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Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio Titolo I Organizzazione del sistema universitario Articolo 1 Principi ispiratori della riforma Articolo 2 Organi e articolazione interna delle università Articolo 3 Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell offerta formativa Titolo II Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario Articolo 4 Fondo per il merito Articolo 5 Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l efficienza del sistema universitario Articolo 6 Riconoscimento dei crediti universitari Titolo III Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento Articolo 7 Revisione dei settori scientifico-disciplinari Articolo 8 Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale Articolo 9 Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico Articolo 10 Assegni di ricerca Articolo 11 Contratti per attività di insegnamento Articolo 12 Ricercatori a tempo determinato Articolo 13 Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori Articolo 14 Disciplina dei lettori di scambio Articolo 15 Norme transitorie e finali 1

Titolo I Organizzazione del sistema universitario Articolo 1 Principi ispiratori della riforma 1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica. 2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princípi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di seguito denominato Ministero. 3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all istruzione universitaria per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito. 4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati conseguiti. Articolo 2 Organi e articolazione interna delle università 1. Sono organi delle università: a) il rettore; b) il consiglio di amministrazione; c) il senato accademico; d) il collegio dei revisori dei conti; e) il nucleo di valutazione. 2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle 2

finalità dell università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di cui all articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, del bilancio di previsione annuale e triennale nonché del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica; c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile; d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c); e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell economia e delle finanze nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a); g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della Repubblica; h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del 3

mandato per una sola volta; i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di seguito denominato Ministro, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell incarico a dipendente pubblico; j) attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnicoamministrativo dell ateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; k) composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministero dell economia e delle finanze tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; designazione di un componente effettivo da parte dell Università; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; l) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n.370 e successive modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti; m) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g); n) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di essere componente di altri organi dell università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio d amministrazione. 3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con 4

l osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: a) semplificazione dell articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all esterno ad esse correlate o accessorie; b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientificodisciplinari omogenei; c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio; d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico disciplinare dell ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila e superiore a tremila; e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c); f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso di studio di cui all articolo 3 del decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato; g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull attivazione e la soppressione di corsi studio; h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al 5

comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta; i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l esplicazione dei compiti ad essa attribuiti. 4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), g), h), i), j), k), l), m), e comma 3, lettere g), h) ed i). 5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge un codice etico. 6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie. 8. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7, è trasmesso al Ministero che esercita controllo previsto all articolo 6 della legge 168 del 1989, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso. 9. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. 10. Gli organi delle università decadono automaticamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Il rettore, il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 2, resta in carica fino alla nomina del rettore ai sensi del nuovo statuto. 6

11. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere a), e), h), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della entrata in vigore dei nuovi statuti. 12. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall ateneo ai sensi del presente articolo perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni: a) l articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168 del 1989; b) l articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Articolo 3 Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell offerta formativa 1. Al fine di migliorare la qualità, l efficienza e l efficacia dell attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi. 2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell alta formazione. 3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all esame del Ministero per l approvazione, sentita l ANVUR, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate. 5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l eventuale trasferimento avviene previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale 7

interessato disponendo altresì in ordine all eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell economia e delle finanze. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005. Titolo II Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario Art. 4 Fondo per il merito 1. E istituito presso il Ministero dell economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l eccellenza e il merito fra gli studenti mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a: a) erogare borse di studio da utilizzare per il pagamento di tasse e contributi universitari, nonché per la copertura delle spese di mantenimento durante gli studi; b) fornire buoni studio, per il finanziamento degli oneri di cui alla precedente lettera a), che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito; c) garantire prestiti d onore concessi per il finanziamento degli oneri di cui alla precedente lettera a). 2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare: a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard; b) i criteri e le modalità di attribuzione delle borse e dei buoni e di accesso ai finanziamenti garantiti; c) le caratteristiche, l'ammontare delle borse e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione; d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, in ragione delle tasse e dei contributi universitari e di tipiche spese di mantenimento; e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a borse, buoni e finanziamenti garantiti; 8

f) le modalità di utilizzo di borse, buoni e finanziamenti garantiti; g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all 1 percento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate; h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1; i) le modalità di svolgimento delle prove nazionali standard, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, anche avvalendosi di strutture di supporto del Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; j) avviare idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché fornire assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo. 3. La gestione del Fondo, dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede a: a) gestire l operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione; b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali; c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione delle borse, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l esposizione del Fondo; d) selezionare con procedura competitiva l istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie. 4. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie dei fondo stesso. 5. Il Ministero dell economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. 6. Il Fondo speciale è alimentato con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale effettuato da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi, nonché con eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni. 7. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo. 9

