CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



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Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4174 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GIDONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DI VIZIA, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLE- DRI, RAINIERI, RONDINI, SIMONETTI, TOGNI, VANALLI, VOLPI Istituzione del Corpo dei volontari militari per la mobilitazione e delega al Governo per la disciplina dell avanzamento dei suoi componenti Presentata il 15 marzo 2011 ONOREVOLI COLLEGHI! Negli Stati Uniti d America esiste da moltissimo tempo una Guardia nazionale che si è rivelata uno strumento di enorme utilità sia come riserva a disposizione del Dipartimento della difesa che come istituto utilizzabile dall Amministrazione federale e dai Governatori dei singoli Stati dell Unione per fronteggiare situazioni eccezionali, nelle quali l incolumità dei cittadini risulta gravemente in pericolo. Il potere d impiegare la Guardia nazionale americana appartiene sia al Presidente degli Stati Uniti d America, in relazione alle emergenze di carattere federale, sia agli esecutivi degli Stati federati. Ferme restando le caratteristiche peculiari dell architettura costituzionale statunitense, si ritiene che alcuni aspetti dell esperienza fatta oltreoceano siano meritevoli di considerazione e applicabili anche all ordinamento italiano. Sia negli Stati Uniti d America sia nella Repubblica italiana, ad esempio, le Forze armate sono ormai interamente composte da personale volontario, che presta un servizio allo Stato attraverso il meccanismo delle ferme prefissate. In

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4174 quanto tali, esse non hanno più, quindi, le consistenze organiche dei vecchi strumenti militari allestiti con il ricorso alla leva obbligatoria. È significativo che proprio per ovviare alle carenze di organico emerse negli ultimi anni si è fatto ricorso alla Guardia nazionale anche in occasione dell emergenza provocata dall uragano Katrina e, ancora prima, per sedare i disordini interetnici esplosi a Los Angeles. La mancanza di un istituto assimilabile alla Guardia nazionale americana, in Italia limita significativamente la facoltà dell esecutivo di adibire le Forze armate a funzioni di concorso nelle attività di protezione civile e di mantenimento dell ordine pubblico. Si pensi, ad esempio, alle operazioni di «Domino» e «Strade sicure» che, pur coinvolgendo un numero assolutamente ridotto di soldati dell Esercito, hanno sottoposto a significative tensioni la pianificazione militare nazionale, stante la molteplicità degli impegni internazionali contratti dall Amministrazione della difesa italiana. Manca, poi, nella Repubblica uno strumento agile e flessibile che possa essere impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per fare fronte alle situazioni che esigono l attivazione del sistema di protezione civile. L importazione nel nostro ordinamento dell istituto della Guardia nazionale permetterebbe di assicurare il soddisfacimento di queste esigenze, liberando i reparti operativi delle Forze armate da compiti di presidio del territorio dei quali sono talvolta impropriamente gravati e predisponendo uno strumento utilizzabile all occorrenza, quando il moltiplicarsi degli interventi all estero riduca, ad esempio, le risorse organiche disponibili in patria. Si propone, pertanto, l istituzione del Corpo dei volontari militari per la mobilitazione, di cui entrerebbero a far parte, a domanda e previo superamento di esami psico-attitudinali, i militari cessati dal servizio senza demerito volontari in ferma prefissata di età inferiore a quaranta anni. Lo stesso limite di età si applicherebbe agli ufficiali e ai sottufficiali cessati senza demerito dal servizio che decidessero di presentare domanda di arruolamento. Il reclutamento dovrebbe avvenire su base regionale. Stante il carattere di milizia che si vorrebbe attribuire al costituendo Corpo, è previsto che i battaglioni regionali abbiano prevalentemente il carattere di strutture-quadro, espandibili attraverso la mobilitazione. Agli appartenenti si richiederebbe l obbligo di prestare servizio per un mese all anno, sia per assicurare una minima capacità d intervento immediato, sia per garantire la formazione permanente del personale. La retribuzione sarebbe identica a quella prevista su base giornaliera per le categorie corrispondenti del personale in servizio permanente effettivo nell Esercito. È comunque prevista per gli appartenenti al Corpo la