LINEE GUIDA AZIONI COLLETTIVE Reg. CE n. 1198/2006, art. 37 par. 1 lett. n Aiuti alle Organizzazioni di produttori MISURA 3.1

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LINEE GUIDA AZIONI COLLETTIVE Reg. CE n. 1198/2006, art. 37 par. 1 lett. n Aiuti alle Organizzazioni di produttori MISURA 3.1 Introduzione Le Organizzazioni di produttori rappresentano un elemento portante dell organizzazione comune dei mercati, consentendo di adeguare la produzione alla domanda del mercato. L Unione Europea ha incoraggiato la loro creazione sin dagli esordi della politica comune della pesca. Le Organizzazioni di Produttori, per loro natura, hanno lo scopo di migliorare la commercializzazione dei prodotti, in particolare attraverso le seguenti attività: programmazione della produzione (dal punto di vista quantitativo e qualitativo); concentrazione dell offerta e commercializzazione diretta della produzione dei soci; partecipazione alla gestione delle crisi di mercato; riduzione dei costi di produzione e stabilizzazione dei prezzi all origine; promozione di tecniche di produzione rispettose dell ambiente e del benessere degli animali e dei processi di rintracciabilità alimentare; adozione di tecnologie innovative e realizzazione di interventi di logistica; accesso a nuovi mercati. Le Organizzazioni di produttori, pertanto, possono essere soggetti regolatori del mercato; attraverso l aggregazione possono rendersi parte attiva nei processi di attuazione delle politiche di settore, volti a razionalizzare lo sforzo di pesca e a gestire adeguatamente la filiera. La ratio della misura è quella di incentivare la costituzione ed il miglioramento delle Organizzazioni di Produttori nel settore della Pesca. Il documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti", rispetto alle operazioni di cui all'art. 37 lett. "n" del FEP, riporta quanto segue: a) "Operazioni che istituiscono OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000" b) "Operazioni che provvedono alla ristrutturazione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità presentati dalle OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000". Secondo quanto sancito al cap. 2 del documento "Criteri di selezione..." gli Organismi intermedi dovranno prendere in considerazione, l'elenco indicativo degli aspetti generali per la selezione delle operazioni: a) iniziative progettuali i cui lavori siano già conclusi; b) progetti che favoriscono la partecipazione delle donne; c) protezione e miglioramento dell ambiente e delle risorse naturali; d) creazione ed mantenimento di posti di lavoro;

e) l Autorità di Gestione e i singoli Organismi Intermedi, che intendano attribuire specifiche priorità nell accesso a specifiche misure, potranno considerare quale criterio generale per la selezione delle operazioni, l attivazione di azioni di rilevanza strategica. Altresì, nella C.d.R. del 16 ottobre 2008 sono stati concordati alcuni principi da applicarsi in caso di parità di punteggio, la cui individuazione viene rinviata all amministrazione competente. I principi di cui sopra, secondo quanto riportato nel verbale della IV C.d.R., attengono a: sorteggio; ripartizione della somma disponibile in parti uguali tra gli aventi diritto; data di spedizione della domanda; data di arrivo della domanda. Tutto quanto premesso si rappresenta una possibile griglia di sottovoci. Inoltre, viste le specificità esistenti tra le diverse realtà Regionali, l AdG invita i responsabili degli organismi intermedi a calibrare il bando e le relative sottovoci sulla base della proprie peculiarità regionali. SOTTOVOCI Criterio di Voce di selezione dettaglio A Descrizione Peso Valore Operazioni volte a una migliore conservazione e gestione sostenibile delle risorse A1 OP che risultino dotate o che si impegnino a munirsi di Sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001). B Operazioni che promuovono il partenariato tra scienziati e operatori del settore B1 Numero dei soggetti iscritti B2 Stazza lorda complessiva (in GT) B3 Fatturato globale C Assicurare parità tra uomini e donne C1 OP con soci costituiti da imprese a titolarità femminile o con maggioranza femminile D Creazione e mantenimento di posti di lavoro D1 Per ogni unità lavorativa espresse in ULA mantenuta per almeno cinque anni dalla data di accertamento amministrativo finale dell intervento. D2 Numero unità lavorative annue (Ula) TOTALE (max. punti)

