OGGETTO: Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo



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Ministro dell'interno Ministro della Giustizia Roma, 7 marzo 2007 OGGETTO: Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Vista la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, nonché il Protocollo aggiuntivo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967 ratificato e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970,n. 95, che definisce il rifugiato come colui che teme a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; Vista la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 e, in particolare, l'art. 22 che prevede l'obbligo per lo Stato di rifugiato, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla medesima Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria; Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 e, in particolare, gli artt. 3 e 11 che riconoscono al minore il diritto di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato ed esprimere la propria opinione, di essere informato delle eventuali conseguenze di tale opinione e di quelle di qualunque decisione, sia nei provvedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria sia quelli dinanzi ad altri organi o nelle problematiche relative ai minori indipendentemente da qualunque procedimento; Vista la risoluzione del Consiglio dell'unione Europea del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi, che pone, tra l'altro, la necessità di sistemare i minori richiedenti asilo, durante la procedura di asilo, in luoghi adeguatamente attrezzati per loro; Vista la Direttiva 2003/9/CE recante "Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" con particolare riferimento agli artt. 17 e 18 che impongono agli Stati membri, in sede di attuazione delle disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza, di tenere conto della specificità della situazione del minore straniero e del minore accompagnato, fra gli altri soggetti vulnerabili, e di informarsi al criterio fondamentale del prevalente interesse del minore; Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 10, comma 5 che esclude dalle ipotesi di respingimento i casi di asilo politico, e l'art. 11, comma 5 che istituisce i servizi di accoglienza alla frontiera per richiedenti asilo; Vista la legge 28 febbraio 1990, n.39, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 dicembre 1989, n. 416 recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140 recante "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri", ed in particolare l'art. 8, commi 3 e 4 che prevede l'attivazione di servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari e di specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati; Visto il DPR 16 settembre 2004, n. 303, "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato" e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che dispone in ordine alla sospensione del procedimento relativo alla domanda di asilo presentata dai minori non accompagnati, alla segnalazione del Tribunale per i minorenni e al Comitato per i minori stranieri del Ministero della solidarietà Sociale, all'assistenza e all'accoglienza dei minori non accompagnati richiedenti asilo presso il Comune in cui si trovano, nelle more della nomina del tutore da parte del Giudice tutelare e che vieta, altresì, il trattenimento dei medesimi minori presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea; Visto il D.P.C.M. 9 dicembre1999, n. 535, "Regolamento concernente i compiti del comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286", con particolare riferimento alle norme ivi contenute sul censimento e l'accoglienza dei minori presenti non accompagnati; Viste le linee guida dettate dall'unhcr a maggio 2006 in relazione alla determinazione formale dell'interesse prevalente del minore, con riferimento agli obblighi degli Stati e all'attività di monitoraggio e supporto del predetto Organismo internazionale, in ottemperanza alla citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989; Visto il commento generale n. 6 del comitato ONU sui diritti dell'infanzia sul "Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese di origine"; Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 28 novembre 2005 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che stabilisce, nella ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell' asilo, di cui all' art.1-septies della legge 28 febbraio 1990, n.39 la priorità in favore dei servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie di beneficiari più vulnerabili, tra cui sono annoverati i minori non accompagnati; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione n. 1592/AAS/7.1 in data 25/5/2006 che fissa la capacità ricettiva massima del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'anno 2007 in 2350 posti di cui 350 riservati alle categorie più vulnerabili, di cui l'art. 6, comma 1 del D.M. sopra citatati; Considerato che numerose segnalazioni riferiscono della presenza all'interno dei flussi misti di migranti irregolari e richiedenti asilo di un numero crescente di minori stranieri non accompagnati, molti dei quali provenienti da aree geografiche interessate da situazioni di guerra e violenza generalizzata; Considerato che il minore straniero non accompagnato presente sul territorio o alla frontiera ha il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti circa la facoltà di richiedere asilo e delle conseguenze che vi sono connesse a norma della vigente legislazione, oltre al diritto di esprimere al riguardo la propria opinione; Considerato che la richiesta di asilo da parte del minore straniero non accompagnato, ai sensi dell' art. 1, comma 5, del 28 febbraio 1990, n. 39 e dell'art. 2, comma5, del DPR 16 settembre 2004, n.

