STATUTO. CAPO I - Denominazione, sede, scopo, durata. CAPO II - Soci

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STATUTO CAPO I - Denominazione, sede, scopo, durata Articolo 1 1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: Arcieri di Poggio al Vento Associazione Sportiva Dilettantistica, o ARCIERI DI POGGIO AL VENTO A.S.D., nominata per brevità in questo atto associazione o, in gergo arcieristico, compagnia. 2. L associazione ha sede legale nel luogo deliberato dall assemblea dei soci. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica di questo statuto. 3. L associazione può esercitare la propria attività sull intero territorio nazionale. 4. La durata dell associazione è a tempo indeterminato. Articolo 2 1. L associazione, senza fine di lucro diretto o indiretto, ha per scopo la pratica, la promozione e la diffusione del tiro con l arco, attraverso: a) la didattica, l aggiornamento, la formazione e la socializzazione; b) la promozione di incontri e manifestazioni di tiro con l arco; c) ogni altra iniziativa ritenuta dal consiglio direttivo idonea a favorire il tiro con l arco. 2. L associazione può fare tutto ciò che ritiene utile per conseguire lo scopo associativo. 3. L associazione è apolitica, aconfessionale, senza discriminazioni di carattere religioso o di razza. 4. L esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. CAPO II - Soci Articolo 3 1. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale godono di uguali diritti di elettorato attivo e passivo ed hanno pari doveri nell ambito della compagnia. 2. Possono far parte dell associazione coloro che, in possesso dei requisiti elencati nel modulo di ammissione, ne facciano domanda. 3. Per i minori è necessario l assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà. 4. Il consiglio direttivo determina la quota associativa annuale che ciascun socio è tenuto a pagare. 5. Il regolamento della compagnia stabilisce i modi di pagamento della quota associativa. 6. La quota non è trasferibile, né può essere restituita se cessa la qualifica di socio. 7. I soci possono essere iscritti anche ad altra associazione arcieristica, ma non possono far parte del consiglio direttivo se ricoprono ruoli direttivi in altre associazioni arcieristiche. 8. Tutti i soci hanno il diritto-dovere di inoltrare al consiglio direttivo qualsiasi richiesta che ritengano importante per realizzare lo scopo associativo. 1

9. Tutti i soci hanno il diritto di conoscere quanto deciso dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Articolo 4 1. Nel libro dei soci è riportato il cognome, il nome, l indirizzo, il recapito telefonico e l indirizzo di posta elettronica. 2. Il socio deve comunicare eventuali variazioni dei suoi dati necessari alle comunicazioni da parte della compagnia entro quindici giorni dal verificarsi della variazione. 3. Le comunicazioni ai soci avvengono per posta elettronica (e-mail), ad eccezione della comunicazione di provvedimenti disciplinari, che è inviata per raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 5 1. La qualifica di socio cessa per dimissioni, radiazione e decesso. 2. La radiazione è deliberata dal consiglio direttivo. 3. Il socio radiato può fare ricorso all assemblea: in tal caso la radiazione resta sospesa fino alla delibera assembleare. Articolo 6 1. I soci sono tenuti a osservare le norme di questo statuto e del regolamento e le deliberazioni dell assemblea e del consiglio direttivo. 2. I soci sono altresì tenuti a rispettare le norme di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l Associazione sia affiliata. 3. Il socio che non rispetta gli atti suddetti può essere soggetto a provvedimenti disciplinari. 4. Il consiglio direttivo è competente per i provvedimenti disciplinari. 5. I provvedimenti disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono: a) la censura; b) la sospensione; c) la radiazione. 6. I provvedimenti disciplinari sono adottati a maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri presenti alla riunione. CAPO III - Entrate e Patrimonio Sociale Articolo 7 1. Le entrate dell Associazione sono costituite: a) dalle quote associative; b) dalle attività istituzionali; c) da donazioni o da contributi straordinari versati dai Soci; d) da contributi di enti pubblici e/o privati destinati al finanziamento delle attività istituzionali di cui all art.2 di questo statuto. 2. Il patrimonio dell Associazione è costituito da beni mobili e immobili, dagli impianti e da tutte le attrezzature acquisite a vario titolo dall Asso-ciazione e destinate a perseguire gli scopi sociali di cui all art. 2 di questo statuto. 3. È vietato distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve: tali fondi sono destinati a perseguire gli scopi sociali negli anni successivi. CAPO IV - Organi Sociali Articolo 8 1. Sono organi dell associazione: e) L assemblea dei soci, 2

f) Il consiglio direttivo. 2. Nessuna carica in seno all associazione è retribuita. 3. Il consiglio direttivo autorizza le trasferte e decide la misura in cui rimborsarne le spese. Sezione I - ASSEMBLEA Articolo 9 1. L assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci. 2. L assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria. Articolo 10 1. La convocazione dell assemblea può essere richiesta dal consiglio direttivo oppure da un terzo dei soci, motivandone la richiesta. 2. L assemblea è convocata dal presidente, in sua assenza dal vice presidente. 3. Nell avviso di convocazione sono indicati il luogo, l ora, l ordine del giorno e l eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea deserta in prima convocazione L avviso di convocazione è affisso nella bacheca posta nella sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L avviso è inviato a mezzo posta elettronica a tutti i soci all indirizzo risultante nel libro soci. 4. Ogni socio maggiorenne può iscrivere argomenti all ordine del giorno, purché pervengano al presidente, in forma scritta, almeno 5 giorni prima della data dell assemblea. 5. L assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l anno, non oltre il 30 Aprile per: a) eleggere il consiglio direttivo ed il suo presidente; b) approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo dell esercizio precedente e quello preventivo dell esercizio in corso; c) deliberare sull attività dell Associazione. 6. L assemblea straordinaria è competente per: a) approvare eventuali modifiche allo statuto e al regolamento della compagnia; b) decidere eventuali ricorsi dei soci oggetto di misure disciplinari; c) sciogliere il consiglio direttivo; d) sciogliere l associazione. 7. Se scioglie il consiglio direttivo, l assemblea elegge il nuovo consiglio direttivo nella stessa seduta, con le regole previste da questo statuto. 8. L assemblea dei soci può deliberare l iscrizione della compagnia a federazioni non riconosciute dal CONI a- venti le stesse finalità. Articolo 11 1. L assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni che all atto della convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale. 2. Ogni socio ha diritto a un voto. 3. I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio avente diritto al voto, con delega scritta e firmata. 4. Ciascun socio non può avere più di una delega. Articolo 12 1. L assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente, fisicamente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. 3