garanzia dell aspettativa non retribuita, nel caso in cui i volontari siano parte di rapporti di lavoro pubblico o privato. Lo Stato maggiore dell Esercito e l Arma dei carabinieri, cui verrebbe demandato l onere di assicurare il quadro permanente delle unità del costituendo Corpo, provvederebbero all addestramento della nuova forza che, a regime, non dovrebbe disporre di più di ventimila uomini mobilitabili, raggruppati in venti battaglioni regionali sotto il comando di altrettanti tenenti colonnelli distaccati dall Esercito o dall Arma dei carabinieri. Le uniformi sarebbero identiche a quelle in uso presso l Esercito, anche se è prevista l introduzione di distintivi «ad hoc» per i singoli reparti regionali. L armamento sarebbe esclusivamente di tipo leggero, analogo a quello in dotazione ai militari dell Arma dei carabinieri. Per l avanzamento, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che assicurino una corrispondenza tra i gradi in uso presso il costituendo Corpo e quelli esistenti nell Esercito, che determinino gradi apicali più bassi di quelli raggiungibili nella carriera militare ordinaria e che preordinino una progressione mediamente più

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4174 lenta, fatta salva l esigenza di premiare adeguatamente il merito. I limiti di età sarebbero determinati estendendo al personale del Corpo le disposizioni adottate per il personale dei gradi corrispondenti dell Esercito. Si preclude la possibilità di transiti dal Corpo nell Esercito o nell Arma dei carabinieri. Gerarchicamente, il generale comandante del Corpo dipenderebbe dal Capo di stato maggiore della difesa in relazione agli impieghi deliberati dal Consiglio dei ministri, mentre i tenenti colonnelli comandanti dei battaglioni regionali risponderebbero ai presidenti delle regioni in cui sarebbero stanziati qualora attivati per fronteggiare emergenze locali. Si esclude, infine, che i battaglioni del Corpo possano essere impiegati al di fuori del territorio nazionale.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4174 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione e compiti del Corpo dei volontari militari per la mobilitazione). 1. È istituito il Corpo dei volontari militari per la mobilitazione, di seguito denominato «Corpo». 2. Il Corpo è parte delle Forze armate e del sistema nazionale di protezione civile. In quanto tale, esso concorre alle iniziative di soccorso successive al verificarsi delle calamità naturali, di gravi attentati o di incidenti alle infrastrutture o ai siti produttivi che integrano uno stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri o dai presidenti delle regioni interessate. 3. Il Corpo assicura, altresì, il concorso al mantenimento dell ordine pubblico qualora il Consiglio dei ministri o i presidenti delle regioni interessate ne deliberino la necessità. 4. Le unità del Corpo non possono essere utilizzate al di fuori del territorio della Repubblica. ART. 2. (Composizione del Corpo). 1. Del Corpo possono fare parte, a richiesta, i militari in ferma prefissata volontaria cessati dal servizio senza demerito, salvo che non siano transitati nei ranghi di una Forza di polizia ad ordinamento civile o militare. 2. Del Corpo possono altresì fare parte i cittadini italiani volontari in ferma prefissata che sono cessati dal servizio senza demerito, qualora abbiano un età inferiore a quaranta anni e ne facciano esplicitamente richiesta presso le competenti autorità militari.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4174 3. L accettazione della richiesta di cui al comma 2 ed il conseguente arruolamento sono subordinati al superamento di un esame psico-attitudinale teso alla verifica dell idoneità fisica e psicologica al servizio nelle unità del Corpo rinnovato con periodicità quinquennale. 4. Possono richiedere l arruolamento nel Corpo gli ufficiali inferiori e i sottufficiali cessati dal servizio senza demerito di età non superiore a quaranta anni. 5. L organico permanente del Corpo è costituito da ufficiali superiori in servizio permanente effettivo appositamente distaccati dall Esercito e dall Arma dei carabinieri. ART. 3. (Organizzazione e dipendenze gerarchiche). 1. Il Corpo è organizzato territorialmente in venti battaglioni regionali, la cui denominazione corrisponde a quella della regione di appartenenza. 2. Ogni battaglione regionale è composto da mille uomini e donne, reclutati su base regionale, e ha un organico permanente composto da non più di cinque ufficiali e dieci sottufficiali in servizio permanente effettivo nell Esercito e nell Arma dei carabinieri. 