303, deve essere portata a conoscenza del tribunale per i minorenni competente per territorio e deve essere confermata dal tutore, nominato dal Giudice tutelare, perché possa essere ulteriormente procedibile; Considerato che, in attesa della nomina del tutore, il minore è accolto e assistito dalla pubblica autorità del Comune dove il medesimo si trova, a norma del citato art. 2, comma 5; Considerato che i tempi più lunghi del procedimento relativo all'esame della domanda di asilo presentata dal minore straniero non accompagnato, rispetto a quella del richiedente asilo adulto - come previsto dal citato art. 2 comma 5, del DPR 16 settembre 2004, n. 303 - favoriscono la dispersione sul territorio degli stessi minori durante il periodo intercorrente tra la manifestazione di volontà di richiedere asilo e l'attivazione del procedimento; Considerato che il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'art. 1-sexies della legge 28 febbraio1990, n. 39, riguarda i servizi erogati dagli enti locali finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, oltre che alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria; Considerato che, al fine di realizzazione il predetto Sistema di protezione, il Ministero dell'interno ha attivato con apposita convenzione con l'anci - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani un servizio centrale che cura, fra l'altro, il monitoraggio della presenza sul territorio dei richiedenti asilo e rifugiati individuando, altresì, la disponibilità di posti per l'accoglienza dei medesimi, nell'ambito del predetto Sistema, presso gli enti locali i cui servizi sono finanziati con le risorse assegnate dal citato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; Considerato che, nella prassi, i minori non accompagnati richiedenti asilo, nel periodo intercorrente tra l'espressione della volontà di chiedere asilo e la formale verbalizzazione come Mod. C3 della domanda stessa da parte della Questura competente, vengono assegnati ai servizi sociali del Comune dove si trovano e ospitati in strutture create per l'accoglienza dei minori non accompagnati ma possono beneficiare di assistenza e protezione nell'ambito dei servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; Considerato che i posti messi a disposizione nell'ambito dei servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'accoglienza dei minori non accompagnati quale categoria più vulnerabile vengono assegnati attualmente solo in minima parte; Considerato che alcune buone prassi locali, attivate grazie alla stretta collaborazione tra Uffici Interforze dei centri di accoglienza, Questure, Comuni e Servizio Centrale del sistema di protezione, hanno consentito di realizzare immediatamente un'attività di accoglienza e protezione adeguate in favore di minori stranieri non accompagnati che abbiano espresso la volontà di richiedere asilo; Emana La seguente Direttiva in materia di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Art. 1 1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato sono tenuti a fornirgli, in forma adeguata all'età e alla comprensione del minore, tutte le pertinenti informazioni sulla facoltà di chiedere asilo e ad

invitarlo ad esprimere la propria opinione al riguardo, a tali fini garantendo al minore l'assistenza di un mediatore culturale o di un' interprete che parli la sua lingua d'origine o quella da lui conosciuta. 2. Gli Uffici di Polizia di Frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le Questure garantiscono,inoltre, al minore straniero non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, l'effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo, agevolando, per quanto di loro competenza e in collaborazione con l'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e gli altri organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo,una tempestiva e completa informazione sulla normativa di riferimento, utilizzando allo scopo anche l'opuscolo informativo, di cui all'art. 2, comma 6, del DPR16/9/ 2004, n. 303, redatto in più lingue straniere dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Con riferimento ai minori presenti in frontiera, gli Uffici sopra citati si avvalgono anche dei servizi di accoglienza di cui all'art.11, comma 5,del D.leg.vo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Nel caso in cui il minore, reso edotto, esprima la volontà di chiedere asilo i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne immediata notizia al Questore mediante apposito verbale. Art. 2 1. La Questura affida temporaneamente il minore straniero non accompagnato che abbia espresso la volontà di chiedere asilo - come risultante dal verbale di cui all'art. 1, comma 3 - ai Servizi Sociali del Comune in cui si trova il medesimo, dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare competente per territorio, ai fini dell'apertura della tutela e della nomina del tutore (art. 343-346 c.c.) e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti (art. 371, comma 1, n. 1 c.c.). 2. Il Comune, a sua volta, segnala immediatamente il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ai fini del tempestivo avvio dell'attività di protezione nell'ambito dei servizi del Sistema di protezione cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 3. Il servizio centrale del Sistema di protezione provvede ad indirizzare l'inserimento del minore presso l'ente locale segnalante o presso l'ente locale più vicino che abbia disponibilità di posti di accoglienza, specificamente destinati ai minori,nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, di posti di accoglienza nell'ambito di strutture per minori, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 4. L'Ente locale inserito nel Sistema di protezione informa il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, e per conoscenza il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore. 5. Con i provvedimenti di cui al comma 1, il Giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, sentito il minore, confermano, qualora risulti conforme al suo interesse, il suo inserimento nelle strutture di cui al comma 3. Art. 3 1. I Servizi del Comune, che inseriscono il minore straniero non accompagnato con le modalità di cui all'art. 2, assistono il minore medesimo,anche con la collaborazione del menzionato UNHCR e degli altri organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, nella presentazione della domanda di asilo, mediante la compilazione del modello C3, alla Questura competente, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 5, del DPR 16/9/2004, n. 303 in relazione

alla sospensione del procedimento di esame e alla conferma della domanda stessa da parte del tutore nominato dal Giudice tutelare ai sensi dell'art. 343 c.c. In ogni caso i Servizi sociali e il tutore devono ascoltare e tenere in considerazione l'opinione del minore se in età di discernimento. 2. Presentata la domanda di asilo, al minore straniero non accompagnato viene rilasciata la documentazione attestante la sua qualità di richiedente asilo.ai sensi dell'art. 4, comma 1,del D.Leg.vo 30 maggio 2005, n.140, nelle more della nomina del tutore e della conferma della domanda da parte del medesimo. Art. 4 1. Qualora, in esito alla procedura di cui all'art. 3, il tutore, comunque nell'interesse prevalente del minore, non confermi la domanda di asilo del medesimo, o nel caso in cui la domanda stessa dopo la prescritta valutazione, venga rigettata, il minore, pur non potendo più fruire dei posti di accoglienza cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, riceve comunque il trattamento e la protezione che la vigente normativa riserva al minore straniero non accompagnato. Il Ministro della Giustizia Il Ministro dell'interno