8. All articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte le seguenti parole: del Fondo per il merito. Articolo 5 Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l efficienza del sistema universitario 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) valorizzazione della qualità e dell efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l individuazione della esatta condizione patrimoniale dell ateneo e l andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi; c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti; d) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei; e) revisione, in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l accesso all istruzione universitaria. 2. Nell esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, fondato sull utilizzazione di specifici indicatori definiti dall ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca nonché di sostenibilità economico-finanziaria; b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell ANVUR, dell efficienza e dei risultati conseguiti nell ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne; c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri 10

nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all articolo 2, comma 3, lettera g); d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate; 3. Nell esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente; b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell ateneo; c) predisposizione di un programma triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti; d) determinazione di un limite massimo all incidenza complessiva delle spese per l indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata; e) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l attribuzione all università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso; f) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l università non può garantire l assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell ipotesi in cui l ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e, comunque, quando il disavanzo dell ateneo risulta superiore al dieci per cento del proprio bilancio; g) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro finanziario da sottoporre all approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell attuazione del predetto piano; h) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Go- 11

verno, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all attuazione del piano di rientro finanziario; i) previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei. 4. Nell esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione dell impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connesse attività professionali, sentiti l ANVUR e il Consiglio universitario nazionale (CUN); b) disciplina delle modalità di passaggio dall uno all altro regime di cui alla lettera a); c) disciplina dell impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l attività di ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito; d) disciplina delle modalità di verifica dell effettivo svolgimento da parte dei docenti dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché delle modalità di verifica dell impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e a tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca; e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l esercizio di altre attività o incarichi; definizione dei criteri generali per l assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione; individuazione dei casi in cui l assunzione di incarichi esterni o istituzionali comporta l obbligo dell aspettativa con o senza assegni; f) disciplina dell obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica; g) previsione di procedure di mobilità dei professori e ricercatori universitari e introduzione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento ordinario volti a favorire la stessa; previsione che in caso di 12

trasferimento o mobilità, i professori ed i ricercatori di ruolo nonché i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti; h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro; i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, e, in particolare, trasformazione degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo; j) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività; k) rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale; l) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera k); m) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori reclutati da altri atenei, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente. 5. Nell esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario; 13

c) definire i criteri per l attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d onore e di borse di studio, di cui all articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d) favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell ambito della propria autonomia statutaria; e) prevedere la stipula di specifici accordi con Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell erogazione degli interventi; f) disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale. 6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, di concerto con il Ministro della Gioventù e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. 7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. 8. a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, è abrogato l articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Articolo 6 Disciplina di riconoscimento dei crediti 1. All articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: sessanta è sostituita dalla seguente: dodici. Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.. 14

2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della Pubblica Amministrazione, sentiti i Ministri competenti. TITOLO III Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento Articolo 7 Revisione dei settori scientifico-disciplinari 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, assicurando l afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori scientifico-disciplinari. Articolo 8 Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale 1. E' istituita l abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata abilitazione. L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera k), requisito necessario per l accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3. 3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: a) l attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro; 15

b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale; c) l indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell abilitazione; d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; e) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'anvur, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all OCSE; f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; g) che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato all interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata dalla documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all ultimo quinquennio; l inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; h) l integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidatisi ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g), è inferiore a cinquanta, assicurando comunque un adeguata presenza dei professori appartenenti a quest ultimo; i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare; j) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l attribuzione dell abilitazione alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico- 16

disciplinare; k) le apposite modalità per il riconoscimento dell abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all estero; l) che il possesso dell abilitazione costituisce titolo preferenziale per l attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 2; m) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario; n) che l idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equipollente all abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge. Articolo 9 Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni di cui all articolo 5, comma 3, lettera c). La programmazione assicura tra l altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall eventuale rinnovo dei contratti di cui all articolo 12, commi 4 e 6. 2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all articolo 12, eccezion fatta per quanto previsto dall articolo 12, comma 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e specificamente ai seguenti criteri: a) pubblicazione dei bandi sul sito dell ateneo e nei siti del Ministero e dell Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante; b) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall articolo 8, comma 3, lettera k), degli studiosi in possesso dell abilitazione per il settore scientificodisciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo; 17

c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all articolo 2, comma 3, lettera c), appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all interno della lista di cui all articolo 8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all articolo 8, comma 3, lettera g); d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali; e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera f); f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell organo di cui all articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore; g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e); h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni almeno decennale; i) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c) nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti. 3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di 18