Corso Teorico Pratico di Paghe e Contributi ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITA
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- Giuseppa Palumbo
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1 Corso Teorico Pratico di Paghe e Contributi A cura di Rag. Macrì Patrizia ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITA PREMESSA Esaminiamo oggi un altra tipologia di lavoro che può essere fatta rientrare tra i c.d. rapporti di lavoro speciali dove la specialità del rapporto di lavoro è rappresentata dal fine occupazionale, ossia l assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. LA MOBILITA La mobilità, disciplinata dalla L. 223/1991, rientra nei c.d. ammortizzatori sociali 1 ossia quel complesso di misure e prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nella condizione di disoccupati o sospesi dal lavoro. A differenza della Cassa integrazione guadagni la mobilità non è alternativa al licenziamento, ma lo presuppone. Con questa procedura e nei casi previsti dalla Legge, lo Stato offre un sostegno economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione. La mobilità, infatti, non consiste semplicemente in un aiuto economico, temporaneo per di più, ma può essere un valido aiuto per consentire il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi 1 Ammortizzatori sociali: indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e con requisiti ridotti, trattamento speciale per l edilizia, lavori socialmente utili, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.) e speciale (C.I.G.S.) 1
2 ad altre che hanno bisogno di manodopera, dando l opportunità a queste ultime di usufruire di agevolazioni contributive. DATORI DI LAVORO Le aziende che possono accedere a tali agevolazioni sono quelle che non hanno effettuato riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere nei 12 mesi precedenti l assunzione, comprese le cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione. LAVORATORI I lavoratori la cui assunzione dà diritto all agevolazione contributiva sono i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con esclusione dei dipendenti licenziati da datori di lavoro non imprenditori 2 e di quelli collocati in mobilità nei sei mesi precedenti dalla stessa azienda o da altra collegata. N.B. La Corte di Cassazione, con Sentenza N del 12 Giugno 2008 ha stabilito che il riconoscimento dei benefici contributivi in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito di procedura di mobilità, sia concesso solamente dopo aver accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi 2 D.Lgs. 110/2004 2
3 finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Pertanto, in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, il diritto alle agevolazioni contributive va escluso nei casi in cui fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede alle assunzioni dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento d'azienda che, ai sensi dell'art cod. civ. comporta la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi. TIPI DI CONTRATTO La legge n. 223/91, all art. 8 commi 2 e 6, lascia la possibilità ai datori di lavoro, che avendone i requisiti intendono assumere lavoratori posti in mobilità, di scegliere fra diversi schemi contrattuali; pertanto l assunzione non necessariamente sarà a tempo indeterminato e full time. Secondo le esigenze dell impresa, i lavoratori potranno quindi essere assunti: con contratto a termine per non più di 12 mesi, anche part-time; N.B. Il ricorso al contratto a tempo determinato deve rispettare i limiti generali posti dal Legislatore per l instaurazione di questo tipo di contratto. In caso contrario, come sottolineato dalla circolare INPS n. 260/1991, non troverebbe spiegazione un beneficio contributivo che, come avremo modo di vedere nel paragrafo successivo, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo 3
4 indeterminato, sia concesso per un periodo maggiore (12 mesi + 12 mesi) rispetto a quello previsto per le assunzioni effettuate sia dall inizio a tempo indeterminato (18 mesi). con contratto a termine, trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza, anche part-time; con contratto a tempo indeterminato, anche part-time. BENEFICI CONTRIBUTIVI Le agevolazioni contributive previste dalla Legge 223/1991 a favore delle imprese che assumono lavoratori in mobilità, variano a seconda del tipo di contratto scelto dall azienda per l assunzione. In particolare, se l assunzione avviene: con contratto a termine per non più di 12 mesi (anche part time) i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti 3 per tutta la durata del contratto. N.B. Nel caso in cui nel corso del suo svolgimento il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, i benefici contributivi spettano per ulteriori 12 mesi. E', quindi, esclusa la possibilità di usufruire delle previste agevolazioni nel caso in cui il lavoratore venga assunto con un contratto a tempo indeterminato alla scadenza del contratto a termine. 3 In questo caso la contribuzione dovuta per gli apprendisti si intende piena, ossia il 10%, senza possibilità di usufruire delle ulteriori riduzioni previste solamente per gli apprendisti. 4