1. Finalità della misura Ai sensi del Reg. CE n. 1198/2006 art. 37, lett. n), il FEP può finanziare: a) "Operazioni che istituiscono OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000" b) "Operazioni che provvedono alla ristrutturazione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità presentati dalle OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000". 2. Area territoriale di attuazione Per 1 investimenti materiali: in caso di localizzazione dell oggetto del finanziamento nel territorio regionale, è consentita la localizzazione della sede legale della società in territorio extraregione. 1 Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti lettera b) par. 2 (Sono considerati ammissibili gli interventi localizzati nel territorio della Regione.) 3. Interventi ammissibili L aiuto di cui al presente bando riguarda: a) la creazione di organizzazioni di produttori allo scopo di agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dopo il 1 gennaio 2007; b) l attuazione dei piani delle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico a norma dell articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000 per facilitare l attuazione dei piani di miglioramento della qualità dei prodotti; c) la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori, intesa ad accrescerne l'efficienza in linea con le esigenze del mercato. Si precisa che la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori comprende casi in cui un'organizzazione di produttori subisce cambiamenti significativi, riguardanti ad esempio la composizione dei soci, i prodotti interessati, il volume della produzione, ecc., senza tuttavia che tali cambiamenti comportino l'istituzione di una nuova organizzazione di produttori e il suo riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. 4. Soggetti ammissibili a finanziamento Organizzazioni riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000, che operano per conto dei produttori (O.P.). Non possono fruire degli aiuti previsti dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi. 5. Requisiti per l ammissibilità Al momento della domanda devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità: a) le organizzazioni di produttori devono aver ricevuto il riconoscimento di cui all'art. 5, paragrafo 2, del Reg. CE n. 104/2000, dopo il 01/01/2007;

b) nel caso di interventi di cui alla lettera b) paragrafo 3 del documento, le organizzazioni di produttori devono aver ricevuto il riconoscimento specifico di cui all art. 12 Reg. CE n. 104/2000; c) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; d) nel caso in cui l impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 6. Spese ammissibili Sono considerate oggetto di aiuto le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati al paragrafo 3 lett. a, b e c, che rispettano le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai regolamenti comunitari, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale, sostenute dalle organizzazioni di produttori che hanno ottenuto il riconoscimento dopo il 01/01/2007, o eventuale data diversa, successiva, stabilita dagli O.I. Le spese oggetto di aiuto sono ammissibili se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1 gennaio 2007, o eventuale data diversa stabilita dagli O.I., e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell ammissibilità. In aggiunta a quanto sopra specificato, si riporta quanto segue: Per la creazione di organizzazioni di produttori e per la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori sono considerate oggetto di aiuto le spese di gestione sostenute dall O.P., rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare, a partire dalla data del riconoscimento o dalla data di decisione di ristrutturazione. Si precisa che le spese relative ai lavori preparatori per la costituzione dell'organizzazione, nonché le spese relative all'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto o alla loro modifica, sostenute dopo il 1 gennaio 2007, o eventuale data diversa stabilita dagli O.I., e prima che intervenga l atto di riconoscimento ai sensi dell art. 5, sono considerate ammissibili, ma potranno essere rimborsate solo dopo che l OP sia stata effettivamente riconosciuta. Le spese di gestione sono le spese effettivamente sostenute dall'organizzazione di produttori per la costituzione e il funzionamento e rientrano nelle seguenti voci: a) spese relative ai lavori preparatori per la costituzione dell'organizzazione nonché spese relative all'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto o alla loro modifica; b) spese relative al controllo del rispetto delle norme di cui all art. 5, par. 1 del Reg. CE n. 104/2000; c) spese relative al personale (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese per missioni) nonché onorari per servizi e consulenze tecniche; d) spese relative alla corrispondenza e alle telecomunicazioni; e) spese relative al materiale degli uffici e all'ammortamento o alle spese di leasing per le attrezzature di tali uffici; f) spese relative ai mezzi di cui dispongono le organizzazioni per il trasporto del personale; g) spese di locazione o, in caso di acquisto, spese per interessi realmente pagati, nonché altre spese e oneri risultanti dall'occupazione degli edifici necessari per il funzionamento amministrativo dell'organizzazione di produttori; h) spese di assicurazione relative al trasporto del personale, ai locali amministrativi ed alle loro attrezzature.