2. Nell avviso di convocazione può essere fissata la seconda convocazione, con un intervallo di almeno un giorno rispetto alla prima. 3. In seconda convocazione, l assemblea - ordinaria o straordinaria - è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 4. L assemblea ordinaria delibera con la metà più uno dei voti dei soci presenti, fisicamente o per delega. 5. L assemblea straordinaria delibera con i due terzi dei voti dei soci presenti, fisicamente o per delega. Articolo 13 1. L assemblea nomina il suo presidente. 2. Il presidente, verificata la valida costituzione dell assemblea, nomina un segretario che redige il verbale e lo sottoscrive insieme al presidente. 3. Il verbale è trascritto sul libro verbali assemblee della Compagnia, a cura del segretario dell assemblea. 4. Il verbale di assemblea è reso noto ai soci affiggendolo nella bacheca posta nella sede sociale. Sezione II - CONSIGLIO DIRET- TIVO Articolo 14 1. Il consiglio direttivo, eletto dall assemblea ordinaria, è composto da un numero dispari di consiglieri tra cinque e nove, compreso il presidente. 2. L assemblea decide il numero di consiglieri da eleggere. 3. I consiglieri sono eletti a maggioranza semplice. Se più candidati ottengono lo stesso numero di voti che li colloca all ultimo posto disponibile, il consigliere è eletto con successivo ballottaggio, nella stessa seduta. 4. I consiglieri durano in carica un anno, o per il maggior tempo deliberato dall assemblea, e sono rieleggibili. 5. Il consiglio direttivo nomina tra i consiglieri il vicepresidente, il segretario e il tesoriere e può assegnare specifici incarichi, secondo le necessità operative dell associazione. 6. Il consigliere assente per due riunioni consecutive decade automaticamente ed è sostituito dal candidato non eletto che ha ottenuto più voti o, in mancanza, da uno tra i soci disponibili. 7. Il presidente, eletto dall assemblea ordinaria, presiede il consiglio direttivo dell associazione. 8. Il presidente decade per il motivo e- sposto al comma 6 di questo articolo, in tal caso il vicepresidente ne assume le funzioni ed il consiglio direttivo reintegra il numero dei consiglieri nominando il candidato non eletto che ha ottenuto più voti o, in mancanza, uno tra i soci disponibili. Articolo 15 1. Il consiglio direttivo ha i più ampi poteri, esclusi quelli che questo statuto riserva all assemblea. 2. In particolare il consiglio direttivo: a) opera per conseguire lo scopo associativo, anche stipulando accordi e convenzioni; b) vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari e commina eventuali sanzioni disciplinari; c) sottopone all approvazione dell assemblea il rendiconto economico finanziario annuale ed il rendiconto economico finanziario preventivo per il successivo anno; 4

d) stabilisce l importo delle quote dovute dai soci; e) amministra l Associazione e decide le spese ordinarie e straordinarie; f) presenta all assemblea ordinaria il consuntivo dell attività svolta ed il programma di attività per l anno successivo; g) esegue le delibere assembleari; h) assegna incarichi per particolari mansioni e nomina commissioni speciali; i) delibera sull ammissione di nuovi soci. Articolo 16 1. Le riunioni del consiglio sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri più uno. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. 3. La votazione può avvenire per appello nominale o per scrutinio segreto su richiesta di un consigliere. 4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, oppure quando sia richiesto da almeno due consiglieri. 5. Il consiglio è convocato con qualunque mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Articolo 17 1. Qualora uno o più consiglieri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il consiglio è reintegrato con i soci che, in occasione dell elezione delle cariche sociali per l anno in corso, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in mancanza di questi, il consiglio può e- leggere i sostituti fra i soci disponibili. 2. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il consiglio decade. Il presidente convoca l assemblea ordinaria entro quindici giorni per eleggere il nuovo consiglio. 3. Di ogni riunione è redatto il verbale che, firmato dal presidente e dal segretario, è trascritto nel libro dei verbali del consiglio, a cura del segretario, e rimane a disposizione di ogni socio che ne faccia richiesta. Articolo 18 1. Il presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede il consiglio direttivo e lo convoca ogni qual volta lo ritenga opportuno. 2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o d impedimento e negli incarichi e mansioni ai quali è espressamente delegato. CAPO V - Scioglimento, Disposizioni Generali e Finali Articolo 19 1. L Associazione può essere sciolta con deliberazione dell assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all articolo 10. 2. In tal caso il patrimonio residuo dell Associazione è devoluto gratuitamente ad altra associazione o ente, con finalità analoghe o affini, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. L assemblea che delibera lo scioglimento dell associazione nomina il o i liquidatori e individua l associazione destinataria del patrimonio della Compagnia. 5

Articolo 20 1. Per quanto non previsto in questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, in materia di associazioni, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo, in quanto applicabili. 6