STATUTO. Articolo 1. Articolo 2



Documenti analoghi
L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELLA CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS Premesso che nel 1989 è stata costituita l Associazione Gruppo di lavoro

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

1 Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo dè Paoli.

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AL JALIL.

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

Associazione. Amici dell Archivio Fotografico Lucchese STATUTO. Amici dell. Archivio Fotografico Lucchese

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo

Statuto dell Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro cinaforum

STATUTO Il Sole Onlus

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

STATUTO ASSOCIAZIONE PESCHIERA BENE COMUNE

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO STATUTO

COMUNE DI ESCALAPLANO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

Transcript:

STATUTO Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata E costituita l Associazione LINEA ROSA. L associazione ha sede in Ravenna, Via Garatoni n. 12. Articolo 2 Finalità ed attività dell Associazione. Linea Rosa non ha scopo di lucro. E apartitica, e per sua natura non ammette ingerenze di partiti politici. L Associazione si riconosce nei principi di inviolabilità del corpo delle donne, di libertà delle donne, del valore del desiderio delle donne e dell autodeterminazione delle donne. Ha la finalità di sostenere donne vittime di violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, e ogni altro tipo di violenza e discriminazione, e sostiene donne che stiano vivendo una situazione di disagio. L Associazione a tale scopo ha realizzato un centro antiviolenza e si impegna a: a) Sostenere le donne che chiedono aiuto al centro attraverso la relazione con le operatrici di accoglienza di Linea Rosa, e in accordo con la donna, aiutarla a fronteggiare le problematiche di carattere legale, medico, psicologico e sociale con i necessari supporti tecnici. b) Dare risposta alle donne che subiscono violenza e necessitano i essere in un luogo sicuro, ospitandole in una struttura protetta a indirizzo segreto. c) Promuovere l approfondimento delle tematiche della violenza contro le donne, tramite ricerche, organizzazione di convegni, seminari di studio, pubblicazioni, ed ogni genere di iniziativa tesa ad approfondire tale problematica. d) Favorire la conoscenza delle leggi e delle politiche che riguardano le donne. e) Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, su richiesta della donna, nel processo per violenza sessuale, molestie sessuali maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento civile, penale ed amministrativo, che veda la donna come oggetto di violenza. f) L Associazione è impegnata in attività di formazione. Le socie, oltre a seguire progetti formativi interni o esterni, partecipano a progetti e all eventuale programmazione degli stessi in qualità di formatrici. g) L Associazione Linea Rosa può instaurare un rapporto di collaborazione, contatti e convenzioni con lo Stato, con gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, così come è previsto e regolato dall art. 7 della legge 11/08/1991 n. 226, legge quadro sul volontariato, nonché con Enti similari. Articolo 3 Patrimonio sociale. Il patrimonio sociale è costituito da: a) Dai contributi delle associate; b) Dai beni acquistati con questi contributi; c) Da ogni altro provento; Le socie che per qualsiasi causa cessino di far parte dell Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell Associazione il patrimonio residuo e le entrate di cui al successivo art. 4, che risultino non spese, dovranno essere destinate al raggiungimento di finalità identiche o similari a quelle statutarie e perseguite da altre associazioni di donne. I modi ed i termini saranno stabiliti dall assemblea delle socie.

