l articolo 108 del D.lgs. 112/98 e la legge 401/2001 definiscono i compiti trasferiti alle regioni in materia di protezione civile;



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REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 Codice DB1414 D.D. 21 novembre 2013, n. 2829 Approvazione schema di convenzione con l'associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d'aosta per attivita' di cooperazione nel settore della Protezione Civile. Impegno di spesa di euro 20.000,00 o.f.e. sul capitolo 136446/2013. Premesso che: la Legge 24/2/1992 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e s.m.i. prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane; l art. 12, comma 1, della legge 225/92 dispone altresì che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della sopraddetta legge; l articolo 108 del D.lgs. 112/98 e la legge 401/2001 definiscono i compiti trasferiti alle regioni in materia di protezione civile; la legge regionale 44/2000 stabilisce che la Regione espleti attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica, anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati; l articolo 20 comma 1 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione e richiedere prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni. Considerato che: è sentita l esigenza, da parte della Regione Piemonte nel campo della protezione civile, di dare concreta attuazione alle indicazioni del D.Lgs 112/98, e delle leggi regionali 44/2000 e 7/2003; l adozione di convenzioni è un sistema di lavoro essenziale per soddisfare le esigenze dell amministrazione regionale che di volta in volta si profileranno; per il sistema di protezione civile della regione Piemonte regionale è indispensabile poter contare, qualora ricorrano le condizioni, su una struttura operativa qualificata ed autosufficiente che risponda ed esigenze che emergono nelle criticità generate dagli eventi naturali ed antropici, per il concorso nell intervento di supporto alla vigilanza e al controllo delle strutture logistiche ed assistenziali di protezione civile; il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte, al fine di potenziare le attività di supporto alla vigilanza e al controllo susseguenti ad eventi che richiedono l attivazione del sistema regionale di protezione civile, intende avvalersi dell Associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d Aosta;

si ritiene opportuno consolidare ed incrementare i già positivi rapporti di collaborazione fra la Regione Piemonte e l Associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d Aosta, peraltro già testimoniati dal decorso della convenzione rep. n. 16490, scaduta il 20/11/2013, laddove l associazione stessa ha ampiamente dimostrato, anche mediante attivazione per interventi sul campo, di possedere la professionalità necessaria allo svolgimento delle attività richieste; l Associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d Aosta conferma la disponibilità a fornire un apporto concreto alla pubblica amministrazione per quanto concerne l espletamento delle attività di protezione civile di propria competenza; la Regione Piemonte ritiene utile procedere al rinnovo della convenzione con l Associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d Aosta per attività di cooperazione nel settore della protezione civile, secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione, al fine di acquisire le prestazioni di taluni servizi preventivi e di assistenza utili ad affrontare l emergenza conseguente ad eventi naturali ed antropici; ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, con l Associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d Aosta per lo svolgimento di servizi preventivi e di assistenza secondo le specifiche dettagliate nella medesima convenzione; la Regione Piemonte, per l attivazione dell Associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d Aosta, stabilisce l assegnazione di un importo di euro 20.000,00 annui, a titolo di rimborso per le spese sostenute, da liquidarsi secondo le modalità previste all art. 5 della convenzione stessa; preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria di sul cap. 136446 del bilancio relativo all anno 2013 (assegnazione n 100296), Vista la L.R. 23/08; vista la L. 266/1991; vista la L. R. 38/94 e s.m.i.; visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.; vista la L.R. 7/2001; vista la L.R. 7/2003; vista la L.R. n. 9 del 07/05/2013 IL DIRETTORE in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 10-6493 del 14/10/2013 (assegnazione n 100296), attestata la regolarità amministrativa del presente atto, determina di approvare e sottoscrivere lo schema di convenzione fra la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) e l Associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d Aosta, secondo l allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di ottenere alcune

prestazioni di servizi preventivi e di assistenza per poter affrontare l emergenza conseguente ad eventi naturali ed antropici; di impegnare la somma di 20.000,00 o.f.e. (diconsi Euro ventimila/00) sul capitolo n. 136446 (Ass. n. 100296) facente parte delle uscite del bilancio relativo all esercizio finanziario 2013 a favore dell Associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d Aosta (cod. ben. 162804). per lo svolgimento delle attività in convenzione, per la prima annualità; di liquidare le spese entro 90 giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito e dei giustificativi di spesa, secondo le modalità previste all art. 5 della convenzione; di disporre ai fini dell efficacia della presente determinazione, ai sensi dell art. 26 del D.lgs 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e merito dei seguenti dati: Beneficiario NOME: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI-ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D AOSTA C.F.: 80183690587 Importo: 20.000,00 Responsabile del Procedimento: Stefano BOVO Modalità seguita per l individuazione del beneficiario: altro Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell articolo 61 dello Statuto. Il Dirigente Stefano Bovo Allegato