3. Con regolamento adottato dal Ministro della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il numero di ufficiali e di sottufficiali reclutati tra i volontari che hanno fatto richiesta di arruolamento nel Corpo. 4. I battaglioni regionali sono posti sotto il comando di tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo allo scopo distaccati dall Esercito o dall Arma dei carabinieri. 5. L Esercito provvede, in collaborazione con l Arma dei carabinieri, all addestramento permanente del personale del Corpo e al suo accasermamento. 6. Il Corpo, sottoposto alla direzione di un generale di divisione dell Esercito o dell Arma dei carabinieri in servizio per-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4174 manente effettivo, dipende dal Capo di stato maggiore della difesa in relazione a tutte le circostanze nelle quali il suo impiego è deciso mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, salvo che un apposito provvedimento disponga diversamente. 7. I battaglioni regionali rispondono ai presidenti delle rispettive regioni ogni qual volta essi ne ritengono necessario l utilizzo per fronteggiare situazioni locali di emergenza che mettono in pericolo l incolumità della popolazione. 8. Nel caso di cui al comma 7, i presidenti delle regioni dispongono la mobilitazione del Corpo nel proprio territorio di competenza, dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Ministro dell interno. ART. 4. (Equipaggiamento del personale del Corpo). 1. I battaglioni regionali del Corpo dispongono esclusivamente di armi leggere. Le dotazioni individuali corrispondono a quelle previste per gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa in forza all Arma dei carabinieri. 2. Le uniformi del personale del Corpo corrispondono a quelle in uso nell Esercito. Opportuni distintivi evidenziano l appartenenza ai singoli battaglioni regionali. ART. 5. (Avanzamento. Delega al Governo). 1. L avanzamento degli ufficiali e sottufficiali distaccati dall Esercito e dall Arma dei carabinieri nell organico permanente dei battaglioni regionali del Corpo è regolato dalle disposizioni previste per i rispettivi ruoli e armi dal codice dell ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 4174 decreti legislativi per disciplinare l avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa volontari del Corpo, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) assicurare l omogeneità dei livelli gerarchici del Corpo rispetto a quelli previsti nell Esercito; b) garantire una progressione di carriera limitata al grado di capitano, per gli ufficiali, di maresciallo ordinario, per i sottufficiali, e di caporal-maggiore capo scelto, per i graduati di truppa; c) prevedere periodi di permanenza nel grado mediamente più lunghi di quelli previsti nell Esercito e una più estesa applicazione di meccanismi di promozione basati sul merito; d) imporre al personale volontario del Corpo i limiti di età previsti dal codice dell ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i gradi corrispondenti dell Esercito, in quanto applicabili. 3. Ai membri volontari del Corpo è precluso il transito nell Esercito o nell Arma dei carabinieri. ART. 6. (Obblighi del personale del Corpo). 1. Al fine di garantire il costante addestramento delle unità che compongono il Corpo, il personale è tenuto a prestare regolare servizio nei battaglioni regionali per almeno un mese all anno. I richiami sono comunicati con almeno due mesi di anticipo, salva l attivazione in costanza di emergenza. 2. Il servizio prestato nel Corpo è remunerato su base giornaliera secondo le norme vigenti che si applicano al personale in servizio nell Esercito. I relativi oneri sono posti a carico dell Amministrazione della difesa, salvi i casi in cui la mobilitazione dei battaglioni regionali del Corpo non sia imputabile a provvedimento

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 4174 emanato dai presidenti delle regioni interessate. In tali casi, gli oneri sono posti a carico delle rispettive amministrazioni regionali. ART. 7. (Diritti del personale del Corpo). 1. Il personale del Corpo che partecipa alle attività addestrative e operative d istituto ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, in regime di aspettativa non retribuita per tutto il tempo richiesto dalla formazione e dalle necessità d impiego; esso conserva, altresì, il diritto al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, pubblico o privato. ART. 8. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 1,00 *16PDL0047020* *16PDL0047020*