CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO LE COOPERATIVE I SOCI LAVORATORI. Torino 18 novembre 2014. Luisella Fontanella



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CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO LE COOPERATIVE I SOCI LAVORATORI Torino 18 novembre 2014 Luisella Fontanella Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Il socio lavoratore l utile ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentuale minima prestabilita dal capitale sociale; i guadagni dei soci perciò provengono dagli stipendi in quanto imprenditore può partecipare alle attività sociali (ad esempio al consiglio di amministrazione ed all assemblea dei soci) in cui vengono collettivamente prese le scelte strategiche ed operative dell impresa. Tale responsabilità espone il socio lavoratore anche al rischio d impresa. Ciò significa che la sua retribuzione può variare secondo l andamento dell impresa. in quanto lavoratore è vincolato da determinati obblighi (osservare gli orari di lavoro, svolgere determinate mansioni, ecc.) analogamente a quanto previsto nel caso di lavoratore dipendente; dal punto di vista fiscale (IRPEF) i redditi percepiti dal socio lavoratore sono assimilati a quelli di lavoratore dipendente; dal punto di vista previdenziale e assistenziale, invece, il regime previsto si colloca in un area intermedia tra il lavoro dipendente ed il lavoro autonomo.

Fonti di riferimento La regolamentazione giuridica del socio lavoratore di cooperativa è profondamente cambiata con la legge 142/01 sulla «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» così come modificato dalla legge 30 del 2003. La nuova normativa, innanzitutto, ammette la costituzione in capo al singolo socio, oltre al rapporto di tipo associativo e in conseguenza di questo, un ulteriore e distinto rapporto di tipo lavorativo. Quest'ultimo può essere subordinato, parasubordinato o autonomo ed è regolato dalla normativa legale o contrattuale propria di ciascun tipo. Altro rilevante aspetto della nuova normativa è l'espressa previsione dell'estensione ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato dell'intera disciplina dello Statuto dei diritti dei lavoratori ad esclusione dell'art. 18 (che prevede la reintegra in caso di licenziamento) se il rapporto di lavoro cessa insieme a quello associativo. Per cui in questo caso non è valutabile la legittimità del licenziamento, ma è comunque valutabile la legittimità dell'esclusione come socio

Il lavoro dei soci Il lavoro dei soci nelle cooperative che hanno quale scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci è disciplinato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i., la quale stabilisce espressamente come, in tali ipotesi, tra il socio-lavoratore e la cooperativa si instaurino due diversi rapporti: rapporto associativo rapporto di lavoro: in aggiunta al rapporto associativo Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. In ogni caso, ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, si applicano gli istituti tipici del lavoro subordinato nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Tuttavia, in caso di licenziamento, non si applica la disposizione contenuta nell art. 18 della legge 300/1970 ogni volta che, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo

Rapporti giuridici: associativo Con il rapporto associativo, il socio: concorre alla gestione dell impresa, con la partecipazione alla costituzione degli organi sociali e alla nomina della direzione dell impresa partecipa all elaborazione dei programmi di sviluppo, alle decisioni riguardanti le scelte aziendali contribuisce alla formazione del capitale sociale, partecipa al rischio d impresa ed ai risultati economici mette a disposizione le proprie capacità professionali

Rapporti giuridici: di lavoro Rapporto di lavoro subordinato Al lavoratore, con rapporto di lavoro subordinato si applicano le disposizioni: - contenute nello statuto dei lavoratori, escluse le norme riguardanti la reintegrazione nel posto di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo in imprese a tutela reale quando venga a terminare con il rapporto di lavoro, anche quello associativo - quelle relative ai diritti sindacali, salvo che non sia previsto da specifici accordi collettivi tra associazioni del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori - in materia di sicurezza e igiene del lavoro Rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato o di collaborazione coordinata non occasionale In questo caso, al socio lavoratore si applicano: - le disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative a: libertà di opinione, divieto di indagine sulle opinioni, diritto di associazione e attività sindacale, divieto di atti discriminatori - la normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro

CONTRATTI

CONTRATTI

CONTRATTI

Contratti Il contratto collettivo ha valore per le cooperative aderenti alle centrali cooperativistiche che lo hanno sottoscritto. Per le altre cooperative il CCNL è applicabile solo per la parte economica Se non viene fatto esplicito rinvio al contratto collettivo applicato, c è l obbligo di fornire al lavoratore le informazioni sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l esclusione del socio, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e secondo le disposizioni di legge

