La Regione Toscana ha definito i criteri concernenti il pagamento della tassa di possesso e/o di circolazione, un imposta regionale divenuta

Documenti analoghi
Regione Toscana I veicoli ultraventennali per i quali non sono ancora trascorsi trent'anni dall'anno di fabbricazione, ai sensi della L.R. n.

La Nuova Tassa Automobilistica Regionale

TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

OCCHIO AL BOLLO. guida operativa alla tassa automobilistica

Roma, 15 marzo Prot. n /DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto:

Regione Emilia Romagna: esenzione tassa automobilistica per persone disabili. Disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Pagamenti Pagamenti Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo - annuali frazionati (*) autocarri art. 1, c. 240, l.n. 296/2006 Kw Cv Kw Cv

Legge Finanziaria anno Agevolazioni e contributi collegati alla tassa automobilistica

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

RISOLUZIONE N. 113/E. Roma, 27 ottobre Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Addizionale erariale della tassa automobilistica per i veicoli più potenti Provvedimenti attuativi Modalità e termini di versamento

IL COORDINATORE NAZIONALE. Guida al Bollo Autoveicoli Storici 2005

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE

CATEGORIE delle PATENTI di GUIDA e CERTIFICATI PROFESSIONALI

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

ECOINCENTIVI PER ACQUISTO VEICOLI NUOVI

REGIONE BASILICATA. utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A. le

ACI: VADEMECUM SU ECO-INCENTIVI 2008

Provincia di Treviso TEL FAX UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida

Circolare N. 9 del 20 Gennaio 2015

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

Auto Ultraventennali - Mappa per le Esenzioni del BOLLO!

Roma, 8 novembre 2011

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Auto ultraventennali La mappa delle esenzioni del bollo

OGGETTO: Agevolazioni auto per i disabili

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 22/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

Consiglio regionale della Toscana

STRALCIO N <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie.

REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE DISABILI

Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 6 dicembre 2006: il problema dei cd. falsi autocarri

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Nuove patenti: lo schema per sapere cosa si può guidare La legge per tutti.it

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

News di approfondimento

P r o d u t tive. Circolare n.

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

PREMI ANNUI LORDI Sezione I (R.C.A.)del Capitolato d'oneri

Ufficio Registro Automezzi

1) Tipologia ed entità del contributo per veicoli a basso impatto ambientale

Circolare N.147 del 23 Ottobre Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU

RISOLUZIONE N. 105/E

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.

Spese per veicoli per portatori di handicap

Nuova disciplina in materia di patenti di guida

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

1) Tipologia ed entità del contributo per veicoli a basso impatto ambientale

approvato con le modifiche apportate dalla Giunta Comunale con deliberazione del n.

Circolare N.10 del 17 Gennaio Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

GLI APPROFONDAMENTI WE DRIVE: FISCALITA 2013 PER LE AUTO IMPOSTE DIRETTE (IRPEF IRES IRAP)

TRASPORTI ECCEZIONALI Allegato B del Regolamento dei Trasporti Eccezionali

Nuove norme sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio 2013: requisiti di età per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

Ragioneria Generale

COMUNE DI AREZZO. Art. 1 Oggetto

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO



Nota di approfondimento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO /04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE

- il pagamento dell IMU relativo all'anno 2012 deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n.

Guida alla fiscalità dell'auto

INDICE DEGLI ARTICOLI

Riduzione premi INAIL delle aziende di autotrasporti: lo sconto per il 2012

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno

nel campo Codice Ufficio (il codice dell ufficio destinatario ovvero dell ufficio che ha emesso l atto) indicare

RISOLUZIONE N. 296/E

Il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Art. 3 commi da 24 a 38 della Legge 28/12/1995, n.549 e L.R. n. 15/1997 e s.m.i.

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Imposta di bollo sui documenti informatici

Motoveicoli e autoveicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico. ing.pietro Amadio Motorizzazione Civile

Agevolazioni per il settore AUTO

(da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore Denominazione Indirizzo Telefono

Commissione Finanze della Camera dei deputati. Audizione Assogasliquidi/Federchimica

COMUNE DI SCALENGHE. ANNO 2015 IMU (Imposta Municipale Propria)

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

ACQUISTO AUTO: IVA AGEVOLATA

Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale

Art. 3, legge n. 104/1992

Revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ora è operativa Di Girolamo Simonato

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate

DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2006

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Nuove patenti di guida

CAMPER CLUB LA GRANDA

PATENTI PATENTE AM. Età minima 14

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

IL CONSIGLIO REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Transcript:

La ha definito i criteri concernenti il pagamento della tassa di possesso e/o di circolazione, un imposta regionale divenuta obbligatoria, anche per i mezzi che vantano oltre 20 anni dalla data di produzione/immatricolazione. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha promulgato la L.R. n. 37 del 27/03/2015 normativa che prevede, all art. 20, alcuni significativi cambiamenti riguardanti il regime di tassazione per i mezzi ultraventennali di seguito riportata: Art. 5 bis - Tassazione dei veicoli ultraventennali 1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento. 2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1. 3. L'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l anno 2003), è abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, a valere sull unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 Imposte e tasse, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 Imposte e tasse. Da quanto sopra si evince che, esclusivamente per i veicoli costruiti tra i 20 ed i 30 anni, vige il regime della tassa di possesso con versamento della cifra calcolata in base ai kw, ma con una riduzione del 10% rispetto alla tariffa ordinaria, in ogni caso, il calcolo degli importi avviene automaticamente, con applicazione percentuale della riduzione. Coloro che avevano già pagato, nei primi mesi dell anno, l importo della soppressa tassa forfettaria, poiché trattasi di aumento retroattivo, hanno la possibilità di versare la differenza ad integrazione della nuova tassa di possesso ridotta entro il 30/9/2015, senza incorrere nell addebito di sanzioni od interessi, mentre, coloro che non hanno ancora provveduto ad alcun versamento, è possibile pagare secondo le nuove tariffe entro la stessa data, evitando l applicazione di cifre aggiuntive. Dopo tale termine sarà effettuabile un versamento avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo le modalità ordinarie. Per gli autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali rimangono invariate le preesistenti modalità di pagamento.

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1 c. 240 L. F. 2007 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI CLASSE AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROM ISCUO (1) -AUTOCARRI Art 1 c. 240 L. F. 2007 VALORE DEL KW Pagamenti annuali kw Pagamenti frazionati kw EURO 0 (fino a 100KW) 3,47 3,57 (per ogni KW oltre 100 KW) 5,45 5,56 EURO 1 (fino a 100KW) 3,35 3,45 (per ogni KW oltre 100 KW) 5,37 5,42 EURO 2 (fino a 100KW) 3,23 3,33 (per ogni KW oltre 100 KW) 5,08 5,24 EURO 3 (fino a 100KW) 3,12 3,21 (per ogni KW oltre 100 KW) 4,91 5,05 EURO 4/5/6 (fino a 100KW) 2,71 2,79 (per ogni KW oltre 100 KW) 4,26 4,39 AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO E AUTOCARRI (1) (2) A GPL - GAS METANO - IDROGENO - ELETTRICI 2,71 2,79 AUTOBUS 3,39 3,50 AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. AUTOCARAVAN, MOTRICI 0,49 0,50 STRADALI PER SEMIRIMORCHI) CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI Tassa fissa 23,12 QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR Tassa fissa 57,75 SUPERIORE a 11 KW MOTOCICLI OLTRE 50 cc. FINO A 11 KW (oltre all importo base) EURO 0 31,46 1,96 per ogni KW EURO 1 27,83 1,50 per ogni KW EURO 2 25,41 1,16 per ogni KW EURO 3 23,12 1,02 per ogni KW L importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a 23,12. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo, moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6). Nell importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso). (1) Autocarri Art 1, c. 240, L. F. 2007 Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW. (2) Con alimentazione esclusiva o doppia (tipo benzina + gas o benzina + gpl) anche a seguito di installazione dell impianto successiva all immatricolazione ESENZIONI/RIDUZIONI Sono esenti: 1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione. 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico. L esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata 2800 c.c. 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30 anno dalla costruzione: sono esclusi dall esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l importo di 29,82 (autoveicoli) e 11,93 (motoveicoli). Riduzioni 1) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 20 anno di costruzione e fino ai 29 anni sono assoggettati ad una tassa forfettaria nella misura di 63,00 per gli autoveicoli e di 26,25 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale (es. scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). Qualora la tassa risulti di importo quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria. La tassa forfettaria deve essere corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. 2) È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53. Toscana A4-01 2015-01

