Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)

Documenti analoghi
sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

n Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti Legge federale

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

n Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti Legge federale (Divergenze)

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale sugli esami genetici sull essere umano

Dott. Carmine Ferrara

Legge sulle poste (LPO) Capitolo 1: Disposizioni generali. Disegno

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

n Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti Legge federale (Divergenze)

Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)

Codice delle obbligazioni

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Legge sui consulenti in brevetti

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

PARTE SECONDA. le procedure di gestione del Programma;

Legge federale sui consulenti in brevetti

2.1 Con il presente contratto, la Società Finanziata irrevocabilmente concede

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Legge federale concernente l aggiornamento formale del diritto federale

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

del 3 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2010) Capitolo 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni

SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA TRA

Le linee direttrici del SOS

Legge federale sulla politica regionale

Legge federale sulla promozione dello sport e dell attività fisica

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno , decreta:

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

CODICE GLOBALE DI CONDOTTA per il reclutamento internazionale di personale sanitario

Simposio svizzero per traduttrici e traduttori di letteratura

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Francesco Riganti Guida rapida ai fondi europei

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2 )

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale

Ordinanza del DEFR sull identità visiva comune dei provvedimenti di. di comunicazione sostenuti dalla Confederazione.

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

27/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95. Regione Lazio

del 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012)

Città di Sonnino THANKS FOR YOUR ATTENTION. Qual è il messaggio?

ESTRATTO. Sommario. Indice... 3 Elenco delle abbreviature Legenda... 16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del

Restituzione dell imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati nell agricoltura

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

Legge federale sull assicurazione malattie

Legge federale sull assicurazione per la maternità

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Una risposta possibile al disagio abitativo e all integrazione sociale.

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Legge federale sulla protezione del design. (Legge sul design, LDes)

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Tavola rotonda Reti in fibra ottica nelle case (FTTH) Bilancio

Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nell edilizia

Corso di Diritto Ecclesiastico Prof. Giovanni Cimbalo. Art.19 Costituzione A.A. 2010/2011

Conto annuale IUFFP 2007

Legge federale sul miglioramento dello scambio d informazioni tra autorità in materia di armi

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

Transcript:

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 2004 2, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell Europa dell Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l economia di mercato e nell instaurazione delle relative strutture sociali. 2 Sono Stati dell Europa dell Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell Europa dell Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). 3 Nell ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Malta e Cipro. Art. 2 Obiettivi La cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est persegue i seguenti obiettivi: a. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell uomo, nonché l attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili; b. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell ambiente e all utilizzazione razionale delle risorse naturali. RU 2007 2387 1 RS 101 2 FF 2004 1705 1

Cooperazione economica e tecnica internazionale Art. 3 Principi 1 La cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale. 2 I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell Europa dell Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione. 3 Essi presuppongono che lo Stato o l istituzione partner prenda propri efficaci provvedimenti. Art. 4 Democrazia e diritti dell uomo Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell uomo. In caso di grave violazione di questi principi, esso può prendere provvedimenti e procedere agli adeguamenti necessari. Art. 5 Modalità I provvedimenti possono essere eseguiti nell ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo. Art. 6 Coordinamento La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell Europa dell Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali. Sezione 2: Provvedimenti Art. 7 Forme di cooperazione La cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est può assumere le seguenti forme: a. cooperazione tecnica; b. cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell indebitamento e le garanzie di credito; c. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale; d. provvedimenti atti a promuovere l impiego di mezzi del settore privato; e. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell articolo 2. 2

Cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. LF Art. 8 Prestazioni finanziarie Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di: a. contributi a fondo perso; b. mutui; c. partecipazioni; d. garanzie. Art. 9 Provvedimenti misti I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione. Sezione 3: Finanziamento Art. 10 Crediti quadro I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice. Art. 11 Emolumenti per garanzie di credito 1 Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni. 2 L emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, nonché dell importo e della durata della garanzia. 3 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica dei singoli Stati dell Europa dell Est. 4 I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti. Sezione 4: Esecuzione Art. 12 Priorità Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi della stessa e tiene conto dell esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera. 3

Cooperazione economica e tecnica internazionale Art. 13 Accordi e contratti 1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un organizzazione internazionale. 2 Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici. Art. 14 Collaborazione con terzi 1 La progettazione e l esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi. 2 Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge. 3 Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative. 4 Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche. Art. 15 Coordinamento nell amministrazione federale Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all amministrazione federale nell ambito della politica nei confronti dell Europa dell Est. Art. 16 Trattamento dei dati 1 Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati: a. cognome, nome e data di nascita; b. luogo d origine, cittadinanza e numero di passaporto; c. religione; d. stato civile; e. numero AVS; f. informazioni sulla carriera professionale e militare; g. profili della personalità; h. attività politiche e sindacali; i. indicazioni sulla salute. 2 I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione se questo servizio ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti legali. 4

Cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. LF Art. 17 Commissione consultiva La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale 3 secondo l articolo 14 della legge federale del 19 marzo 1976 4 sulla cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione. Art. 18 Valutazioni e rapporto 1 Il Consiglio federale vigila sull utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche. 2 Riferisce all Assemblea federale su ogni periodo di credito. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19 Disposizioni d esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d esecuzione. Art. 20 Diritto previgente: abrogazione Il decreto federale del 24 marzo 1995 5 concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est è abrogato. Art. 21 Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 6 Art. 22 Referendum, entrata in vigore e durata di validità 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 3 La presente legge ha validità per dieci anni. Data dell entrata in vigore: 1 giugno 2007 7 3 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1 gen. 2015. 4 RS 974.0 5 [RU 1998 868, 2000 1915 all. n. 3] 6 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2007 2387. 7 DCF del 16 mag. 2007 5

Cooperazione economica e tecnica internazionale 6