5 con contratto a tempo indeterminato (anche part time) i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti per la durata di 18 mesi. N.B. E bene precisare che, in tutti i casi, la quota a carico del lavoratore non rientra nell agevolazione e pertanto è dovuta per intero, come per la generalità dei dipendenti. Sempre in tema di benefici contributivi occorre inoltre tenere presente che esistono due tipologie di lavoratori in mobilità, ossia: operai, impiegati e quadri con contratto di lavoro a tempo indeterminato che hanno diritto all indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991; gli altri lavoratori che sono iscritti alle liste di mobilità ma non godono della relativa indennità economica, secondo quanto previsto dalla legge n. 236/1993. Se l assunzione in parola riguarda lavoratori aventi diritto all indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta anche il 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo massimo di: 12 mesi, per i lavoratori fino a 50 anni di età; 24 mesi, per i lavoratori oltre i 50 anni di età; 36 mesi, per le aree del Mezzogiorno. N.B. L ulteriore agevolazione viene concessa solamente nel caso in cui l assunzione sia a tempo pieno e indeterminato 4, dopo averne fatto richiesta all INPS con il modello Contr. 223/1. A seguito della ricezione 4 Circolare Inps 260/1991 5
6 della richiesta l INPS comunica all azienda, mediante il modello 223/2, l accoglimento della domanda, l importo e la durata del beneficio. MODALITA OPERATIVE Alle aziende che assumendo lavoratori dalle liste di mobilità hanno diritto alle agevolazioni in questione verrà attribuito dall Inps il codice autorizzazione "5Q" avente il significato di "Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 25, comma 9 e all'art. 8, comma 2 della L. 223/91". COMPILAZIONE MODELLO DM10/2 Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con contratto a tempo indeterminato (Legge 223/91 art. 25 comma 9) dovranno indicare nei quadri B e C del modello DM10/2 l importo dovuto al netto della riduzione spettante 5 utilizzando il codice tipo contribuzione 75 avente il significato di lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991. In particolare le aziende dovranno esporre i dati in uno dei righi in bianco dei quadri B e C del mod. DM10/2, riportando: nella casella COD i codici: 175 preceduto dalla dicitura OP. L. 223/91, per gli operai; 275 preceduto dalla dicitura IMP. L. 223/91, per gli impiegati; 075 preceduto dalla dicitura OP. P.T. L. 223/91, per gli operai con contratto di lavoro part-time; 5 In questo caso la contribuzione dovuta sarà quella prevista per gli apprendisti per la quota a carico del datore di lavoro e la normale contribuzione per la quota a carico del lavoratore. 6
7 Y75 preceduto dalla dicitura IMP. P.T. L. 223/91 per gli impiegati con contratto di lavoro part-time; nella casella "N. DIPEND. il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; nella casella RETRIBUZIONI l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; nella casella N. GIORNATE il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro parttime; nella casella SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO l importo dei contributi come sopra determinato. Tabella 1: Rapporto di lavoro tempo indeterminato operaio settore commercio CUAF ridotta DATI RETRIBUTIVI B COD N.DIP. GG RETRIBUZIONI C SOMME A DEBITO OP. L. 223/ ,00 288,00 Aliquota complessiva = 36,12 % Quota a carico dipendente = 9,19 % Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (quota apprendisti) = 10% ESEMPIO: 1.502,00 * (9, ) % = 288,23 I datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con contratto a tempo determinato (Legge 223/91 art. 8 comma 2) dovranno indicare nei quadri B e C del modello DM10/2 l importo dovuto al netto della riduzione spettante 7
8 utilizzando il codice tipo contribuzione 76 avente il significato di lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2 legge n. 223/1991. In particolare, le aziende dovranno esporre i dati in uno dei righi in bianco dei quadri B e C del mod. DM10/2, riportando: nella casella COD i codici: 176 preceduto dalla dicitura OP. L. 223/91, per gli operai; 276 preceduto dalla dicitura IMP. L. 223/91, per gli impiegati; 076 preceduto dalla dicitura OP. P.T. L. 223/91, per gli operai con contratto di lavoro part-time; Y76 preceduto dalla dicitura IMP. P.T. L. 223/91 per gli impiegati con contratto di lavoro part-time; nella casella "N. DIPEND. il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato; nella casella RETRIBUZIONI l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; nella casella N. GIORNATE il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro parttime; nella casella SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO l importo dei contributi come sopra determinato. Tabella 2: Rapporto di lavoro tempo determinato operaio settore commercio CUAF ridotta DATI RETRIBUTIVI B COD N.DIP. GG RETRIBUZIONI C SOMME A DEBITO OP. L. 223/ ,00 288,00 Aliquota complessiva = 36,12 % 8