Contratti

Regolamento interno per i rapporti con i soci lavoratori Il regolamento deve contenere, principalmente le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per i rapporti di lavoro subordinato, e il richiamo alle norme vigenti per i rapporti di lavoro di natura diversa. A questo proposito, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai CCNL del settore di appartenenza o della categoria affine. La clausola eventualmente contenente disposizioni peggiorative è nulla l attribuzione all assemblea dei soci della facoltà di deliberare, in caso di necessità, piani di crisi aziendale, ecc.

Adempimenti per l instaurazione del rapporto di lavoro Le società cooperative, come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007 n. 4746, sono tenute a: comunicare ai servizi competenti ( CPI) l instaurazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro subordinati o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con i soci lavoratori predisporre il registro infortuni Redigere il LUL

Trattamento economico Il contratto collettivo ha valore per le cooperative aderenti alle centrali cooperativistiche che lo hanno sottoscritto. Mentre, per le altre cooperative il CCNL è applicabile solo per la parte economica. Queste ultime sono, pertanto, tenute a corrispondere un trattamento economico non inferiore i minimi contrattuali previsti dai CCNL del settore di appartenenza. Per le altre parti del contratto trovano applicazione gli articoli che le cooperative hanno dichiarato di applicare Al socio lavoratore subordinato è previsto che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi stabiliti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, e non solo per quanto attiene alla retribuzione di livello (o tabellare o di qualifica), ma anche per il trattamento complessivo, comprese, quindi, le voci retributive diverse (straordinario, festivo ecc.) e le retribuzioni differite

Trattamento economico lavoro autonomo Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, dovrà invece farsi riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo

Sicurezza sociale Ai fini previdenziali ed assistenziali tutte le cooperative sono inquadrate in base al settore economico e merceologico di appartenenza, secondo i criteri generali previsti per la generalità delle aziende. Ai soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato è garantita la tutela previdenziale ed assistenziale dell INPS prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti e la copertura assicurativa antinfortunistica prestata dall INAIL.

Sicurezza sociale (2) Sono previste disposizioni specifiche per le diverse tipologie di cooperative in materia previdenziale ed assistenziale. Cooperative di produzione e lavoro. A favore dei soci, si applica integralmente la tutela prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, nel caso di cassa integrazione guadagni straordinaria, licenziamenti collettivi e procedure e indennità di mobilità. Cooperative di trasporto e facchinaggio Si applica un regime speciale contributivo e previdenziale. Mentre trovano applicazione tutte le forme assicurative ed assistenziali, in vigore per la generalità dei dipendenti, con esclusione di quelle riguardanti la disoccupazione, la cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, e la mobilità.

Retribuzione imponibile ai fini contributivi per le cooperative sociali dal 1.01.2010 È superato il sistema di calcolo Convenzionale previsto dall art.1, c. 787 L. 296/2006 Applicazione della retribuzione effettiva nei limiti del minimale contrattuale e del minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge ai fini della determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Anche per le predette categorie di lavoratori trovano applicazione le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti

Disciplina che regola le retribuzioni ed il versamento dei contributi previdenziali Con la Sentenza 29 marzo 2013, n. 59, la Corte Costituzionale ha indirettamente confermato la validità del trattamento retributivo dei soci lavoratori di una cooperativa. La questione riguarda la pratica del dumping: riconoscimento di emolumenti inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro rispetto alla mansione svolta dai soci lavoratori. Secondo la Corte chiamata ad esprimersi sulla iscrizione a ruolo di un credito previdenziale INPS di una cooperativa la normativa che riguarda la retribuzione da corrispondere e i contributi previdenziali da versare è contenuta nelle L. 389/1989, nella L. 549/1995 e nel D.Lgs 423/2011

Analisi delle norme L. 389/1989 (articolo 1, comma 1) la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo L. 549/1995 (articolo 2, comma 25) in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria D. Lgs 423/2011 (articolo 3, comma 4) a decorrere dal 1º gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989

