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PROTOCOLLO D INTESA IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Eni S.p.A. Enel S.p.A. VISTA la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992; VISTA la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/Ce riguardante l'approvazione, a nom Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che stabilisce per l'italia la riduzione di emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, durante il periodo compreso fra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012; VISTA la legge n. 120 del 1 giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto;

VISTA la delibera del CIPE del 19 dicembre 2002,n.123, Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra ; VISTO l accordo sottoscritto a Pechino in data 5 maggio 2008 dal Ministero del Mare italiano, dal Ministero della Scienza e Tecnologia della Cina, e da ENEL S.p.A. per la cooperazione nello sviluppo delle tecnologie per il carbone pulito e la cattura e stoccaggio della CO2; VISTO l Accordo Strategico di Cooperazione sottoscritto, in data 21 Ottobre 2008, da Eni S.p.A. ed Enel S.p.A.( di seguito imprese) alla presenza del Ministro e della del Mare ( di seguito Ministero); CONSIDERATO CHE il predetto Accordo Strategico di Cooperazione è finalizzato alla valutazione congiunta delle opzioni nazionali per la sequestrazion CO2, la realizzazione di progetti pilota e alla fattibilità di progetti dimostrativi presso siti specifici; CONSIDERATO CHE il predetto Accordo Strategico di Cooperazione, sulla scorta dei risultati fin qui ottenuti, prevede l esecuzione delle seguenti principali attività: (i)

iniziative pilota integrate e studi conseguenti sulla cattura, trasporto e sequestrazione della CO2, (ii) studi di fattibilità per la realizzazione di un impianto dimostrativo integrato per la cattura, il trasporto e la sequestrazion CO2, (iii) valutazione di opzioni nazionali di sequestrazion CO2, sia on-shore che off-shore; CONSIDERATO CHE l attività prevista nel predetto Accordo Strategico di Cooperazione si inserisce nelle politiche del Ministero del Mare per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti; CONSIDERATO CHE Ministero del Mare intende promuovere la stipula di un Accordo di Programma con le più importanti imprese industriali nazionali finalizzati a (i) promuovere innovazioni di processo e prodotto per la riduzione e il contenimento delle emissioni di gas serra, (ii) definire le metodologie e le procedure per la contabilizzazione delle emissioni ridotte/evitate di CO2 ed il relativo valore economico, (iii) promuovere programmi e investimenti per un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili negli impianti e nei servizi delle imprese. Convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. Con il presente Protocollo il Ministero e le Imprese si impegnano ciascuna per le proprie competenze a presentare un programma pilota nell ambito delle iniziative europee per la promozione e la diffusione di tecnologie e know-how per la cattura e lo stoccaggio della CO2, anche allo scopo di sviluppare un test nazionale in vista della approvazion direttiva europea su Carbon Capture and Storage che è parte integrante del programma 20-20-20. 2. Con il presente Protocollo, le imprese si impegnano, altresì, a stabilire le iniziative e gli investimenti per la riduzione delle emissioni di CO2 ed un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, anche attraverso l efficace utilizzazione dei meccanismi incentivanti previsti dalle leggi vigenti. Articolo 2 (Impegni delle Parti) 1. Entro 60 giorni dalla firma del presente Protocollo, le Imprese elaborano la proposta di un programma di attività per la realizzazione di quanto previsto dall art.1.

2. Il Ministero si impegna ad assicurare che le procedure autorizzatorie di sua competenza, relative all Accordo Strategico di Cooperazione tra le Imprese, siano completate nei tempi previsti dall attuale legislazione. 3. Il Ministero, sulla base del programma di attività, definisce le modalità della eventuale partecipazione del Ministero sia attraverso la collaborazione di istituzioni scientifiche nazionali, sia attraverso il supporto nell ambito dei progetti europei del VII Programma Quadro di Azione Ambientale o di iniziative nazionali per la promozione della innovazione tecnologica finalizzata alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra. Articolo 3 (Comitato di Coordinamento) 1. Al fine di assicurare la realizzazione del programma comune e delle attività di cui all art.1, comma 2, è istituito un Comitato Tecnico di Coordinamento composto dai rappresentanti del Ministero e delle Imprese. 2. Il Comitato presieduto dal Capo della Segreteria Tecnica del Ministro del Mare, assicura il coordinamento delle iniziative previste dal presente Protocollo.

3. Entro 90 giorni dalla firma del presente Protocollo, il Comitato approva il programma di attività di cui all art.2, comma 1, ed il programma delle iniziative del Ministero di cui al comma 2 dello stesso articolo. Roma, 21 ottobre 2008 Il Ministro del Mare On.Le Stefania Prestigiacomo ENI S.p.A. Dr. Paolo Scaroni ENEL S.p.A. Dr. Fulvio Conti