COMUNE DI GAVIRATE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.1.2019 1
ART. 1 OGGETTO E FINALITA Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione degli alloggi di proprietà comunale, per fronteggiare temporaneamente le situazioni di emergenza abitativa e le situazioni socio-economiche disagiate di nuclei familiari residenti. ART. 2 TIPOLOGIA ALLOGGI Attualmente l Ente destina all assegnazione un alloggio bilocale di mq. 48,00, dotato di angolo cottura attrezzato. ART. 3 DESTINATARI REQUISITI SOGGETTIVI Possono presentare domanda per le assegnazioni temporanee di emergenza abitativa i nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a. Cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno, che siano residenti nel Comune di Gavirate da almeno un anno; b. Reddito ISEE non superiore ad 8.000,00=. c. Non essere assegnatario di casa di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), valevole per tutti i componenti del nucleo familiare; d. Non aver ceduto tutto o in parte l alloggio ERP; e. Non occupare senza titolo un alloggio ERP; f. Non aver ceduto a figli o discendenti diretti o a familiari, a qualsiasi titolo, alloggio di proprietà, diritto di usufrutto, uso, abitazione, negli ultimi due anni; I requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell assegnazione e permanere in costanza di rapporto per tutta la durata della locazione temporanea. ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande di assegnazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e disponibili presso il Servizio Sociale, allegando alle stesse tutta la documentazione. ART. 5 PRIORITÀ E PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE Sulla base delle condizioni generali dichiarate dal richiedente nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi: CONDIZIONI ABITATIVE: A - RILASCIO ALLOGGIO Richiedenti che debbano rilasciare l alloggio a seguito di: a) sfratto esecutivo b) pignoramento dell alloggio di proprietà c) ordinanza di sgombero in caso di provvedimento da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda punti 10 per scadenze successive. punti 5 2
B - CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA La condizione deve sussistere per richiedenti che dimorino da almeno un anno in alloggio improprio (alloggio all interno di veicoli, o ospite in comunità) Il punteggio attribuito è il seguente......punti 6 C - CONDIZIONI DELL ALLOGGIO Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare: a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca); privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), in alloggi per i quali sia stata accertata dall ASL la condizione di anti igienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, in alloggi per i quali sia stata accertata dall ASL la condizione di anti igienicità eliminabile con normali interventi manutentivi lettera b). punti 6 D - BARRIERE ARCHITETTONICHE Richiedenti con presenza nel nucleo familiare di: a) anziano ultrasessantacinquenne b) portatore di handicap lettera a) punti 6 lettera b). punti 10 CONDIZIONI FAMILIARI: E NUCLEO FAMILIARE CON MINORI nuclei familiari composti da genitori con figli minori a carico a) nucleo familiare monogenitoriale b) nucleo familiare con la presenza di entrambi i genitori lettera b). punti 6 F - DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), con una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario. 3
a) disabilità al 100% con accompagnamento b) disabilità al 100% c) disabilità fino all 80% lettera b)...punti 6 lettera c)...punti 4 CONDIZIONI ECONOMICHE: G - PARAMETRO ISEE Richiedenti il cui valore ISEE appartiene alle seguenti fasce al momento di presentazione della domanda e permanenza del requisito per la graduatoria a) ISEE da 0 a 4.000,00 b) ISEE da 4.001,00 a 6.000,00 c) ISEE da 6.001,00 a 8.000,00 lettera b)...punti 6 lettera c)...punti 4 ART. 6 ISTRUTTORIA E ASSEGGNAZIONE 1. L esame delle richieste verrà demandato ad una Commissione composta dal Funzionario Responsabile del Settore e dall Assistente Sociale. 2. In caso di incompletezza o di non regolarità della domanda, il richiedente sarà invitato, a mezzo di raccomandata, PEC o notifica a provvedere alla regolarizzazione e alla definizione della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell interessato oltre il termine suddetto, la domanda s intende come non presentata. E facoltà della Commissione acquisire ogni documentazione utile e disporre d ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti atti ad accertare la reale situazione dichiarata dei richiedenti e loro componenti il nucleo familiare. 3. La Commissione, esaminate le domande, le documentazioni e gli eventuali ricorsi, decide se accogliere o respingere la richiesta. 4. L assegnazione viene disposta con provvedimento del Responsabile del Settore. 5. Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione proposta, decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa, con esclusione dalla graduatoria. ART. 7 CANONE DI CONCESSIONE IN USO 1. Il canone concessorio mensile richiesto agli assegnatari è determinato, in via del tutto simbolica, da un minimo di. 20,00 ad un massimo di. 40,00, definito in base alla situazione socio-economica del nucleo nell ambito del progetto di aiuto predisposto dal Servizio Sociale comunale. Richiedenti il cui valore ISEE appartiene alle seguenti fasce al momento di presentazione della domanda e permanenza del requisito per la graduatoria a) ISEE da 0 a 4.000,00 canone. 20,00 b) ISEE da 4.001,00 a 6.000,00 canone. 30,00 c) ISEE da 6.001,00 a 8.000,00 canone. 40,00 4
ART. 8 CONDUZIONE DELL ALLOGGIO 1. Gli assegnatari sono considerati responsabile in solido di ogni danneggiamento doloso e/o colposo dell immobile in concessione. Essi risponderanno per danni causati per qualsiasi tipo di utilizzo improprio dell alloggio e delle parti afferenti. 2. Agli assegnatari, in particolare, è fatto divieto: a) apportare innovazioni o modifiche all immobile ed agli impianti di acqua, luce e gas. Tali lavori possono essere eseguiti unicamente previa autorizzazione dell Amministrazione comunale; b) tenere in qualsiasi spazio comune o locale privato, animali che possano arrecare disturbo; c) gettare immondizie ed oggetti nelle parti comuni; d) non provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti; e) ospitare persone che non facciano parte nel nucleo, salvo apposita autorizzazione dell Ente gestore. f) utilizzare apparecchi domestici non autorizzati per il riscaldamento; g) creare disturbi alla collettività. 3. Gli alloggi dovranno essere accessibili agli operatori del Comune ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. ART. 9 DECADENZA DELL ASSEGNAZIONE DELL ALLOGGIO. 1. Ogni comportamento difforme dalle regole di civile convivenza, nonché il cattivo uso, perdurante dopo formale diffida scritta, dell alloggio assegnato, nonché il danneggiamento dello stesso, comportano l avvio della procedura di decadenza dell assegnazione. 2. Viene pronunciata la decadenza dall assegnazione dell alloggio di proprietà comunale nei confronti dell assegnatario che abbia accumulato una morosità nel pagamento dei canoni superiore a due mesi. 3. La decadenza dall assegnazione verrà disposta mediante provvedimento del Responsabile del Settore. ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione degli alloggi ha la durata strettamente necessaria per far fronte alle condizioni di emergenza abitativa del nucleo, individuata in massimo 3 (tre) mesi. 2. La predetta durata può essere, eventualmente, prorogata per una sola volta e per ulteriori 3 mesi, in presenza del persistere del grave disagio socio-economico del nucleo beneficiario, oltre che la comprovata impossibilità di reperire una sistemazione abitativa autonoma. 3. All atto del rilascio dell immobile, sarà effettuato sopralluogo per verificare la corretta tenuta dell immobile. 5