Analisi delle norme In sintesi, anche in presenza di più contratti collettivi riferiti alla medesima categoria, per i soci lavoratori di cooperative il trattamento economico non deve non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative al livello nazionale Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 1452/2010 aveva già individuato le caratteristiche in base alle quali definire la rappresentatività dei sindacati, ovvero il numero complessivo delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione sul territorio (numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali), i contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti e i verbali di revisione, come risultante presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Le cooperative sociali Le cooperative sociali sono essenzialmente di due tipi: Tipo A quelle che forniscono servizi socio sanitari ed educativi (impiegano soltanto soci lavoratori e soci volontari) Tipo B quelle che prevedono attività produttive finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate (debbono quindi impiegare anche soci lavoratori disagiati)

Le categorie di soci delle cooperative sociali I soci lavoratori sono quelli che partecipano alle attività della cooperativa svolgendo una normale attività lavorativa remunerata; I soci lavoratori disagiati, sono quei soci che operando all interno della cooperativa ottengono il soddisfacimento di due fondamentali bisogni: I soci volontari sono quei soci che operano in modo spontaneo e gratuito per fini di solidarietà. a) l inserimento e l addestramento lavorativo e la relativa retribuzione; b) l inserimento sociale Tali soci devono appartenere a determinate categorie di soggetti svantaggiati quali ad esempio: ex alcolisti, ex tossicodipendenti, disabili fisici, disabili psichici, ecc.;

I soci volontari sono considerati lavoratori secondo la normativa di riferimento delle cooperative sociali (L. 381/1991)? L art. 2 della L. 381/1991 prevede che gli statuti delle cooperative sociali possano prevedere la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Trattandosi di attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal soggetto beneficiario; per tale motivo non può essere assimilata alla figura del socio lavoratore. Ciò è chiaramente evidenziato anche dall art. 2 della L. 381/1991, in base al quale ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per le quali ricorre l obbligo di iscrizione anche di questi soci all Inail Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. I soci volontari devono poi essere iscritti in un apposita sezione del libro dei soci.

Disposizioni sulla sicurezza per cooperative sociali D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 - D. Lgs. 3.08.2009, n. 106 - Artt. 2, c. 3, e 7 D.M. Lavoro 13.04.2011 L. 8.11.1991, n. 381 Le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro definite dal D. Lgs. 81/2008 si applicano nei confronti delle cooperative sociali tenendo conto delle peculiari esigenze che giustificano una disciplina in deroga in relazione a: prestazioni svolte in luoghi diversi dalle sedi di lavoro; attività realizzate da persone con disabilità Sono definiti gli obblighi di tutela nei confronti di lavoratori, soci lavoratori, lavoratori con disabilità e volontari Le cooperative sociali hanno l obbligo di formazione, informazione e addestramento nei confronti dei soci volontari in relazione alle attività loro richieste

Disposizioni sulla salute e sicurezza per le cooperative sociali (2) Il Ministero del Lavoro, con decreto 13.04.2011, in vigore dal 7.01.2012, ha individuato le particolari modalità di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro) alle attività delle cooperative sociali, sia di tipo a) che di tipo b). Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 (nomina di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, responsabile dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori ed adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti) devono essere applicate tenendo conto delle peculiari modalità di svolgimento delle attività da parte delle cooperative sociali, con particolare riguardo alle prestazioni svolte fuori dalla sede di lavoro, ovvero da persone con disabilità

Disposizioni sulla sicurezza per cooperative sociali (3) Con riferimento alle particolari modalità di svolgimento delle attività lavorative ed all applicazione generale del D. Lgs. è opportuno tenere conto di alcuni elementi specifici: nell inserimento lavorativo di soggetti disabili, che possono risultare particolarmente suscettibili a fattori accettabili per il lavoratore tipo, la valutazione di rischi deve prevedere uno studio accurato e particolare di tutti gli aspetti della mansione lavorativa; il medico competente dovrà valutare il luogo/postazione di lavoro e la possibile esposizione ai rischi per esprimere un giudizio di compatibilità delle condizioni psico-fisiche del lavoratore con la mansione specifica, eventualmente proponendo al datore di lavoro l adozione di misure procedurali funzionali all inserimento lavorativo particolare attenzione andrà riservata alle condizioni logistiche quali accessibilità del luogo di lavoro e requisiti della postazione di lavoro, delle attrezzature da lavoro e gestione delle emergenze con specifica attenzione all evacuazione