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE E L ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D AOSTA PER ATTIVITA DI CONCORSO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. Visto l atto determinativo n. del che approva lo schema della presente convenzione. Premesso che: la Legge Regionale 7/2003 Disposizioni in materia di Protezione Civile : all art. 1, lettera f) assegna al sistema regionale di protezione civile il compito di incentivare le attività di prevenzione; all art. 20 prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione e richiedere prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni; all art. 19 prevede il concorso del Volontariato alle operazioni di soccorso ed assistenza alle popolazioni eventualmente colpite dagli eventi calamitosi; Considerato che: per le vigenti disposizioni e normative la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) è deputata a svolgere attività che per la loro finalità riguardano ed investono le competenze di previsione, di prevenzione, del soccorso e del superamento dell emergenza, con la ricostruzione post-calamità volte a proteggere le popolazioni, i territori e le attività produttive degli eventi calamitosi; alle Regioni ed agli Enti Locali sono state attribuite importanti competenze dal D.lgs. 112/98 recepito con L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 e sono stati attribuiti alla Regione Piemonte, anche i compiti inerenti la promozione, la formazione, l organizzazione, l addestramento e l utilizzo del Volontariato in materia di Protezione Civile; la Regione Piemonte: ha individuato ed attivato il Sistema Regionale di chiamata a cascata nelle attività preparatorie ed intervento in caso di emergenza per l allertamento e l operatività delle strutture della Protezione Civile; ha istituito i Coordinamenti provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile; ha l esigenza di integrare funzionalmente e rendere operativa la colonna mobile regionale; deve incentivare e favorire e sostenere l azione coordinata e mirata di formazione, qualificazione e specializzazione degli operatori impegnati nelle attività di Protezione Civile (Personale Regionale e degli EE.LL. Volontariato, Comunità Montane, VV.F., C.F.S., Enti ed Istituzioni varie, etc.); ha realizzato la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, per coordinare su tutto il territorio regionale le attività di Protezione Civile. l Associazione Nazionale Carabinieri: ai sensi dell art. 2 del suo Statuto Organico è preposta a promuovere e partecipare alle attività di volontariato;

è iscritta nell Elenco Centrale delle organizzazioni di volontariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPC/VOL/0046090 dell 01.08.2013); in Piemonte, per la gestione operativa delle emergenze, ha istituito i Nuclei provinciali di Protezione Civile, regolarmente iscritti al Registro Regionale (L.R. 38/94 e successive integrazioni); per rispondere concretamente all esigenza di formazione, di qualificazione, di integrare funzionalmente e rendere operativa la colonna mobile regionale, riconoscendo l importanza di uno stretto coordinamento, ha indicato i propri Nuclei Provinciali di Protezione Civile, unici enti legittimati a rapportarsi con i Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile; annovera tra i suoi iscritti Soci con particolare esperienza di servizio idonea ad assicurare una proficua attività organizzativa ed esecutiva nella preparazione, gestione e controllo nei settori d interesse della Protezione Civile; detta specifiche norme, vincolanti per i propri volontari e valide sull intero territorio nazionale, per disciplinare ed uniformare le prestazioni dei propri iscritti. Visto quanto sopra premesso e considerato Fra La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) dott. Vincenzo COCCOLO, (omissis), domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte. e L ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (C.F. 80183690587), con sede legale in Roma - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1/A - e recapito in Torino, Via Valfrè 5/b, nella persona dell Ispettore Regionale pro tempore Gen. B CC (r) Franco Cardarelli (omissis), domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Torino, Via Valfrè, 5/b, Si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE) Le sopra estese premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente convenzione. Il presente atto disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte e l Associazione Nazionale Carabinieri (di seguito denominata ANC) per attività di concorso nel settore della protezione civile. ART. 2 (SERVIZI RICHIESTI) All ANC, tramite l Ispettorato Regionale sono richiesti i seguenti servizi: assistenza ai tecnici preposti alle attività di monitoraggio ambientale e sopralluoghi tecnici necessari per l espletamento delle attività di Protezione Civile, conseguenti ad eventi calamitosi; supporto e concorso nella tutela del patrimonio storico ed artistico della Regione in situazioni di emergenza nelle quali è richiesto l impegno della Protezione Civile della Regione; supporto logistico e concorso nella tutela del territorio e della popolazione in situazioni di emergenza nelle quali è richiesto l impegno della Protezione Civile della Regione, attività di osservazione e riferimento, nonché attività di ricerca persone con l ausilio di unità cinofile ai sensi di quanto disposto dall art. 18 del Regolamento regionale del volontariato di protezione