L'importo delle spese di gestione deve essere stabilito sulla base di documenti contabili aventi valore probante. Per l attuazione dei piani di miglioramento della qualità, sono considerate oggetto di aiuto le spese effettivamente sostenute dall organizzazione di produttori per l elaborazione e l attuazione del Piano di miglioramento della qualità approvato conformemente all art. 12 del Reg. (CE ) n. 104/2000, nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare, a partire dalla data del riconoscimento specifico, che rientrano nelle voci seguenti: a) spese relative agli studi preliminari, alla definizione e alla modifica del piano; N.B. Si precisa che le spese di cui alla lettera a) sostenute dopo il 1 gennaio 2007, o eventuale data diversa stabilita dagli O.I., e prima che intervenga l atto di riconoscimento ai sensi dell art. 12, sono considerate ammissibili, ma potranno essere rimborsate solo dopo che l OP sia stata effettivamente riconosciuta. b) spese relative al personale (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese per missioni) nonché onorari per servizi e consulenze tecniche; c) spese relative alla corrispondenza e alle telecomunicazioni; d) spese relative al materiale degli uffici e all'ammortamento o alle spese di leasing per le attrezzature di tali uffici; e) spese relative alle azioni destinate ad informare gli aderenti sulle tecniche o sulle conoscenze in materia di miglioramento della qualità; f) spese relative all'elaborazione e all'attuazione di un sistema destinato a controllare il rispetto delle misure decise dall'organizzazione per l'applicazione del piano di miglioramento della qualità. Altre spese non espressamente indicate nei punti precedenti possono essere valutate dall Amministrazione concedente ed eventualmente riconosciute solo se strettamente e chiaramente riconducibili all attuazione del Piano di miglioramento. Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l IVA, a meno che questi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso all aiuto, siano non recuperabili e siano pertinenti alle tipologie di spesa sopra declinate. 7. Spese non ammissibili Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nei regolamenti comunitari inerenti il FEP. In particolare, non sono ammissibili le spese seguenti: a) nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.); b) i contributi in natura; c) le spese di manutenzione ordinaria; d) i materiali di consumo connessi all attività ordinaria del beneficiario o per i quali non sia dimostrata l attinenza alle operazioni finanziate. 8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

L aiuto di cui all art. 37, lettera n) del Reg. 1198/2006 è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data della decisione di ristrutturazione dell organizzazione di produttori ed è decrescente nell arco dei tre anni in questione. L aiuto di cui all art 37, lettera n) del Regolamento 1198/06 è calcolato nel seguente modo: - l aiuto di cui alla lettera a) dell art. 15 del Reg. CE 498/2007 corrisponde ad un importo pari a: - il 60%, il 40% e il 20% delle spese di costituzione e funzionamento sostenute dall O.P., rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare, calcolati dalla data di riconoscimento; - l aiuto di cui alla lettera b) dell art. 15 del Reg. (CE) 498/07, per le O.P. che hanno ottenuto il riconoscimento specifico di cui al Reg.(CE) 104/2000, corrisponde ad un importo pari a: il 60%, il 50% e il 40% delle spese destinate dall O.P. all attuazione del piano di miglioramento, rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare calcolati dalla data del riconoscimento specifico; - l aiuto di cui alla lettera c) dell art 15 del Reg. (CE) 498/2007 corrisponde all importo delle voci di spesa calcolate alla lettera a) diminuito del 50%, calcolato dalla data della ristrutturazione. Riferimenti normativi Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca; Reg. CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca; Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2010) 7914 dell 11 novembre 2010; Vademecum FEP della Commissione Europea del 26 marzo 2007; Documenti Nazionali, approvati dalla Cabina di regia nazionale: - Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013; - Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti; - Criteri di selezione per la concessione degli aiuti; - Schemi dei bandi e relativi decreti di adozione. Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario; Decisione 2006/53/CE che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario; Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.