURA IL REATO DI TRUFFA L ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA LICENZIATI DA AZIENDA CHE PRESENTA ASSETTI SOCIETARI SOSTANZIALMENTE IDENTICI A QUELLA CHE LI HA CONSAPEVOLMENTE ASSUNTI. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 15955 DEL 26 APRILE 2012 La Corte di Cassazione VI Sezione Penale, sentenza n 15955 del 26 aprile 2012, ha statuito che incorre nel reato di cui all art. 640 c.p. (id: truffa) il datore di lavoro che, con una serie di operazioni fraudolente finalizzate al raggiungimento del medesimo scopo, ponga in mobilità i propri lavoratori per poi riassumerli presso un altra società, all uopo costituita, che evidenzi assetti proprietari sostanzialmente identici, ancorché formalmente differenti. Come noto, l art. 8 comma 2 della L. 223/91 prevede agevolazioni contributive (id: contribuzione in misura pari a quella prevista per gli apprendisti per 18 o 12 mesi a seconda che il contratto di assunzione sia a tempo indeterminato o determinato) a favore 2

del datore di lavoro che, senza esservi tenuto per legge, assuma lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Per poter beneficiare di tale agevolazione contributiva è necessario che l azienda, che effettua l assunzione, non abbia un assetto proprietario coincidente, o si trovi in una situazione di controllo o collegamento, con quello dell azienda che ha effettuato i licenziamenti (cfr. art. 8 comma 4-bis L.223/91). Al riguardo, il datore di lavoro deve attestare, all atto della richiesta del beneficio, l assenza di tale condizione ostativa. Nel caso de quo, un azienda, al fine di beneficiare indebitamente della riduzione contributiva in questione, aveva posto in essere una molteplicità di comportamenti tutti scientemente intesi a prospettare, all Ente previdenziale, una situazione dei fatti totalmente difforme dalla realtà. In particolare, le condotte poste in essere illecitamente erano state: attivazione di una procedura di mobilità; creazione apposita di una nuova società che aveva, successivamente, provveduto a riassumere i lavoratori, nel frattempo iscritti nelle liste di mobilità. All atto delle nuove assunzioni l azienda, sempre all interno del proprio disegno criminis, dichiarava, in modo fraudolento, l inesistenza dei collegamenti societari - ostativi ex art 8 comma 4-bis della citata norma - allo specifico fine di accedere alle agevolazioni contributive. Orbene, gli Ermellini, nello sconfessare i giudici di merito che avevano ritenuto sussistente il solo reato di indebita percezione di erogazioni dai danni dello Stato, hanno condannato l azienda per il ben più grave reato di truffa ex art. 640 c.p.. I Giudici dell organo di nomofilachia hanno motivato il loro decisum sottolineando come il comportamento dell azienda non si fosse limitato ad una pura e semplice mancata rappresentazione di fatti rilevanti ma si era palesato in una serie di condotte fraudolente, tutte connesse fra di loro, finalizzate all unico scopo di poter beneficiare di un agevolazione del tutto indebita. 3

GLI IMPORTI PERCEPITI FUORI BUSTA DAL LAVORATORE VANNO DETRATTI DALL AMMONTARE SPETTANTE PER LAVORO STRAORDINARIO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6694 DEL 2 MAGGIO 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 6649 del 2 Maggio 2012, ha affermato che ai fini dell esatta determinazione del compenso spettante al dipendente per il lavoro straordinario, occorre considerare gli importi già erogati, ancorché percepiti fuori busta. Nel caso de quo, la Corte di Appello di Torino aveva riconosciuto il lavoro straordinario svolto da un lavoratore e conseguentemente condannato la società datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di compenso per il lavoro supplementare svolto il sabato mattina. Invero, la Corte distrettuale, con la propria pronuncia, non aveva chiarito se l importo infine liquidato a titolo di straordinario, fosse stato determinato al netto o al lordo degli importi già pagati al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività. La Suprema Corte, all uopo adita dalla società soccombente, preliminarmente ha chiarito che in sede di legittimità è possibile vagliare unicamente sotto il profilo logico-formale la valutazione operata dal giudice del merito, al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e controllarne l attendibilità. Pertanto, mentre devono disattendersi le doglianze della società ricorrente laddove contestano l entità del lavoro svolto dal dipendente, merita accoglimento la richiesta della ricorrente in relazione all esatta determinazione del quantum debeatur. La Corte Subalpina dovrà perciò verificare l esatto ammontare del credito maturato per titolo e periodi già accertati, detraendo gli importi già percepiti fuori busta dal lavoratore nello stesso arco temporale e per il medesimo titolo. 4