civile approvato con D.P.G.R. 23 luglio 2012 n. 5/R e della Direttiva P.C.M. 9 novembre 2012 al punto 2.3.2; supporto e concorso nelle attività di regolamentazione dei flussi di persone e mezzi in manifestazioni direttamente organizzate dalla Protezione Civile della Regione Piemonte, nonché in altre, preventivamente autorizzate dalla Regione, previa istanza di partecipazione rappresentata dall A.N.C.; servizio di assistenza alla movimentazione delle risorse strumentali e materiali della colonna mobile del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) non regolamentate diversamente, secondo le procedure di attivazione della colonna mobile; ART. 3 (ATTIVITA DI COLLABORAZIONE) Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, l ANC, si impegna a: a) attivare e fornire i servizi della propria struttura e della propria organizzazione, composta da personale volontario, mezzi, attrezzature, strutture a sua disposizione, in armonia e secondo i dettami del proprio Statuto e del proprio Regolamento, per gli interventi di emergenza e soccorso nei casi di evento calamitoso così come specificato nel successivo art. 5; secondo le disposizioni, il coordinamento e le direttive della Direzione Opere Pubbliche, - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte; b) garantire la prestazione dei servizi di cui all articolo 2 con risorse operanti all interno dei coordinamenti provinciali di volontariato regionale e con risorse aggiuntive. Le risorse operanti all interno dei coordinamenti provinciali di volontariato regionale saranno rese disponibili se non diversamente utilizzate da attivazioni nazionali, provinciali e comunali, vincolate alle priorità derivante dalla gravità dell evento; c) a dotarsi di mezzi, attrezzature e strutture per assolvere ai rapporti di collaborazione fissati annualmente secondo le disponibilità proprie e compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione eventualmente anche dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), d) partecipare con la Regione, se richiesto, ad attività internazionali promosse da uno o più Stati dell Unione Europea a concorso delle attività del Dipartimento Nazionale; e) garantire una corretta e diligente gestione ed utilizzazione dei beni patrimoniali, mezzi, apparecchiature e strumentazioni di proprietà regionale eventualmente ricevuti in affidamento; f) omogeneizzare ed uniformare le attività e gli interventi dei nuclei di Protezione Civile operanti sul territorio della Regione Piemonte, iscritti al Registro regionale previsto dalla vigente normativa; g) garantire la copertura assicurativa dei volontari utilizzati per i servizi di cui all articolo 2 ad eccezione di coloro che già fruiscono di copertura assicurativa e rientranti nei coordinamenti provinciali di volontariato. Per la direzione ed il coordinamento delle attività prestate dai propri volontari, l ANC nominerà un referente responsabile preposto ai vari interventi. Il referente sarà l unico destinatario di ogni richiesta della Regione Piemonte riguardante la preparazione, la gestione ed il coordinamento del personale impiegato. La Regione Piemonte si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a sviluppare e sostenere la promozione, la formazione, l utilizzo del volontariato dell ANC. ART. 4 (ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI) L attivazione dell ANC e relativi Nuclei di Protezione Civile per gli interventi di emergenza, soccorso ed assistenza, avverrà su richiesta dell Amministrazione Regionale con avviso e/o ratifica formale