Articolo 4 Le entrate. Le entrate dell Associazione sono costituite: a) Dalle quote sociali annuali; b) Dal reddito del patrimonio; c) Dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni, da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell Associazione; d) Dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nel precedente art. 2 ultimo capoverso (punto g). Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali. e) Dalle entrate derivanti da opere promozionali di sensibilizzazione e da attività didattiche, commerciali e produttive. Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali. L esercizio finanziario coincide con l anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Articolo 5 Socie. Possono essere socie di LINEA ROSA tutte le donne che abbiano compiuto la maggiore età, e che si riconoscano nelle finalità dell associazione di cui al precedente art. 2, e si impegnino ad accettare lo statuto e si attengano alle delibere che regolamenteranno la vita sociale. La qualità di socia da diritto a ricevere regolarmente le pubblicazioni dell Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire di ogni servizio nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto nell assemblea. La socia ha diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile nei confronti di terzi. La qualità di socia obbliga a mantenere il segreto relativamente ai fatti di cui viene a conoscenza nell esercizio delle attività sociali. La rivelazione del segreto costituisce giusta causa per l esclusione della socia. La socia deve impegnarsi a non usare violenza psicologica contro le donne che si rivolgono all Associazione. La violenza psicologica così esercitata costituisce giusta causa per l esclusione. Le socie si distinguono in: a) Socie fondatrici : sono le donne che hanno promosso la costituzione dell Associazione. b) Socie ordinarie : sono le donne, che hanno sostenuto un corso di formazione organizzato dall associazione Linea Rosa, e chiedono, condividendone le finalità e le norme statutarie, di far parte dell associazione. La qualità di socia si acquista con l approvazione dell unanimità delle componenti del Consiglio di Amministrazione. c) Socie sostenitrici: sono le donne che intendono sostenere l associazione con contributi o donazioni, oppure intendono partecipare alle attività, iniziative e progetti dell associazione al di fuori dell attività di accoglienza del centro antiviolenza e dell attività di ospitalità nella struttura protetta. Le socie cessano di appartenere all Associazione: a) Per dimissioni quando ne diano comunicazione scritta alla Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota sociale per l anno in corso. b) Per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, di morosità e di incompatibilità con gli scopi perseguiti dall Associazione. Salvo le ipotesi di esclusione per giusta causa, sull esclusione delibera l Assemblea delle socie con la maggioranza dei 2/3 delle componenti, sentita la socia interessata. La socia che per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 6 Organi dell Associazione. 1. La Presidente 2. La Vice Presidente 3. L Assemblea Generale delle Socie. 4. Il Consiglio di Amministrazione. 5. La Segretaria 6. Il Collegio di Revisione dei Conti Articolo 7 La Presidente. La Presidente è eletta fra le componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell Assemblea Generale delle Socie convocato in apposita adunanza con maggioranza dei 2/3 delle componenti. La Presidente dura in carica 4 anni. Ha il potere di firma e la rappresentanza legale dell Associazione nei confronti di terzi e può stare in giudizio. La Presidente convoca e presiede l Assemblea Generale delle socie ed il Consiglio di Amministrazione, sovraintende alle attività dell Associazione e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, riferendone allo stesso tempestivamente ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di impedimento della Presidente l Assemblea è convocata e presieduta dalla Vice Presidente. Ad ogni altro effetto la Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituita dalla Vice Presidente solo relativamente all ordinaria amministrazione. Articolo 8 Dell Assemblea Generale delle socie. L Assemblea Generale delle socie è composta dalle socie fondatrice e dalle socie ordinarie. L Assemblea: a) Delibera sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dalla Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dalle singole socie. b) Approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione. c) Discute tutte le linee generali di attività dell Associazione. L Assemblea si riunisce almeno una volta l anno su iniziativa della Presidente o su richiesta di almeno la metà delle socie. Per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell Assemblea si applicano le seguenti norme: 1. Le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 delle socie o in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti; 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata (2/3 delle componenti l assemblea generale). E ammesso il voto per delega. La delega può essere conferita soltanto ad un altra socia e deve essere conferita in forma scritta. Ogni socia può essere portatrice di una sola delega..

Articolo 9 Il Consigli di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è l organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all art. 2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre all approvazione dell Assemblea Generale delle socie. Si riunisce almeno 2 volte l anno e delibera a maggioranza assoluta (voto favorevole della metà più uno dei presenti su una delle proposte presentate o su una delle persone da eleggere) delle proprie componenti e resta in carica 4 anni. Esso è composto da 5 socie elette dall Assemblea generale delle socie con le modalità a maggioranza qualificata di cui all art. 8. Il Consiglio di Amministrazione può istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla responsabilità di una delle sue componenti o alle socie ordinarie. Delibera il regolamento interno alle attività dell Associazione. Predispone il Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea generale. Stabilisce le quote associative per le differenti categorie di socie. Il Consiglio di Amministrazione è convocato oltre dalla Presidente, da almeno 1/3 delle sue componenti quando lo richiedono. Articolo 10 La Segretaria. La Segretaria assicura la redazione dei verbali dell Assemblea Generale, ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali. Articolo 11 Collegio di Revisione dei Conti L assemblea generale delle socie attive nomina i/o le componenti del Collegio di Revisione che possono essere scelti al di fuori dell associazione e che provvedono alla supervisione del bilancio consuntivo e preventivo. Articolo 12 Prestazioni professionali. L Associazione può, per la realizzazione dei propri obiettivi statutari, e la realizzazione di progetti e iniziative a sostegno di donne vittime di violenza, retribuire con i propri fondi, derivanti da quanto indicato nell articolo 4, prestazioni professionali di donne che abbiano seguito un apposita formazione all interno dell associazione Linea Rosa, e/o condividano le norme statutarie e i principi e le finalità dell Associazione. Il personale per le prestazioni viene proposto dalla Presidente dell Associazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può, con il voto della maggioranza, approvare e respingere con motivazione scritta indirizzata alla Presidente e all Assemblea delle Socie, la proposta della Presidente. In caso di approvazione il personale riceve l incarico dalla Presidente. Articolo 13 Modifiche statutarie. Qualora ne faccia richiesta 1/3 delle Socie o il Consiglio di Amministrazione, si può procedere alla modifica statutaria che dovrà avvenire con voto favorevole di 2/3 delle associate.

Articolo 14 Disposizioni finali. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazione ed alla legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. La versione attuale dello statuto ha subito tre modifiche dalla data della fondazione (02.12.1991) approvate nelle assemblee del 21/06/93, 21/11/00 e 18/06/01.