IN CASO DI CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO, CON RIENTRO IL VENERDI, NON VANNO COMPUTATE NEL PERIODO COMPLESSIVO LE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6472 DEL 4 MAGGIO 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 6472 del 4 maggio 2012, ha stabilito che i giorni festivi, che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale, vengono computati nell'ambito dei giorni di congedo, mentre quei giorni festivi che non ricadono in tale periodo non sono computabili come giorni dì fruizione del congedo stesso. Con la sentenza de qua è stato giudicato il caso di una lavoratrice che aveva goduto del congedo parentale frazionato, dal lunedì al giovedì, rientrando a lavoro solo per il venerdì, con esclusione del sabato e la domenica, ossia due giorni in cui questa non era tenuta a svolgere la sua prestazione lavorativa. Il datore di lavoro aveva conteggiato come giorni di congedo parentale anche il sabato e la domenica, privando di fatto la lavoratrice di due giorni di congedo a cui aveva diritto per legge. Da qui il ricorso al giudice del lavoro. Orbene i Giudici di Piazza Cavour partendo dall assunto che il diritto al congedo parentale deriva dall esigenza di garantire al genitore la possibilità di soddisfare i bisogni affettivi del bambino, per cui ai sensi dell art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, hanno statuito che nel calcolo del periodo complessivo di congedo non debbano essere conteggiate le giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta, fatta eccezione per il caso in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale. Inoltre, gli Ermellini, hanno ribadito anche che il periodo di congedo parentale si interrompe nel momento in cui la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere nel momento in cui questa riprende il periodo di astensione. 5

L UTILIZZAZIONE ILLEGITTIMA DI UNA TIPOLOGIA CONTRATTUALE PREVEDE COME CONSEGUENZA LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6933 DELL 8 MAGGIO 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 6933 dell 8 Maggio 2012, ha statuito che la mancanza di conformità tra la causale del contratto di somministrazione e l utilizzazione effettiva del lavoratore comporta la conseguenza della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. La controversia in esame ha riguardato una serie di contratti di somministrazione stipulati tra un impresa somministratrice e l impresa utilizzatrice Poste italiane Spa. In particolare, la Corte di Appello di Milano aveva in parte riformato la decisione di primo grado, convenendo sulla legittimità dei primi contratti, ma giudicando illegittimo l ultimo in relazione alla effettività della ragione indicata come causale della somministrazione. Per tale irregolarità, la Corte di merito aveva disposto la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nel sottolineare che la Corte territoriale ha ben spiegato la ragione della irregolarità del contratto con argomenti chiari e convincenti, ha aggiunto una considerazione di ordine generale: se un contratto di lavoro viene stipulato utilizzando un tipo contrattuale particolare in assenza dei requisiti specifici richiesti dal legislatore e la legge prevede come conseguenza dell'utilizzazione irregolare del tipo la costituzione di un rapporto di lavoro, senza precisare se a termine o a tempo indeterminato, nel silenzio del legislatore non può che valere la regola per cui quel rapporto di lavoro è a tempo indeterminato. La Suprema Corte ha, altresì, rigettato la richiesta della società relativa all applicazione retroattiva dell art. 32, comma 5 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, - il quale ha stabilito che, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una "indennità onnicomprensiva" compresa tra 2, 5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5 -, prevista dal successivo comma 7 del medesimo articolo in relazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge. 6

Secondo gli Ermellini, la richiesta de qua (id: risarcimento del danno), essendo una statuizione avente individualità, specificità ed autonomia proprie rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto, non era stata oggetto di impugnazione ed era pertanto passata in giudicato. DATORE DI LAVORO RESPONSABILE PENALMENTE, AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, FINANCHE DELLA EVENTUALE IMPERIZIA DEL LAVORATORE. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 16890 DEL 4 MAGGIO 2012 La Corte di Cassazione IV Sezione Penale -, sentenza n 16890 del 4 maggio 2012, ha (ri)affermato il principio giuridico in base al quale, in materia di sicurezza sul lavoro, l imperizia ed imprudenza del lavoratore non sono sufficienti a sollevare il datore di lavoro dalle proprie responsabilità. Nel caso di specie, un lavoratore restava folgorato, da una scossa elettrica di ben 19.000 volt (sic!!!!), a seguito dell inopinato gesto di verificare un fusibile montato all interno dell armadio elettrico di un apparecchiatura laser. Nel corso del giudizio, emergeva che tale armadio elettrico non era sufficientemente protetto, tanto da non essere neanche chiuso a chiave, e che l azienda non aveva fornito ai propri lavoratori la dovuta formazione in merito alla pericolosità dell apparecchiatura de qua. Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nell avallare la pronuncia di condanna emessa dalla Corte di Appello, contraria alla decisione di primo grado, hanno precisato che il datore di lavoro è sempre responsabile dell infortunio occorso al lavoratore salvo il caso in cui il comportamento del subordinato presenti le peculiarità dell abnormità, eccezionalità e dell esorbitanza rispetto all attività alla quale è adibito. La ratio della normativa antinfortunistica è di tutelare il lavoratore, non solo dal rischio intrinseco della lavorazione effettuata, ma anche da eventi che possano essere causati dalla sua stessa distrazione o imperizia. Pertanto, il datore di lavoro è stato condannato per non aver posto in essere tutte le dovute cautele che le norme, e l esperienza comune, avrebbero suggerito. Ad maiora 7

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 8