9 Quota a carico dipendente = 9,19 % Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (quota apprendisti) = 10% ESEMPIO: 1.502,00 * (9, ) % = 288,23 Nel caso in cui il datore di lavoro decida, poi, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato i dati retributivi e contributivi successivi alla trasformazione del rapporto dovranno essere indicati utilizzando il codice tipo contribuzione 77 avente il significato di lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. In particolare le aziende dovranno esporre i dati in uno dei righi in bianco dei quadri B e C del mod. DM10/2, riportando: nella casella COD i codici: 177 preceduto dalla dicitura OP. L. 223/91, per gli operai; 277 preceduto dalla dicitura IMP. L. 223/91, per gli impiegati; 077 preceduto dalla dicitura OP. P.T. L. 223/91, per gli operai con contratto di lavoro part-time; Y77 preceduto dalla dicitura IMP. P.T. L. 223/91 per gli impiegati con contratto di lavoro part-time; nella casella N. DIPEND. il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine e trasformatosi nel corso del loro svolgimento in rapporto a tempo indeterminato; 9
10 nella casella RETRIBUZIONI l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; nella casella N. GIORNATE il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro parttime; nella casella SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO l'importo dei contributi come sopra determinato. Tabella 3: Rapporto di lavoro trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato operaio settore commercio CUAF ridotta DATI RETRIBUTIVI B COD N.DIP. GG RETRIBUZIONI C SOMME A DEBITO OP. L. 223/ ,00 288,00 Aliquota complessiva = 36,12 % Quota a carico dipendente = 9,19 % Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (quota apprendisti) = 10% ESEMPIO: 1.502,00 * (9, ) % = 288,23 Nel caso in cui datore di lavoro fosse una cooperativa dovranno essere utilizzati gli appositi codici predisposti dall Inps. Il modello DM10/2 dovrà quindi essere compilato nel modo seguente: 1) Se l assunzione è a tempo indeterminato la cooperativa dovrà esporre i dati in uno dei righi in bianco dei quadri B e C del mod. DM10/2, riportando: nella casella COD i codici: 10
11 1S7 preceduto dalla dicitura OP. L. 223/91, per gli operai; 2S7 preceduto dalla dicitura IMP. L. 223/91, per gli impiegati; 0S7 preceduto dalla dicitura OP. P.T. L. 223/91, per gli operai con contratto di lavoro part-time; YS7 preceduto dalla dicitura IMP. P.T. L. 223/91 per gli impiegati con contratto di lavoro part-time; nella casella "N. DIPEND. il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; nella casella RETRIBUZIONI l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; nella casella N. GIORNATE il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro parttime; nella casella SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO l importo dei contributi come sopra determinato. 2) Se l assunzione è a tempo determinato la cooperativa dovrà esporre i dati in uno dei righi in bianco dei quadri B e C del mod. DM10/2, riportando: nella casella COD i codici: 1S5 preceduto dalla dicitura OP. L. 223/91, per gli operai; 2S5 preceduto dalla dicitura IMP. L. 223/91, per gli impiegati; 0S5 preceduto dalla dicitura OP. P.T. L. 223/91, per gli operai con contratto di lavoro part-time; YS5 preceduto dalla dicitura IMP. P.T. L. 223/91 per gli impiegati con contratto di lavoro part-time; 11
12 nella casella "N. DIPEND. il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; nella casella RETRIBUZIONI l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; nella casella N. GIORNATE il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro parttime; nella casella SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO l importo dei contributi come sopra determinato. 3) Nel caso in cui,invece, si tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cooperativa dovrà esporre i dati in uno dei righi in bianco dei quadri B e C del mod. DM10/2, riportando: nella casella COD i codici: 1S6 preceduto dalla dicitura OP. L. 223/91, per gli operai; 2S6 preceduto dalla dicitura IMP. L. 223/91, per gli impiegati; 0S6 preceduto dalla dicitura OP. P.T. L. 223/91, per gli operai con contratto di lavoro part-time; YS6 preceduto dalla dicitura IMP. P.T. L. 223/91 per gli impiegati con contratto di lavoro part-time; nella casella "N. DIPEND. il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; nella casella RETRIBUZIONI l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; 12
13 nella casella N. GIORNATE il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro parttime; nella casella SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO l importo dei contributi come sopra determinato. Per le assunzioni di lavoratori aventi diritto all indennità di mobilità, come già detto, il datore di lavoro ha diritto anche al 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore. Questi importi vengono corrisposti all azienda dall Inps, tramite compensazione nel modello DM10/2. Il datore di lavoro dovrà quindi compilare la sezione D (somme a credito del datore di lavoro) del modello DM10/2 inserendo i codici: L400 preceduto dalla dicitura Cong. Art. 8, comma 4, Legge 223/91 se trattasi di periodi correnti; L401 preceduto dalla dicitura Arr. Cong. Art. 8, comma 4, Legge 223/91 per periodi anteriori al rilascio dell autorizzazione. Rag. Macrì Patrizia studiotributariomacri@gmail.com 23 Settembre
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