della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte. Sono fatte salve le attivazioni, anche concomitanti, disposte direttamente dal Servizio Nazionale della Protezione Civile e dai Servizi provinciali e comunali di Protezione Civile del territorio di sede, secondo il livello di priorità. Per tali interventi l ANC si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte, concordando con quest ultima la consistenza dei contingenti impiegabili, sulla base delle priorità dettate dalla gravità e/o importanza degli eventi. In casi di particolare necessità e/o per esigenze imprevedibili, potranno comunque essere stabilite, da parte della Regione, attivazioni per far fronte a specifiche situazioni emergenziali, anche in deroga a quanto stabilito nel presente accordo. ART. 5 (IMPEGNO FINANZIARIO) Le parti convengono di quantificare in Euro 20.000,00 (o.f.e.) annui, le risorse finanziarie occorrenti all A.N.C. per le attività previste all articolo 2, da erogarsi, nel modo seguente: La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell importo stanziato erogando una somma pari all 80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione e, successivamente, all inizio di ciascuna annualità, salvo indisponibilità di cassa. Il rimanente 20% a saldo del contributo sarà liquidato, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, entro 90 giorni dall approvazione della rendicontazione annuale. Le spese rendicontate, destinate alla copertura degli oneri di funzionamento della struttura, non potranno superare il limite di ¼ dell importo annualmente stabilito, di cui al presente articolo. ART. 6 (SPESE AMMISSIBILI) 1. Le voci di spesa dirette e indirette rendicontabili, per la prestazione dei servizi in convenzione,sono le seguenti : 1.1. Spese di vitto e alloggio Rientrano tra le spese di vitto e alloggio : a) due pasti principali nel limite massimo di 40,00; b) un solo pasto nel limite massimo di 20,00; c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 100,00 a notte. Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio. Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero. 1.2. Spese di viaggio La voce spese di viaggio comprende le spese sostenute per: a) l uso di automezzi inseriti nella Colonna mobile regionale; b) l utilizzo di mezzo pubblico; c) i pedaggi autostradali. Ai fini della rendicontazione è richiesta la presentazione di: - carta carburante, scontrini fiscali o altra documentazione contabilmente rilevante, nel caso di uso di automezzi inseriti nella Colonna mobile regionale;

- titolo di viaggio convalidato unito a specifica dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione; - scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali. L ANC si impegna affinchè il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale. 1.3. Mezzi, materiali e attrezzature Sono oggetto di contributo le spese per l acquisto di mezzi, materiali, attrezzature ed apparati, nonchè per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell ANC inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d uso. Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture o scontrini fiscali. 1.4. Spese di assicurazione La voce spese di assicurazione comprende: a) le spese assicurative per i volontari dell associazione, nella misura pari alla differenza tra il premio della polizza regionale e quello stipulato dalla singole associazioni o nuclei; b) le spese per le assicurazioni dei mezzi di proprietà dell ANC o concessi in comodato d uso dalla Regione Piemonte, inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile. Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l allegato economico. 1.5 Spese generali Sono spese generali quelle riferibili a: a) spese per il funzionamento della sede e della segreteria dell ANC, ivi compresi i costi bancari, postali, ecc.;; b) partecipazione a corsi di formazione, esercitazioni ed eventi di rappresentanza ritenuti necessari allo svolgimento dell attività istituzionale o previste in convenzione, preventivamente autorizzati dalla struttura regionale. Le spese indicate sono rendicontabili con la presentazione delle relative fatture o scontrini fiscali. 2. Le eventuali altre spese non previste dalla presente convenzione sono escluse dalla possibilità di rendicontazione. 3. La documentazione giustificativa delle spese è presentata dall ANC alla Regione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dall ispettore regionale o dal delegato regionale alla protezione civile, contenente l elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture elencate o delle altre pezze giustificative della spesa. 4. L ANC, secondo la propria disponibilità, concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti. ART. 7 (PROGETTI FINALIZZATI ALL ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI) 1. L acquisizione di nuove strutture e attrezzature specifiche preventivamente concordate in appositi progetti, può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive alla presente convenzione.

2. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora se ne ravvisi la necessità. ART. 8 (DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO) La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione per la durata di tre anni e comunque fino alla formalizzazione (stipula) del rinnovo o del recesso di una delle parti, da esercitarsi almeno 90 giorni prima della scadenza. Nel caso dovessero insorgere gravi motivi ostativi, ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante comunicazione da far pervenire alla controparte con ogni possibile sollecitudine. Nei casi suddetti nessun onere potrà essere attribuito alle parti, se non quello relativo alla liquidazione di eventuali spese autorizzate per le attività di cui agli artt. 2 e 4 e già sostenute dai volontari dell ANC per conto della Regione Piemonte. ART. 9 (FORO COMPETENTE) Eventuali controversie derivanti dall applicazione ed interpretazione della presente convenzione, non componibili in via amichevole, saranno risolte da un arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti. L arbitrato avrà sede in Torino. Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme della vigente legislazione. ART. 10 (NORME FINALI) La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall imposta di bollo e dall imposta di registro, ai sensi dell art. 8, comma 1, della L. 266/91. Letto, confermato e sottoscritto. Torino, lì PER LA REGIONE PIEMONTE Per l ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - Ispettorato Regionale per il Piemonte e la Valle d Aosta IL DIRETTORE Vincenzo COCCOLO Gen. B CC (r) Franco CARDARELLI