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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1096 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2013 Disposizioni per l esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1096 ONOREVOLI SENATORI. Il meccanismo delle compensazioni, di cui all articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 6 giu- gno 2013, n. 64, deve essere esteso alla prima delle posizioni debitorie dello Stato verso i privati, cioé la sentenza civilistica di condanna (e, a fortiori, quella di con- danna all equo indennizzo della legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89) e quella di condanna pronunciata dai giudici di Stra- sburgo). Nel caso in cui a soccombere è lo Stato (contraddittore necessario, nei processi amministrativo e contabile), appare utile an- che attribuire la possibilità di recuperare il contributo unificato compensandolo con le imposte dovute nella dichiarazione dei red- diti annuale. Ad accogliere tale proposta e ad, estenderla, visto che il problema fu posto inizialmente per le condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell uomo si andrebbe in direzione di un effettiva esecutività delle pronunce che condannano lo Stato, e che finora costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche. In tal modo si renderebbe meno odiosa con la creazione di un «secondo canale» di tipo compensativo anche la previsione che, da meno di un anno, istituzionalizza (in ispregio alla legalità sostanziale) il meccanismo previsto dai decreti-legge che periodicamente rendevano impignorabili i loro beni aggrediti dai creditori vittoriosi in sede giurisdizionale.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1096 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Dopo l articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente: «Art. 9-bis. (Compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta, per il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, possono essere compensati, con l utilizzo del sistema previsto dall articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successive modificazioni, con le somme dovute, a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, dal contribuente beneticiario della sentenza di condanna. Il contribuente trattiene l importo del credito, mediante riduzione delle somme così dovute, purché il credito: a) non sia stato soddisfatto. A tal fine la compensazione avviene con modalità, idonee a garantire l utilizzo univoco del credito, stabilite con decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) sia stato dichiarato da sentenza di un organo giurisdizionale dotata, ai sensi dell articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, di efficacia esecutiva. A tal fine la sentenza è inclusa nell elenco che, ai sensi dell articolo 9, comma 2-bis, deve essere presentato all Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell articolo 3 del regolamento di cui

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1096 al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni. 2. Nelle controversie di cui ai commi 6- bis e 6-quater dell articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con le modalità di cui al comma 1, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni: a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta; c) mancata inclusione dell ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell istanza di precetto esecutivo per l esecuzione della sentenza di cui alla lettera b); d) imputazione al periodo d imposta immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera b). 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all equo indennizzo riconosciuto a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 si applica la procedura di cui al comma 1. Ai fini dell articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all equo indennizzo accordato dalla Corte europea dei diritti dell uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell articolo 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. 4. Alla copertura dei maggiori oneri, eventualmente derivanti dall applicazione del presente articolo, si provvede ai sensi del comma 3 dell articolo 9».

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1096 2. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l articolo 5-quater è inserito il seguente: «Art. 5-quater.1 (Esecuzione forzata). 1. Al fine di assicurare un ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89. La riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge avviene esclusivamente secondo le disposizioni recate dal presente articolo. 2. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad iniziativa dei creditori delle somme di cui al comma 1, neppure sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge. 3. I creditori delle somme di cui al comma 1, a pena di nullità rilevabile d ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1096 libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento pagamento relativamente alle somme pignorate. L atto di cui al primo periodo allega, a pena di nullità rilevabile d ufficio, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile. L ufficio competente presso i Ministeri di cui all articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. 4. L articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate». 3. All articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i commi 6 e 7 sono abrogati.

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