TERMINI DI PAGAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO: Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97. Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti: Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente Autobus e Autoveicoli uso speciale Rimorchi uso speciale targhe prova, ciclomotori PAGAMENTO FRAZIONATO VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA RAVVEDIMENTO OPEROSO VIOLAZIONE TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento dal 15 al 30 giorno dalla scadenza del termine di pagamento dal 91 giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento SANZIONE RIDOTTA 0,2%per ogni giorno di ritardo 3,00% 3,75% dal 1 Febbraio,1 Agosto Per 6-12 mesi decorrenti dal 1 Febbraio,1 Agosto dal 1 Gennaio, 1 Maggio, 1 Settembre Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1 Gennaio, 1 Maggio, 1 Settembre Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1 Febbraio,1 Giugno,1 Ottobre dal1 Gennaio (tasse fisse) Per le autovetture con potenza 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre. Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio. Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l importo da versare deve essere calcolato come segue: ( 2,79 X n. mesi) Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un autovettura Euro 4/5/6. Tassa = ---------------------------- arrotondato al centesimo di euro X n. KW 12 1) Per gli Autobus,Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne pagamenti frazionati per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12. 2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4,8,12 (già indicata negli appositi spazi), l importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità. 3) Il versamento va eseguito in un unica soluzione entro il mese in cui avviene l immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l immatricolazione,ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione. Nell ipotesi di ritardato,insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La Legge 472/97, art 13, prevede una sanzione ridotta in caso di regolarizzazione della posizione tributaria entro determinate scadenze come sotto indicato. SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica dal 31 al 90 giorno dalla scadenza del termine di pagamento Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5% annuo dal 1.1.2012, 1% annuo dal 1.1.2014 e 0,5% annuo dal 1.1.2015), con maturazione giorno per giorno. AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S. Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati. Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d opera. Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 3,33% Toscana A4-02 2015-01

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE MOTOCARRI-MOTOFURGONI TARGHE PROVA INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)* OLTRE FINO A 4 mesi 8 mesi 12 mesi 0 400 9,96 19,93 28,99 400 800 13,94 27,90 40,58 800 1000 17,93 35,87 52,19 1000 1500 23,91 47,82 69,57 1500 2000 33,87 67,75 98,56 2000 2500 43,84 87,68 127,55 2500 3000 53,80 107,59 156,57 3000 3500 63,77 127,52 185,56 3500 4000 73,72 147,45 214,55 4000 4500 83,89 167,37 243,54 4500 5000 93,65 187,30 272,53 5000 6000 103,61 207,23 301,52 6000 7000 115,56 231,17 336,30 7000 8000 127,52 255,05 371,09 Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 *Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo. MOTOCARRI-MOTOFURGONI (Con cilindrata inferiore a 500 cm 3 ) 12 mesi Fino a 400 Kg 27,62 Oltre 400 fino a 800 Kg 38,66» 800» 1.000» 49,70» 1.000» 1.500» 66,27» 1.500» 2.000» 93,88 MOTOCARRI-MOTOFURGONI (Con cilindrata 500 cm 3 e oltre) 12 mesi Fino a 400 Kg 28,99 Oltre 400 fino a 800 Kg 40,58» 800» 1.000» 52,19» 1.000» 1.500» 69,57» 1.500» 2.000» 102,76 TARGHE PROVA Autoveicoli 239,11 Ciclomotori 23,12 Motoveicoli 35,87 INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE Ai sensi dell Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella. Tariffa 1 Tariffa 2 Tariffa 3 Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate 89,48 Per autoveicoli di massa complessiva 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi IMPORTO ANNUO 298,25 656,16 656,16 924,59 IMPORTO MENSILE 7,69 25,62 56,37 56,37 79,43 Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa. Toscana A4-03 2015-01

Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o 12 tonnellate Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M.27/12/99) Integrazione della massa rimorchiabile AUTOCARRI Classe con peso complessivo a pieno carico pari o 12 t. 2 assi 3 assi 4 o più assi Importo annuo Importo mensile Con sospensione equivalente (a) Senza sospensione equivalente (b) Con sospensione equivalente (c) Senza sospensione equivalente (d) 1 12 15 15 19 315,91 394,88 27,14 33,93 2 19 21 23 25 353,14 441,42 30,34 37,93 3 21 23 25 27 389,40 486,75 33,46 41,82 4 15 437,60 547,00 37,60 47,00 5 23 498,20 622,76 42,80 53,50 6 27 29 559,29 699,11 48,05 60,06 7 29 648,05 810,06 55,68 69,59 AVVERTENZE Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o 12 tonnellate dotate di sospensione riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%. Agli autoveicoli con peso complessivo pari o 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri. La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1 febbraio, 1 giugno, 1 ottobre. INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE Ai sensi dell Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella. importo annuo importo quadrimestrale Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate 89,48 7,69 Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate 298,25 25,62 Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore 656,16 56,37 Tariffa 4 Per trattori stradali: a) a 2 assi 656,16 56,37 b) a 3 assi 924,59 79,43 NOTA. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa. Toscana A4-04 2015-01